Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1550 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NARDO Parte_1
STEFANIA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
TARTAGLIONE GIACOMO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/06/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/03/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 19.07.1981 in Caserta;
- che dallo stesso sono nati cinque figli, maggiorenni ed autosufficienti;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita
matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente, rappresentando che, nelle more del giudizio, le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza del 13.06.2025, i procuratori rassegnavano conclusioni conformi e chiedevano la decisione con il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti con la precisazione che il mantenimento sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese (cfr. verbale di udienza del 13.06.2025).
Ciò posto, recepito provvisoriamente l'accordo, la causa era rimessa alla decisione del
Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
a. vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
b. l'immobile adibito a casa familiare sito in IA (Caserta) alla via Ferrara nr. 9, di esclusiva proprietà di essa viene assegnato a costei con i mobili che l'arredano, ed Parte_1
esso si obbliga a liberarlo entro e non oltre giorni 20 dalla data di Controparte_1
sottoscrizione del presente atto;
c. esso si obbliga a versare ad essa , a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di €. 500,00, rivalutabile annualmente in base alla variazione istat, sul seguente codice iban [...] intestato alla stessa;
d. essa si obbliga a trasferire, successivamente alla omologa della presente Parte_1
separazione consensuale, al a semplice richiesta di costui e senza nulla a Controparte_1
pretendere da questi la propria quota di comproprietà sui seguenti beni: 1) immobile sito in
NO (Caserta) alla via Cappella nr. 53, identificato al catasto fabbricati al foglio 17, particella 261, acquistato con atto per notar dell'11 luglio 2005, Persona_1
repertorio nr. 11445; 2) terreno sito in NO (Caserta) alla via Cappella, della estensione di mq. 1.448, identificato al catasto terreni al foglio 17, particella 114, acquistato con atto per 3
notar del 25 luglio 2007, repertorio nr. 16513; 2) terreno sito in Persona_1
OD (Caserta) alla via Falcone, identificato in catasto terreni al foglio 3, particella 463, acquistato con atto per notar del 29 luglio 2002, repertorio nr. 76149. Le competenze Persona_2
professionali del notaio, che sarà scelto da esso per detti trasferimenti (che Controparte_1
saranno esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 della legge nr. 74 del
6 marzo 1987) cederanno ad esclusivo carico dello stesso;
e. esso si impegna e si obbliga a corrispondere al figlio Controparte_1 CP_3
nato a [...] il [...] e residente in [...](Caserta) alla via
Cappella nr. 52, codice fiscale , la somma di €. 30.000,00 C.F._1
(eurotrentamila/00) entro e non oltre cinque anni da oggi salvo che esso resistente, nelle more di detto periodo, dovesse vendere a terzi l'immobile sito in NO (Caserta) alla via Cappella nr. 53, identificato al catasto fabbricati al foglio 17, particella 261, perché in tal caso costui dovrà versare l'importo di €. 30.000,00 (eurotrentamila/00) al succitato figlio entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione di tale atto di vendita;
f. esso a fronte delle suddette cessioni in proprio favore da parte di essa Controparte_1
, rinuncia a qualsivoglia diritto, a qualsiasi titolo connesso, anche in termini di Parte_1
restituzione di eventuali importi per spese di gestione e ristrutturazione, relativamente all'immobile sito in IA (Caserta) alla via Ferrara nr. 7;
g. si impegnano, altresì, alla chiusura degli eventuali rapporti bancari e postali cointestati entro la data di sottoscrizione dell'accordo per la separazione congiunta, con liquidazione pro quota delle eventuali somme rimanenti;
h. dichiarano che con l'adempimento degli impegni congiuntamente assunti con il presente atto non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...]; CP_1 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 21, parte
II, serie A, anno 1981);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese