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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1576/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 13.2.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. MATTEUCCI Massimiliano, P.zza E. Troilo 11 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 30.9.2024, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo di
[...] Controparte_1 alle dipendenze della suddetta società dal 01/03/2022 in forza di un contratto di lavoro intermittente fino al 31/03/2022, per poi essere assunto con un contratto a tempo determinato dal 01/04/2022, trasformato a tempo indeterminato dal 20/01/2023, e fino al 21/11/2023, data di decorrenza delle dimissioni formalizzate in data 24/10/202; nel ricorso formulava le seguenti conclusioni:
• “A1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in ricorso, la nullità e/o l'invalidità, o comunque illegittimità ed inefficacia, della clausola di durata minima del rapporto intercorso tra le parti c.d.
“patto di stabilità” sottoscritto in data 01/04/2023, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l'invalidità ed inefficacia della penale accessoria alla stessa;
A2) per l'effetto di cui al punto che precede, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della tratte-nuta operata dalla resistente sulle spettanze del ricorrente a titolo di penale sulla retribuzione del mese di novembre 2023 sotto la voce “trattenuta patto di stabilità”, e condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.562,69, ovvero anche nella diversa somma, maggiore o minore, che risultasse di giusti-zia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
A3) in subordine al punto A1): nel denegato caso di mancato accertamento della nulli-tà/invalidità/illegittimità della clausola di durata minima del rapporto, accertarsi la manifesta eccessività della penale apposta alla clausola e ridursi la stessa ex art. 1384 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, nonché anche considerato l'avvenuto rispetto da parte del ricorrente dei termini contrattuali di preavviso. B) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nella parte di diritto del presente ricorso, la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia del verbale di conciliazione in sede sindacale del giorno 05/04/2023. C1) Accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. al passaggio dal quinto livello Parte_1 al quarto livello economico e giuridico, ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con decorrenza dalla data dell'01.04.2022 alla data del 31.07.2023; C2) accertarsi e dichiararsi che il sig. ha prestato attività lavorativa come lavoratore subordinato alle Parte_1 dipendenze della convenuta senza soluzione di continuità dal 01.04.2022 al 21.11.2023 con le mansioni e gli orari di lavoro come indicati in narrativa (punti 5 e 7); C3) accertarsi e dichiararsi che il sig. non è stato retribuito per le ore di lavoro Parte_1 effettivamente prestate nonché per le maggiorazioni orarie per lavoro straordinario per il periodo lavorativo 01.04.2022 – 21.11.2023 nonché per gli altri istituti contrattuali di cui al ricorso;
C4) per l'effetto condannare la convenuta, C. al pagamento in favore del ricorrente, CP_2 dell'importo di euro 20.640,09 di cui euro 18.756,07 per differenze retributive, euro 1.884,02 per differenza TFR, ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge. C5) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento delle mansioni di quarto livello e conferma del livello quinto, condannare la convenuta, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze CP_3 retributive per maggiorazioni orarie da lavo-ro ordinario e straordinario per il periodo lavorativo 01.04.2022 – 21.11.2023. Il tutto maggio-rato di rivalutazione ed interessi di legge. C6) In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato raggiungimento della prova sulle maggiori ore di lavoro prestate dal ricorrente, tenendo conto delle ore di lavoro da contratto riportate nei cedolini paga, e del maggior inquadramento contrattuale al quarto livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, condannare la convenuta, al paga-mento in favore del CP_3 ricorrente delle differenze retributive per superiore inquadramento contrattuale. Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge. D1) In via ancora subordinata e nella non creduta ipotesi che venga riconosciuta la validità del verbale di conciliazione sindacale del 05/04/2023, riconoscere comunque in capo al ricorrente le differenze retributive maturate dal 06/04/2023 al 21/11/2023 per ore di lavoro ordinarie e straordinarie prestate e non contabilizzate nonché per le superiori mansioni svolte nonché per gli altri istituti contrattuali di cui al ricorso, con condanna della al pagamento delle CP_3 predette differenze retributive, quantificate in euro 4.638,13 6,02 per differenze
2 retributive, euro 792,11 per differenza TFR Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge. D2) In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento delle mansioni di quarto livello e conferma del livello quinto, condannare la convenuta, al CP_3 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per maggiorazioni orarie da lavo-ro ordinario e straordinario per il periodo lavorativo dal 06/04/2023 al 21/11/2023. Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge. D3) In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di mancato raggiungimento della prova sulle maggiori ore di lavoro prestate dal ricorrente, tenendo conto delle ore di lavoro da contratto riportate nei cedolini paga, e del maggior inquadramento contrattuale al quarto livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, condannare la convenuta, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze CP_3 retributive per superiore inquadramento contrattuale per il periodo lavorativo dal 06/04/2023 al 21/11/2023. Il tutto maggiorato di rivalutazione ed interessi di legge”.
La parte resistente non si costituiva in giudizio.
Quindi all'esito della prima udienza, la causa viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Considerato che in atti non vi è prova della notifica del ricorso, il contraddittorio processuale non può considerarsi instaurato e va pertanto dichiarata l'improcedibilità del ricorso (rilevabile anche d'ufficio), dovendosi richiamare il principio generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla conseguenza giuridica, nel rito del lavoro, della mancata notificazione del ricorso introduttivo:
• “Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17368 del 03/07/2018, Rv. 649595 - 01);
• “Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (…)” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008, Rv. 604554 – 01; conforme, da ultimo, Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3145 del 02/02/2024, Rv. 670035 - 01).
Conseguentemente la giurisprudenza di merito ha precisato che, in ipotesi di mancata costituzione della parte resistente, si impone una pronuncia di improcedibilità, finanche nel caso di mancata comparizione della parte ricorrente alla prima udienza e di mancata prova, in atti, di avvenuta notifica del ricorso alla parte resistente:
• “(…) Con ricorso in appello (…) ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha dichiarato improcedibile la sua domanda (…) stante l'assenza di ambedue le parti, senza disporre il rinvio ex art 181 c.p.c., applicabile anche al rito del lavoro. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza impugnata e la decisione nel merito (…) L'appello è infondato. Non è in discussione che l'art 181 c.p.c.(in caso di assenza delle parti alla prima udienza) si applichi anche al rito del lavoro. Nel caso in esame il Tribunale ha dichiarato già nella prima udienza di discussione l'improcedibilità del ricorso, perché
3 non vi era prova che il ricorso e il decreto di fissazione fossero stati notificati all'altra parte. Il meccanismo di cui all'art 181 c.p.c. presuppone che il contraddittorio si sia correttamente instaurato e ciò al civile accade con la notifica dell'atto di citazione che precede l'iscrizione a ruolo;
invece nel processo del lavoro se la notifica del ricorso non è stata proprio tentata e alla prima udienza nessuno si è presentato, il giudice non è tenuto a rinviare la causa ex art 181 c.p.c.. In tal senso la giurisprudenza di legittimità (…)” (Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, Sentenza n. 495/2023 - n. r.g. 117/2020 del 04/12/2023 pubblicata il 05/12/2023, in motivazione);
• “Nel rito del lavoro qualora la parte ricorrente non compaia alla prima udienza ex art.420 c.p.c. e di conseguenza non dia prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione udienza e, la parte convenuta non si sia costituita, vi è una declaratoria di improcedibilità del giudizio. La mancata attivazione del ricorrente va interpretata anche come rinuncia alla domanda, che può essere anche tacita e, determina la cessazione della materia del contendere. La mancata prova della notifica di quanto la legge prescrive in termini di vocatio in ius non soddisfa la fondamentale esigenza di contraddittorio. Formalmente, nell'enunciazione testuale che ne dà l'art. 101 c.p.c., si suppone che esso consacri in limite litis la regola tradizionale audiatur et altera pars, prescrivendo che "il giudice non può procedere nè giudicare senza aver chiamato davanti a sè tutte le parti per ascoltare le loro ragioni". Tale principio è irrinunciabilmente imposto anche dalla norma costituzionale (art. 24, comma 2, Cost.). Orbene, la mancata prova della notifica determina l'insufficiente prova che la controparte abbia avuto concrete possibilità dell'instaurazione della domanda avversaria e la possibilità di difendesi in giudizio. Tali ragioni giustificano la caducazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda per inerzia di parte attrice nel promuovere attivamente l'attuazione del principio del contraddittorio. La mancata attivazione della parte attrice ha come effetto processuale quello della rinuncia agli atti del giudizio, anche implicita, e dunque il dovere del giudice di dichiarare l'improcedibiltà dell'azione senza giungere ad un vaglio di merito” (Tribunale Roma sez. II, Sentenza 03/05/2017, n.4027,
che in motivazione ha dato atto che “La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa (…) Pertanto, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto.
P.Q.M.
(…) dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo”).
• “Premesso che nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso” (Tribunale Bari sez. lav., 08/04/2019, n.1578).
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Infine, l'improcedibilità dev'essere dichiarata con Sentenza, trattandosi di pronuncia a contenuto decisorio definitivo, seppure in rito:
• “A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.” (Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11434 del 17/05/2007, Rv. 599063 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5610 del 17/04/2001, Rv. 545966
4 - 01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 29/05/1999, Rv. 526847 - 01);
• “In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il giudice di appello dichiari l'improcedibilità del gravame per omessa produzione della copia autentica della pronuncia di primo grado va emanato sotto forma di sentenza, e non di ordinanza, trattandosi di statuizione a contenuto non ordinatorio che definisce il giudizio (arg. ex art. 350 comma primo, 279 comma primo n. 2 cod. proc. civ.).” (Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 696 del 26/01/1999, Rv. 522631 - 01);
• “Il provvedimento del Tribunale del lavoro, privo di denominazione e contenuto nel verbale di causa relativo all'udienza di discussione di cui all'art. 437 cod. proc. civ., col quale il collegio dichiara improcedibile l'appello, essendo pronuncia definitiva di contenuto decisorio, ha natura di sentenza;
essa è perciò impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., e, ove, rechi la firma del Presidente - relatore, presenta altresì i requisiti formali di esistenza della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5640 del 08/06/1998, Rv. 516201 - 01).
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Consegue la pronuncia di improcedibilità di cui al dispositivo.
Nulla sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Pescara in data 13.2.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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