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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1045/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1045/2017
promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso, per delega stesa a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso dall'avv. Gigliola Rossi ed elettivamente domiciliato in Todi, Largo
Mercato Vecchio n. 7, presso e nello studio del difensore /B
appellante
contro in persona del l.r.p.t., p. i.v.a. e c.f. , elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 in Perugia, via Cortonese n. 5, presso e nello studio dell'avv. Claudia Orsini la quale la rappresenta ed assiste in forza di procura stesa a margine della comparsa di riposta
appellata
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. Parte_1
279/2017 con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento a della somma di € 2.018,80. CP_1
L'appellante con l'unico e articolato motivo di appello ha censurato la sentenza sostenendo che il Giudice di primo grado ha completamente errato quando ha affermato che l'atto sottoscritto dalle parti in data 27.8.2015 è un riconoscimento di debito mentre l'importo indicato nel verbale in pari data avrebbe dovuto essere ancora accertato nel suo esatto importo mentre le uniche somme che aveva riconosciuto alla data di rilascio Part dell'immobile oggetto di locazione erano quelle dei consumi dell' dell'acqua Pt_3 fredda e calda che erano state pagate.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Il procuratore dell'appellata all'udienza del 10.1.2019 ha dichiarato che è intervenuto il fallimento della stessa in data 13.12.2018 con sentenza n. 100/2018 e la Corte ha disposto l'interruzione del giudizio a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.c.
La causa non è stata più riassunta.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del presente giudizio a norma degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.
Nella fattispecie: l'art. 43, comma 3, l. fall. stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo;
la causa di interruzione è stata dichiarata dal procuratore costituito della stessa società fallita;
sono decorsi oltre 6 anni dalla dichiarazione di interruzione alla suddetta udienza;
il giudizio non è stato riassunto dalla parte appellante e, quindi, ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di impugnazione.
La condotta processuale di tutte le parti in causa, che con la loro inerzia hanno dato prova di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 3 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1045/2017
promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso, per delega stesa a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso dall'avv. Gigliola Rossi ed elettivamente domiciliato in Todi, Largo
Mercato Vecchio n. 7, presso e nello studio del difensore /B
appellante
contro in persona del l.r.p.t., p. i.v.a. e c.f. , elettivamente domiciliata CP_1 P.IVA_1 in Perugia, via Cortonese n. 5, presso e nello studio dell'avv. Claudia Orsini la quale la rappresenta ed assiste in forza di procura stesa a margine della comparsa di riposta
appellata
Oggetto: azione di accertamento di responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Come in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. Parte_1
279/2017 con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto con cui gli era stato ingiunto il pagamento a della somma di € 2.018,80. CP_1
L'appellante con l'unico e articolato motivo di appello ha censurato la sentenza sostenendo che il Giudice di primo grado ha completamente errato quando ha affermato che l'atto sottoscritto dalle parti in data 27.8.2015 è un riconoscimento di debito mentre l'importo indicato nel verbale in pari data avrebbe dovuto essere ancora accertato nel suo esatto importo mentre le uniche somme che aveva riconosciuto alla data di rilascio Part dell'immobile oggetto di locazione erano quelle dei consumi dell' dell'acqua Pt_3 fredda e calda che erano state pagate.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
Il procuratore dell'appellata all'udienza del 10.1.2019 ha dichiarato che è intervenuto il fallimento della stessa in data 13.12.2018 con sentenza n. 100/2018 e la Corte ha disposto l'interruzione del giudizio a norma dell'art. 300, comma 1, c.p.c.
La causa non è stata più riassunta.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del presente giudizio a norma degli artt. 305 e 307, comma 3, c.p.c.
Nella fattispecie: l'art. 43, comma 3, l. fall. stabilisce che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo;
la causa di interruzione è stata dichiarata dal procuratore costituito della stessa società fallita;
sono decorsi oltre 6 anni dalla dichiarazione di interruzione alla suddetta udienza;
il giudizio non è stato riassunto dalla parte appellante e, quindi, ricorre l'ipotesi di estinzione prevista dall'art. 305 c.p.c.
Per quanto sopra, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di impugnazione.
La condotta processuale di tutte le parti in causa, che con la loro inerzia hanno dato prova di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara, ai sensi degli artt. 305 e 307, comma 4, c.p.c., l'estinzione del giudizio di appello;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del grado.
Perugia, 3 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni