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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 641/2022 R.G., trattenuta in decisione il 29.5.2024 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Parte_1
Cristina ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in
Parma. Appellante CONTRO
in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennari Federico Persona_1 ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultimo in Parma.
Appellato
avverso la sentenza n. 277/2022 emessa a verbale dell'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 24.2.2022 dal Tribunale di Parma.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione al decreto Persona_1 ingiuntivo di cui al procedimento n. R.G. 4552/20 instauratosi dinanzi al Tribunale di Parma, in relazione al ricorso per ingiunzione proposto da con il quale Parte_1 veniva ingiunto il pagamento di €10.500,17, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, per il lavoro di assistenza domiciliare erogato dalla cooperativa ingiungente in favore della medesima opponente. In particolare, la affermava di non aver mai richiesto Per_1 il servizio né firmato alcun preventivo o contratto e, comunque, di non avere prestato il proprio consenso;
che, a seguito della rottura del bacino, in data 23.4.20, la medesima era stata messa al corrente dal medico della necessità di alcune precauzioni e che, una volta rientrata presso la propria abitazione, si erano presentate alcune operatrici che sostenevano fosse stato dato loro incarico da un'assistente sociale del Comune di Parma perché ivi prestassero assistenza continuativamente h24.
Asseriva la opponente di avere domandato la riduzione delle ore di assistenza alle addette del servizio, chiedendo che le venisse procurato un apparecchio salvavita per le ore notturne: infatti, la rappresentava che la terapia farmacologica prescritta Per_1 post intervento le permetteva di dormire serenamente per tutto il periodo e che, ormai autonoma in tutte le sue incombenze, aveva percepito questo servizio come una violazione nella propria privacy e che, tuttavia, nonostante le operatrici avessero riportato il tutto all'assistente sociale, quest'ultima aveva continuato ad imporre l'assistenza.
Aggiungeva che nel mese di giugno le ore di assistenza erano state diminuite e che, tuttavia, le era stata recapitata una fattura di
€7.997,27 per il mese di maggio 2020 e, ad inizio luglio, veniva raggiunta da una seconda fattura per l'importo di 4.454,10 del mese di giugno;
in seguito, aveva provveduto a contattare gli uffici di per formulare la sua Controparte_2 contestazione e richiesta di chiarimenti. In diritto, la eccepiva l'invalidità della procura alle Per_1 liti per difetto di legittimazione processuale dell'opposta sull'assunto che legale rappresentante pro tempore della controparte fosse tale mentre la procura allegata Persona_2 al ricorso era stata sottoscritta da allegava Persona_3
l'inesistenza e la nullità del contratto per cui è causa ai sensi degli artt. 1325, 1326 e 1418 c.c. sostenendo di non avere mai richiesto né sottoscritto alcun contratto che, quindi, doveva reputarsi inesistente e che, in conseguenza del difetto dei requisiti di cui agli artt. 1325 e 1326 c.c., si trattasse di un negozio nullo, o meglio inesistente, ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c., e ancora provvedeva a contestare le fatture oggetto del presente giudizio sia sotto il profilo dell'an che del quantum e la documentazione prodotta in sede monitoria, evidenziando altresì che la medesima, prima del ricovero, aveva già usufruito delle prestazioni di una badante diurna, regolarmente assunta e retribuita secondo le norme proprie del CCNL per il lavoro domestico non convivente. -Si costituiva in giudizio la società cooperativa Pt_1 contrastando l'atto di citazione in opposizione di cui deduceva l'improcedibilità in difetto della prova dell'avvenuta notifica, deducendo invece che il decreto ingiuntivo fosse stato reso esecutivo ex art. 647 c.p.c., contestando le eccezioni sviluppate da controparte in relazione alla procura alle liti e comunque affermandone la sanabilità e, pertanto, concludeva chiedendo che, in via preliminare e principale, l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o improcedibile;
in alternativa, che fosse rigettata.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva l'eccezione di invalidità della procura conferita al difensore di parte opposta che indicava quale legale rappresentante e, a tal Persona_2 riguardo, rilevava che dalla visura camerale prodotta agli atti si evinceva che i poteri di rappresentanza non fossero conferiti alla né che vi erano visure storiche che attestassero una Per_2 diversa distribuzione dei ruoli all'epoca della sottoscrizione della procura né procure speciali e che, nonostante la concessione di un termine perentorio per sanare la nullità, questo fosse decorso invano;
per l'effetto, il giudice dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto.
-Avverso tale decisione, soc. proponeva appello Parte_1 formulando i seguenti motivi di doglianza con i quali censurava:
1)mancata dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo spiegato dalla Per_1
2)errata indicazione circa i poteri di rappresentanza della medesima alla data della firma della procura alle liti depositata in atti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
3)termine perentorio fissato per sanare la nullità rilevata che era stato puntualmente osservato;
4) omessa istruzione probatoria effettuata in primo grado.
-Si costituiva chiedendo, una volta formulate le Persona_1 proprie difese e critiche all'avversaria impugnazione, in via principale, di dichiarare inammissibile e comunque rigettare poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello e, sempre in via principale, di rigettare la richiesta istruttoria formulata dalla controparte in quanto generica, indeterminata e circostanziata e, quindi, rigettare tutte le domande;
in subordine, formulava talune istanze di prova orale sulle circostanze che si richiamano e, comunque, il rigetto nel merito delle domande della controparte poiché infondate in fatto e in diritto. -Venuta a mancare la in pendenza del presente Persona_1 giudizio, si costituiva, con comparsa depositata il 25.9.2023
l'Avv. in qualità di curatore dell'eredità giacente CP_1 della medesima. Per_1
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Preliminarmente, occorre rilevare che parte opposta, con la propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, produceva in allegato il decreto ingiuntivo e il ricorso corredato della procura alle liti sottoscritta in data 24.11.2020 e conferita da quale legale rappresentante della Persona_2 cooperativa opponente.
Concesso dal primo giudice, con ordinanza in data 12.10.2021, termine perentorio sino al 20.11.2021 “[…] per ricostituire il rapporto processuale comprovando la preesistenza del potere rappresentativo al conferimento della procura per il ricorso monitorio o sanando il vizio di rappresentanza[…]”, la difesa de versava in atti, allegata alle note scritte autorizzate ex Pt_1 art. 182 c.p.c. depositate in data 28.10.2021, la visura camerale storica da cui emergeva che, al momento della sottoscrizione dell'atto in esame, la fosse Presidente del Consiglio di Per_2
Amministrazione della appellante, come risulta dal Parte_2 protocollo n. 21712/2019 del 5.6.2019, mentre Controparte_3 risultava nominato alla carica soltanto a partire dal febbraio 2021.
Tanto consente di ritenere che la procura allegata al ricorso monitorio, sottoscritta in data 24.11.2020, fosse stata validamente rilasciata dalla che, al momento della Per_2 sottoscrizione, risultava titolare di potere rappresentativo per la società opposta. Peraltro, il tenore letterale di detta procura consente di superare ogni altra questione afferente il vizio della procura per il giudizio di merito di primo grado, atteso che nella medesima si legge che era stata rilasciata per la difesa “[…] in ogni fase e grado del procedimento o della attività stragiudiziale […] anche in esecuzione ed in opposizione […]” e, dunque, essendo sufficiente anche ai fini dell'espletamento della difesa tecnica, costituendosi in primo grado, nel giudizio di opposizione.
-B) All'accoglimento dell'appello per la ritenuta erronea dichiarazione di difetto di legittimazione del legale rappresentante della consegue per questo Giudice di Pt_1 secondo grado il dover entrare nel merito delle critiche formulate nell'opposizione che, nondimeno, risulta tempestivamente proposta, al di là di quanto lamentato in impugnazione, essendo stata fornita la prova della sua notifica nel giudizio di primo grado
(allegato n. 2 alle note scritte presentate in data 30.9.2021 dalla difesa della ). Per_1
Ora, deve rilevarsi che la non avesse contestato Per_1
l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, delle quali non era stata contestata l'effettività; deve dunque concludersi che, in assenza di uno stringente compendio assertivo, tenuto conto delle fatture e di tali profili che non sono stati contestati, sia stata sufficientemente raggiunta la prova del titolo costitutivo del diritto di credito vantato dalla società cooperativa per le prestazioni eseguite nei frangenti temporali di cui alle fatture opposte.
Non valgono infatti ad inficiare le pretese della creditrice la circostanza che il contratto non fosse stato sottoscritto, atteso che, per la fattispecie negoziale per cui è causa, non è prescritta la forma scritta ad substantiam. Peraltro, si osservi che le contestazioni formulate circa l'erogazione di simili prestazioni di cui la forniva Per_1 prova in giudizio con il carteggio intervenuto via mail tra e la cooperativa appellante(documento n. 4 Controparte_2 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) risaliva alla fine di luglio 2020 e, quindi, risultava successivo all'erogazione delle prestazioni e che, pur dandosi atto di un'asserita impossibilità “[…]di scelta tra le varie soluzioni economiche[…]”, le doglianze rappresentate da Controparte_2 attenevano, quanto più, all'esosità delle note spese recapitate, tant'è che la missiva si concludeva: “[…]La presente pertanto per contestare fin da ora l'importo delle fatture in allegato, ritenuto eccessivo;
si richiede con urgenza la specifica e la causale di ogni voce di spesa (dettaglio) con contestuale presentazione di tabella parametri utilizzati per il calcolo[…]”.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto provato il titolo contrattuale del credito rivendicato, non risultando qualsiasi valutazione in ordine alla carenza di consenso sufficientemente argomentata e dimostrata, non apparendo del resto convincenti le asserzioni, avanzate entro il termine per le preclusioni assertive, circa le condotte illecite perpetrate a danno dell'opponente dall'assistente sociale che rimangono assai generiche nella loro formulazione e indimostrate, pur risultando prodotta copia del verbale di denuncia querela del 18.11.2020 per truffa (documento n. 6 allegato all'atto di citazione in opposizione) da cui, tuttavia, non emerge neanche il destinatario dell'addebito; si reputano dunque queste allegazioni comunque inidonee a fondare, sul piano assertivo e dimostrativo, una simile prospettazione. Conclusivamente, deve dunque riconoscersi la spettanza alla società appellante delle somme richieste per €10.500,17, oltre interessi come da dispositivo, riscontrate dalle fatture n.
444/002 e n. 482/002, prodotte in allegato all'atto di opposizione in primo grado con i documenti n. 2 e 3, e, rispettivamente, per le prestazioni rese nel mese di maggio 2020 per €7.997,27 e quelle del mese di giugno 2020 per €4.454,10.
Ogni altra questione, per quanto di ragione, deve ritenersi assorbita, così come risulta superfluo un ulteriore approfondimento istruttorio.
-C) In punto di spese, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, occorre regolarle secondo il principio della soccombenza sia per il presente grado che per il primo, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)accoglie l'appello proposto da e, per Controparte_4
l'effetto, condanna il curatore dell'eredità giacente della defunta a corrispondere all'appellante l'ammontare Persona_1 di €10.500,17, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
-2)condanna il curatore dell'eredità giacente della defunta alla rifusione a favore di Persona_1 Controparte_4 delle spese processuali che liquida per il primo grado in
€2.540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €2.906,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il giorno 25.3.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 641/2022 R.G., trattenuta in decisione il 29.5.2024 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Parte_1
Cristina ed elett.te dom.ta presso lo Studio di quest'ultima in
Parma. Appellante CONTRO
in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gennari Federico Persona_1 ed elett.te dom.to presso lo Studio di quest'ultimo in Parma.
Appellato
avverso la sentenza n. 277/2022 emessa a verbale dell'udienza ex art. 281sexies c.p.c. del 24.2.2022 dal Tribunale di Parma.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi
-In primo grado, proponeva opposizione al decreto Persona_1 ingiuntivo di cui al procedimento n. R.G. 4552/20 instauratosi dinanzi al Tribunale di Parma, in relazione al ricorso per ingiunzione proposto da con il quale Parte_1 veniva ingiunto il pagamento di €10.500,17, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, per il lavoro di assistenza domiciliare erogato dalla cooperativa ingiungente in favore della medesima opponente. In particolare, la affermava di non aver mai richiesto Per_1 il servizio né firmato alcun preventivo o contratto e, comunque, di non avere prestato il proprio consenso;
che, a seguito della rottura del bacino, in data 23.4.20, la medesima era stata messa al corrente dal medico della necessità di alcune precauzioni e che, una volta rientrata presso la propria abitazione, si erano presentate alcune operatrici che sostenevano fosse stato dato loro incarico da un'assistente sociale del Comune di Parma perché ivi prestassero assistenza continuativamente h24.
Asseriva la opponente di avere domandato la riduzione delle ore di assistenza alle addette del servizio, chiedendo che le venisse procurato un apparecchio salvavita per le ore notturne: infatti, la rappresentava che la terapia farmacologica prescritta Per_1 post intervento le permetteva di dormire serenamente per tutto il periodo e che, ormai autonoma in tutte le sue incombenze, aveva percepito questo servizio come una violazione nella propria privacy e che, tuttavia, nonostante le operatrici avessero riportato il tutto all'assistente sociale, quest'ultima aveva continuato ad imporre l'assistenza.
Aggiungeva che nel mese di giugno le ore di assistenza erano state diminuite e che, tuttavia, le era stata recapitata una fattura di
€7.997,27 per il mese di maggio 2020 e, ad inizio luglio, veniva raggiunta da una seconda fattura per l'importo di 4.454,10 del mese di giugno;
in seguito, aveva provveduto a contattare gli uffici di per formulare la sua Controparte_2 contestazione e richiesta di chiarimenti. In diritto, la eccepiva l'invalidità della procura alle Per_1 liti per difetto di legittimazione processuale dell'opposta sull'assunto che legale rappresentante pro tempore della controparte fosse tale mentre la procura allegata Persona_2 al ricorso era stata sottoscritta da allegava Persona_3
l'inesistenza e la nullità del contratto per cui è causa ai sensi degli artt. 1325, 1326 e 1418 c.c. sostenendo di non avere mai richiesto né sottoscritto alcun contratto che, quindi, doveva reputarsi inesistente e che, in conseguenza del difetto dei requisiti di cui agli artt. 1325 e 1326 c.c., si trattasse di un negozio nullo, o meglio inesistente, ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c., e ancora provvedeva a contestare le fatture oggetto del presente giudizio sia sotto il profilo dell'an che del quantum e la documentazione prodotta in sede monitoria, evidenziando altresì che la medesima, prima del ricovero, aveva già usufruito delle prestazioni di una badante diurna, regolarmente assunta e retribuita secondo le norme proprie del CCNL per il lavoro domestico non convivente. -Si costituiva in giudizio la società cooperativa Pt_1 contrastando l'atto di citazione in opposizione di cui deduceva l'improcedibilità in difetto della prova dell'avvenuta notifica, deducendo invece che il decreto ingiuntivo fosse stato reso esecutivo ex art. 647 c.p.c., contestando le eccezioni sviluppate da controparte in relazione alla procura alle liti e comunque affermandone la sanabilità e, pertanto, concludeva chiedendo che, in via preliminare e principale, l'opposizione fosse dichiarata inammissibile o improcedibile;
in alternativa, che fosse rigettata.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accoglieva l'eccezione di invalidità della procura conferita al difensore di parte opposta che indicava quale legale rappresentante e, a tal Persona_2 riguardo, rilevava che dalla visura camerale prodotta agli atti si evinceva che i poteri di rappresentanza non fossero conferiti alla né che vi erano visure storiche che attestassero una Per_2 diversa distribuzione dei ruoli all'epoca della sottoscrizione della procura né procure speciali e che, nonostante la concessione di un termine perentorio per sanare la nullità, questo fosse decorso invano;
per l'effetto, il giudice dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto.
-Avverso tale decisione, soc. proponeva appello Parte_1 formulando i seguenti motivi di doglianza con i quali censurava:
1)mancata dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo spiegato dalla Per_1
2)errata indicazione circa i poteri di rappresentanza della medesima alla data della firma della procura alle liti depositata in atti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
3)termine perentorio fissato per sanare la nullità rilevata che era stato puntualmente osservato;
4) omessa istruzione probatoria effettuata in primo grado.
-Si costituiva chiedendo, una volta formulate le Persona_1 proprie difese e critiche all'avversaria impugnazione, in via principale, di dichiarare inammissibile e comunque rigettare poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello e, sempre in via principale, di rigettare la richiesta istruttoria formulata dalla controparte in quanto generica, indeterminata e circostanziata e, quindi, rigettare tutte le domande;
in subordine, formulava talune istanze di prova orale sulle circostanze che si richiamano e, comunque, il rigetto nel merito delle domande della controparte poiché infondate in fatto e in diritto. -Venuta a mancare la in pendenza del presente Persona_1 giudizio, si costituiva, con comparsa depositata il 25.9.2023
l'Avv. in qualità di curatore dell'eredità giacente CP_1 della medesima. Per_1
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per le ragioni che si espongono.
-A) Preliminarmente, occorre rilevare che parte opposta, con la propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, produceva in allegato il decreto ingiuntivo e il ricorso corredato della procura alle liti sottoscritta in data 24.11.2020 e conferita da quale legale rappresentante della Persona_2 cooperativa opponente.
Concesso dal primo giudice, con ordinanza in data 12.10.2021, termine perentorio sino al 20.11.2021 “[…] per ricostituire il rapporto processuale comprovando la preesistenza del potere rappresentativo al conferimento della procura per il ricorso monitorio o sanando il vizio di rappresentanza[…]”, la difesa de versava in atti, allegata alle note scritte autorizzate ex Pt_1 art. 182 c.p.c. depositate in data 28.10.2021, la visura camerale storica da cui emergeva che, al momento della sottoscrizione dell'atto in esame, la fosse Presidente del Consiglio di Per_2
Amministrazione della appellante, come risulta dal Parte_2 protocollo n. 21712/2019 del 5.6.2019, mentre Controparte_3 risultava nominato alla carica soltanto a partire dal febbraio 2021.
Tanto consente di ritenere che la procura allegata al ricorso monitorio, sottoscritta in data 24.11.2020, fosse stata validamente rilasciata dalla che, al momento della Per_2 sottoscrizione, risultava titolare di potere rappresentativo per la società opposta. Peraltro, il tenore letterale di detta procura consente di superare ogni altra questione afferente il vizio della procura per il giudizio di merito di primo grado, atteso che nella medesima si legge che era stata rilasciata per la difesa “[…] in ogni fase e grado del procedimento o della attività stragiudiziale […] anche in esecuzione ed in opposizione […]” e, dunque, essendo sufficiente anche ai fini dell'espletamento della difesa tecnica, costituendosi in primo grado, nel giudizio di opposizione.
-B) All'accoglimento dell'appello per la ritenuta erronea dichiarazione di difetto di legittimazione del legale rappresentante della consegue per questo Giudice di Pt_1 secondo grado il dover entrare nel merito delle critiche formulate nell'opposizione che, nondimeno, risulta tempestivamente proposta, al di là di quanto lamentato in impugnazione, essendo stata fornita la prova della sua notifica nel giudizio di primo grado
(allegato n. 2 alle note scritte presentate in data 30.9.2021 dalla difesa della ). Per_1
Ora, deve rilevarsi che la non avesse contestato Per_1
l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture, delle quali non era stata contestata l'effettività; deve dunque concludersi che, in assenza di uno stringente compendio assertivo, tenuto conto delle fatture e di tali profili che non sono stati contestati, sia stata sufficientemente raggiunta la prova del titolo costitutivo del diritto di credito vantato dalla società cooperativa per le prestazioni eseguite nei frangenti temporali di cui alle fatture opposte.
Non valgono infatti ad inficiare le pretese della creditrice la circostanza che il contratto non fosse stato sottoscritto, atteso che, per la fattispecie negoziale per cui è causa, non è prescritta la forma scritta ad substantiam. Peraltro, si osservi che le contestazioni formulate circa l'erogazione di simili prestazioni di cui la forniva Per_1 prova in giudizio con il carteggio intervenuto via mail tra e la cooperativa appellante(documento n. 4 Controparte_2 allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado) risaliva alla fine di luglio 2020 e, quindi, risultava successivo all'erogazione delle prestazioni e che, pur dandosi atto di un'asserita impossibilità “[…]di scelta tra le varie soluzioni economiche[…]”, le doglianze rappresentate da Controparte_2 attenevano, quanto più, all'esosità delle note spese recapitate, tant'è che la missiva si concludeva: “[…]La presente pertanto per contestare fin da ora l'importo delle fatture in allegato, ritenuto eccessivo;
si richiede con urgenza la specifica e la causale di ogni voce di spesa (dettaglio) con contestuale presentazione di tabella parametri utilizzati per il calcolo[…]”.
Alla luce di tali considerazioni, ritenuto provato il titolo contrattuale del credito rivendicato, non risultando qualsiasi valutazione in ordine alla carenza di consenso sufficientemente argomentata e dimostrata, non apparendo del resto convincenti le asserzioni, avanzate entro il termine per le preclusioni assertive, circa le condotte illecite perpetrate a danno dell'opponente dall'assistente sociale che rimangono assai generiche nella loro formulazione e indimostrate, pur risultando prodotta copia del verbale di denuncia querela del 18.11.2020 per truffa (documento n. 6 allegato all'atto di citazione in opposizione) da cui, tuttavia, non emerge neanche il destinatario dell'addebito; si reputano dunque queste allegazioni comunque inidonee a fondare, sul piano assertivo e dimostrativo, una simile prospettazione. Conclusivamente, deve dunque riconoscersi la spettanza alla società appellante delle somme richieste per €10.500,17, oltre interessi come da dispositivo, riscontrate dalle fatture n.
444/002 e n. 482/002, prodotte in allegato all'atto di opposizione in primo grado con i documenti n. 2 e 3, e, rispettivamente, per le prestazioni rese nel mese di maggio 2020 per €7.997,27 e quelle del mese di giugno 2020 per €4.454,10.
Ogni altra questione, per quanto di ragione, deve ritenersi assorbita, così come risulta superfluo un ulteriore approfondimento istruttorio.
-C) In punto di spese, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, occorre regolarle secondo il principio della soccombenza sia per il presente grado che per il primo, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)accoglie l'appello proposto da e, per Controparte_4
l'effetto, condanna il curatore dell'eredità giacente della defunta a corrispondere all'appellante l'ammontare Persona_1 di €10.500,17, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
-2)condanna il curatore dell'eredità giacente della defunta alla rifusione a favore di Persona_1 Controparte_4 delle spese processuali che liquida per il primo grado in
€2.540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA e per il secondo grado in €2.906,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il giorno 25.3.2025.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)