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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2080/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Raffaele Pio Zuffrano, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Maria Giovanna D'Aloiso, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(P.IVA.: , elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gianpaolo Tancredi, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 30.3.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, (titolare della ditta Parte_1
“Acconciature di Tendenza di AR Filomena”) ha proposto opposizione al d.i. n. 335/2021
1 del 16.2.2021, con cui il Tribunale di Foggia le ha ingiunto di pagare, in favore della CP_1
la somma di € 15.609,90, oltre interessi e spese di lite, a titolo di saldo delle fatture n. 45, 46 e
[...]
47 del 2019.
In particolare, l'opponente ha rappresentato:
− di aver stipulato con la in data 29.6.2019, un contratto per l'esecuzione di Controparte_1
lavori di rifacimento degli impianti elettrico e idraulico, di realizzazione di opere in muratura e cartongesso e di fornitura e posa in opera di pavimenti in parquet, mobili e complementi di arredo su misura per il proprio locale commerciale adibito a salone di acconciature per signore, inclusa la redazione di elaborati progettuali, rendering e sito internet;
− di aver pattuito il versamento di un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 30.000, oltre Iva, a fronte del completamento dei lavori entro e non oltre due settimane dal loro avvio previsto per il 4.11.2019;
− di avere corrisposto l'intero prezzo alla controparte, mediante i quattro assegni bancari del
29.6.2019 per € 5.000, del 21.9.2019 per € 12.220, del 27.10.2019 per € 6.100 e del 21.11.2019 per € 7.200, nonché mediante la corresponsione dell'ulteriore somma di € 5.000, in più soluzioni, per cui è stata rilasciata la quietanza di pagamento del 27.10.2019, il tutto per un totale pari a € 35.520;
− di aver ricevuto, il 25.10.2020, una prima lettera di messa in mora e, poi, l'1.11.2020, una seconda lettera con la rettifica dell'importo richiesto per il saldo delle fatture n. 45-46-47 del
2019, per un totale di € 15.609,90, nonostante avesse già versato integralmente il prezzo concordato;
− che nessun nuovo e ulteriore contratto o “upgrade” è stato stipulato tra le parti;
− che, piuttosto, la società opposta ha abbandonato improvvisamente il cantiere e ha realizzato gli impianti idraulico e idrico non a regola d'arte, le opere in muratura e cartongesso in modo difforme da quanto previsto, non ha ritinteggiato né realizzato l'impianto di filodiffusione, non ha consegnato il ledwall e, infine, non ha consegnato e posato in opera tutte le componenti della porta a scrigno.
La parte ha, quindi, preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale di Foggia, ritenendo la competenza territoriale del Giudice derogata pattiziamente dalla clausola contenuta all'art. 9 del contratto del 29.6.2019 e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda dell'opposta, ritenendo di avere adempiuto la propria obbligazione pecuniaria, e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento della
[...]
quantificato in € 13.050 a titolo di danno emergente ed in € 1.500 a titolo di lucro Controparte_1
2 cessante per la chiusura dell'attività commerciale per sette giorni;
il tutto con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.6.2021, si è costituita in giudizio CP_1 impugnando e contestando integralmente il contenuto dell'atto di opposizione e precisando:
[...]
− di avere eseguito integralmente, conformemente al progetto e a regola d'arte, le prestazioni dedotte nel contratto del 29.6.2019, tanto che l'opponente non ha mai sollevato, prima della messa in mora dalla stessa inviata, alcuna contestazione;
− che il credito oggetto del ricorso monitorio e delle fatture 45-46-47 del 2019 si riferisce alla ulteriore commessa richiesta dalla al termine dei primi lavori;
Parte_1
− che, in particolare, questa seconda commessa ha ad oggetto lavori e forniture per 1) progettazione del nuovo layout, con render, 3d, scelta dei materiali, costruzione sito internet, immagine coordinata, logo;
2) casco ER modello Equator;
3) fx 3800 Elect. ER a parete;
4) fx 4000 Digital Tormalina ER a parete nero;
5) asciugamani e turbanti;
6) buste personalizzate di diverse dimensioni;
7) t-shirt a manica lunga e corta con logo ricamato di diverse misure per uomo e donna;
8) televisore marca Philips 32 pollici;
9) vasi interni ed esterni;
− che la debitrice non ha pagato il corrispettivo previsto a fronte dell'esecuzione del secondo incarico, nonostante i solleciti e la messa in mora;
− che la quietanza di pagamento prodotta dalla controparte non è riferibile alla CP_1
disconoscendo quindi la sottoscrizione ivi apposta;
[...]
− che, ove fosse accolta la ricostruzione di controparte, dovrebbe tenersi conto del fatto che il contratto del 29.6.2019 ha previsto, all'art. 6, un patto di riservato dominio in base al quale la committente è tenuta a restituire i beni di cui all'intera fornitura in caso di mancato pagamento del saldo.
La società opposta, dopo aver contestato l'avversa eccezione di incompetenza territoriale perché del tutto infondata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto proposta oltre il termine di decadenza previsto ex lege, oltreché non provata e, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che il credito derivi dal contratto del 29.6.2019, ha chiesto la condanna dell'opponente alla restituzione dei beni di cui all'intera fornitura ai sensi dell'art. 6 del contratto;
il tutto con risarcimento del danno per lite temeraria e con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3 II.- Rigettata la richiesta di esecuzione provvisoria del d.i. e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata formulata in data 15.12.2022 una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata da parte opponente.
La causa è stata, quindi, istruita mediante CTU e, all'esito del deposito della relazione peritale (22.5.2024), è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.5.2025, svoltasi in modalità cartolare.
Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- In via preliminare, è necessario richiamare il contenuto dell'ordinanza del 15.7.2021 con cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, essendo la clausola derogatoria pattizia prevista nel contratto del 29.6.2019 priva dell'espressa previsione di esclusività, con conseguente sussistenza del forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. in combina- to disposto con l'art. 1182, 3 co. c.c., avendo la causa ad oggetto somme determinate da pagarsi al domicilio del creditore (la cui sede legale è a San Marco in Lamis, con conseguente competenza del
Tribunale di Foggia).
Sempre in premessa, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della pro- pria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte nego- ziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del- la circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte;
di contro, il debi- tore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimo- strare l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001 e la successiva giurispru- denza di legittimità, Cass. civ., sent. n. 13685/2019).
Tuttavia, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore convenuto per l'adempimento, che si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa attorea, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima, di conseguenza, l'onere di provare il proprio adempimento per neutralizzare la predetta eccezione;
infatti, le Sezioni Unite hanno ribadito che “in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il sog-
4 getto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di ina- dempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Vicever- sa, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nell'ipotesi in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo suffi- ciente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (Cass. Civ. Sez. Un., sent. n.
8736/2015).
Tanto rilevato in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che Parte_1 ha sottoscritto con in data 29.6.2019 un contratto per l'esecuzione di lavori di Controparte_1 ammodernamento, nonché fornitura e posa in opera di mobili e componenti d'arredo per il locale della Sig.ra adibito a salone di acconciatura. Il contratto, in particolare, prevedeva Parte_1
l'esecuzione di lavori di rifacimento degli impianti elettrico, idraulico e gas, di installazione dell'impianto di filodiffusione, nonché di esecuzione di opere in muratura e cartongesso, fornitura e posa in opera di pavimento in gres, oltre che complementi di arredo e mobili su misura funzionali all'attività esercitata nei locali siti in Apricena alla via Diaz n. 40-42, per il prezzo complessivo di €
30.000, oltre Iva.
Tali prestazioni sono state integralmente pagate dall'opponente, come confermato dalle par- ti e come documentato dagli assegni bancari depositi dall'opponente in uno all'atto di citazione (all.
2 e 3).
Ciò premesso, si osserva che, secondo la prospettazione della società opposta, il credito in- giunto – portato dalle fatture 45/19 del 31/12/2019, n. 46/19 del 31/12/2019 e n. 47/19 del
21/12/2019 emesse dalla nei confronti di per comples- Controparte_1 Parte_1 sivi € 15.609,90 – si riferisce a diversi e ulteriori lavori e forniture di opere e arredi eseguiti presso il salone di acconciature, non ricompresi nell'originario accordo contrattuale e, nello specifico, a: “-
Progettazione del nuovo layout, con render, 3d, scelta dei materiali;
- Costruzione sito internet, immagine coordinata, logo;
- modello Equator;
- Fx 3800 Elect. ER a parete;
- Persona_1
Fx 4000 Digital Tormalina ER a parete nero;
- Asciugamani e turbanti;
- Buste personalizzate di diverse dimensioni;
- T-shirt a manica lunga e corta con logo ricamato di diverse misure per uomo e donna;
- Televisore marca Philips 32 pollici;
- Vasi interni ed esterni”.
A tal proposito, appare utile precisare che il “contratto di fornitura e posa in opera” è un contratto atipico, più precisamente un contratto misto, non espressamente disciplinato dal codice ci- vile, caratterizzato da controprestazioni di diversa natura (cessione della proprietà di beni e presta- zione di manodopera).
5 Per determinare quale sia la disciplina applicabile al contratto misto, la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “occorre seguire il criterio della prevalenza tra le prestazioni pattuite e assoggettare il negozio alla disciplina unitaria dell'uno o dell'altro contratto in base alla prevalenza degli elementi che concorrono a costituirlo” (Cass. civ. n. 12199/1997).
In particolare, il contratto misto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio nel senso che l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore è la realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie, ma oggetto di adattamenti o modifiche a richiesta del destinatario, mentre la fornitura della materia è un elemento concorrente.
Nel caso che ci occupa, l'oggetto del contratto stipulato fra le parti è consistito non soltanto nella fornitura di arredi specifici funzionali all'esercizio dell'attività di servizio alla clientela di ma anche nella realizzazione di lavori di ristrutturazione del locale, funzio- Parte_1
nali ad un ammodernamento del locale, mediante la risistemazione deli spazi interni, modifiche mu- rarie, sostituzione del pavimento, modifiche degli impianti elettrico, idrico e gas esistenti e realizza- zione dell'impianto di climatizzazione canalizzato e degli impianti di rete, il tutto con particolari ca- ratteristiche individuate nel progetto più volte richiamato nel testo contrattuale (ancorché non alle- gato in atti).
Ritiene questo Giudice che – in considerazione dell'oggetto dell'attività svolta dalla società resistente – sia prevalente la prestazione avente ad oggetto il facere, con la conseguenza che il con- tratto in questione deve essere inquadrato nello schema del contratto di appalto.
Tanto premesso in punto di qualificazione del contratto stipulato fra le parti, con conseguen- te individuazione della disciplina applicabile in quella relativa al contratto di appalto, va rilevato che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la pattuizione per
l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui può essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato” (Cass. civ. n.
13600/2024).
I lavori extracontrattuali, ossia quei lavori specifici e distinti dall'opera originaria, pur se ad essa connessi, fanno, quindi, maturare in capo all'appaltatore il diritto ad un corrispettivo ulteriore –
a condizione ovviamente che detti lavori addizionali siano stati effettivamente eseguiti – senza che rilevi la circostanza che si tratti di appalto a corpo.
6 Passando ad esaminare il merito, varrà premettere che, in via generale, grava sull'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso l'onere di fornire la prova della congruità della somma ingiunta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituen- do le fatture commerciali prove idonee dell'ammontare del credito, trattandosi di documenti di natu- ra fiscale provenienti dalla stessa parte, salvo che non risulti che le stesse siano state accettate dal committente.
Al fine di verificare se i lavori aggiuntivi di cui parte opposta chiede il pagamento siano stati effettivamente eseguiti e se il loro prezzo, come riportato nelle fatture azionate, sia congruo, soccor- re l'esito del mezzo di istruzione esperito in corso di causa, ossia la consulenza tecnica d'ufficio de- positata in data 22.5.2024, a firma dell'Ing. . Controparte_2
Il Ctu, in particolare, ha rappresentato che “le n.3 fatture richiamate nel quesito e prodotte agli atti, tutte emesse dalla in data 31.12.2019, fanno riferimento sia a prestazio- Controparte_1 ni professionali che a forniture di arredo ed attrezzature”.
Con particolare riferimento alla fattura n. 45/2019, relativa a “Progettazione del nuovo lay- out con render, 3d, scelta dei materiali. Costruzione sito internet, immagine coordinata, logo”, il
Ctu ha evidenziato che “le prestazioni professionali descritte in fattura risultano ricomprese nel ri- chiamato contratto stipulato”, ossia quello del 29.6.2019.
Ed, in effetti, nell'elenco dei lavori extra sono stati ricompresi lavori già pattuiti nel contrat- to del 29.6.2019 (in particolare, progettazione e design, studio del logo e sito web).
La fattura n. 46/2019 si riferisce, invece, ad attrezzatture extra-contratto e nello specifico a:
“Casco ER modello Equator 3000, automatico a piede di colore bianco, Fx 3800 Electr. Ce- riotti a parete nero, Fx 4000 Digital Tormalina ER a parete nero”.
Il Ctu, dopo aver dato atto di aver rilevato dette attrezzature all'interno del salone nel corso dei sopralluoghi, ha precisato di aver acquisito informazioni concrete da contatto diretto con la ditta produttrice per la determinazione del loro prezzo di mercato “pervenendo ai seguenti Parte_2 valori monetari riferiti all'attualità: - Casco ER mod. Equator 3000, automatico a piede di co- lore bianco €. 214,00 oltre iva = €. 261,08 - Fx 3800 Electr. ER a parete nero €. 1.529,00 oltre iva = €. 1.865,38 - Fx 4000 Digital Tormalina ER a parete nero €. 1.675,00 oltre iva = €.
2.043,50.
Volendo riportare il valore ottenuto alla data di fatturazione (dicembre 2019) si ha che
l'indice di rivalutazione Istat, tratto dalla pubblica consultazione dei prodotti telematici-internet, relativo al periodo temporale in esame, è pari a 1,164.
7 Da cui: - mod. Equator 3000, automatico a piede di colore bianco €. Persona_1
261,08/1,164 = €. 224,29 - Fx 3800 Electr. ER a parete nero €. 1.865,38/1,164 = €. 1.602,56 -
Fx 4000 Digital Tormalina ER a parete nero €. 2.043,50/1,164 = €. 1.755,58.
Per un valore complessivo riferito all'anno 2019 di €. 3.582,43 compreso iva”.
Per quanto riguarda la fattura n. 47/2019, relativa alla fornitura di “Asciugamani e turbanti con logo personalizzato;
- Buste personalizzate di diverse dimensioni;
- T-shirt a manica corta e manica lunga con logo personalizzato ricamato di colore nero. Misure maschili e femminili;
- Tele- visore marca Philips 32 pollici”, il Ctu, dopo aver precisato che si tratta di forniture extra-contratto, ha rilevato in relazione alla fornitura di asciugamani, turbanti, buste e t-shirt che “la descrizione è del tutto generica poiché priva delle quantità e delle specifiche identificative della stessa. Questo ha impedito alla sottoscritta di appurare l'entità della fornitura”, mentre con riferimento alla tele- visione di marca Philips ha precisato di non aver rilevato “nel corso dei sopralluoghi … la presenza all'interno della attività Acconciature di tendenza della opponente”.
Non avendo rinvenuto la presenza della televisione all'interno dei locali, il Ctu non ha pro- ceduto alla sua quantificazione.
Orbene, le valutazioni fin qui operate dal Ctu sono senz'altro condivisibili sul piano tecnico, in quanto assunte all'esito di confronti con i Ctp e i legali delle parti e di specifici sopralluoghi, nonché previo completo e approfondito esame di tutta la documentazione concernente i rapporti in- tercorsi tra le parti.
