Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 6.3.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 3178/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Ines Truosolo e dall'avv. Nicolina Rosi, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania, alla via S. Rocco n. 53, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Luigi Delle Rose, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia, alla via Denza n. 9, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
12.9.2019, aveva riportato lesioni personali a causa del sinistro stradale verificatosi in località Casal di Principe (Ce), alla via Kennedy, verso le ore 20:30 circa, allorché si trovava a viaggiare in qualità di terzo trasportato sull'autoveicolo Citroen C1 targato
DE895XC condotto da che, durante la fase di discesa dall'autoveicolo, Controparte_2
era rovinata al suolo poiché era stata urtata violentemente dalla portiera aperta, in quanto la conducente, non avvedendosi di tale circostanza, aveva effettuato una improvvisa manovra di retromarcia;
che a seguito dell'impatto era caduta con il fianco destro sul gradino del portoncino di casa;
che, in seguito al sinistro, era stata trasportata presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove le era stata diagnosticata una rottura traumatica del rene destro e una frattura dell'arco anteriore della
5° e 6° costa di destra;
che era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa e di nefrectomia;
che in data 15.7.2021 era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
che l'evento dannoso de quo aveva determinato vari pregiudizi di natura non patrimoniale;
che al momento del sinistro il veicolo danneggiante, Citroen C1 targato DE895XC, di proprietà di Controparte_2
risultava assicurato con la compagnia giusta polizza n. 004557753368; Controparte_3
che le richieste risarcitorie inviate a mezzo lettere raccomandate a.r. alla CP_3
non avevano ottenuto alcun riscontro;
che la compagnia assicurativa convenuta era stata invitata alla stipula di una negoziazione assistita, invito rimasto senza alcun esito.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio responsabile civile Controparte_2
in qualità di proprietario dell'autovettura Citroen C1, e la compagnia assicurativa
[...]
affinché fossero condannate in solido al pagamento della somma di € CP_3
52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati dal sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_3
domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'improponibilità della domanda per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora previsti dall'art. 145 e 148 cod. ass.; il difetto di legittimazione
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
passiva della convenuta quale proprietaria dell'autovettura Citroen C1 Controparte_2
targata DE895X; che, nel merito, non era stata provata la dinamica del sinistro e, in particolare, il nesso di causa tra le lesioni personali lamentate e l'incidente stradale descritto in citazione;
che, dall'esame della documentazione sanitaria allegata – referto di pronto soccorso e cartella clinica – era emersa la natura puramente accidentale del trauma riportato dalla e l'assenza delle lesioni tipiche derivanti da una caduta al Parte_1
suolo.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della domanda e l'improcedibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
La convenuta benché ritualmente evocata in giudizio, ometteva di Controparte_2
costituirsi. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti di copia delle lettere di messa in mora del 3.8.2021 e del 15.4.2022 inviate a mezzo raccomandata a/r alla Compagnia assicurativa convenuta (cfr. lettere di messa in mora del 3.8.2021 e del 15.4.2022 allegate al fascicolo di parte attrice).
Le predette missive risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, all'entità delle lesioni subite e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142, c.2 cod. ass. (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, a seguito della visita medico legale eseguita dal fiduciario, dott.
in data 13.10.2021, la compagnia assicurativa convenuta, che non si è Persona_1
avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attrice, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta (cfr. relazione medico legale dott. allegata al fascicolo Per_1
di parte attrice).
Sulla base della documentazione processuale allegata non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva di quale proprietaria Controparte_2
dell'autoveicolo Citroen C1 targato DE895XC (cfr. carta di circolazione dell'autoveicolo allegata al fascicolo di parte attrice).
Passando al merito, nella fattispecie, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
L'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione,
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio allegato e dunque della riconducibilità eziologica delle lesioni subite al comportamento imprudente della conducente dell'autoveicolo danneggiante.
La contraddizione tra la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice e le risultanze istruttorie acquisite in giudizio induce a ritenere inverosimile e indimostrata la vicenda storica dedotta in citazione.
Innanzitutto, la narrazione attorea relativa ad un presunto incidente stradale quale causa delle lesioni personali riportate è in contrasto con la documentazione medico-ospedaliera allegata, nell'ambito della quale viene indicato unicamente un evento dannoso di tipo accidentale in assenza di ulteriori connotazioni.
In particolare, il referto di pronto soccorso n. 2019055456 del 12.9.2019 dà atto che l'attrice aveva ricondotto le lesioni ad una caduta e ad un urto con il fianco destro, senza in alcun modo far riferimento ad sinistro stradale (“la paziente riferisce di essere caduta ed aver urtato con il fianco di dx. Dopo la caduta riferisce di aver visto perdite ematiche dai genitali”; cfr. verbale di pronto soccorso allegato al fascicolo di parte attrice).
Con riguardo al valore probatorio della certificazione medica e dei referti di pronto soccorso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, da un lato, che
“il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza” (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27288); dall'altro lato che “le dichiarazioni rese al personale medico, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscano confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ. 29316/2008; Cass. Civ. 15849/2001; Cass. Civ.
n. 1085/2000; Cass. Civ. 3309/1997).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha sporto querela di falso per contestare la falsità di quanto indicato nel referto di pronto soccorso che quindi conserva il suo valore probatorio di atto pubblico fidefacente con riguardo alle dichiarazioni rese dalla vittima al personale sanitario che le ha prestato assistenza.
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
Sotto tale profilo, le evidenze probatorie documentali inducono a nutrire seri dubbi sul nesso causale tra l'infortunio subito dalla ed il sinistro stradale allegato. Parte_1
La pretesa azionata si fonda essenzialmente sulla deposizione della teste
[...]
che, escussa all'udienza del 16.12.2024, riferiva circostanze di fatto inidonee Tes_1
a corroborare la veridicità dell'incidente per cui è processo.
Invero, le dichiarazioni rese dalla teste di parte attrice, della cui attendibilità vi è serio motivo di dubitare, presentano contraddizioni ed omissioni tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte in citazione.
Una prima evidente e non giustificabile incongruenza narrativa attiene alla descrizione della traiettoria di marcia seguita da conducente dell'autoveicolo Controparte_2
Citroen C1, per accompagnare a casa l'attrice, terza trasportata sull'autovettura danneggiante.
Orbene, la teste , in un primo momento, ha dichiarato che, sebbene l'ingresso Tes_1
dell'abitazione dell'attrice si trovasse sulla destra rispetto al senso di marcia, l'autovettura si era accostata sul lato sinistro della carreggiata, lungo la corsia dell'opposto di senso di marcia, in corrispondenza di un portoncino pedonale. In un secondo momento, la teste ha però riferito, in modo divergente, che la , anziché parcheggiare direttamente sul CP_2
lato sinistro, aveva effettuato una manovra di inversione di marcia per poi occupare la corsia del senso di marcia opposto.
Da tali contraddizioni emerge la scarsa verosimiglianza del quadro fattuale in cui si sarebbe svolto l'incidente stradale narrato in citazione, rilevandosi, in particolare,
l'implausibilità della condotta di guida tenuta dalla conducente dell'autoveicolo assicurato. Infatti, non appare razionalmente giustificabile che la abbia dapprima CP_2
occupato l'opposta corsia di marcia – di fatto allontanandosi dall'abitazione della
[...]
ubicata sulla destra rispetto al senso di marcia – per poi, fatta inversione di Pt_1
marcia, invadere nuovamente l'opposta corsia;
invero, una condotta di guida ispirata ad un criterio di normalità avrebbe di certo suggerito, anche in considerazione dell'età avanzata della persona da accompagnare, di accostare direttamente sulla destra e far scendere l'attrice in corrispondenza dell'ingresso della sua abitazione (“Una volta arrivati sotto casa dell , in viale Kennedy, una strada a doppio senso, erano circa le Parte_1
20:30, si è accostata sul lato sinistro, lungo la corsia dell'opposto senso di CP_2
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
marcia; si è fermata in corrispondenza di un portoncino pedonale, più avanti invece c'era un portone carrabile. Anzi, non accostò a sinistra;
in realtà l'ingresso del palazzo dell'attrice era sulla nostra destra, però poiché evidentemente per tornare CP_2
indietro dovevamo andare nella direzione da cui eravamo venute, fece manovra di inversione di marcia e poi solo in quel momento accostò sul lato sinistro, occupando l'opposto senso di marcia”).
Una seconda discordanza narrativa desumibile dalla deposizione concerne la motivazione per la quale l'attrice si trovava in compagnia di della teste e Controparte_2 Tes_1
della sorella della stessa al momento del presunto sinistro.
Difatti, la teste ha dapprima dichiarato che l'attrice, in compagnia della nuora Tes_1
si era recata presso l'abitazione della signora (madre della Controparte_2 Per_2
) in occasione del suo onomastico e che dovevano fare insieme delle commissioni, CP_2
salvo poi riferire che la loro intenzione era quella di trascorrere del tempo insieme e fare shopping.
Al contrasto narrativo relativo alla ragione dell'incontro si aggiunge l'inverosimiglianza di quanto dichiarato come motivo dell'uscita dal momento che appare alquanto improbabile che le protagoniste della vicenda si fossero organizzate per effettuare acquisti in orario serale dopo le ore 20:30 (“Eravamo a casa della sig.r madre d Per_2 [...]
