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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 107/2025
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. GIOVANNI DI MARTINO nell'interesse di CP_1
quelle depositate dall'avv. NICOLA ANTONINO ALLERUZZO nell'interesse di
[...] [...]
; e quelle depositate dall'avv. GELTRUDE BONURA Controparte_2 nell'interesse di Parte_1
nel procedimento iscritto al n. R.G. 107/2025, proposto da:
, nato il [...] a [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Niscemi via dottor Ragusa, 152 presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Di
Martino ( che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 [...]
pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone, via Manzoni n.1, presso lo CP_3
studio professionale dell'avv. Francesco Ascanio, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Antonino
Alleruzzo , in virtù di mandato in atti;
Email_2
RESISTENTE
e in persona del Procuratore speciale del Parte_1
Rappresentante generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Gela C.so Vittorio Emanuele 161 presso lo studio professionale dell'avv. Geltrude Bonura, che la rappresenta e difende per procura in atti;
TERZA CHIAMATA ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto all'intestato Tribunale CP_1
di volere disporre ex art. 696 bis cpc la nomina di CTU affidandogli il compito, previo tentativo di conciliazione, di accertare la natura dei danni presenti sui fondi siti in c.da Racineci agro di Caltagirone, censiti in catasto terreni al foglio 124 part.lle 106-233-234-235 e sul fabbricato ivi insistente, e di descrivere e quantificare tutti i danni subiti dal fondo e dal fabbricato rurale nell'arco temporale che va dal 2018 fino ad oggi.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere proprietario e possessore dei fondi siti in c.da Racineci agro di Caltagirone censiti in catasto terreni al foglio 124 part.lle 106-233-234-235, coltivati ad uliveto, con una densità totale di n. 90 piante secolari frammiste ad isolotti di macchia mediterranea tipica dei luoghi;
- Che tali fondi confinano con proprietà , proprietà proprietà Per_1 Per_2 Persona_3
proprietà , proprietà , proprietà La società agricola e con la strada di Per_4 Per_5 CP_4
accesso alle zone rurali, che collega la S.S.417 e con la S.P. 194; e che l'unica via di accesso agli stessi è rappresentata da una costruenda strada a fondo naturale che collega lo scorrimento veloce Gela-Catania (Km 4) con la strada comunale denominata Signore del Soccorso;
- Che, a causa della assoluta impraticabilità della strada di accesso, il fondo del ricorrente medesimo si trova in stato di completo abbandono da oltre 15 anni: in particolare l'uliveto ivi insistente risulta privo di ogni sorta di cura e invaso da erbe infestanti, e il fabbricato giace in totale abbandono;
- Di aver promosso, avanti a codesto Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al RG n. 691/2010 e giudizio di merito iscritto al RG n.965/201;
- Che il giudizio di merito è stato concluso con la sentenza n. 451/2021 pubblicata il 15.11.2021, tramite cui l'intestato Tribunale ha riconosciuto la Provincia Regionale di Catania responsabile ex art 2051 c.c. dei danni subiti dai fondi di proprietà dell'odierno ricorrente, quantificati in euro 31.433,00, alla data della redazione della ctu espletata e cioè al 16 febbraio
2011;
- Di aver richiesto i danni già maturati alla , con comunicazione Controparte_2
del 24.10.2023 inviata tramite pec del 25.10.2023;
- Che, a tale richiesta, la ha dato riscontro con nota Prot. 70681 Controparte_2
del 21.12.2023, declinando ogni responsabilità, non ritenendosi titolare della custodia della strada in questione.
Con comparsa depositata il 24.3.2025, si è costituita in giudizio la , Controparte_2
la quale, preliminarmente, ha chiesto la chiamata in causa della compagnia con cui l'Ente è assicurato;
sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per non aver fornito prova di essere proprietario dei fondi di cui si tratta;
ancora in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di titolarità nel rapporto controverso, rilevando che la strada di cui si tratta non risulta tra le strade di propria competenza, rientrando piuttosto nella competenza esclusiva dello Stato (ove si consideri strada pubblica) ovvero nella competenza del Comune di Caltagirone (ove si consideri strada vicinale).
Il resistente ha dunque eccepito, in rito, l'inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., rilevando che la questione in esame risulta controversa sotto vari profili, soprattutto di natura giuridica, e che parte ricorrente non ha manifestato alcuna volontà conciliativa. Nel merito, ha infine contestato il quantum richiesto, eccependo il difetto di prova e la prescrizione parziale del presunto credito.