L'adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio investe anche la qualificazione espressa in termini di “lavori extra-contratto” per le singole lavorazioni riconosciute, in quanto dotate di una propria individualità, distinta da quella dell'opera originaria, pur essendo ad essa connesse.
Le conclusioni del Ctu non possono, invece, essere condivise nella parte in cui è stata ritenu- ta provata la fornitura di asciugamani, turbanti, buste e t-shirt.
A tal proposito, deve osservarsi che il Ctu, pur non avendo potuto accertare la presenza all'interno del salone di tali beni, per le ragioni sopra esposte (non essendo stata indicata nemmeno la quantità dei prodotti forniti), ha comunque ritenuto – in via presuntiva – che la prestazione fosse stata eseguita “in considerazione della normale attività lavorativa svolta nel salone di acconciatu- ra” e in considerazione del fatto che “la fornitura di nr. 2 scatole di asciugamani e turbanti in spu- gna con logo personalizzato” era richiamata nel DDT n. 7 del 21.11.2019, controfirmato da entram- be le parti in causa.
Pur essendo apprezzabile un tale sforzo da parte del Ctu, si deve rammentare – da un lato – che il documento preso in considerazione dal Ctu è inutilizzabile, in quanto depositato oltre il ter-
8 mine delle preclusioni istruttorie (come già evidenziato con ordinanza del 4.10.2023) e che – dall'altro lato – l'opposto è attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ed è, quindi, gra- vato dall'onere della prova del fatto costitutivo posto a base della sua pretesa;
sicché la consulenza non può colmare lacune probatorie in cui è incorsa una delle parti o alleggerirne l'onere probatorio.
Si precisa che il documento di trasporto è stato depositato dall'opponente al fine di dimo- strare l'avvenuto pagamento di una parte delle forniture di cui alle fatture poste a base del d.i., in particolare la fattura n. 46 e parte della fattura n. 47 del 2019 (deducendo, in particolare, che i beni di cui al predetto DDT datato 21.11.2019 sarebbero stati pagati con l'assegno circolare di € 7.200 emesso in pari data); sicché tale documento, trattandosi di prova a sostegno dell'eccezione sollevata dalla committente, avrebbe dovuto essere prodotto entro il termine di cui alla memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c.
Stante l'inutilizzabilità del predetto documento, non può ritenersi che le predette forniture
(in particolare il casco ER e i due elettrostimolatori, oltre agli asciugamani e turbanti) siano sta- te pagate con l'assegno di € 7.200 emesso dalla opponente in data 21.11.2019, in quanto i pagamen- ti effettuati tra Giugno e Novembre 2019 sono stati imputati dalla stessa committente al pagamento del corrispettivo del contratto del 29.6.2019 (pag. 4 citazione), pari ad € 30.000, oltre Iva.
Pur avendo parte opponente riconosciuto di aver ricevuto gli asciugamani e i turbanti, non può comunque riconoscersi il diritto al compenso di tali forniture in favore dell'opposta e ciò non solo perché il DDT non può essere utilizzato (in quanto tardivamente depositato), ma perché parte opposta non ha fornito alcuna indicazione circa la qualità e quantità dei beni forniti, limitandosi a richiamare il contenuto della fattura n. 47/2019 del tutto vago e generico, così come constatato dallo stesso Ctu che ha, infatti, rilevato di non aver potuto accertare, nel corso dei sopralluoghi, la presen- za di tali attrezzatture all'interno dei locali.
Va, quindi, riconosciuto, in favore della società opposta, il corrispettivo per la fornitura dei beni portati dalla sola fattura n. 46/2019, non previsti nell'originaria pattuizione contrattuale (e, quindi, extra-contratto), di cui il Ctu ha potuto accertare la presenza all'interno dei locali e provve- dere alla loro quantificazione sulla base dei prezzi di mercato, senza che parte opponente sia riuscita a fornire la prova di validi fatti estintivi, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, volta ad otte- nere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale imputabile all'opposta, è opportuno soffermarsi sull'eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, che è stata tempestivamente sollevata dalla società opposta.
