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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7385/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7385/2022 promossa da:
Parte_1
difeso dall'avv. Alfredo Frasca, elettivamente domiciliato presso il
[...]
suo studio in VIA LELLO DA VELLETRI N. 7 VELLETRI
ATTORE contro
già difeso dall'avv. , PARISI RO Controparte_2
DANIELE ( elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CARDUCCI C.F._1
N.15 20123 MILANO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e la prova
1 scritta fornita in sede di opposizione. -Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa,
l'inesigibilità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1811/2022 emesso l'08.03.2022 e depositato il
09.03.2022 ( ruolo 3697/2022) Giudice Dott.ssa Luisa Vigone del Tribunale di Torino e, per l'effetto, disporre la revoca del medesimo decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa. Rigettare comunque le avverse pretese. In via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto o comunque la minor somma dovuta.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Per parte convenuta: respingere l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento di € 10.830,57 assolversi la opponente da ogni avversaria domanda con vittoria di spese
Oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo n. 1811/22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
ha proposto opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 1811/22 emesso
[...] Pt_1
dal Tribunale di Torino su istanza di ra Controparte_2 RO
, dell'importo di € 10.830,57 oltre spese ed interessi, svolgendo le seguenti difese:
[...]
• È incompetente il Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di Velletri, quale foro del debitore;
Contr
• I servizi non sono stati regolarmente resi da cosa che ha arrecato all'opponente ingentissimi danni;
• nel mese di Agosto 2021 la società aveva avuto ritardi nei Parte_1
pagamenti per i quali aveva richiesto ed osservato un piano di rientro proposto ed accettato dalla
Cont
Pur avendo pagato regolarmente il piano di rientro e comunicato i relativi pagamenti, Cont quest'ultima non ha potuto effettuare le consegne, poiché la merce non è stata ritirata dalla Contr Ha chiesto quindi di accertare l'inadempimento della allora e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2 - ora - si è costituita ed ha Controparte_2 RO
svolto le seguenti difese
• la in qualità di titolare della Parte_1 [...]
Contr
affidando la spedizione alla ha accettato i termini e le Parte_1
Contr condizioni contrattuali della ed in particolar modo l'art 27, delle condizioni generali di contratto che stabilisce la competenza convenzionale del Foro di Torino.
Contr
• La a fronte delle numerose spedizioni richieste dalla sig.ra Parte_1
in qualità di titolare della e Parte_1
regolarmente eseguite sulla base degli accordi assunti emetteva le seguenti fatture: ft. n.
85082481 del 27.8.2021, ft. n. 85112548 del 28.9.2021, ft. n. 85143590 del 27.10.2021, ft. n.
85175261 del 26.11.2021, ft. n. 85082408 del 27.8.2021, ft. n. 85082437 del 27.8.2021, ft. n.
85112474 del 28.9.2021, ft. n. 85112505 del 28.9.2021, ft. n. 85112504 del 28.9.2021, ft. n.
85143521 del 27.10.2021, ft. n. 85143549 del 27.10.2021, ft. n. 85175182 del 26.11.2021, ft. n.
85175216 del 26.11.2021 che la opponente non ha pagato.
• A fronte di lettera di diffida, la opponente manifestava le proprie difficoltà economiche e chiedeva un piano di rientro, che tuttavia non rispettava.
• Le spedizioni fatturate con l'indicazione del mittente, del destinatario, del peso e del costo di ciascuna spedizione, le prove di consegna (o POD) delle singole spedizioni, firmate senza l'apposizione di alcuna riserva, per ricevuta della merce dal destinatario, costituiscono prova Contr della regolare esecuzione della prestazione da parte della allora
• Inico documento a suffragio delle generiche contestazioni contenute nella citazione, fa riferimento a spedizioni del 2020 che non sono contenute nelle fatture ingiunte relative invece a spedizioni dal mese di agosto 2021 in avanti. Le altre contestazioni sono relative a spedizioni
Contr non affidate alla allora
• Inoltre la cliente non ha mai inoltrato contestazioni nel termine contrattuale di cui all'art. 20-21 del contratto, di 7 giorni.
La causa è stata trattenuta in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il 31.10.2023, senza svolgere attività istruttoria.
***********
3 Sulla competenza territoriale del giudice adito
È infondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte attrice per i seguenti motivi: Contr
➢ L' opponente ha accettato i termini e le condizioni contrattuali della ed in particolar modo l'art 27, delle condizioni generali di contratto che stabilisce la competenza convenzionale del
Foro di Torino;
circostanza questa mai contestata;
➢ in ogni caso l'art. 20 prevede quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio in combinato disposto con l'art. 1182 c.c. che stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Nel caso di specie l'obbligazione è certa nel suo ammontare perché fondata su di un contratto che prevede le tariffe applicate alle singole spedizioni da cui si ricava il costo di ogni singola spedizione. Si stratta quindi di un credito liquido – perché frutto di un semplice calcolo matematico- e non di un credito da liquidare.
Nel merito
L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi
❖ Parte opponente non ha contestato
- l'entità del credito portato dalle fatture indicate nel ricorso monitorio;
Contr
- l'esecuzione delle specifiche prestazioni rese da parte di oggetto della pretesa di pagamento
❖ Al contrario con mail del 17.11.2022 (doc. 5 di parte opposta) la ha chiesto un piano CP_3
di rientro, rappresentando difficoltà economica dell'impresa; così sostanzialmente riconoscendo il suo debito.
❖ Parte opponente ha contestato - comunque in modo molto generico - l'esecuzione di prestazioni Contr da parte di relative ad agosto 2020; tuttavia queste prestazioni non sono oggetto del presente giudizio relativo invece a fatture tutte del 2021.
❖ Tutti i POD ( doc. 9 di parte opposta) relativi alle fatture oggetto delle spedizioni per le quali è oggi chiesto il pagamento, sono stati sottoscritti dal destinatario, senza riserve. Contr
❖ Parte opposta non ha provato di aver mai sollevato alcuna contestazione a relativamente alle spedizioni oggetto delle fatture azionate con il monitorio, nel termine di 7 giorni, come previsto dagli art 20-21 del contratto da lei sottoscritto.
❖ La opponente non ha mai sostenuto e vieppiù provato di aver pagato le prestazioni oggi oggetto di causa
4 Si deve concludere che nessun inadempimento è emerso a carico della opposta, la quale ha dunque diritto al pagamento delle prestazioni rese e pacificamente mai pagate dalla CP_3
L'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le difese svolte per la loro genericità ed infondatezza, peraltro a fronte di un espresso piano di rientro chiesto dalla stessa debitrice, fanno ritenere pretestuosa l'azione e meritevole l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ult comma di una pena pecuniaria da pagarsi in favore di CP_1
che si quantifica in via equitativa in € 1.000,00
[...]
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 1811/22 proposta da Parte_1
contro – già
[...] RO [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara tenuto e condanna Parte_1
all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
[...]
– già , liquidandole in € 5.077,00 RO Controparte_2
per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5 condanna
[...]
Controparte_2
Torino, 24/01/2024
Parte_1
al pagamento in favore di – già RO [...]
, di € 1.000,00 ex art. 96 ult. Comma c.p.c.
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7385/2022 promossa da:
Parte_1
difeso dall'avv. Alfredo Frasca, elettivamente domiciliato presso il
[...]
suo studio in VIA LELLO DA VELLETRI N. 7 VELLETRI
ATTORE contro
già difeso dall'avv. , PARISI RO Controparte_2
DANIELE ( elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CARDUCCI C.F._1
N.15 20123 MILANO.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: – in via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato e la prova
1 scritta fornita in sede di opposizione. -Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa,
l'inesigibilità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1811/2022 emesso l'08.03.2022 e depositato il
09.03.2022 ( ruolo 3697/2022) Giudice Dott.ssa Luisa Vigone del Tribunale di Torino e, per l'effetto, disporre la revoca del medesimo decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa. Rigettare comunque le avverse pretese. In via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'opposta e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto o comunque la minor somma dovuta.
Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Per parte convenuta: respingere l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento di € 10.830,57 assolversi la opponente da ogni avversaria domanda con vittoria di spese
Oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo n. 1811/22
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1
ha proposto opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 1811/22 emesso
[...] Pt_1
dal Tribunale di Torino su istanza di ra Controparte_2 RO
, dell'importo di € 10.830,57 oltre spese ed interessi, svolgendo le seguenti difese:
[...]
• È incompetente il Tribunale di Torino, per essere competente il Tribunale di Velletri, quale foro del debitore;
Contr
• I servizi non sono stati regolarmente resi da cosa che ha arrecato all'opponente ingentissimi danni;
• nel mese di Agosto 2021 la società aveva avuto ritardi nei Parte_1
pagamenti per i quali aveva richiesto ed osservato un piano di rientro proposto ed accettato dalla
Cont
Pur avendo pagato regolarmente il piano di rientro e comunicato i relativi pagamenti, Cont quest'ultima non ha potuto effettuare le consegne, poiché la merce non è stata ritirata dalla Contr Ha chiesto quindi di accertare l'inadempimento della allora e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2 - ora - si è costituita ed ha Controparte_2 RO
svolto le seguenti difese
• la in qualità di titolare della Parte_1 [...]
Contr
affidando la spedizione alla ha accettato i termini e le Parte_1
Contr condizioni contrattuali della ed in particolar modo l'art 27, delle condizioni generali di contratto che stabilisce la competenza convenzionale del Foro di Torino.
Contr
• La a fronte delle numerose spedizioni richieste dalla sig.ra Parte_1
in qualità di titolare della e Parte_1
regolarmente eseguite sulla base degli accordi assunti emetteva le seguenti fatture: ft. n.
