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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2887 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Martino Di Finita, Via Convento 64, elettivamente domiciliato in Torano Castello, alla c.da Macchia
Tavola, presso lo studio dell'Avv. Gerardina Menza che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Rende, Via Matteotti 78/80, PIVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CF P.IVA_1 Controparte_1
, assistito e rappresentato, giusto mandato allegato alla memoria, dagli Avv.ti C.F._2
Susanna Cecere e Kristina Gentile del Foro di Cosenza, presso il cui studio legale in CosenZA, VIA
Falcone n. 45, elettivamente domicilia
Resistente
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato e emolumenti retributivi Svolgimento del processo e motivi della decisione
ha convenuto in giudizio la società in accomandita semplice in epigrafe, premettendo Parte_1
di aver prestato lavoro alle sue dipendenze dal 01 Giugno 2021 al 03 Febbraio 2022, con la mansione di istruttore di guida, inquadrato come insegnante di teoria ed istruttore di guida (4 li- vello) del CCNL autoscuole;
che nel periodo predetto ha prestato la sua attività lavorativa per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, impartendo lezioni di guida agli iscritti della scuola;
che per tutto il periodo lavorativo, senza alcuna regolarizzazione presso i competenti enti, ha percepito soltanto la somma di euro 800,00, affermandosi quindi creditore, a titolo di retribuzione, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di riposi, ferie e festività non godute nonché TFR, della complessiva somma di euro 18.729,30, come da ctp nel corpo del ricorso;
concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare esistito e valido il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società resistente dal 01 giugno 2021 al 03 febbraio 2022.
B) Per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore Controparte_1
del Sig. , a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima, ferie non Parte_1
godute e non pagate, lavoro straordinario, TFR, della complessiva somma di euro 18.729,30, come da conteggi allegati, o della somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che, eccepita in via preliminare la nullità del ricorso ex art. 156 c.p.c. e 414 c.p.c, per assenza di allegazioni circa l'esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro, nel merito negava in radice la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso prospettato, affermando che il ricorrente, già istruttore di guida alle dipendenze dell'Autoscuola Victor corrente in Montalto Uffugo, nel mese di giugno 2021 ha sostituito l'istruttore di guida , assente per malattia, per circa 15 giorni per qualche ora Persona_1
al giorno, ricevendo il compenso di euro 800,00 e che, nel resto, lo stesso – mentre lavorava alle dipendenze di altro datore di lavoro – ha avuto contatti con il figlio del legale rappresentante della società nell'ambito di un progetto di aprire una nuova scuola guida in Spezzano Albanese, progetto poi mai realizzato per un incendio doloso che ha distrutto la sede individuata.
In sintesi, asserendo che il ricorrente ha lavorato per soli 15 giorni in sostituzione dell'istruttore suo dipendente assente per malattia, senza alcuna subordinazione e ricevendo il compenso di euro 800,00, concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando a supporto di quanto dedotto che in data 20.01.2023, per effetto di una richiesta di intervento da parte del ricorrente, l'Ispettorato territoriale del lavoro di
Cosenza, dopo un primo accesso ispettivo, effettuato in data 01.07.2022, per il controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, con comunicazione di definizione degli accertamenti, allegata in atti, non individuando alcuna irregolarità e violazione in ordine a quanto lamentato e richiesto, non adottava provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa o penale.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi atteso che l'atto introduttivo appare contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 414
c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo.
Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto.
Da ciò discende che in mancanza di tale allegazione la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis.
Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art.164 c.p.c. per il rito ordinario relativamente alla nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio actionis, deve ritenersi rilevabile d'ufficio, sebbene tale rilevazione ufficiosa non sia prevista espressamente dalla legge, in quanto la disposizione dell'art.414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro risponde ad esigenze di ordine pubblico ( Cass. SU n. 7708/93). Inoltre la stessa nullità, così come previsto dall'art. 164 n.4 e 5 c.p.c. per l'atto di citazione, non è sanabile nemmeno per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio che non rappresentano il raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto, previsto in generale dall'art. 156 u.c. c.p.c. quale circostanza ostativa alla pronuncia di nullità, in quanto scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda ma quello di determinare l'oggetto del processo e quindi i limiti della pronuncia del giudice.
Ora , come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. SU 2 giugno 1993 n. 6140), la nullita' per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non e' causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensi' dall' impossibilita' della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; e' necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza e' apprezzamento sindacabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione ( Cass. sez. lav. n.9810/98 – n.817/99 – n.2519/99 ).
In applicazione dei princìpi suesposti deriva, dalle considerazioni svolte e da un esame complessivo del ricorso introduttivo, che non può ritenersi del tutto carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio.
Piuttosto, le carenze allegatorie qui di seguito evidenziate impongono una pronuncia di rigetto nel merito del ricorso.
Occorre premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto –ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione– sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU.
n.761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Avuto riguardo agli inconciliabili assunti difensivi delle parti, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda attorea, appare opportuno premettere, in linea generale, che, a norma dell'art. 2094 c.c.,
è prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.
Occorre ulteriormente rilevare che costituisce onere della parte che agisca sul fondamento della natura subordinata del rapporto di lavoro allegare e provare la sussistenza degli elementi che la citata disciplina codicistica prevista dal'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento.
In primis è fondamentale allegare in ricorso prima e dimostrare poi il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa), l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa. E', quindi, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali sulla nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn.
7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è proprio la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006, 18660/2005, 20669/2004, 20002/2004,
15275/2004); sicchè, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Da ultimo, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (da ultimo, Cass. sez. L, n. 2728/2010).
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, incombe, come detto, sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito a concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi sintomatici.
Orbene, tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui collocare la controversia, il ricorso è privo delle benché minime allegazioni atte a sostenere il rapporto di lavoro dedotto in termini apodittici in termini di subordinazione.
Invero, parte ricorrente si limita ad affermare di aver prestato attività lavorativa “alle dipendenze” della società convenuta per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, svolgendo l'attività di istruttore di guida: è di immediata evidenza che l'omessa allegazione degli elementi di fatto a fondamento dell'asserita subordinazione determina gia' in astratto l'infondatezza del ricorso, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, stante l'inidoneita' delle allegazioni (limitate all'affermazione della circostanza di aver lavorato ) a fondare l'accertamento della natura subordinata della (eventuale) collaborazione intercorsa tra le parti, mancando qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Parte ricorrente, al contrario, si limita ad affermare di aver lavorato “alle dipendenze” della società senza null'altro specificare.
Le descritte carenze espositive, inoltre, si riverberano negativamente sul piano probatorio in quanto nei capitoli formulati non è indicata alcuna concreta circostanza utile ai fini del thema probandum: i capitoli formulati in ricorso al fine di dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato
(il cap. 1: Vero che il ricorrente nel periodo compreso fra il 01 Giugno 2021 ed il 03 Febbraio 2022, ha lavorato presso l' sita in Rende, alla via Matteotti? 2) Vero che il Controparte_1 ricorrente lavorava presso l' dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 Controparte_1
e dalle ore 15.00 alle ore 19.30? 3) Vero che il Sig. svolgeva l'attività di istruttore di Parte_1 guida in favore dei clienti dell' sulle vetture della stessa società? 4) Vero Controparte_1 che il ricorrente, nel corso del periodo lavorativo, ha percepito la sola somma di € 800,00, mentre nulla gli veniva corrisposto per lavoro straordinario, per indennità di 13.ma e 14.ma mensilità, per riposi, ferie e festività non godute, per TFR?) sono all'evidenza, capitoli insufficienti a dimostrare la sussistenza in concreto di fatti specifici ed obiettivi che, una volta acquisiti, possono essere considerati dal Giudice al fine di compiere valutazioni di carattere giuridico – in punto di natura subordinata o meno del rapporto – e, come tale, non consentirebbero, neppure ove confermati, di fondare l'accertamento della sussistenza di un rapporto di natura subordinata. Il capitolo 2 è volto a dimostrare l'orario di lavoro di cui neppure nel corpo del ricorso è dedotto l'obbligo di osservanza e, in sintesi, le scarne (per non dire inesistenti allegazioni in fatto) si sono riverberate sulla formulazione di capitoli di prova del tutto inidonei al fine di dimostrare il dedotto (in termini apodittici) rapporto di lavoro subordinato.
In sintesi, non essendo stato allegato né tanto meno dedotto a capitolo di prova alcuno degli elementi c.d. sintomatici della subordinazione, si osserva, infine, che l'ITL di Cosenza ha concluso gli accertamenti ispettivi avviati su denuncia del ricorrente non riscontrando le sue rivendicazioni in punto di sussistenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso.
Inoltre, tale assenza di allegazioni non può essere in alcun modo “sanata” dalla documentazione, siccome le allegazioni – assenti nel ricorso introduttivo – non possono essere desunte dai documenti essendo invero noto e qui da ribadirsi che non si possa “ricavare l'allegazione” della parte “mediante l'interpretazione dei documenti”, “il cui deposito”, come noto, “soddisfa esigenze probatorie”, ma “non di integrazione della domanda” e pacificamente “non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova”, atteso che, in definitiva, “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza [però] assurgere a funzione integrativa di una domanda” e che pertanto “al giudice” è senz'altro “inibito” “trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate nella domanda”, con la conseguenza che “si deve escludere in radice che … gli elementi costitutivi della domanda possa[no] essere integrat[i] … mediante uno dei documenti prodotti dalla parte” [cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ., 12/12/2008, n. 29241; Cass. civ., Sez. un.,
1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020, n. 8465].
E', invero, altresì da richiamarsi l'ulteriore principio, pacifico, per cui, “quando” la “deduzione dei fatti” “sia mancata”, “essi” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”, con la conseguenza che qualsivoglia prova, anche “documentale”, relativa a “quei fatti”, a “nulla rileva”
[afferendo la “prova” “ad un momento”, “in ordine logico”, “ulteriore” e successivo all'allegazione e pertanto “non deve essere preso in esame” ove “il giudizio deve arrestarsi al rilievo della mancata … allegazione”, in quanto ogni eventuale prova “non” sarebbe comunque “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” e non potrebbe valere ad “ampliare indebitamente il thema decidendum” ormai definitivamente fissato] (cfr. Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392).
Per tali motivi, il ricorso va senz'altro rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, osservandosi che la presente controversia esula, all'evidenza, dall'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., norma eccezionale che trova applicazione soltanto nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali o previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2.condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che si liquidano in € 2.938,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Cecere e Gentile che si sono dichiarate antistatarie.
Cosenza, 21 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2887 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Martino Di Finita, Via Convento 64, elettivamente domiciliato in Torano Castello, alla c.da Macchia
Tavola, presso lo studio dell'Avv. Gerardina Menza che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, con sede in Rende, Via Matteotti 78/80, PIVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CF P.IVA_1 Controparte_1
, assistito e rappresentato, giusto mandato allegato alla memoria, dagli Avv.ti C.F._2
Susanna Cecere e Kristina Gentile del Foro di Cosenza, presso il cui studio legale in CosenZA, VIA
Falcone n. 45, elettivamente domicilia
Resistente
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato e emolumenti retributivi Svolgimento del processo e motivi della decisione
ha convenuto in giudizio la società in accomandita semplice in epigrafe, premettendo Parte_1
di aver prestato lavoro alle sue dipendenze dal 01 Giugno 2021 al 03 Febbraio 2022, con la mansione di istruttore di guida, inquadrato come insegnante di teoria ed istruttore di guida (4 li- vello) del CCNL autoscuole;
che nel periodo predetto ha prestato la sua attività lavorativa per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, impartendo lezioni di guida agli iscritti della scuola;
che per tutto il periodo lavorativo, senza alcuna regolarizzazione presso i competenti enti, ha percepito soltanto la somma di euro 800,00, affermandosi quindi creditore, a titolo di retribuzione, lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di riposi, ferie e festività non godute nonché TFR, della complessiva somma di euro 18.729,30, come da ctp nel corpo del ricorso;
concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare esistito e valido il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente e la società resistente dal 01 giugno 2021 al 03 febbraio 2022.
B) Per l'effetto condannare l' al pagamento, in favore Controparte_1
del Sig. , a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima, ferie non Parte_1
godute e non pagate, lavoro straordinario, TFR, della complessiva somma di euro 18.729,30, come da conteggi allegati, o della somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al soddisfo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che, eccepita in via preliminare la nullità del ricorso ex art. 156 c.p.c. e 414 c.p.c, per assenza di allegazioni circa l'esistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro, nel merito negava in radice la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso prospettato, affermando che il ricorrente, già istruttore di guida alle dipendenze dell'Autoscuola Victor corrente in Montalto Uffugo, nel mese di giugno 2021 ha sostituito l'istruttore di guida , assente per malattia, per circa 15 giorni per qualche ora Persona_1
al giorno, ricevendo il compenso di euro 800,00 e che, nel resto, lo stesso – mentre lavorava alle dipendenze di altro datore di lavoro – ha avuto contatti con il figlio del legale rappresentante della società nell'ambito di un progetto di aprire una nuova scuola guida in Spezzano Albanese, progetto poi mai realizzato per un incendio doloso che ha distrutto la sede individuata.
In sintesi, asserendo che il ricorrente ha lavorato per soli 15 giorni in sostituzione dell'istruttore suo dipendente assente per malattia, senza alcuna subordinazione e ricevendo il compenso di euro 800,00, concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando a supporto di quanto dedotto che in data 20.01.2023, per effetto di una richiesta di intervento da parte del ricorrente, l'Ispettorato territoriale del lavoro di
Cosenza, dopo un primo accesso ispettivo, effettuato in data 01.07.2022, per il controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, con comunicazione di definizione degli accertamenti, allegata in atti, non individuando alcuna irregolarità e violazione in ordine a quanto lamentato e richiesto, non adottava provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa o penale.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi atteso che l'atto introduttivo appare contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 414
c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo.
Infatti, se l'art. 414 c.p.c. ai nn. 3 e 4 prevede che il ricorso introduttivo del giudizio debba contenere la determinazione dell'oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e le relative conclusioni, occorre rilevare che ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina il diritto.
Da ciò discende che in mancanza di tale allegazione la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156 c.2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis.
Tale nullità, in analogia con quanto stabilito dall'art.164 c.p.c. per il rito ordinario relativamente alla nullità dell'atto di citazione per incertezza assoluta in ordine all'editio actionis, deve ritenersi rilevabile d'ufficio, sebbene tale rilevazione ufficiosa non sia prevista espressamente dalla legge, in quanto la disposizione dell'art.414 c.p.c., in combinazione con l'art. 416 c.p.c. e secondo i principi del processo del lavoro risponde ad esigenze di ordine pubblico ( Cass. SU n. 7708/93). Inoltre la stessa nullità, così come previsto dall'art. 164 n.4 e 5 c.p.c. per l'atto di citazione, non è sanabile nemmeno per effetto della costituzione del convenuto o dell'accettazione del contraddittorio che non rappresentano il raggiungimento dello scopo a cui è destinato l'atto, previsto in generale dall'art. 156 u.c. c.p.c. quale circostanza ostativa alla pronuncia di nullità, in quanto scopo dell'editio actionis non è quello di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda ma quello di determinare l'oggetto del processo e quindi i limiti della pronuncia del giudice.
Ora , come la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. SU 2 giugno 1993 n. 6140), la nullita' per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non e' causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensi' dall' impossibilita' della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; e' necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, effettuabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, il petitum nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda;
e la valutazione di questa insufficienza e' apprezzamento sindacabile in sede di legittimita' solo per vizi di motivazione ( Cass. sez. lav. n.9810/98 – n.817/99 – n.2519/99 ).
In applicazione dei princìpi suesposti deriva, dalle considerazioni svolte e da un esame complessivo del ricorso introduttivo, che non può ritenersi del tutto carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio.
Piuttosto, le carenze allegatorie qui di seguito evidenziate impongono una pronuncia di rigetto nel merito del ricorso.