Con comparsa del 10.4.2025, si è costituita in giudizio anche la terza chiamata, eccependo in primo luogo l'inoperatività dei certificati di Polizza, nonché l'inammissibilità del rimedio esperito per difetto delle relative condizioni e, per il resto, ha aderito alle eccezioni svolte dalla resistente.
Differita la prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c, in occasione dell'udienza indicata in epigrafe, parte ricorrente ha prodotto in atti il titolo di proprietà relativo ai fondi in questione e ha insistito in ricorso. Anche la resistente e la terza chiamata hanno insistito nelle rispettive richieste.
***********
Il ricorso proposto da è inammissibile per le ragioni di seguito esplicate. CP_1
Deve preliminarmente osservarsi, in punto di diritto, che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse;
solo in tal modo, infatti, è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche meramente esplorative, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione (cfr., da ultimo, Trib. Nola sez. I,
26/02/2025; cfr. anche, tra le tante, Trib. Napoli, n. 19419 del 2025; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto,
13/06/2023; Trib. Caltagirone, 20/07/2021).
Deve infatti ritenersi – in accordo con il più recente orientamento sviluppatosi in materia – che, sebbene la mera contestazione in ordine all'an debeatur da parte del resistente non appare sufficiente al fine di paralizzare la esperibilità dello strumento in esame (prestandosi, viceversa, ad abusi da parte del convenuto), d'altra parte il ricorso è inammissibile laddove appaia prima facie, fin dalla prospettazione del ricorrente, la insussistenza della possibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, che costituisce appunto la finalità precipua dello strumento de quo (cfr., in termini, Trib.
Nola sez. I, 26/02/2025).
È stato in proposito precisato che “l'ammissibilità della C.T.U. nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incontra un limite oggettivo nella possibilità che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla C.T.U. stessa (cfr., tra le tante,
Trib. Nola sez. I, 26/02/2025; Trib. Napoli, n.19419 del 2025; Trib. Caltagirone, 20/07/2021; Trib.
Novara, 17/09/2020).
Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del menzionato ricorso quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di mera natura tecnica.
Orbene, nel caso di specie, la resistente contesta espressamente la sussistenza del rapporto di custodia sulla strada in questione e, conseguentemente, la sussistenza di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., come pure rilevato dalla resistente medesima nonché dalla terza chiamata.
La c.t.u. richiesta non risulterebbe dunque esaustiva delle questioni controverse tra le parti e residuerebbero complesse valutazioni di natura giuridica che esulano dall'ambito delle indagini di mera natura tecnica.
Pertanto, la consulenza tecnica assumerebbe finalità meramente esplorative, ove espletata nella presente sede, in assenza delle necessarie valutazioni di merito circa l'accertamento della sussistenza
– in capo alla resistente – della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si consideri infine che parte ricorrente non ha manifestato, e neppure adombrato, alcuna volontà conciliativa (cfr., in merito a tale profilo, Trib. Caltagirone, 02/10/2020) e che, dalla documentazione in atti, risulta che anche parte resistente ha escluso la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliata della lite (cfr. nota della , Prot. 70681 del 21.12.2023, Controparte_2
allegato al ricorso introduttivo).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
***********
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., norma applicabile anche nel caso di specie, in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. trova applicazione nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, tra i quali puo' farsi rientrare il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., solamente nell'ipotesi in cui il ricorso introduttivo di tale giudizio sia dichiarato inammissibile o rigettato, mentre qualora il ricorso introduttivo di tale procedimento sia ritenuto ammissibile, e si dia quindi corso all'accertamento richiesto, il criterio al quale occorre attenersi nella liquidazione delle spese relative a tale procedimento è quello generale di cui all'art.8 del D.p.R. 115/2002" (Trib. Caltagirone, 02/10/2020; cfr. anche Cass., n. 26573 del 2018; Trib. Verona, 30.12.2015).
In applicazione del principio della soccombenza e di quello della causazione (Cass., n. 6144 del 2024), il ricorrente deve dunque essere condannato a rifondere, in favore della resistente e della terza chiamata, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.014,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, per ciascuna delle parti (compresi gli oneri accessori con riguardo alla resistente), ai sensi del D.M. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta da ciascuna delle parti,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. proposto da;
CP_1
Condanna a rifondere in favore di le spese di lite CP_1 Controparte_2
dalla stessa sostenute, che liquida in euro 1.014,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
lite dalla stessa sostenute, che liquida in euro 1.014,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi alle parti.
Caltagirone, 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, visto il decreto di sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note scritte depositate dall'avv. GIOVANNI DI MARTINO nell'interesse di CP_1
quelle depositate dall'avv. NICOLA ANTONINO ALLERUZZO nell'interesse di
[...] [...]
; e quelle depositate dall'avv. GELTRUDE BONURA Controparte_2 nell'interesse di Parte_1
nel procedimento iscritto al n. R.G. 107/2025, proposto da:
, nato il [...] a [...] (c.f. ), elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in Niscemi via dottor Ragusa, 152 presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Di
Martino ( che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 [...]
pro tempore, elettivamente domiciliata in Caltagirone, via Manzoni n.1, presso lo CP_3
studio professionale dell'avv. Francesco Ascanio, rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Antonino
Alleruzzo , in virtù di mandato in atti;
Email_2
RESISTENTE
e in persona del Procuratore speciale del Parte_1
Rappresentante generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Gela C.so Vittorio Emanuele 161 presso lo studio professionale dell'avv. Geltrude Bonura, che la rappresenta e difende per procura in atti;
TERZA CHIAMATA ha emesso la seguente:
ORDINANZA
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto all'intestato Tribunale CP_1
di volere disporre ex art. 696 bis cpc la nomina di CTU affidandogli il compito, previo tentativo di conciliazione, di accertare la natura dei danni presenti sui fondi siti in c.da Racineci agro di Caltagirone, censiti in catasto terreni al foglio 124 part.lle 106-233-234-235 e sul fabbricato ivi insistente, e di descrivere e quantificare tutti i danni subiti dal fondo e dal fabbricato rurale nell'arco temporale che va dal 2018 fino ad oggi.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto:
- Di essere proprietario e possessore dei fondi siti in c.da Racineci agro di Caltagirone censiti in catasto terreni al foglio 124 part.lle 106-233-234-235, coltivati ad uliveto, con una densità totale di n. 90 piante secolari frammiste ad isolotti di macchia mediterranea tipica dei luoghi;
- Che tali fondi confinano con proprietà , proprietà proprietà Per_1 Per_2 Persona_3
proprietà , proprietà , proprietà La società agricola e con la strada di Per_4 Per_5 CP_4
accesso alle zone rurali, che collega la S.S.417 e con la S.P. 194; e che l'unica via di accesso agli stessi è rappresentata da una costruenda strada a fondo naturale che collega lo scorrimento veloce Gela-Catania (Km 4) con la strada comunale denominata Signore del Soccorso;
- Che, a causa della assoluta impraticabilità della strada di accesso, il fondo del ricorrente medesimo si trova in stato di completo abbandono da oltre 15 anni: in particolare l'uliveto ivi insistente risulta privo di ogni sorta di cura e invaso da erbe infestanti, e il fabbricato giace in totale abbandono;
- Di aver promosso, avanti a codesto Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al RG n. 691/2010 e giudizio di merito iscritto al RG n.965/201;
- Che il giudizio di merito è stato concluso con la sentenza n. 451/2021 pubblicata il 15.11.2021, tramite cui l'intestato Tribunale ha riconosciuto la Provincia Regionale di Catania responsabile ex art 2051 c.c. dei danni subiti dai fondi di proprietà dell'odierno ricorrente, quantificati in euro 31.433,00, alla data della redazione della ctu espletata e cioè al 16 febbraio
2011;
- Di aver richiesto i danni già maturati alla , con comunicazione Controparte_2
del 24.10.2023 inviata tramite pec del 25.10.2023;
- Che, a tale richiesta, la ha dato riscontro con nota Prot. 70681 Controparte_2
del 21.12.2023, declinando ogni responsabilità, non ritenendosi titolare della custodia della strada in questione.
Con comparsa depositata il 24.3.2025, si è costituita in giudizio la , Controparte_2
la quale, preliminarmente, ha chiesto la chiamata in causa della compagnia con cui l'Ente è assicurato;
sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per non aver fornito prova di essere proprietario dei fondi di cui si tratta;
ancora in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di titolarità nel rapporto controverso, rilevando che la strada di cui si tratta non risulta tra le strade di propria competenza, rientrando piuttosto nella competenza esclusiva dello Stato (ove si consideri strada pubblica) ovvero nella competenza del Comune di Caltagirone (ove si consideri strada vicinale).
Il resistente ha dunque eccepito, in rito, l'inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., rilevando che la questione in esame risulta controversa sotto vari profili, soprattutto di natura giuridica, e che parte ricorrente non ha manifestato alcuna volontà conciliativa. Nel merito, ha infine contestato il quantum richiesto, eccependo il difetto di prova e la prescrizione parziale del presunto credito.
Con comparsa del 10.4.2025, si è costituita in giudizio anche la terza chiamata, eccependo in primo luogo l'inoperatività dei certificati di Polizza, nonché l'inammissibilità del rimedio esperito per difetto delle relative condizioni e, per il resto, ha aderito alle eccezioni svolte dalla resistente.
Differita la prima udienza di comparizione ex art. 269 c.p.c, in occasione dell'udienza indicata in epigrafe, parte ricorrente ha prodotto in atti il titolo di proprietà relativo ai fondi in questione e ha insistito in ricorso. Anche la resistente e la terza chiamata hanno insistito nelle rispettive richieste.
***********
Il ricorso proposto da è inammissibile per le ragioni di seguito esplicate. CP_1
Deve preliminarmente osservarsi, in punto di diritto, che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse;
solo in tal modo, infatti, è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche meramente esplorative, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione (cfr., da ultimo, Trib. Nola sez. I,
26/02/2025; cfr. anche, tra le tante, Trib. Napoli, n. 19419 del 2025; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto,
13/06/2023; Trib. Caltagirone, 20/07/2021).
Deve infatti ritenersi – in accordo con il più recente orientamento sviluppatosi in materia – che, sebbene la mera contestazione in ordine all'an debeatur da parte del resistente non appare sufficiente al fine di paralizzare la esperibilità dello strumento in esame (prestandosi, viceversa, ad abusi da parte del convenuto), d'altra parte il ricorso è inammissibile laddove appaia prima facie, fin dalla prospettazione del ricorrente, la insussistenza della possibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, che costituisce appunto la finalità precipua dello strumento de quo (cfr., in termini, Trib.
Nola sez. I, 26/02/2025).
È stato in proposito precisato che “l'ammissibilità della C.T.U. nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incontra un limite oggettivo nella possibilità che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla C.T.U. stessa (cfr., tra le tante,
Trib. Nola sez. I, 26/02/2025; Trib. Napoli, n.19419 del 2025; Trib. Caltagirone, 20/07/2021; Trib.
Novara, 17/09/2020).
Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del menzionato ricorso quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di mera natura tecnica.
Orbene, nel caso di specie, la resistente contesta espressamente la sussistenza del rapporto di custodia sulla strada in questione e, conseguentemente, la sussistenza di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., come pure rilevato dalla resistente medesima nonché dalla terza chiamata.
La c.t.u. richiesta non risulterebbe dunque esaustiva delle questioni controverse tra le parti e residuerebbero complesse valutazioni di natura giuridica che esulano dall'ambito delle indagini di mera natura tecnica.
Pertanto, la consulenza tecnica assumerebbe finalità meramente esplorative, ove espletata nella presente sede, in assenza delle necessarie valutazioni di merito circa l'accertamento della sussistenza
– in capo alla resistente – della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Si consideri infine che parte ricorrente non ha manifestato, e neppure adombrato, alcuna volontà conciliativa (cfr., in merito a tale profilo, Trib. Caltagirone, 02/10/2020) e che, dalla documentazione in atti, risulta che anche parte resistente ha escluso la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliata della lite (cfr. nota della , Prot. 70681 del 21.12.2023, Controparte_2
allegato al ricorso introduttivo).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
***********
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., norma applicabile anche nel caso di specie, in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. trova applicazione nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, tra i quali puo' farsi rientrare il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., solamente nell'ipotesi in cui il ricorso introduttivo di tale giudizio sia dichiarato inammissibile o rigettato, mentre qualora il ricorso introduttivo di tale procedimento sia ritenuto ammissibile, e si dia quindi corso all'accertamento richiesto, il criterio al quale occorre attenersi nella liquidazione delle spese relative a tale procedimento è quello generale di cui all'art.8 del D.p.R. 115/2002" (Trib. Caltagirone, 02/10/2020; cfr. anche Cass., n. 26573 del 2018; Trib. Verona, 30.12.2015).
In applicazione del principio della soccombenza e di quello della causazione (Cass., n. 6144 del 2024), il ricorrente deve dunque essere condannato a rifondere, in favore della resistente e della terza chiamata, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in euro 1.014,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, per ciascuna delle parti (compresi gli oneri accessori con riguardo alla resistente), ai sensi del D.M. 55/2014 per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta da ciascuna delle parti,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. proposto da;
CP_1
Condanna a rifondere in favore di le spese di lite CP_1 Controparte_2
dalla stessa sostenute, che liquida in euro 1.014,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
Condanna a rifondere in favore di le spese di CP_1 Parte_1
lite dalla stessa sostenute, che liquida in euro 1.014,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi alle parti.
Caltagirone, 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Peritore