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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 1/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2703/2023 promossa
DA
, , in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_3 suo legale rapp.te p.t. sig.ra , tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Marco Stravato, Parte_2 giusta procura in atti
-opponenti-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. GUGLIELMO BENEDETTO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 326/23 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.8.2023 gli opponenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di Latina in data
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 06/07/2023 notificato in data 20/07/2023, con il quale è stato ingiunto agli opponenti di pagare in favore della sig.ra la somma netta di €614,20 a titolo di residuo CP_1 retribuzioni delle mensilità di marzo e di aprile 2018 nonché della somma lorda di €9.033,03
a titolo di TFR, oltre accessori e spese di lite della fase monitoria. nel costituirsi in giudizio ha dato atto in via preliminare ed assorbente che il CP_1 sig. (erede ma non parte opponente) aveva riconosciuto il debito e pagato ogni Parte_4 dovuto, giusto bonifici del 25/08/2023, ivi comprese le spese monitorie;
che, tuttavia, poiché gli opponenti non avevano notificato la rinuncia espressa agli atti ed alla azione, era stata costretta a costituirsi in giudizio espletando la propria difesa;
ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e la liquidazione in suo favore delle spese della costituzione.
Nel merito ha chiesto l'integrale rigetto della domanda.
****
1. Tanto premesso, è pacifico tra le parti e risulta documentalmente agli atti che il credito portato dal decreto ingiuntivo qui opposto è stato interamente liquidato in favore della lavoratrice in data 25.08.2023 dal sig. non parte del presente CP_1 Parte_4 giudizio ma erede e coobbligato in solido con gli odierni opponenti (cfr. bonifici in atti). Lo stesso SI. nella medesima data ha parimenti corrisposto in favore dell'Avv. Parte_4
UG le spese processuali sostenute per il giudizio monitorio (cfr. fattura all.ta sub fasc.lo parte opposta).
2. Gli odierni opponenti hanno depositato il presente ricorso in data 29.8.2023 nella evidente inconsapevolezza dell'avvenuta integrale liquidazione del credito vantato dalla opposta. Con decreto del 9.12.2023 il Giudice ha fissato la prima udienza di discussione per il 19.11.2024.
In data 5.01.2024, gli opponenti hanno quindi notificato alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza determinando così la pendenza della lite.
Successivamente in data 25.10.2024 hanno poi depositato “atto di rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” dando atto dell'avvenuto spontaneo pagamento del credito e delle spese di cui al DI opposto da parte del(l'altro erede) sig. , dichiarando Parte_4 espressamente che, “i ricorrenti non hanno più interesse ad agire giudizialmente nei confronti della SI.ra , essendo cessata la materia del contendere”, precisando CP_1 che “ la rinunzia al ricorso ex artt. 414 e 645 e ss. c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo
n. 326/23 del 06/07/2023 è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché la parte opposta non è “costituita”;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Ebbene tale atto di rinunzia non può essere qualificato come atto di rinunzia agli atti ai sensi per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. in primo luogo perché esso non risulta promanare direttamente dalle parti personalmente (non risultando dalle stesse sottoscritte) né il procuratore risulta munito di procura speciale (non risultando all'uopo sufficiente il semplice mandato generale alle liti); in secondo luogo perché se così fosse, tale rinunzia, secondo quanto previsto dal comma 2 della citata disposizione, doveva essere dichiarata verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti (ciò che pacificamente non è avvenuto).
Ma in ogni caso, sotto il profilo più propriamente sostanziale, la suddetta rinunzia esprime una evidente ed assoluta incompatibilità tra il comportamento degli opponenti e la volontà di proseguire nella domanda proposta: ciò è fatto palese nella richiesta di cessazione della materia del contendere che configura la inequivocabile intenzione di non voler insistere nelle domande proposte.
Del resto, rimane indicativo, in tal senso, il lapsus calami contenuto nella stessa istanza delle parti opponenti, laddove, come visto, invocano la declaratoria di “cessata materia del contendere”, dopo aver premesso l'intervenuto pagamento degli emolumenti portati dal decreto ingiuntivo
4. Ne discende allora che la predetta rinunzia agli atti del giudizio così come formulata ed espressa (anche nelle modalità) dagli odierni opponenti deve correttamente qualificarsi come rinunzia all'azione, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il costante ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art 306 cod proc civ) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. da ultimo Cass. del 9.6.2014 n. 6472; in senso conforme Cass. 10.9.2004, n. 18255; Cass. 21.3.2011 n. 6472; Cass. n. 1047 del 23/04/1966).
La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. (V. Cass. 890/62, 1619/54, 1590/53). Essa, peraltro, non importa l'estinzione del
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività
o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, nè l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1299 del 08/09/1970; Cass n.1047/66, mass. n 322101).
5. La parte opposta ha chiesto la condanna degli opponenti alle spese di lite.
5.1 In relazione alle spese di lite si osserva che le condotte assunte delle parti – valutate nel loro complesso - fanno ritenere ragionevole ed equa la compensazione integrale delle stesse.
5.2 Gli opponenti nonostante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore della lavoratrice in data 25.8.2023 – sebbene da altro coerede -hanno comunque ritenuto, ad oltre 5 mesi, di notificare alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza in data
5.01.2024 con ciò dando luogo alla pendenza della lite;
inoltre, la circostanza che costoro abbiano depositato la rinunzia agli atti in data 25.10.2024 rispetto alla prima udienza di discussione fissata per il successivo 19.11.2024 rende edotti dell'avvenuta conoscenza della integrale pagamento del credito in favore della lavoratrice, ciò che ben avrebbe potuto e dovuto suggerire loro di notiziare quest'ultima – non ancora costituita in giudizio - della volontà di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Sul punto occorre osservare che una volta che la lite è pendente (a seguito della notifica del ricorso nel rito lavoro) la controparte potrà qualificarsi contumace solo dopo la sua mancata costituzione in giudizio a fronte di una notifica andata a buon fine con la conseguenza che le deduzioni sul punto offerte dalla difesa degli opponenti appaiono del tutto inconferenti così come lo è il richiamo a Cass 3905/1995.
5.3 Dal canto suo la parte opposta già nell'agosto 2023 era perfettamente a conoscenza dell'avvenuto integrale pagamento, da parte di un coerede degli opponenti, del proprio credito nonché della liquidazione delle spese processuali relative al giudizio monitorio (cfr. doc 5 a, 5 b e 5c all.ti al fsc.lo parte opposta), onde la scelta di costituirsi in giudizio difendendosi soprattutto nel merito appare ultronea e non necessaria, giacchè, come detto, già a conoscenza della cessata materia del contendere, tanto che nella memoria difensiva ne ha chiesto in via preliminare ed assorbente la correlativa statuizione.
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate;
Latina, 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 1/07/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2703/2023 promossa
DA
, , in persona del Parte_1 Parte_2 Parte_3 suo legale rapp.te p.t. sig.ra , tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Marco Stravato, Parte_2 giusta procura in atti
-opponenti-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. GUGLIELMO BENEDETTO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 326/23 dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.8.2023 gli opponenti in epigrafe hanno chiesto dichiararsi la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di Latina in data
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 06/07/2023 notificato in data 20/07/2023, con il quale è stato ingiunto agli opponenti di pagare in favore della sig.ra la somma netta di €614,20 a titolo di residuo CP_1 retribuzioni delle mensilità di marzo e di aprile 2018 nonché della somma lorda di €9.033,03
a titolo di TFR, oltre accessori e spese di lite della fase monitoria. nel costituirsi in giudizio ha dato atto in via preliminare ed assorbente che il CP_1 sig. (erede ma non parte opponente) aveva riconosciuto il debito e pagato ogni Parte_4 dovuto, giusto bonifici del 25/08/2023, ivi comprese le spese monitorie;
che, tuttavia, poiché gli opponenti non avevano notificato la rinuncia espressa agli atti ed alla azione, era stata costretta a costituirsi in giudizio espletando la propria difesa;
ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere e la liquidazione in suo favore delle spese della costituzione.
Nel merito ha chiesto l'integrale rigetto della domanda.
****
1. Tanto premesso, è pacifico tra le parti e risulta documentalmente agli atti che il credito portato dal decreto ingiuntivo qui opposto è stato interamente liquidato in favore della lavoratrice in data 25.08.2023 dal sig. non parte del presente CP_1 Parte_4 giudizio ma erede e coobbligato in solido con gli odierni opponenti (cfr. bonifici in atti). Lo stesso SI. nella medesima data ha parimenti corrisposto in favore dell'Avv. Parte_4
UG le spese processuali sostenute per il giudizio monitorio (cfr. fattura all.ta sub fasc.lo parte opposta).
2. Gli odierni opponenti hanno depositato il presente ricorso in data 29.8.2023 nella evidente inconsapevolezza dell'avvenuta integrale liquidazione del credito vantato dalla opposta. Con decreto del 9.12.2023 il Giudice ha fissato la prima udienza di discussione per il 19.11.2024.
In data 5.01.2024, gli opponenti hanno quindi notificato alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza determinando così la pendenza della lite.
Successivamente in data 25.10.2024 hanno poi depositato “atto di rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” dando atto dell'avvenuto spontaneo pagamento del credito e delle spese di cui al DI opposto da parte del(l'altro erede) sig. , dichiarando Parte_4 espressamente che, “i ricorrenti non hanno più interesse ad agire giudizialmente nei confronti della SI.ra , essendo cessata la materia del contendere”, precisando CP_1 che “ la rinunzia al ricorso ex artt. 414 e 645 e ss. c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo
n. 326/23 del 06/07/2023 è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché la parte opposta non è “costituita”;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Ebbene tale atto di rinunzia non può essere qualificato come atto di rinunzia agli atti ai sensi per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. in primo luogo perché esso non risulta promanare direttamente dalle parti personalmente (non risultando dalle stesse sottoscritte) né il procuratore risulta munito di procura speciale (non risultando all'uopo sufficiente il semplice mandato generale alle liti); in secondo luogo perché se così fosse, tale rinunzia, secondo quanto previsto dal comma 2 della citata disposizione, doveva essere dichiarata verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti (ciò che pacificamente non è avvenuto).
Ma in ogni caso, sotto il profilo più propriamente sostanziale, la suddetta rinunzia esprime una evidente ed assoluta incompatibilità tra il comportamento degli opponenti e la volontà di proseguire nella domanda proposta: ciò è fatto palese nella richiesta di cessazione della materia del contendere che configura la inequivocabile intenzione di non voler insistere nelle domande proposte.
Del resto, rimane indicativo, in tal senso, il lapsus calami contenuto nella stessa istanza delle parti opponenti, laddove, come visto, invocano la declaratoria di “cessata materia del contendere”, dopo aver premesso l'intervenuto pagamento degli emolumenti portati dal decreto ingiuntivo
4. Ne discende allora che la predetta rinunzia agli atti del giudizio così come formulata ed espressa (anche nelle modalità) dagli odierni opponenti deve correttamente qualificarsi come rinunzia all'azione, con la conseguenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo il costante ed ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art 306 cod proc civ) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perchè, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (cfr. da ultimo Cass. del 9.6.2014 n. 6472; in senso conforme Cass. 10.9.2004, n. 18255; Cass. 21.3.2011 n. 6472; Cass. n. 1047 del 23/04/1966).
La rinuncia alla domanda rientra nel potere dispositivo della parte che ha proposto la domanda o che, comunque, ha inteso avvalersi di un diritto o domandarne il riconoscimento giudiziale. (V. Cass. 890/62, 1619/54, 1590/53). Essa, peraltro, non importa l'estinzione del
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro processo, dovendo questo concludersi, salvo che le parti lo facciano estinguere per inattività
o che la rinuncia avvenga in sede di conciliazione davanti al giudice, con una sentenza che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia, nè l'esame della fondatezza della pretesa è necessario se non per la decisione sulle spese. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1299 del 08/09/1970; Cass n.1047/66, mass. n 322101).
5. La parte opposta ha chiesto la condanna degli opponenti alle spese di lite.
5.1 In relazione alle spese di lite si osserva che le condotte assunte delle parti – valutate nel loro complesso - fanno ritenere ragionevole ed equa la compensazione integrale delle stesse.
5.2 Gli opponenti nonostante l'avvenuta liquidazione degli emolumenti in favore della lavoratrice in data 25.8.2023 – sebbene da altro coerede -hanno comunque ritenuto, ad oltre 5 mesi, di notificare alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza in data
5.01.2024 con ciò dando luogo alla pendenza della lite;
inoltre, la circostanza che costoro abbiano depositato la rinunzia agli atti in data 25.10.2024 rispetto alla prima udienza di discussione fissata per il successivo 19.11.2024 rende edotti dell'avvenuta conoscenza della integrale pagamento del credito in favore della lavoratrice, ciò che ben avrebbe potuto e dovuto suggerire loro di notiziare quest'ultima – non ancora costituita in giudizio - della volontà di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Sul punto occorre osservare che una volta che la lite è pendente (a seguito della notifica del ricorso nel rito lavoro) la controparte potrà qualificarsi contumace solo dopo la sua mancata costituzione in giudizio a fronte di una notifica andata a buon fine con la conseguenza che le deduzioni sul punto offerte dalla difesa degli opponenti appaiono del tutto inconferenti così come lo è il richiamo a Cass 3905/1995.
5.3 Dal canto suo la parte opposta già nell'agosto 2023 era perfettamente a conoscenza dell'avvenuto integrale pagamento, da parte di un coerede degli opponenti, del proprio credito nonché della liquidazione delle spese processuali relative al giudizio monitorio (cfr. doc 5 a, 5 b e 5c all.ti al fsc.lo parte opposta), onde la scelta di costituirsi in giudizio difendendosi soprattutto nel merito appare ultronea e non necessaria, giacchè, come detto, già a conoscenza della cessata materia del contendere, tanto che nella memoria difensiva ne ha chiesto in via preliminare ed assorbente la correlativa statuizione.
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese integralmente compensate;
Latina, 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro