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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1643/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202000371626430006102022 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze – Settore Tributi Automobilistici, Nominativo_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2962020003716264300006102022, notificata in data 6 ottobre 2022, per un importo complessivo di
€ 627,81, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017.
La contribuente, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, deducendo che la notifica della cartella sarebbe avvenuta oltre il termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986. La difesa ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'intimazione per mancata notifica di atti prodromici idonei a interrompere i termini prescrizionali e per l'assenza di motivazione dell'atto.
Tuttavia, nella parte narrativa del ricorso si evidenzia una rilevante contraddizione: sebbene in epigrafe venga dichiarata l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, nel corpo dell'atto la ricorrente afferma testualmente di avere ricevuto la cartella di pagamento n. 2962020003716264300006102022, riferendo di censure rivolte a tale cartella. La medesima numerazione è attribuita ad entrambi gli atti, senza che sia chiarito se trattasi di documenti distinti o di una qualificazione errata. Tale ambiguità compromette l'identificazione dell'oggetto dell'impugnazione.
Inoltre, si rileva una ulteriore incongruenza tra i dati anagrafici della ricorrente indicati nel ricorso e nella procura alle liti, ove compare il cognome “Nominativo_1”, e quelli riportati negli atti impositivi notificati dall'Amministrazione finanziaria, nei quali il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria risulta identificato come “Ricorrente_1”. Tale discrasia, non chiarita né corretta in ricorso, potrebbe incidere sull'effettiva riferibilità soggettiva dell'atto impugnato alla parte ricorrente, con conseguenti dubbi sulla legittimazione attiva.
La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Tributi, ha contestato integralmente le deduzioni della ricorrente, deducendo la piena legittimità della cartella impugnata. In particolare, ha rappresentato che, in forza dell'art. 2, comma 2-bis, della L.R. n. 16/2015, introdotto dall'art. 19 della L.R. n. 24/2016, il sistema tributario regionale prevede la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, senza necessità di preventiva notifica di avvisi di accertamento. La cartella di pagamento costituisce pertanto il primo e unico atto impositivo notificabile al contribuente, con valore anche di accertamento, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 152/2018 e dalla CGT di Palermo con sentenza n. 2669/2023.
Con riferimento alla prescrizione, l'Ente impositore ha documentato che i ruoli relativi all'annualità 2017 sono stati resi esecutivi e consegnati all'Agente della riscossione in data 10 settembre 2020, come risulta dalla visura ADER prodotta. Ha inoltre evidenziato che, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n.
18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, i termini di prescrizione e decadenza sono stati prorogati di ventiquattro mesi per tutti i carichi affidati entro il 31 dicembre 2021, con conseguente tempestività della notifica effettuata il 6 ottobre 2022.
All'udienza di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto introduttivo risulta redatto in modo disorganico, frammentario e privo di un'esposizione chiara e coerente dei fatti e dei motivi di impugnazione, così da impedire l'individuazione del thema decidendum. Esso si risolve in una elencazione generica di doglianze scollegate dai fatti di causa, in violazione dell'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel corpo del ricorso si riscontra inoltre una contraddizione rilevante circa l'oggetto effettivo dell'impugnazione: in epigrafe si dichiara l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ma nel testo si afferma di avere ricevuto la cartella di pagamento, recante il medesimo numero identificativo. Tale ambiguità impedisce di comprendere se si intenda contestare l'intimazione o la cartella, atti soggetti a regimi differenti di impugnabilità, rendendo incerto il thema decidendum e integrando una causa di inammissibilità.
A ciò si aggiunge un'ulteriore anomalia anagrafica: negli atti dell'Amministrazione finanziaria, la destinataria della pretesa tributaria risulta identificata come “Ricorrente_1”, mentre nel ricorso introduttivo e nella procura alle liti si indica “Nominativo_1”. Tale discrasia anagrafica, non chiarita né documentata, incide sulla riferibilità soggettiva dell'atto impugnato alla parte ricorrente e può porre seri dubbi circa la legittimazione attiva al ricorso.
In ogni caso, anche a voler superare i profili di inammissibilità, il ricorso è infondato nel merito.
La Regione Siciliana ha legittimamente iscritto a ruolo il credito per tassa automobilistica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L.R. n. 16/2015, senza necessità di previo accertamento. La cartella notificata costituisce quindi il primo atto impositivo.
Quanto all'eccepita prescrizione, la pretesa è tempestiva. Il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione in data 10 settembre 2020, nel periodo coperto dalla sospensione e proroga straordinaria dei termini prevista dagli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020. In particolare, l'art. 68, comma 4-bis, ha stabilito la proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione per i carichi affidati entro il 31 dicembre
2021. La notifica della cartella in data 6 ottobre 2022 è dunque avvenuta entro il termine prorogato e non risulta tardiva.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquaidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo rigetta nel merito.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Regione Siciliana, assessoratpo all'economia, che liquida in complessivi € 380,00 oltre IVA e accessori di legge (CPA e spese generali se dovuti).
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1643/2023 depositato il 24/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296202000371626430006102022 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro la Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia, Dipartimento Finanze – Settore Tributi Automobilistici, Nominativo_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 2962020003716264300006102022, notificata in data 6 ottobre 2022, per un importo complessivo di
€ 627,81, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017.
La contribuente, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, deducendo che la notifica della cartella sarebbe avvenuta oltre il termine triennale di cui all'art. 5 del D.L. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986. La difesa ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'intimazione per mancata notifica di atti prodromici idonei a interrompere i termini prescrizionali e per l'assenza di motivazione dell'atto.
Tuttavia, nella parte narrativa del ricorso si evidenzia una rilevante contraddizione: sebbene in epigrafe venga dichiarata l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, nel corpo dell'atto la ricorrente afferma testualmente di avere ricevuto la cartella di pagamento n. 2962020003716264300006102022, riferendo di censure rivolte a tale cartella. La medesima numerazione è attribuita ad entrambi gli atti, senza che sia chiarito se trattasi di documenti distinti o di una qualificazione errata. Tale ambiguità compromette l'identificazione dell'oggetto dell'impugnazione.
Inoltre, si rileva una ulteriore incongruenza tra i dati anagrafici della ricorrente indicati nel ricorso e nella procura alle liti, ove compare il cognome “Nominativo_1”, e quelli riportati negli atti impositivi notificati dall'Amministrazione finanziaria, nei quali il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria risulta identificato come “Ricorrente_1”. Tale discrasia, non chiarita né corretta in ricorso, potrebbe incidere sull'effettiva riferibilità soggettiva dell'atto impugnato alla parte ricorrente, con conseguenti dubbi sulla legittimazione attiva.
La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Tributi, ha contestato integralmente le deduzioni della ricorrente, deducendo la piena legittimità della cartella impugnata. In particolare, ha rappresentato che, in forza dell'art. 2, comma 2-bis, della L.R. n. 16/2015, introdotto dall'art. 19 della L.R. n. 24/2016, il sistema tributario regionale prevede la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica, senza necessità di preventiva notifica di avvisi di accertamento. La cartella di pagamento costituisce pertanto il primo e unico atto impositivo notificabile al contribuente, con valore anche di accertamento, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 152/2018 e dalla CGT di Palermo con sentenza n. 2669/2023.
Con riferimento alla prescrizione, l'Ente impositore ha documentato che i ruoli relativi all'annualità 2017 sono stati resi esecutivi e consegnati all'Agente della riscossione in data 10 settembre 2020, come risulta dalla visura ADER prodotta. Ha inoltre evidenziato che, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n.
18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, i termini di prescrizione e decadenza sono stati prorogati di ventiquattro mesi per tutti i carichi affidati entro il 31 dicembre 2021, con conseguente tempestività della notifica effettuata il 6 ottobre 2022.
All'udienza di trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'atto introduttivo risulta redatto in modo disorganico, frammentario e privo di un'esposizione chiara e coerente dei fatti e dei motivi di impugnazione, così da impedire l'individuazione del thema decidendum. Esso si risolve in una elencazione generica di doglianze scollegate dai fatti di causa, in violazione dell'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel corpo del ricorso si riscontra inoltre una contraddizione rilevante circa l'oggetto effettivo dell'impugnazione: in epigrafe si dichiara l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, ma nel testo si afferma di avere ricevuto la cartella di pagamento, recante il medesimo numero identificativo. Tale ambiguità impedisce di comprendere se si intenda contestare l'intimazione o la cartella, atti soggetti a regimi differenti di impugnabilità, rendendo incerto il thema decidendum e integrando una causa di inammissibilità.
A ciò si aggiunge un'ulteriore anomalia anagrafica: negli atti dell'Amministrazione finanziaria, la destinataria della pretesa tributaria risulta identificata come “Ricorrente_1”, mentre nel ricorso introduttivo e nella procura alle liti si indica “Nominativo_1”. Tale discrasia anagrafica, non chiarita né documentata, incide sulla riferibilità soggettiva dell'atto impugnato alla parte ricorrente e può porre seri dubbi circa la legittimazione attiva al ricorso.
In ogni caso, anche a voler superare i profili di inammissibilità, il ricorso è infondato nel merito.
La Regione Siciliana ha legittimamente iscritto a ruolo il credito per tassa automobilistica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della L.R. n. 16/2015, senza necessità di previo accertamento. La cartella notificata costituisce quindi il primo atto impositivo.
Quanto all'eccepita prescrizione, la pretesa è tempestiva. Il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione in data 10 settembre 2020, nel periodo coperto dalla sospensione e proroga straordinaria dei termini prevista dagli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020. In particolare, l'art. 68, comma 4-bis, ha stabilito la proroga di ventiquattro mesi dei termini di prescrizione per i carichi affidati entro il 31 dicembre
2021. La notifica della cartella in data 6 ottobre 2022 è dunque avvenuta entro il termine prorogato e non risulta tardiva.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquaidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo rigetta nel merito.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Regione Siciliana, assessoratpo all'economia, che liquida in complessivi € 380,00 oltre IVA e accessori di legge (CPA e spese generali se dovuti).
Cosi deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno