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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26950/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 26950/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LV MULLER e dell'avv. EMANUELA CP_1
MULLER, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, in via Marcantonio
Colonna, n.7, presso lo studio dei difensori;
LV MULLER, da sé difeso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; elettivamente domiciliato in Roma, in via
Marcantonio Colonna, n.7, presso lo studio degli avvocati LV MULLER ed EMANUELA
MULLER;
EMANUELA MULLER, da sé difesa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Roma, in via Marcantonio Colonna, n.7, presso lo studio degli avvocati LV MULLER ed EMANUELA
MULLER;
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. VINCENZO CAROSI, in virtù di procura Controparte_2
speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, in via Sardegna, n. 29 presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 4 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO NAPOLITANO, in virtù di procura Controparte_3
speciale in atti elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha evocato in giudizio la signora CP_2
quale proprietaria dell'immobile sito a Tarquinia Lido, via Dei Navigatori, n. 84/A, per ivi
[...] sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni emergenti patiti in seguito all'allagamento, verificatosi in data 1° maggio 2018, della propria unità immobiliare – poi restaurata - sottostante a quella della convenuta, per via della rottura di una tubatura idrica (contemplando anche il danno da mancato godimento dell'immobile).
Si è costituita con memoria la convenuta, la quale ha contestato l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, ed ha comunque chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore per esserne garantita.
Autorizzata l'istanza formulata ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita con comparsa CP_3
che in via pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito ha contestato l'operatività della polizza, soprattutto deducendo l'assenza di prova da parte dell'assicurata in ordina alla verificazione dell'evento dannoso in un momento successivo alla stipulazione della polizza assicurativa.
Nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è stata anche tentata la conciliazione delle parti, in maniera infruttuosa.
All'esito della ctu epletata dall'arch. la domanda attorea risulta fondata nei termini che si Persona_1
vano ad esporre.
Quanto alle conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, il giudicante ritiene di accoglierle solo in parte.
Secondo il ctu, gli eventi dannosi sarebbero dovuti alla rottura di una tubazione facente parte della rete pagina 2 di 4 idrica della Sig.ra all'esposizione alle intemperie in mancanza di schermature naturali o CP_2
artificiali, alla vicinanza al mare e ad un corso d'acqua ed alla dispersione dell'acqua piovana del tetto nel terrazzo della Sig.ra CP_2
Ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., è una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza quella secondo cui quando si rompe una tubatura in un appartamento i danni che riporta l'appartamento sottostante sono dovuti alla rottura della tubatura stessa e non ad eventi climatici o atmosferici. Quanto alla dispersione dell'acqua piovana del tetto nel terrazzo della signora l'efficacia causale CP_2
della stessa ai fini della verificazione degli inconvenienti in questione appare limitata.
Si ritiene comunque esclusiva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della signora CP_2
quale proprietaria e custode dell'immobile dal quale sono provenute le infiltrazioni.
[...]
In ordine alla quantificazione dei danni, si escludono dal computo del ctu i costi di direzione dei lavori e di fornitura di infissi in alluminio, non conferenti ai lavori di restauro effettuati nel proprio immobile dalla parte attrice. Sono invece recepite le quantificazioni relative al danneggiamento di beni mobili e al mancato godimento dell'immobile. Si quantifica dunque il risarcimento dovuto dalla convenuta in €
21.517,46 più 3.088,00 più 4.500,00. Sull'importo complessivo, pari a € 29.105,46, rivalutato di anno in anno dal 1° maggio 2018 si calcoleranno gli interessi legali.
In odine alla chiamata in garanzia svolta dalla convenuta, occorre rilevare come in maniera fondata l'Assicuratore abbia dedotto l'assenza di prova in ordine alla verificazione dell'evento dannoso in epoca successiva alla stipulazione della polizza assicurativa: l'assicurata non ha prodotto la polizza sottoscritta bensì solo una “conferma ricezione modello 7AB” con data decorrenza 4 maggio 2018 talché effettivamente non appare provata l'operatività della polizza con riferimento all'evento occorso.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna la signora al pagamento (a titolo risarcitorio) in favore della parte Controparte_2
pagina 3 di 4 attrice dell'importo complessivo pari a € 29.105,46, rivalutato di anno in anno dal 1° maggio 2018, sul quale si calcoleranno gli interessi legali.
- Rigetta la domanda di garanzia svolta dalla convenuta.
- Condanna la signora alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, € 555,65 per esborsi, più spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti nonché alla rifusione di quanto corrisposto al ctu, arch.
Persona_1
- Condanna la signora alla rifusione in favore della terza chiamata della spese di Controparte_2 lite, che liquida in € 3.000,00 per onorari di avvocato, più spese generali c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 10 gennaio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 26950/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LV MULLER e dell'avv. EMANUELA CP_1
MULLER, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, in via Marcantonio
Colonna, n.7, presso lo studio dei difensori;
LV MULLER, da sé difeso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; elettivamente domiciliato in Roma, in via
Marcantonio Colonna, n.7, presso lo studio degli avvocati LV MULLER ed EMANUELA
MULLER;
EMANUELA MULLER, da sé difesa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in Roma, in via Marcantonio Colonna, n.7, presso lo studio degli avvocati LV MULLER ed EMANUELA
MULLER;
PARTE ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. VINCENZO CAROSI, in virtù di procura Controparte_2
speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, in via Sardegna, n. 29 presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 4 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO NAPOLITANO, in virtù di procura Controparte_3
speciale in atti elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da processo verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha evocato in giudizio la signora CP_2
quale proprietaria dell'immobile sito a Tarquinia Lido, via Dei Navigatori, n. 84/A, per ivi
[...] sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni emergenti patiti in seguito all'allagamento, verificatosi in data 1° maggio 2018, della propria unità immobiliare – poi restaurata - sottostante a quella della convenuta, per via della rottura di una tubatura idrica (contemplando anche il danno da mancato godimento dell'immobile).
Si è costituita con memoria la convenuta, la quale ha contestato l'avversa domanda, chiedendone il rigetto, ed ha comunque chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio assicuratore per esserne garantita.
Autorizzata l'istanza formulata ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita con comparsa CP_3
che in via pregiudiziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito ha contestato l'operatività della polizza, soprattutto deducendo l'assenza di prova da parte dell'assicurata in ordina alla verificazione dell'evento dannoso in un momento successivo alla stipulazione della polizza assicurativa.
Nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. è stata anche tentata la conciliazione delle parti, in maniera infruttuosa.
All'esito della ctu epletata dall'arch. la domanda attorea risulta fondata nei termini che si Persona_1
vano ad esporre.
Quanto alle conclusioni alle quali è pervenuto il ctu, il giudicante ritiene di accoglierle solo in parte.
Secondo il ctu, gli eventi dannosi sarebbero dovuti alla rottura di una tubazione facente parte della rete pagina 2 di 4 idrica della Sig.ra all'esposizione alle intemperie in mancanza di schermature naturali o CP_2
artificiali, alla vicinanza al mare e ad un corso d'acqua ed alla dispersione dell'acqua piovana del tetto nel terrazzo della Sig.ra CP_2
Ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., è una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza quella secondo cui quando si rompe una tubatura in un appartamento i danni che riporta l'appartamento sottostante sono dovuti alla rottura della tubatura stessa e non ad eventi climatici o atmosferici. Quanto alla dispersione dell'acqua piovana del tetto nel terrazzo della signora l'efficacia causale CP_2
della stessa ai fini della verificazione degli inconvenienti in questione appare limitata.
Si ritiene comunque esclusiva la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della signora CP_2
quale proprietaria e custode dell'immobile dal quale sono provenute le infiltrazioni.
[...]
In ordine alla quantificazione dei danni, si escludono dal computo del ctu i costi di direzione dei lavori e di fornitura di infissi in alluminio, non conferenti ai lavori di restauro effettuati nel proprio immobile dalla parte attrice. Sono invece recepite le quantificazioni relative al danneggiamento di beni mobili e al mancato godimento dell'immobile. Si quantifica dunque il risarcimento dovuto dalla convenuta in €
21.517,46 più 3.088,00 più 4.500,00. Sull'importo complessivo, pari a € 29.105,46, rivalutato di anno in anno dal 1° maggio 2018 si calcoleranno gli interessi legali.
In odine alla chiamata in garanzia svolta dalla convenuta, occorre rilevare come in maniera fondata l'Assicuratore abbia dedotto l'assenza di prova in ordine alla verificazione dell'evento dannoso in epoca successiva alla stipulazione della polizza assicurativa: l'assicurata non ha prodotto la polizza sottoscritta bensì solo una “conferma ricezione modello 7AB” con data decorrenza 4 maggio 2018 talché effettivamente non appare provata l'operatività della polizza con riferimento all'evento occorso.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. Pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna la signora al pagamento (a titolo risarcitorio) in favore della parte Controparte_2
pagina 3 di 4 attrice dell'importo complessivo pari a € 29.105,46, rivalutato di anno in anno dal 1° maggio 2018, sul quale si calcoleranno gli interessi legali.
- Rigetta la domanda di garanzia svolta dalla convenuta.
- Condanna la signora alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di Controparte_2 lite, che si liquidano in € 3.500,00 per onorari di avvocato, € 555,65 per esborsi, più spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. secondo le aliquote vigenti nonché alla rifusione di quanto corrisposto al ctu, arch.
Persona_1
- Condanna la signora alla rifusione in favore della terza chiamata della spese di Controparte_2 lite, che liquida in € 3.000,00 per onorari di avvocato, più spese generali c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti.
Così deciso in Roma, li 10 gennaio 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
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