9 Nel caso che ci occupa, parte opponente ha dichiarato di essersi resa conto, nel corso dell'esecuzione dei lavori e, successivamente, a seguito dell'abbandono del cantiere, di molteplici difformità rispetto agli accordi conclusi e numerose problematiche legate alla mancata esecuzione di alcuni lavori essenziali non ad opera d'arte.
A sostegno del dedotto inadempimento ha prodotto documentazione fotografica datata
2.1.2020 (all. 7 citazione).
Dunque, anche a voler prescindere dal tenore letterale dell'art. 8 del contratto del 29.6.2019, secondo cui ogni contestazione relativa alla merce consegnata andava formulata dal committente entro 8 giorni dalla consegna, è certo che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., il committente avrebbe dovu- to, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi nel termine di sessanta gior- ni dalla scoperta, salvo il caso di riconoscimento delle difformità da parte dell'appaltatore o di vizi occulti.
Nel caso di specie, trattandosi di vizi palesi, così come chiaramente evincibile dalla descri- zione fattane dall'opponente (cfr. pagg. 6 e 7 citazione: mancata esecuzione a regola d'arte degli impianti idraulico e idrico e delle opere in muratura e cartongesso;
mancata esecuzione della ritin- teggiatura e dell'impianto di filodiffusione e della consegna e posa in opera del ledwall), gli stessi andavano denunziati entro 60 giorni dalla loro scoperta, che – senza dubbio – va ricondotta (al più tardi) alla data delle allegate fotografie, ossia 2.1.2020, mentre la prima e unica lettera di messa in mora prodotta in atti dall'opponente è la pec del 9.11.2020 (all. 6 citazione), di gran lunga successi- va al decorso del termine decadenziale.
Non avendo, quindi, l'opponente fornito la prova della tempestività della denuncia, la parte committente deve essere considerata decaduta dall'azione di garanzia che ha esercitato in via ricon- venzionale.
A tal proposito, si precisa che le richieste istruttorie articolate sul punto dall'opponente non sono state accolte, in quanto generiche e non circostanziate, ma soprattutto perché volte a provare non la tempestività della denuncia, bensì l'abbandono del cantiere da parte dell'opposta e la non corretta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni pattuite.
In conclusione, la pretesa creditoria della è risultata fondata, ancorché Controparte_1
in misura inferiore rispetto a quella oggetto del decreto.
Va conseguentemente rigettata la domanda di parte opposta di condanna alla restituzione dei beni in virtù del patto di riservato dominio contemplato dall'art. 6 del contratto del 29.6.2019, in quanto la pretesa monitoria si fonda – per stessa deduzione di parte opposta – sul mancato paga-
10 mento di fatture relative a forniture extra contratto, senza peraltro che l'appaltatrice abbia mai ecce- pito l'inadempimento di controparte al pagamento del corrispettivo pattuito.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il decreto in- giuntivo revocato e, per l'effetto, la opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo di € 3.582,43, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
III.- Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'opposta, mancando elementi che provino adeguatamente la mala fede o la colpa grave dell'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IV.- Le spese di lite si pongono a carico di parte opponente per il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito finale del giudizio e della complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr.
Cass. civ. n. 18125/2017, Cass. civ. n. 17469/2007).
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 5.200, in ragione del decisum, applicando i valori medi per tutte e quattro le fasi.
V.- Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste – nei rapporti tra le parti
– definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 335/2021, emesso dal Tribunale di Foggia in data
16.2.2021;
b) CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma pari ad € 3.582,43, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddi-
[...]
sfo;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
3. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 2.552,00, oltre a rimborso forfettario
[...]
spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di par- te vittoriosa, avv. Gianpaolo Tancredi, dichiaratosi antistatario;
11 4. PONE le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte op-
ponente.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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