Abita in Frignano al Corso Italia. Ero assieme a mia sorella ed ero andata a CP_2
fare gli auguri alla sig.ra Lì da lei mi sono incontrata con la figlia Per_2 CP_2
dovevamo fare assieme delle commissioni. Anzi, volevamo passare del tempo insieme e fare un po' shopping. A casa della sig.ra venne con la suocera, Per_2 CP_2 [...]
. Poi scendemmo di casa tutte e quattro insieme: io, mia sorella, Parte_1
, all'epoca aveva circa ottant'anni. Il programma era di CP_2 Parte_1
accompagnare quest'ultima a casa con l'auto d e poi di restare noi tre insieme CP_2
[…] erano circa le 20:30”).
Un altro elemento di criticità che si ricava dalle dichiarazioni testimoniali attiene allo scarso grado di credibilità razionale della dinamica che avrebbe determinato la caduta dell'attrice e che sarebbe stata causata dalla concatenazione di due errori, uno di percezione e uno di guida, compiuti nel medesimo tempo dalla conducente dell'autovettura.
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
In tal senso, la teste ha dichiarato che la si era sbagliata, innanzitutto, Tes_1 CP_2
supponendo erroneamente che l'attrice fosse già uscita dall'autovettura, per poi, commettere un secondo errore, ovvero quello di inserire la retromarcia e non la prima marcia ( poi mi disse che si era sbagliata, pensava che l fosse già CP_2 Parte_1
uscita dall'auto e pensava inoltre di aver inserito la prima marcia, non la retromarcia”).
Trattasi evidentemente di un aspetto del racconto del tutto inverosimile dal momento che appare ben poco plausibile la concomitanza di tali gravi errori, risultata poi decisiva nella causazione del sinistro;
tanto si opina anche in considerazione dell'età avanzata della
[...]
– all'epoca ottantenne –, circostanza che avrebbe evidentemente dovuto indurre Pt_1
la conducente a prestare particolare attenzione durante la fase di discesa della donna dall'autovettura e, quindi, ad assicurarsi che ella fosse effettivamente uscita all'esterno dell'abitacolo in sicurezza prima di riprendere la marcia.
Un ulteriore elemento di contraddizione ravvisabile nella testimonianza attiene alla modalità di caduta al suolo della donna. La teste ha dichiarato che durante la fase Tes_1
di discesa dall'autovettura l'attrice aveva perso l'equilibrio ed era caduta su di un gradino col fianco destro (“l'attrice perse l'equilibrio e cadde sul gradino col fianco destro”). Sul punto occorre rilevare l'assoluta implausibilità di tale circostanza giacché l'attrice, seduta sul sedile posteriore dietro la postazione del conducente, avrebbe avuto il lato sinistro del corpo rivolto verso l'esterno e quindi, a seguito dell'impatto con la portiera, con ragionevole certezza, sarebbe dovuta cadere a terra con il fianco sinistro e non con quello destro.
La prova testimoniale assunta ha restituito quindi una versione della vicenda contraddittoria e inverosimile. Le discrasie nella ricostruzione dello svolgimento dell'incidente e le evidenziate macroscopiche incongruenze narrative inducono a fornire un giudizio di inattendibilità della teste escussa e non consentono di ritenere dimostrati il sinistro e la sua dinamica.
Dalle altre emergenze istruttorie non è stato possibile rinvenire nessun altro elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ricostruzione fattuale razionalmente credibile.
Nessun rapporto di intervento è stato poi acquisito in atti poiché nonostante la gravità del sinistro, implicante il coinvolgimento di una persona anziana, non risultano intervenute sul posto le pubbliche autorità.
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
Non è stata, inoltre, fornita una documentazione fotografica descrittiva dei luoghi di causa in grado di chiarire con precisione le caratteristiche spaziali dello scenario teatro del sinistro atteso che dai rilievi fotografici depositati si evince unicamente la visione di un portoncino e di un gradino senza alcuna rappresentazione della strada dove sarebbe avvenuto l'incidente (cfr. documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice).
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, la contraddittorietà e inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste e lo scarso livello di verosimiglianza dei fatti allegati in citazione impediscano di ritenere dimostrato il sinistro.
Tale ordine di considerazione è sufficiente per affermare che i fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono rimasti privi di adeguato riscontro istruttorio all'esito del giudizio.
In conclusione, alla luce della lacunosità e contraddittorietà del quadro probatorio delineatosi, non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, che la causa delle lesioni personali subite da
[...]
sia riconducibile ad una caduta avvenuta durante la sua fase di discesa Parte_1
dall'autovettura di proprietà di Controparte_2
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 26.000,01 a €
52.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta costituita (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali, che si
[...]
9 Tribunale di Napoli Nord R.G. 3178/2023
liquidano in € 4.200,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 2.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
10