Articolo 56 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 55Articolo 57
Versione
1 gennaio 1992
Art. 56. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) 1. L' articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 351 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte mediante ricorso al presidente del collegio puo' richiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione.
Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in Camera di Consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera del consiglio il collegio riconferma, modifica e revoca il decreto con ordinanza non impugnabile".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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