Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 56. (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) 1. L' articolo 351 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 351 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte mediante ricorso al presidente del collegio puo' richiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione.
Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in Camera di Consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera del consiglio il collegio riconferma, modifica e revoca il decreto con ordinanza non impugnabile".
"Art. 351 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria) Sull'istanza di cui all'articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte mediante ricorso al presidente del collegio puo' richiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell'udienza di comparizione.
Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in Camera di Consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso all'udienza in camera del consiglio il collegio riconferma, modifica e revoca il decreto con ordinanza non impugnabile".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2005, n. 2715Provvedimento: […] sostenendo: che al giudizio in questione, introdotto prima del 30 aprile 1995, andava applicato il modulo procedimentale previsto dagli artt. 351 e 357 nel testo rimasto in vigore fino a quella data, precedente alla novella di cui agli artt. 56 ed 89 della legge n. 353 del 1990; che l'istanza di sospensione del Banco di OL, proposta prima dell'udienza di comparizione, doveva essere delibata, […]Leggi di più...
- ricorso per cassazione·
- inammissibilità·
- sentenza di primo grado·
- provvisoria esecuzione·
- provvedimenti di sospensione·
- ordinanze·
- cassazione (ricorso per)·
- provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)·
- impugnazioni civili