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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
. 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 896 dell'anno 2022, vertente
TRA
(p.iva/c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia, domiciliatario in
NAPOLI – Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 -
Email_1
APPELLANTE
E
c.f.: - in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui minori e Persona_1
tutti eredi di e , Persona_2 Controparte_2 CP_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela Di Paolo ( ), C.F._2 domiciliataria in Via Emanuele Gianturco, n° 92 80146 - Napoli -
[...]
Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE . 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 261/2022 del Tribunale di Torre
Annunziata del 07.02.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L' ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe, con la quale è stata accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nei confronti della Controparte_2 struttura sanitaria appellante per responsabilità professionale nella prestazione di Part cura apprestata alla dante causa, e l' è stata condannata al pagamento della somma di euro 330.000,00 oltre interessi e spese di lite.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la erede superstite, in proprio CP_1
e nella qualità indicata in epigrafe, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sul quantum e sulla liquidazione delle spese di lite.
Disposta la sospensione parziale dell'esecutività della sentenza appellata, nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, né all'udienza successiva del
28.10.2025, cui la Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo. . 3
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Francesco NOTARO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 896 dell'anno 2022, vertente
TRA
(p.iva/c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Faustino Manfredonia, domiciliatario in
NAPOLI – Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 -
Email_1
APPELLANTE
E
c.f.: - in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sui minori e Persona_1
tutti eredi di e , Persona_2 Controparte_2 CP_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela Di Paolo ( ), C.F._2 domiciliataria in Via Emanuele Gianturco, n° 92 80146 - Napoli -
[...]
Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE . 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 261/2022 del Tribunale di Torre
Annunziata del 07.02.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
L' ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza in epigrafe, con la quale è stata accolta, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dagli eredi di nei confronti della Controparte_2 struttura sanitaria appellante per responsabilità professionale nella prestazione di Part cura apprestata alla dante causa, e l' è stata condannata al pagamento della somma di euro 330.000,00 oltre interessi e spese di lite.
Lamentando l'erroneità della decisione gravata, ne ha chiesto la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la erede superstite, in proprio CP_1
e nella qualità indicata in epigrafe, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sul quantum e sulla liquidazione delle spese di lite.
Disposta la sospensione parziale dell'esecutività della sentenza appellata, nessuna delle parti costituite ha depositato note di trattazione per l'udienza del 23.9.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, né all'udienza successiva del
28.10.2025, cui la Corte ha rinviato ai sensi del comma quarto della disposizione citata, svolta con le medesime modalità di cui sopra, pur avendo il cancelliere ritualmente comunicato anche l'ordinanza disponente il rinvio dall'una all'altra.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il mancato deposito di note (equivalente alla mancata comparizione) delle parti alle due udienze consecutive da ultimo indicate comporta, in virtù del comma quarto dell'art. 127 ter c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2023, la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo. . 3
La citata previsione si osserva pure nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 cpc alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibile con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice
(cfr. Cass. n. 858/00).
Tanto premesso in punto di diritto, la Corte deve quindi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della surriportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 31.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO