Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato l'11.3.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 108 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente TRA
con l'Avv. Agostino Fortunato Parte_1 appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Mirella Arlotta e Francesco Muscari Tomaioli
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Indennità mensile per emergenza Covid ex art. 29, c. 1, del d.l. n. 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 2.6.20 esponeva: Parte_1
a) di aver lavorato come bagnino alle dipendenze della società Arcomagno Resort Srl in forza di contratto a tempo indeterminato dal 15.6.19 e di essere stato licenziato per giustifica motivo oggettivo in data 14.9.19; CP_ b) di aver chiesto vanamente all' il pagamento dell'indennità, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, prevista dall'art. 29, comma 1, DL 18/20 in favore dei lavoratori stagionali.
2) Sosteneva che il suo rapporto di lavoro era di natura stagionale ai sensi della voce 48 del Dpr
1525/63 e del “CCNL di riferimento del settore (CCNL Turismo)”. Non era di ostacolo a tale qualificazione del suo rapporto di lavoro il fatto che nella comunicazione Unilav trasmessa dal datore di lavoro fosse stata barrata la risposta “No” alla voce “Lavoratore stagionale”, né il fatto che la sua assunzione era avvenuta a tempo indeterminato. Era invece da valorizzare il fatto che dalla visura
b. il contratto di lavoro, nonostante fosse a tempo indeterminato, ha avuto una durata di circa tre mesi;
c. il codice ateco del datore di lavoro è 55.20.10, rientrante nelle attività turistiche;
d. il ricorrente, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, non era titolare di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente (si veda estratto conto previdenziale allegato); e. il rapporto di lavoro è cessato involontariamente”.
3) Richiamava infine l'art. 84, commi 5 e 6, DL 34/20, secondo cui ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 29 del D.L. 18.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.04.2020, erano riconosciute ulteriori indennità pari ad € 600 per il mese di aprile CP_ 2020 ed € 1.000,00 per il mese di maggio 2020, concludendo per la condanna dell' al pagamento della somma di euro 600 per il mese di marzo 2020 e/o della somma maggiore che risulterà dovuta sulla base di eventuali e successive norme che riconoscono ulteriori indennità riconnesse al diritto accertato.
CP_ 4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Paola ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“§ 2. Il ricorso è infondato. Ed invero, l'art. 29, comma 1, D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito in L. 24.4.2020 n. 27, stabilisce che
“ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro”. L'art. 84, comma 5, D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito in L. 17.7.2020 n. 77, a sua volta dispone che
“ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 29 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020”. Il successivo comma 6, infine, prevede che “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.” Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento, difettando, nella fattispecie in esame, il requisito della stagionalità. Difatti, la circostanza che il lavoratore abbia prestato la propria attività per una parte dell'anno non equivale a lavoro stagionale, poiché tale qualifica deve risultare dal contratto (in tal senso, Trib.
Palermo, 5.3.2021, n. 970).
La parte ricorrente, tuttavia, non ha prodotto il contratto individuale di lavoro, da cui possa evincersi la natura del rapporto dedotto in giudizio, né ha fornito altre prove a sostegno della asserita natura stagionale del rapporto intercorso tra le parti.
Al contrario, i documenti offerti in comunicazione dal ricorrente avvalorano la tesi che il contratto in oggetto avesse natura di contratto a tempo indeterminato e non stagionale (vedi posizione annuale da lavoro dipendente e comunicazioni UniLav). Del resto, le succitate comunicazioni UniLav, di inizio e cessazione, inoltrate dal datore di lavoro al competente Centro per l'impiego, smentiscono per tabulas la qualifica di lavoratore stagionale in capo alla parte ricorrente (in corrispondenza della voce “lavoratore stagionale”, invero, si legge
“NO” cfr. all. 3 e all. 4 del ricorso). Peraltro, l' ha dedotto e provato di aver corrisposto al ricorrente (allegato n.2 della memoria CP_2 difensiva) il Reddito di Emergenza, una ulteriore misura di sostegno economico istituita con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Dispone, in particolare, l'art. 82, comma 3, del succitato Decreto Rilancio che: “Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge”. Di talché, alla luce del chiaro dettato normativo, stante l'incumulabilità delle prestazioni in oggetto, anche per tale verso il ricorrente non ha diritto all'indennità richiesta. Alla luce di quanto precede, difettano le condizioni per l'erogazione della prestazione giudizialmente rivendicata, dal che discende il rigetto del ricorso”.
5) ha appellato la sentenza denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver valorizzato il fatto che la stagionalità del rapporto di lavoro era sconfessata dalla comunicazione Unilav, ovvero sulla base di un documento che non aveva alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto come stagionale. Né era rilevante che il carattere stagionale del rapporto non emergeva dal contratto individuale di lavoro. Ha quindi aggiunto che “il contratto a tempo determinato stagionale è un particolare contratto a termine e si caratterizza per la mancanza di continuità dell'attività esercitata ossia per l'alternarsi nel corso dell'anno di periodi di attività lavorativa a periodi di inattività in corrispondenza di eventi intrinsecamente connaturati all'attività stessa. Il lavoro stagionale, che si identifica come una particolare categoria di lavoro, può definirsi anch'esso lavoro a termine;
si tratta di un lavoro limitato nel tempo, applicato a determinati lavori legati alle stagioni, che soggiace a tutta una serie di regole proprie del contratto a termine. Non può, pertanto, certamente escludersi che chi ha un contratto di lavoro a termine non sia in possesso anche dei requisiti tipici del lavoro stagionale. Quest'ultimo, infatti, può identificarsi tramite una serie di elementi quali il lavoro svolto in determinati periodi dell'anno, in specifiche strutture e/o aree turistiche e, inoltre, per qualificarsi quale stagionale l'attività deve essere prevista come tale dalla legge (DPR n. 1525/1963, n. 48 – per il Turismo) e dalla tipologia di CCNL cui fa riferimento il contratto di assunzione. In sintesi la particolarità del lavoro stagionale è che il lavoratore viene assunto per un periodo con contratto di lavoro a termine e, alla fine del periodo di lavoro, il rapporto cessa;
quindi l'attività per la quale il lavoratore viene chiamato a lavorare non copre l'intera durata dell'anno solare ma solo una parte. Nel caso di specie l'appellante, pur essendo stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha cessato la propria attività lavorativa involontariamente essendo stato licenziato al termine della stagione estiva.”. Nel caso di specie la stagionalità del rapporto si desumeva dall'aver operato il ricorrente nel settore del turismo, dalla durata del rapporto di soli 3 mesi, dal codice Ateco 55.20.10 del datore di lavoro riferito alle attività turistiche, dalla mancata percezione di pensioni e dalla assenza di rapporti di lavoro subordinato alla data di entrata in vigore dell'art. 29 DL 18/20 e dal fatto che il rapporto di lavoro era cessato involontariamente. Ha infine affermato che, come precisato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 413 del 10.03.2021, i datori di lavoro delle imprese turistiche stagionali con periodi di inattività alle quali fa riferimento il DPR n. 1525/1963 – n. 48 hanno la facoltà di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato senza che ciò possa inficiare la connotazione “stagionale”.
5.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto non “cumulabili le indennità previste dalla legge con il reddito di emergenza. L'art. 82, III comma, D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 stabiliva che “Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. [omissis]”. Giova preliminarmente evidenziare che detta norma è intervenuta successivamente alla presentazione della domanda delle indennità da parte dell'appellante e, in ogni caso, la legge non prevede l'incumulabilità bensì l'incompatibilità delle anzidette indennità con il reddito di emergenza. E' ragionevole il mancato riconoscimento del reddito di emergenza ai soggetti che hanno già percepito le indennità. Diversa, però, è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie. Non corrisponde a giustizia la circostanza che l'appellante, avendo percepito il reddito di emergenza, non può percepire le indennità previste dalla legge che sono di importo superiore. Atteso che l'appellante, come risulta dalla documentazione in atti, ha percepito il reddito di emergenza nella misura complessiva di €
800,00, allo stesso spetta la differenza con le indennità previste dalla legge che ammontano complessivamente ad € 2.200,00”.
CP_ 6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello deve essere comunque respinto perché, a prescindere dalla questione relativa alla cumulabilità dell'indennità oggetto di causa con il cd. Reddito di emergenza, costituente la seconda ratio decidendi del rigetto pronunciato dal tribunale, è dirimente il fatto che l'appellante non ha provato, e continua a non provare, la stagionalità del rapporto di lavoro dipendente intercorso con
Arcomagno Resort Srl dal 15.6.19 al 14.9.19.
9) In primo luogo, confligge con la stagionalità del succitato rapporto di lavoro dipendente il fatto che il ricorrente, come da egli stesso dedotto e documentato, era stato assunto a tempo indeterminato e che il rapporto era cessato per giustificato motivo oggettivo.
10) Non si comprende, infatti, come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa essere qualificato stagionale, né l'appellante ha prodotto la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n°
413 del 10.03.2021 che avrebbe affermato che i datori di lavoro delle imprese turistiche stagionali con periodi di inattività alle quali fa riferimento il DPR n. 1525/1963 – n. 48 hanno la facoltà di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato senza che ciò possa inficiare la connotazione
“stagionale.
11) A ciò si aggiunga che l'art. 21 del D. Lgs. n° 81/15 prevede quali attività stagionali quelle
“individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
12) Nell'evidenziare che la norma appena citata è non a caso ricompresa nella disciplina del contratto a termine contenuta nel D. Lgs. 81/15, deve farsi riferimento, in mancanza del decreto del Ministero del Lavoro richiamato dall'art. 21, alle ipotesi di cui ai contratti collettivi o a quelle di cui al Dpr 1525/63.
13) Tanto chiarito, nel ricorso introduttivo (pag. 1) si faceva riferimento al CCNL delle aziende del terziario distribuzione e servizi, per poi (pag. 2) indicare un non meglio chiarito CCNL Turismo. Sta di fatto che il ricorrente non ha prodotto né l'uno, né l'altro CCNL, né ha allegato quali sarebbero le ipotesi di attività stagionali previste dal CCNL riferito al suo rapporto di lavoro, quale che sia.
14) Premesso che il ricorrente continua a non produrre il suo contratto individuale di lavoro, dalle comunicazioni Unilav in atti emerge che il rapporto era regolato dal CCNL dei dipendenti delle aziende del terziario distribuzione e servizi, non dal non meglio chiarito CCNL Turismo, e rimane il fatto che il CCNL risultante dalle comunicazioni Unilav non è in atti, così come, già in punto di allegazioni, l'attore non chiarisce quali erano le ipotesi di lavoro stagionale previste da tale CCNL.
15) Quanto al Dpr 1525/63, il ricorrente ha fatto un fugace riferimento alla voce n° 48 riferita alle
“Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”.
16) Anche qui deve rilevarsi che il ricorrente non prova che Arcomagno Resort Srl fosse un'azienda turistica, limitandosi a richiamare il codice Ateco 55.20.10 risultante dalla visura camerale aziendale.
17) Ma anche a voler ammettere che il datore di lavoro fosse un'azienda turistica, il ricorrente avrebbe dovuto anche provare che si trattava di azienda turistica caratterizzata dall'avere “nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”.
18) Ma anche su tale aspetto non risultano allegazioni e richieste di prova, dovendosi anche evidenziare che l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente contraddice la esistenza di periodi di inattività del datore di lavoro.
19) Per tali ragioni l'appello deve essere senz'altro respinto.
20) Le spese di lite devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Paola n° 266/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 23.4.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale