Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 443
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse avvenuta tempestivamente e che l'omessa impugnazione nel termine di legge rendesse la pretesa definitiva.

  • Rigettato
    Omessa o nulla notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, con restituzione per compiuta giacenza, e ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto la pretesa definitiva per omessa tempestiva impugnazione.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di istruttoria e motivazione

    La Corte ha affermato che il giudice è tenuto a dare conto degli elementi valutativi su cui fonda il proprio convincimento senza dover confutare ogni argomento contrario. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse chiara, esaustiva e basata su riscontri in atti e su precedenti giurisprudenziali, non configurandosi una mera apparenza della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 443
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 443
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo