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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2812/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Strada Stat. Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1007/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2021 00301307 82 000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3771/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, con la Sentenza n. 1007/2023, depositata il 6/11/2023, ha respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in Euro 100,00 il ricorso del Sig. Ricorrente_1, avvocato, avverso la cartella di pagamento n. 057 2021 00301307 82 000, notificata a mezzo p.e.c. il 7 novembre 2022 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, per asserito mancato pagamento della T.A.R.E.S. anno 2013 emessa dal Comune di Napoli, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 1.145,06
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Il Comune di Napoli documenta che l'avviso di accertamento
TARES Tares per l'anno 2013 prot. n.607546/37074 è stato notificato il 16/09/2018 per compiuta giacenza, tramite la modalità di notifica semplificata ex art. 1, comma 161, della legge 296/2006 (Invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2339/2021 ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020)”.
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese ed ha concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione, per omessa e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento Prot. n° 607546/37074 del 03/07/2018, posto a base dell'atto impugnato, nonché per violazione di legge e per difetto assoluto di motivazione. A tal fine ha eccepito: - il difetto assoluto di istruttoria;
erroneita' della motivazione con violazione e falsa appplicazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, carenza assoluta dei presupposti in fatto e diritto;
- .
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, eccependo: - la competenza dell'adita Corte di Giustizia per essere competente la sezione distaccata di Latina;
- la carenza di legittimazione passiva dell'Agente in ordine alle eccezioni che afferiscono al merito della pretesa impositiva e/o all'asserita prescrizione;
- la stabilizzazione della pretesa ed impugnabilità della cartella solo per vizi propri.
Il COMUNE DI NAPOLI non si è costituito.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che l'eccezione di irritualità dell'appello perchè proposto dinanzi alla Corte di Giustizia del Lazio e non innanzi alla sezione distaccata di Latina risulta infondata atteso che la divisione in Sezione della Corte del Lazio ha fini meramente amministrativi che non possono comunque assumere rilevanza esterna.
2. Nel merito, la sentenza di primo grado merita di essere confermata atteso che il Collegio non ne rileva i vizi lamentati. Per quanto in atti, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento a cura dell'Ente Impositore ne evidenzia, infatti, l'omessa tempestiva impugnazione nel termine di legge con la conseguenza che la pretesa deve ritenersi definitiva. Peraltro, il Collegio evidenzia che non vi era alcuna sottoscrizione da disconoscere atteso che il plico notificato a mezzo del servizio postale direttamente dall'Ente Impositore, risulta regolarmente restituito per compiuta giacenza non essendo stato ritirato dall'interessato.
3. Per quanto concerne l'eccepito difetto motivazionale della sentenza, il Collegio evidenzia che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell'ambito del proprio iter motivazionale l'organo giudicante è chiamato a dare conto degli elementi valutativi sulla base dei quali fonda il proprio convincimento senza l'obbligo di dover dare conto in rassegna delle ragioni per cui non ha conferito rilievo agli argomenti contrari. Inoltre, l'insegnamento di legittimità, che si condivide, è nel senso che, la sentenza resa deve enunciare, con chiarezza, i motivi del convincimento espresso, in modo che la parte appellante possa adeguatamente argomentare nel ricorso in appello, mostrando di avere potuto ricostruire, senza possibilità di equivoci, l'iter logico e giuridico, seguito dal primo giudice. La valutazione del primo giudice, in effetti, risulta basata, nel caso in esame, sui riscontri in atti, di cui ha dato conto in motivazione, esponendo le ragioni giuridiche della decisione, fondate su precedenti giurisprudenziali di legittimità non controversi, in modo chiaro ed esaustivo senza che, a prescindere dalla loro o meno condivisione, possa ravvisarsi una mera apparenza della motivazione, atteso che non è lasciato, all'eventuale interprete, il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/06/2021, n.
18362). Tanto meno, la motivazione è venuta meno alla finalità primaria che è quella di esternare un
"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. Un., n.
22232/2016). Non è, infatti, la prolissità espositiva che rileva ai fini di una compiuta motivazione, bensì la completezza dell'esposizione che, in sé considerata, deve essere idonea, come nel caso, a dare ragione dei motivi determinativi dell'accoglimento o del rigetto della domanda, come peraltro attesta l'avvenuta impugnazione con la puntuale contestazione delle esternate ragioni del decidere.
5. L'appello non è pertanto accoglibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in disposistivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 300,00
(Trecento/00).
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE VI AQ GI OL
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2812/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Strada Stat. Monti Lepini Km 51260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1007/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2021 00301307 82 000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3771/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, con la Sentenza n. 1007/2023, depositata il 6/11/2023, ha respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in Euro 100,00 il ricorso del Sig. Ricorrente_1, avvocato, avverso la cartella di pagamento n. 057 2021 00301307 82 000, notificata a mezzo p.e.c. il 7 novembre 2022 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, per asserito mancato pagamento della T.A.R.E.S. anno 2013 emessa dal Comune di Napoli, comprensivo di sanzioni ed interessi, di € 1.145,06
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: “Il Comune di Napoli documenta che l'avviso di accertamento
TARES Tares per l'anno 2013 prot. n.607546/37074 è stato notificato il 16/09/2018 per compiuta giacenza, tramite la modalità di notifica semplificata ex art. 1, comma 161, della legge 296/2006 (Invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2339/2021 ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto). Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020)”.
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese ed ha concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione, per omessa e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento Prot. n° 607546/37074 del 03/07/2018, posto a base dell'atto impugnato, nonché per violazione di legge e per difetto assoluto di motivazione. A tal fine ha eccepito: - il difetto assoluto di istruttoria;
erroneita' della motivazione con violazione e falsa appplicazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, carenza assoluta dei presupposti in fatto e diritto;
- .
4. L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, eccependo: - la competenza dell'adita Corte di Giustizia per essere competente la sezione distaccata di Latina;
- la carenza di legittimazione passiva dell'Agente in ordine alle eccezioni che afferiscono al merito della pretesa impositiva e/o all'asserita prescrizione;
- la stabilizzazione della pretesa ed impugnabilità della cartella solo per vizi propri.
Il COMUNE DI NAPOLI non si è costituito.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1.Il Collegio osserva che l'eccezione di irritualità dell'appello perchè proposto dinanzi alla Corte di Giustizia del Lazio e non innanzi alla sezione distaccata di Latina risulta infondata atteso che la divisione in Sezione della Corte del Lazio ha fini meramente amministrativi che non possono comunque assumere rilevanza esterna.
2. Nel merito, la sentenza di primo grado merita di essere confermata atteso che il Collegio non ne rileva i vizi lamentati. Per quanto in atti, l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento a cura dell'Ente Impositore ne evidenzia, infatti, l'omessa tempestiva impugnazione nel termine di legge con la conseguenza che la pretesa deve ritenersi definitiva. Peraltro, il Collegio evidenzia che non vi era alcuna sottoscrizione da disconoscere atteso che il plico notificato a mezzo del servizio postale direttamente dall'Ente Impositore, risulta regolarmente restituito per compiuta giacenza non essendo stato ritirato dall'interessato.
3. Per quanto concerne l'eccepito difetto motivazionale della sentenza, il Collegio evidenzia che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui nell'ambito del proprio iter motivazionale l'organo giudicante è chiamato a dare conto degli elementi valutativi sulla base dei quali fonda il proprio convincimento senza l'obbligo di dover dare conto in rassegna delle ragioni per cui non ha conferito rilievo agli argomenti contrari. Inoltre, l'insegnamento di legittimità, che si condivide, è nel senso che, la sentenza resa deve enunciare, con chiarezza, i motivi del convincimento espresso, in modo che la parte appellante possa adeguatamente argomentare nel ricorso in appello, mostrando di avere potuto ricostruire, senza possibilità di equivoci, l'iter logico e giuridico, seguito dal primo giudice. La valutazione del primo giudice, in effetti, risulta basata, nel caso in esame, sui riscontri in atti, di cui ha dato conto in motivazione, esponendo le ragioni giuridiche della decisione, fondate su precedenti giurisprudenziali di legittimità non controversi, in modo chiaro ed esaustivo senza che, a prescindere dalla loro o meno condivisione, possa ravvisarsi una mera apparenza della motivazione, atteso che non è lasciato, all'eventuale interprete, il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/06/2021, n.
18362). Tanto meno, la motivazione è venuta meno alla finalità primaria che è quella di esternare un
"ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. Un., n.
22232/2016). Non è, infatti, la prolissità espositiva che rileva ai fini di una compiuta motivazione, bensì la completezza dell'esposizione che, in sé considerata, deve essere idonea, come nel caso, a dare ragione dei motivi determinativi dell'accoglimento o del rigetto della domanda, come peraltro attesta l'avvenuta impugnazione con la puntuale contestazione delle esternate ragioni del decidere.
5. L'appello non è pertanto accoglibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in disposistivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 300,00
(Trecento/00).
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE VI AQ GI OL