85082481 del 27.8.2021, ft. n. 85112548 del 28.9.2021, ft. n. 85143590 del 27.10.2021, ft. n.
85175261 del 26.11.2021, ft. n. 85082408 del 27.8.2021, ft. n. 85082437 del 27.8.2021, ft. n.
85112474 del 28.9.2021, ft. n. 85112505 del 28.9.2021, ft. n. 85112504 del 28.9.2021, ft. n.
85143521 del 27.10.2021, ft. n. 85143549 del 27.10.2021, ft. n. 85175182 del 26.11.2021, ft. n.
85175216 del 26.11.2021 che la opponente non ha pagato.
• A fronte di lettera di diffida, la opponente manifestava le proprie difficoltà economiche e chiedeva un piano di rientro, che tuttavia non rispettava.
• Le spedizioni fatturate con l'indicazione del mittente, del destinatario, del peso e del costo di ciascuna spedizione, le prove di consegna (o POD) delle singole spedizioni, firmate senza l'apposizione di alcuna riserva, per ricevuta della merce dal destinatario, costituiscono prova Contr della regolare esecuzione della prestazione da parte della allora
• Inico documento a suffragio delle generiche contestazioni contenute nella citazione, fa riferimento a spedizioni del 2020 che non sono contenute nelle fatture ingiunte relative invece a spedizioni dal mese di agosto 2021 in avanti. Le altre contestazioni sono relative a spedizioni
Contr non affidate alla allora
• Inoltre la cliente non ha mai inoltrato contestazioni nel termine contrattuale di cui all'art. 20-21 del contratto, di 7 giorni.
La causa è stata trattenuta in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il 31.10.2023, senza svolgere attività istruttoria.
***********
3 Sulla competenza territoriale del giudice adito
È infondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte attrice per i seguenti motivi: Contr
➢ L' opponente ha accettato i termini e le condizioni contrattuali della ed in particolar modo l'art 27, delle condizioni generali di contratto che stabilisce la competenza convenzionale del
Foro di Torino;
circostanza questa mai contestata;
➢ in ogni caso l'art. 20 prevede quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio in combinato disposto con l'art. 1182 c.c. che stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Nel caso di specie l'obbligazione è certa nel suo ammontare perché fondata su di un contratto che prevede le tariffe applicate alle singole spedizioni da cui si ricava il costo di ogni singola spedizione. Si stratta quindi di un credito liquido – perché frutto di un semplice calcolo matematico- e non di un credito da liquidare.
Nel merito
L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi
❖ Parte opponente non ha contestato
- l'entità del credito portato dalle fatture indicate nel ricorso monitorio;
Contr
- l'esecuzione delle specifiche prestazioni rese da parte di oggetto della pretesa di pagamento
❖ Al contrario con mail del 17.11.2022 (doc. 5 di parte opposta) la ha chiesto un piano CP_3
di rientro, rappresentando difficoltà economica dell'impresa; così sostanzialmente riconoscendo il suo debito.
❖ Parte opponente ha contestato - comunque in modo molto generico - l'esecuzione di prestazioni Contr da parte di relative ad agosto 2020; tuttavia queste prestazioni non sono oggetto del presente giudizio relativo invece a fatture tutte del 2021.
❖ Tutti i POD ( doc. 9 di parte opposta) relativi alle fatture oggetto delle spedizioni per le quali è oggi chiesto il pagamento, sono stati sottoscritti dal destinatario, senza riserve. Contr
❖ Parte opposta non ha provato di aver mai sollevato alcuna contestazione a relativamente alle spedizioni oggetto delle fatture azionate con il monitorio, nel termine di 7 giorni, come previsto dagli art 20-21 del contratto da lei sottoscritto.
❖ La opponente non ha mai sostenuto e vieppiù provato di aver pagato le prestazioni oggi oggetto di causa
4 Si deve concludere che nessun inadempimento è emerso a carico della opposta, la quale ha dunque diritto al pagamento delle prestazioni rese e pacificamente mai pagate dalla CP_3
L'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le difese svolte per la loro genericità ed infondatezza, peraltro a fronte di un espresso piano di rientro chiesto dalla stessa debitrice, fanno ritenere pretestuosa l'azione e meritevole l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ult comma di una pena pecuniaria da pagarsi in favore di CP_1
che si quantifica in via equitativa in € 1.000,00
[...]
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 1811/22 proposta da Parte_1
contro – già
[...] RO [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara tenuto e condanna Parte_1
all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di
[...]
– già , liquidandole in € 5.077,00 RO Controparte_2
per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5 condanna
[...]
Controparte_2
Torino, 24/01/2024
Parte_1
al pagamento in favore di – già RO [...]
, di € 1.000,00 ex art. 96 ult. Comma c.p.c.
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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