Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11858/2024
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , PA C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 25, presso lo studio dell'avvocato LUCCHESE OLGA RENATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania Via Oliveto Scammacca n. 12, presso lo studio dell'avvocato
ALDISIO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14.11.2024, - premettendo di avere contratto PA
matrimonio in data 29.10.1994 a Catania con dal quale è nata la IG CP_1 Per_1
a Catania il 12/4/1995 - ha esposto che a seguito di incomprensioni irrisolte tra i coniugi è
[...] venuta meno l'affectio maritalis, chiedendo pertanto al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del marito.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione, di assegnare a sé la casa coniugale sita in Catania, Via Dei Miti n. 14, di proprietà di entrambi i coniugi, in ragione della non autosufficienza economica della IG maggiorenne ivi convivente con la madre. Persona_1
Alla data della prima udienza del 22 Maggio 2025, si è costituto in giudizio CP_1 rappresentando di voler chiedere l'omologa delle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi.
Svoltosi con esito negativo il tentativo di conciliazione alla presenza delle parti personalmente, i procuratori hanno rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e la concorde volontà delle stesse di convertire il rito del procedimento di separazione giudiziale in separazione consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Preso atto dell'accordo delle parti, il giudice delegato ha disposto il mutamento del rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. ed i procuratori hanno chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini per scritti conclusivi, secondo le condizioni sottoscritte in udienza che di seguito si riportano:
1) “i coniugi vivranno separati, prestandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Catania alla Via dei Miti n. 14, resta nel pieno ed esclusivo godimento del SI. , che continuerà ad abitarla sino alla vendita della predetta CP_1 alle condizioni infra tra le parti, all'uopo, pattuite, rinunciando la moglie, quale comproprietaria, per come di fatto rinuncia con la sottoscrizione del presente atto, a richiedere allo stesso qualsivoglia contributo, canone, indennità, quant'altro per la sua quota di proprietà, a fronte dell'esclusivo, pieno ed incondizionato godimento del suddetto immobile da parte del SI. , per tutto il tempo in cui quest'ultimo CP_1
l'abiterà, ne godrà ovvero sino all'atto di vendita;
2 3) di conseguenza, graveranno esclusivamente in capo al SI. tutti gli CP_1
oneri condominiali a carattere ordinario maturati a far data dal mese di ottobre 2024, fatta eccezione che per eventuali conguagli che venissero richiesti dall'Amministratore pro tempore del per l'anno 2024 ovvero per gli anni antecedenti al Controparte_2
predetto. Per contro, la SI.ra in qualità di comproprietaria del bene, avrà Pt_1
l'onere di corrispondere ovvero rimborsare al SI. , come per legge, il 50% di CP_1
tutte le spese a carattere straordinario, anche quelle condominiali. Le spese relative alla TARI della casa familiare maturate sino alla data del trasferimento di residenza della moglie e della IG dalla casa familiare, verranno sostenute, in parti Per_1
uguali, tra i coniugi, sino a quando, dunque, la SI.ra e la IG Pt_1 Per_1
non sposteranno la loro residenza altrove, impegnandosi le stesse, entrambe, ad
[...]
effettuare il cambio di residenza subito dopo la firma del presente accordo;
4) ciascun coniuge, per essere entrambi in pensione, economicamente autosufficienti, , rinunciano a richiedere un contributo di mantenimento all'altro, considerato, peraltro, per ciò che concerne il SI. , l'esclusivo, pieno ed integrale (ossia, per l'intero CP_1
diritto) godimento della casa familiare, in comproprietà con la moglie, da parte dello stesso, trattandosi di una situazione immutabile sino alla vendita del predetto immobile, per trattarsi di una condizione essenziale dell'accordo e come tale dalle parti riconosciuta ed accettata;
oltre a tenere conto dei depositi bancari che verranno a scadere e del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà comune, ossia la casa familiare. A sua volta, la SI,ra rinuncia ad agire per qualsivoglia PA
(ulteriore) diritto, pretesa di qualsivoglia tipo ovvero natura, anche risarcitoria, nei confronti del SI. , rinunciando, altresì, ad avanzare nei confronti del marito CP_1 qualsivoglia richiesta che vada a modificare l'esclusivo, pieno ed incondizionato godimento della casa familiare da parte dello stesso, a titolo gratuito, costituente condizione essenziale dell'accordo, sino alla vendita del predetto immobile. Inoltre, le parti rinunciano, rispettivamente, ad agire in sede civile e/o penale l'una nei confronti dell'altra, e ove lo abbiano già fatto, si impegnano a rinunciarvi, a rimettere eventuali querele sporte, rinunciando, dunque, ad avanzare nei confronti dell'altro coniuge,
3 domande di qualsivoglia natura e tipo, connesse ovvero conseguenziali e comunque, in qualche modo afferenti alla intervenuta separazione ovvero convivenza;
5) quali condizioni essenziali del presente accordo, le parti hanno pattuito quella della corresponsione da parte del marito alla moglie, a mezzo assegno bancario tratto dal conto personale dello stesso la somma di € 13.500,00 intestato alla SI.ra PA
, autorizzandola il SI. , inoltre, a prelevare l'importo di € 20.000,00
[...] CP_1
dal conto comune cointestato.
La superiore condizione si è avverata, stante che la SI.ra ha già incassato Pt_1
tutte le superiori somme, non avanzando più alcun tipo di pretesa creditoria nei confronti del marito, rilasciando a quest'ultimo con la sottoscrizione del presente accordo ampia liberatoria per i suddetti importi di € 13.500,00 e 20.000,00. A fronte dell'avveramento della predetta condizione, la SI.ra ha rinunciato a PA
compulsare il pendente giudizio di separazione, e le parti sono addivenute ad un accordo, trasformando il pendente giudizio di separazione in consensuale. L'altra condizione essenziale del presente accordo è la previsione della concessione al marito dell'esclusivo, pieno ed incondizionato godimento della casa familiare (ossia, per l'intero), da parte della moglie, la quale gli concede, a titolo gratuito, rinunciando a pretendere qualsivoglia contributo, indennità ovvero ad avanzare qualsiasi tipo di richiesta economica, a fronte del godimento esclusivo della parte d'immobile di sua proprietà, sino alla intervenuta vendita dell'immobile de quo;
6) La IG , trentenne, in possesso di laurea magistrale e di master acquisiti post Per_1
laurea, già precedentemente occupata, pur allo stato, temporaneamente, priva di occupazione e non più percettrice di Naspi, resterà ad esclusivo carico della madre,
SI.ra , la quale si impegna, in via esclusiva, a provvedere ad erogare PA
alla stessa qualsivoglia contributo a titolo di mantenimento/alimentare, e comunque non inferiore ad euro 500,00 mensili, stante che, peraltro, attualmente la IG è con Per_1
essa convivente;
tuttavia, il suddetto obbligo assunto dalla madre resterà fermo ed invariato, anche nel caso in cui la IG non convivesse più con lei, e sino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
provvedendo la madre, dunque, al pagamento, in via esclusiva, nella misura del 100% di ogni spesa, bisogno, necessità, ordinaria e
4 straordinaria, riguardante la IG, restando quest'ultima a carico esclusivo della genitrice;
7) tutti i depositi e gli investimenti bancari cointestati, creati in costanza di matrimonio e ancora attualmente in essere, verranno divisi in parti uguali tra i coniugi al momento in cui giungeranno alla loro naturale scadenza;
per il resto, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni pregressa pendenza dare/avere e pertanto dichiarano di non avere più
nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo e/o ragione;
8) la casa coniugale di Via dei Miti 14, entro 12 mesi dal presente accordo, verrà messa in vendita ad un prezzo che il SInor riterrà congruo, al netto delle spese di CP_1 commissione dell'Agenzia immobiliare e di altre eventuali sostenute di qualsiasi tipo ovvero natura, purché non inferiore a euro 245.000. Con la predisposizione ed accettazione di tale clausola le parti manifestano la volontà esplicita di non addivenire alla vendita dell'appartamento ad un prezzo non congruo rispetto alle aspettative reciproche.
9) riguardo i beni mobili contenuti all'interno della casa coniugale (a parte gli effetti personali), la SI.ra provvederà ad asportare, a proprie spese esclusive: il Pt_1 settimanile all'ingresso; la vetrinetta a muro (bakeka); il divano in veranda;
i quadri dei genitori e quello del Prof. (della nonna e della SI.ra . Tutti gli Tes_1 Pt_1 altri beni mobili, con l'esclusione di quelli di proprietà della IG , resteranno Per_1 nella disponibilità del SI. (tranne l'armadio della stanza matrimoniale che CP_1
una volta svuotato degli effetti personali della moglie potrà essere messo in vendita o regalato, con eventuali spese di sgombro a carico di entrambi nel caso in cui nessuno dei due coniugi ne richieda l'assegnazione). Per gli altri beni mobili nella disponibilità del marito, questi provvederà a sgombrarli a proprie spese esclusive al momento della vendita, ad eccezione dei mobili della cucina componibile la cui spesa di sgombro andrà equamente divisa tra i coniugi (sempre che il possibile acquirente dell'immobile non decida di tenerli dando peraltro così più valore all'immobile stesso);
10) i coniugi si dichiarano reciprocamente e pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e ciò anche in considerazione dei depositi bancari che verranno a scadere cui si aggiungerà il ricavato della vendita dell'immobile di proprietà comune. Pertanto, anche
5 al fine di evitare futuri dissidi su questioni economiche, i coniugi ribadiscono di volere mantenere, anche in futuro, l'assetto determinato dal presente accordo, salvo il sopravvenire di circostanze sostanzialmente modificative in melius ovvero in peius rispetto a quelle giustificative delle presenti pattuizioni, come per legge previsto.
Restando immutato lo stato delle cose, pertanto, , non avendo interesse CP_1
alcuno, non chiederà alcun mantenimento alla moglie, e per
contro
PA
non chiederà alcun mantenimento al marito né formulerà ulteriore futura richiesta economica, né, infine, chiederà di potere abitare la casa allo stesso lasciata in esclusivo, pieno ed incondizionato godimento, sino all'intervenuta venduta della predetta. Inoltre, i coniugi dichiarano che nessuno dei due chiederà contribuzione alcuna per eventuali prestazioni mediche o assistenziali.
11) Spese compensate.”
La causa, previo mutamento del rito in consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione, con contestuale trasmissione al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole in data 4/06/2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la precisazione congiunta delle conclusioni e il mutamento del rito.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11858/2024 r.g., ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e alle PA CP_1
condizioni indicate in parte motiva;
6 COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio, all'atto n. 387, parte 1, anno 1994
Così deciso a Catania il giorno 6/06/2025, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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