Occorre premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto –ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione– sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU.
n.761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Avuto riguardo agli inconciliabili assunti difensivi delle parti, al fine di valutare la fondatezza o meno della domanda attorea, appare opportuno premettere, in linea generale, che, a norma dell'art. 2094 c.c.,
è prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Gli elementi essenziali di tale definizione codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. eterodirezione.
Occorre ulteriormente rilevare che costituisce onere della parte che agisca sul fondamento della natura subordinata del rapporto di lavoro allegare e provare la sussistenza degli elementi che la citata disciplina codicistica prevista dal'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento.
In primis è fondamentale allegare in ricorso prima e dimostrare poi il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa), l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa. E', quindi, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali sulla nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. ex multis Cass. nn.
7966/2006, 7171/2003, 14664/2001, 4036/2000, 14248/1999, 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento di una presunzione generale di subordinazione fondano l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare, in primo luogo, la natura subordinata della collaborazione dedotta in giudizio, che dei diritti retributivi vantati costituisce imprescindibile presupposto, unitamente alla quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Riguardo alla prova della subordinazione, occorre ulteriormente premettere, in punto di diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è proprio la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, pertanto, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto (cfr., tra le tante, Cass. nn. 4500/2007, 13035/2006, 21028/2006, 18660/2005, 20669/2004, 20002/2004,
15275/2004); sicchè, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006).
Da ultimo, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (da ultimo, Cass. sez. L, n. 2728/2010).
In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., inoltre, incombe, come detto, sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito a concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi sintomatici.
Orbene, tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui collocare la controversia, il ricorso è privo delle benché minime allegazioni atte a sostenere il rapporto di lavoro dedotto in termini apodittici in termini di subordinazione.
Invero, parte ricorrente si limita ad affermare di aver prestato attività lavorativa “alle dipendenze” della società convenuta per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30, svolgendo l'attività di istruttore di guida: è di immediata evidenza che l'omessa allegazione degli elementi di fatto a fondamento dell'asserita subordinazione determina gia' in astratto l'infondatezza del ricorso, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto formulate dalla parte resistente, stante l'inidoneita' delle allegazioni (limitate all'affermazione della circostanza di aver lavorato ) a fondare l'accertamento della natura subordinata della (eventuale) collaborazione intercorsa tra le parti, mancando qualsiasi indicazione in ordine alle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ovvero in ordine a circostanze che avrebbero determinato la soggezione dell'istante al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che, com'è noto, della subordinazione costituisce il tratto essenziale e qualificante.
Il semplice richiamo ad un concetto di "dipendenza" non può, all'uopo, ritenersi sufficiente, esprimendo la nozione in esame la qualificazione giuridica operata dall'ordinamento in relazione ad un rapporto che presenti determinate caratteristiche che devono essere puntualmente allegate, e successivamente provate, da chi di tale qualificazione intenda avvalersi in sede giudiziaria: affermare genericamente di aver lavorato alle dipendenze di altri significa incorrere in una evidente petizione di principio ponendo la parte a fondamento della domanda quella che, viceversa, è una valutazione giuridica riservata al giudicante all'esito dell'attività istruttoria, il cui concreto espletamento resta di fatto precluso proprio da tale insufficiente allegazione.
Le affermazioni riportate in ricorso, invero, appaiono, tautologiche ed apodittiche, non essendo concretizzate da alcun elemento fattuale utilizzabile.
Viceversa, parte ricorrente avrebbe dovuto indicare dati rilevanti, quali: obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro e relativo controllo datoriale, sottoposizione al sindacato dell'imprenditore, ai suoi ordini ed istruzioni sul contenuto della prestazione, assoggettamento a poteri disciplinari, inserimento organico nel ciclo produttivo dell'azienda, utilizzazione di materiali forniti dal datore di lavoro, assenza di rischio d'impresa e via dicendo.
Parte ricorrente, al contrario, si limita ad affermare di aver lavorato “alle dipendenze” della società senza null'altro specificare.
Le descritte carenze espositive, inoltre, si riverberano negativamente sul piano probatorio in quanto nei capitoli formulati non è indicata alcuna concreta circostanza utile ai fini del thema probandum: i capitoli formulati in ricorso al fine di dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato
(il cap. 1: Vero che il ricorrente nel periodo compreso fra il 01 Giugno 2021 ed il 03 Febbraio 2022, ha lavorato presso l' sita in Rende, alla via Matteotti? 2) Vero che il Controparte_1 ricorrente lavorava presso l' dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 Controparte_1
e dalle ore 15.00 alle ore 19.30? 3) Vero che il Sig. svolgeva l'attività di istruttore di Parte_1 guida in favore dei clienti dell' sulle vetture della stessa società? 4) Vero Controparte_1 che il ricorrente, nel corso del periodo lavorativo, ha percepito la sola somma di € 800,00, mentre nulla gli veniva corrisposto per lavoro straordinario, per indennità di 13.ma e 14.ma mensilità, per riposi, ferie e festività non godute, per TFR?) sono all'evidenza, capitoli insufficienti a dimostrare la sussistenza in concreto di fatti specifici ed obiettivi che, una volta acquisiti, possono essere considerati dal Giudice al fine di compiere valutazioni di carattere giuridico – in punto di natura subordinata o meno del rapporto – e, come tale, non consentirebbero, neppure ove confermati, di fondare l'accertamento della sussistenza di un rapporto di natura subordinata. Il capitolo 2 è volto a dimostrare l'orario di lavoro di cui neppure nel corpo del ricorso è dedotto l'obbligo di osservanza e, in sintesi, le scarne (per non dire inesistenti allegazioni in fatto) si sono riverberate sulla formulazione di capitoli di prova del tutto inidonei al fine di dimostrare il dedotto (in termini apodittici) rapporto di lavoro subordinato.
In sintesi, non essendo stato allegato né tanto meno dedotto a capitolo di prova alcuno degli elementi c.d. sintomatici della subordinazione, si osserva, infine, che l'ITL di Cosenza ha concluso gli accertamenti ispettivi avviati su denuncia del ricorrente non riscontrando le sue rivendicazioni in punto di sussistenza di rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso.
Inoltre, tale assenza di allegazioni non può essere in alcun modo “sanata” dalla documentazione, siccome le allegazioni – assenti nel ricorso introduttivo – non possono essere desunte dai documenti essendo invero noto e qui da ribadirsi che non si possa “ricavare l'allegazione” della parte “mediante l'interpretazione dei documenti”, “il cui deposito”, come noto, “soddisfa esigenze probatorie”, ma “non di integrazione della domanda” e pacificamente “non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova”, atteso che, in definitiva, “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza [però] assurgere a funzione integrativa di una domanda” e che pertanto “al giudice” è senz'altro “inibito” “trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove … non siano specificate nella domanda”, con la conseguenza che “si deve escludere in radice che … gli elementi costitutivi della domanda possa[no] essere integrat[i] … mediante uno dei documenti prodotti dalla parte” [cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ., 12/12/2008, n. 29241; Cass. civ., Sez. un.,
1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020, n. 8465].
E', invero, altresì da richiamarsi l'ulteriore principio, pacifico, per cui, “quando” la “deduzione dei fatti” “sia mancata”, “essi” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”, con la conseguenza che qualsivoglia prova, anche “documentale”, relativa a “quei fatti”, a “nulla rileva”
[afferendo la “prova” “ad un momento”, “in ordine logico”, “ulteriore” e successivo all'allegazione e pertanto “non deve essere preso in esame” ove “il giudizio deve arrestarsi al rilievo della mancata … allegazione”, in quanto ogni eventuale prova “non” sarebbe comunque “idonea a supplire al difetto originario di allegazione” e non potrebbe valere ad “ampliare indebitamente il thema decidendum” ormai definitivamente fissato] (cfr. Cass. civ., 19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392).
Per tali motivi, il ricorso va senz'altro rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, osservandosi che la presente controversia esula, all'evidenza, dall'invocato esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., norma eccezionale che trova applicazione soltanto nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali o previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2.condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente che si liquidano in € 2.938,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Cecere e Gentile che si sono dichiarate antistatarie.
Cosenza, 21 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Fedora Cavalcanti