Art. 16.
Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428 , modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni e' elevato a lire 5 miliardi.
Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428 , modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni e' elevato a lire 5 miliardi.