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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 781/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 781/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto rilascio di immobile concesso in comodato, vertente tra:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; ed , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1 codice fiscale , in qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
(codice fiscale , nato il [...]; deceduto il 2.1.2021), C.F._3 entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi
Morrone e dall'avv. Francesca Serra del foro di Crotone, come da procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC
Email_1 Email_2
Appellanti
1 e
, nato l'[...] a [...] ed ivi residente in Controparte_2 contrada Tardisco, codice fiscal: elettivamente domiciliato, in CodiceFiscale_4
San RI Corone (CS), via Mezzana n. 6 presso lo studio legale associato CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano e Giulio Liguori, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di appello, con i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata seguenti: e Email_3
o ; Email_4 Email_5
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore delle appellanti chiede: “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di
Catanzaro adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'esecutorità della sentenza di primo grado sussistendone i presupposti di legge ex art.283 c.p.c., disporre, in via pregiudiziale, il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis, 439 e 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione, per ivi: a. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per violazione degli artt.102 e 110 c.p.c. e disporre la remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
B. sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità di tutti gli atti successivi alla morte dell'avv. ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art. 301 c.p.c.; C. nel merito, riformare integralmente la sentenza n.724/2024 del
Tribunale di AS – Sezione Civile del 19.04.2024 e, per l'effetto, rigettare la domanda di primo grado per insussistenza di un contratto di comodato o, in ogni caso, per estraneità del sig. al rapporto contrattuale tra i sigg. ed Persona_1 Per_1
laddove ritenuto sussistente;
d. in via subordinata, nella denegata Controparte_5 ipotesi di accoglimento della domanda di primo grado, dichiarare in ogni caso ripetibili le spese sostenute dal sig. per la radicale trasformazione del bene Persona_1 oggetto di causa. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio”;
2 Il procuratore dell'appellato chiede: “Si conclude per il rigetto Controparte_2 dell'appello e nella condanna delle appellanti al pagamento dei compensi del grado, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.9.2015, ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di AS , sostenendo che: a) era proprietario di un Persona_1 fondo rustico, sito in San RI Corone (CS), in contrada Tardisco (censito al catasto al fg. 39, p.lle 36, 89, 90, 91, 122, 123, 124, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 219, 234,
235); b) la sorella, coniugata con il convenuto, aveva chiesto Controparte_5
l'autorizzazione a costruire la propria casa sul suolo dell'attore, posto vicino a quella di quest'ultimo, con l'intesa che l'immobile sarebbe stato, poi, lasciato ai figli del , CP_5 cosicché, con l'assenso del marito, era stata costruita un'abitazione; c) sul terreno,
l'attore aveva impiantato anche un uliveto, lasciandolo in gestione al;
d) a Per_1 seguito del decesso di , il si era trasferito a R), Controparte_5 Per_1 CP_6 rifiutando di restituire l'immobile.
Sulla base di tali premesse di fatto e della qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa come comodato senza determinazione di durata, di cui erano venuti meno i presupposti, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di comodato e di condannare il convenuto al rilascio del fabbricato e dell'appezzamento di terreno.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 21.9.2016, si è costituito in giudizio
, contestando il fondamento della domanda dell'attore e chiedendone il Persona_1 rigetto.
Ha sostenuto, in sintesi, che: a) non sussisteva alcun rapporto di comodato;
b) la costruzione dell'abitazione era avvenuta con i risparmi dei coniugi e e, Per_1 CP_5 prevalentemente, con quelli del convenuto;
c) aveva provveduto personalmente ad impiantare l'uliveto e aveva continuato ad utilizzare i beni oggetto di causa, recandosi periodicamente a San RI Corone;
d) non era configurabile alcun comodato, ma era stata costituita, per quanto verbalmente, una proprietà superficiaria.
Intervenuto il decesso di nel corso del giudizio di primo grado, si sono Persona_1 costituite in giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa di costituzione presentata il 2.4.2021, le figlie ed , quali uniche eredi di Parte_1 Controparte_1
3 , con il patrocinio dell'avv. , eleggendo Persona_1 Controparte_4 domicilio, unitamente al difensore, presso lo studio professionale dell'avv. Fabio De
Lorenzo.
Dopo alcuni aggiornamenti, è stata fissata l'udienza del 19.4.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sono state, quindi, depositate note difensive soltanto dall'attore e, all'esito, il Tribunale di AS, con la sentenza n.724/2024 del 19.4.2024, pubblicata in pari data, oggetto di appello, in accoglimento della domanda dell'attore, ha condannando la parte convenuta all'immediata restituzione in favore della parte attrice del fabbricato sito in San RI Corone, in contrada Tardisco (censito in catasto al foglio 39, particelle 384-385) e del terreno di cui alla particella 382 del medesimo foglio di mappa;
nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
22.5.2024, e , lamentando: I) “la nullità della Parte_1 Controparte_1 sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c., lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio”, poiché le odierne appellanti non avevano avuto conoscenza dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., a causa del decesso, nelle more, del loro difensore, avv. , Controparte_4 avvenuto il 3.12.2023, cosicché, ai sensi dell'art. 301, primo comma, c.p.c. il processo doveva considerarsi interrotto;
II) la violazione degli artt. 102 e 110 c.p.c., in materia di litisconsorzio necessario, poiché, a seguito della morte di , avvenuta il Persona_1
2.1.2021, nel corso del giudizio di primo grado, si erano costituite, quali sue eredi legittime, e odierne appellanti, ma non anche l'ulteriore Parte_1 CP_1 erede di , - succeduta, ex art. 467 c.c., a Persona_1 Controparte_7 Per_1
(suo nonno), in rappresentazione del padre, , altro figlio di
[...] Persona_2
, premorto allo stesso, in quanto deceduto il 2.6.2008 - nei cui confronti non era Per_1 stato integrato il contraddittorio;
III) “la violazione e falsa applicazione dell'art. 447 bis
c.p.c., l'irritualità della domanda, richiesta di mutamento del rito ex artt. 439 e 426
c.p.c.”, rilevando che, sebbene si trattasse di azione finalizzata ad ottenere la risoluzione di un preteso contratto di comodato, la domanda era stata introdotta nelle forme del rito del lavoro anziché con rito ordinario;
IV) “la violazione e falsa applicazione degli artt.1803 ss. c.c.; erroneità della sentenza appellata insussistenza della fattispecie tipica del contratto di comodato”, ossia l'infondatezza della domanda del nel merito, CP_5
4 giacché, contrariamente all'assunto del Tribunale, nessun contratto di comodato era configurabile e dovendosi applicare, piuttosto, la disciplina di cui all'art. 952, comma 1,
c.c. Hanno chiesto, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, concludendo come sopra trascritto.
Si è costituito nel giudizio di appello, con comparsa presentata il 7.10.2024, CP_2
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della costituzione nel giudizio di
[...] primo grado delle odierne appellanti, non avendo provato la loro qualità di eredi ovvero di uniche eredi del defunto convenuto;
nonché l'inammissibilità, per Persona_1 difetto di interesse, dell'eccezione, sollevata dalle appellanti con l'impugnazione, di violazione dell'art. 447 bis c.p.c., non avendo allegato alcuno specifico pregiudizio processuale dalla mancata adozione del rito speciale.
Quanto al motivo di appello, con cui è stata eccepita nullità della sentenza per violazione dell'art. 301 c.p.c., ha replicato, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., poiché, da un lato, le odierne appellanti, malgrado il tempo decorso dal decesso dell'avv. (3.12.2023), non avevano CP_4 comunicato l'evento alla controparte;
dall'altro, la sentenza di primo grado, pubblicata il
19.4.2024, era stata ritualmente notificata al legale costituito delle odierne appellanti, avv. , a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, dato che l'indirizzo CP_4 di posta elettronica certificata del suddetto professionista risultava attivo, cosicché era inutilmente decorso il termine per proporre l'impugnazione.
In ordine al motivo di appello concernente la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario, ha rilevato che le odierne appellanti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado come uniche eredi di , avevano omesso di indicare Persona_3
l'esistenza di un fratello premorto al padre né il era a conoscenza di altri eredi. CP_5
Ad ogni modo, si è rimesso, sul punto, alla decisione della Corte di Appello.
Infine, ha contestato il motivo di appello concernente il merito della controversia, rilevando, in sintesi, che era proprietario degli immobili oggetto di causa e che nessuna pretesa poteva avanzare sugli stessi. Ha, quindi, concluso come sopra Persona_1 riportato.
Trasmesso il procedimento dalla terza alla seconda sezione civile di questa Corte di
Appello, le appellanti, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
3.3.2025, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., hanno chiesto al consigliere istruttore, stante la manifesta fondatezza dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, di
5 rimettere le parti al collegio per la discussione orale, ai sensi degli artt. 350, terzo comma e 350 bis c.p.c.; mentre l'appellato ha precisato le conclusioni, richiamando la sua comparsa di costituzione e risposta. Quindi, il consigliere istruttore, con ordinanza del
2.4.2025 - rilevato che fosse prioritaria, dal punto di vista logico giuridico, la questione della ipotizzata nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio del giudizio di primo grado nei confronti di litisconsorte necessario e tenuto conto della circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto con il rito ordinario e non secondo il rito locatizio, cosicché doveva continuare ad applicarsi, anche in appello, il giudizio secondo le regole ordinarie, sulla base del principio della ultrattività del rito - ha fissato davanti al collegio l'udienza del 25.6.2025, per la decisione della causa, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Nei dieci giorni antecedenti l'udienza del 25.6.2025, hanno depositato note conclusive entrambe le parti.
L'udienza suddetta è stata sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi della decisione
Premesso quanto sopra esposto, deve osservarsi, innanzi tutto, che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da con la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, sulla base del decorso del c.d. termine breve, di cui all'art. 325 c.p.c., a seguito della notificazione della sentenza, avvenuta con messaggio inviato, il 19.4.2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
[...]
, procuratore delle odierne appellanti nel giudizio di primo grado. CP_4
Come è pacifico e, del resto, documentato, infatti, al momento della notificazione della sentenza, l'avv. era deceduto da tempo (3.12.2023), con la conseguenza che CP_4 la notificazione, deve considerarsi, se non addirittura inesistente (cfr. Cass., sez. II, n.
8222/2016), quanto meno, nulla (cfr., ad esempio, Cass., sez. V. n. 22619/2024; n.
1244/2022; sez. lavoro, n. 14100/2018; sez. unite, n. 3902/2017).
Ne deriva che, in mancanza di valida notificazione della sentenza impugnata, non decorre il termine breve per l'impugnazione (v., ad esempio, Cass., sez. III, n. 28425/2023) né la nullità della notificazione può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme
6 in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme prescritte (v., ad esempio, Cass., sez. lavoro, n. 24817/2024).
Con riguardo, poi, all'eccezione, sollevata da , di inammissibilità della Controparte_2 costituzione nel giudizio di primo grado delle odierne appellanti, non avendo provato la loro qualità di eredi ovvero di uniche eredi dell'originario convenuto , Persona_1 essa deve reputarsi inammissibile, in quanto tale costituzione è stata, implicitamente, considerata valida dal Tribunale (che si è pronunciato nel merito del giudizio), con decisione rimasta, sul punto, non censurata.
E' fondato, invece, il motivo di appello, con cui si lamenta la nullità della sentenza del
Tribunale per violazione dell'art.102 c.p.c., non essendo stato integrato il giudizio di primo grado, dopo la morte di , avvenuta il 2.1.2021, nei confronti Persona_1 della ulteriore erede dello stesso, - succeduta, ex art. 467 c.c., in Controparte_7 rappresentazione del padre, , figlio di , premorto a Persona_2 Per_1 quest'ultimo, in quanto deceduto il 2.6.2008 (cfr. la documentazione prodotta dalle appellanti), come tale, litisconsorte necessario.
Ciò comporta la nullità della sentenza impugnata ed il regresso del processo al primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. ad esempio, Cass., sez. III, n.
5571/2025: n. 4665/2021; sez. II, n. 23315/2020; sez. III, n. 3860/2020).
L'accoglimento di tale motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di appello (accoglimento di uno dei motivi di impugnazione;
rigetto delle eccezioni preliminari di parte appellata) e della circostanza che la nullità della sentenza impugnata è dipesa dalla inerzia di entrambe le parti nel giudizio di primo grado nell'omettere di fornire al giudizio elementi utili per la verifica dell'integrità del contraddittorio (massimante, delle sorelle che, nel costituirsi in Per_1 giudizio dopo la morte del padre, si sono prospettate quali uniche eredi del padre
), sussistono i presupposti per compensare per intero le spese di lite tra le parti. Per_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 724/2024 del 19.4.2024, Parte_1 Controparte_1
7 pubblicata in pari data, del Tribunale di AS, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di
AS;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
8
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 781/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 781/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto rilascio di immobile concesso in comodato, vertente tra:
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; ed , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_1 codice fiscale , in qualità di eredi di C.F._2 Persona_1
(codice fiscale , nato il [...]; deceduto il 2.1.2021), C.F._3 entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi
Morrone e dall'avv. Francesca Serra del foro di Crotone, come da procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC
Email_1 Email_2
Appellanti
1 e
, nato l'[...] a [...] ed ivi residente in Controparte_2 contrada Tardisco, codice fiscal: elettivamente domiciliato, in CodiceFiscale_4
San RI Corone (CS), via Mezzana n. 6 presso lo studio legale associato CP_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano e Giulio Liguori, come da procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di appello, con i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata seguenti: e Email_3
o ; Email_4 Email_5
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore delle appellanti chiede: “Voglia l'Onorevole Corte di Appello di
Catanzaro adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa sospensione dell'esecutorità della sentenza di primo grado sussistendone i presupposti di legge ex art.283 c.p.c., disporre, in via pregiudiziale, il mutamento del rito ai sensi degli artt. 447 bis, 439 e 426 c.p.c., fissando l'udienza di discussione, per ivi: a. in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità del procedimento di primo grado per violazione degli artt.102 e 110 c.p.c. e disporre la remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
B. sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità di tutti gli atti successivi alla morte dell'avv. ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art. 301 c.p.c.; C. nel merito, riformare integralmente la sentenza n.724/2024 del
Tribunale di AS – Sezione Civile del 19.04.2024 e, per l'effetto, rigettare la domanda di primo grado per insussistenza di un contratto di comodato o, in ogni caso, per estraneità del sig. al rapporto contrattuale tra i sigg. ed Persona_1 Per_1
laddove ritenuto sussistente;
d. in via subordinata, nella denegata Controparte_5 ipotesi di accoglimento della domanda di primo grado, dichiarare in ogni caso ripetibili le spese sostenute dal sig. per la radicale trasformazione del bene Persona_1 oggetto di causa. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio”;
2 Il procuratore dell'appellato chiede: “Si conclude per il rigetto Controparte_2 dell'appello e nella condanna delle appellanti al pagamento dei compensi del grado, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.9.2015, ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di AS , sostenendo che: a) era proprietario di un Persona_1 fondo rustico, sito in San RI Corone (CS), in contrada Tardisco (censito al catasto al fg. 39, p.lle 36, 89, 90, 91, 122, 123, 124, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 219, 234,
235); b) la sorella, coniugata con il convenuto, aveva chiesto Controparte_5
l'autorizzazione a costruire la propria casa sul suolo dell'attore, posto vicino a quella di quest'ultimo, con l'intesa che l'immobile sarebbe stato, poi, lasciato ai figli del , CP_5 cosicché, con l'assenso del marito, era stata costruita un'abitazione; c) sul terreno,
l'attore aveva impiantato anche un uliveto, lasciandolo in gestione al;
d) a Per_1 seguito del decesso di , il si era trasferito a R), Controparte_5 Per_1 CP_6 rifiutando di restituire l'immobile.
Sulla base di tali premesse di fatto e della qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa come comodato senza determinazione di durata, di cui erano venuti meno i presupposti, ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di comodato e di condannare il convenuto al rilascio del fabbricato e dell'appezzamento di terreno.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 21.9.2016, si è costituito in giudizio
, contestando il fondamento della domanda dell'attore e chiedendone il Persona_1 rigetto.
Ha sostenuto, in sintesi, che: a) non sussisteva alcun rapporto di comodato;
b) la costruzione dell'abitazione era avvenuta con i risparmi dei coniugi e e, Per_1 CP_5 prevalentemente, con quelli del convenuto;
c) aveva provveduto personalmente ad impiantare l'uliveto e aveva continuato ad utilizzare i beni oggetto di causa, recandosi periodicamente a San RI Corone;
d) non era configurabile alcun comodato, ma era stata costituita, per quanto verbalmente, una proprietà superficiaria.
Intervenuto il decesso di nel corso del giudizio di primo grado, si sono Persona_1 costituite in giudizio, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., con comparsa di costituzione presentata il 2.4.2021, le figlie ed , quali uniche eredi di Parte_1 Controparte_1
3 , con il patrocinio dell'avv. , eleggendo Persona_1 Controparte_4 domicilio, unitamente al difensore, presso lo studio professionale dell'avv. Fabio De
Lorenzo.
Dopo alcuni aggiornamenti, è stata fissata l'udienza del 19.4.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Sono state, quindi, depositate note difensive soltanto dall'attore e, all'esito, il Tribunale di AS, con la sentenza n.724/2024 del 19.4.2024, pubblicata in pari data, oggetto di appello, in accoglimento della domanda dell'attore, ha condannando la parte convenuta all'immediata restituzione in favore della parte attrice del fabbricato sito in San RI Corone, in contrada Tardisco (censito in catasto al foglio 39, particelle 384-385) e del terreno di cui alla particella 382 del medesimo foglio di mappa;
nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il
22.5.2024, e , lamentando: I) “la nullità della Parte_1 Controparte_1 sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c., lesione del diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio”, poiché le odierne appellanti non avevano avuto conoscenza dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., a causa del decesso, nelle more, del loro difensore, avv. , Controparte_4 avvenuto il 3.12.2023, cosicché, ai sensi dell'art. 301, primo comma, c.p.c. il processo doveva considerarsi interrotto;
II) la violazione degli artt. 102 e 110 c.p.c., in materia di litisconsorzio necessario, poiché, a seguito della morte di , avvenuta il Persona_1
2.1.2021, nel corso del giudizio di primo grado, si erano costituite, quali sue eredi legittime, e odierne appellanti, ma non anche l'ulteriore Parte_1 CP_1 erede di , - succeduta, ex art. 467 c.c., a Persona_1 Controparte_7 Per_1
(suo nonno), in rappresentazione del padre, , altro figlio di
[...] Persona_2
, premorto allo stesso, in quanto deceduto il 2.6.2008 - nei cui confronti non era Per_1 stato integrato il contraddittorio;
III) “la violazione e falsa applicazione dell'art. 447 bis
c.p.c., l'irritualità della domanda, richiesta di mutamento del rito ex artt. 439 e 426
c.p.c.”, rilevando che, sebbene si trattasse di azione finalizzata ad ottenere la risoluzione di un preteso contratto di comodato, la domanda era stata introdotta nelle forme del rito del lavoro anziché con rito ordinario;
IV) “la violazione e falsa applicazione degli artt.1803 ss. c.c.; erroneità della sentenza appellata insussistenza della fattispecie tipica del contratto di comodato”, ossia l'infondatezza della domanda del nel merito, CP_5
4 giacché, contrariamente all'assunto del Tribunale, nessun contratto di comodato era configurabile e dovendosi applicare, piuttosto, la disciplina di cui all'art. 952, comma 1,
c.c. Hanno chiesto, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, concludendo come sopra trascritto.
Si è costituito nel giudizio di appello, con comparsa presentata il 7.10.2024, CP_2
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della costituzione nel giudizio di
[...] primo grado delle odierne appellanti, non avendo provato la loro qualità di eredi ovvero di uniche eredi del defunto convenuto;
nonché l'inammissibilità, per Persona_1 difetto di interesse, dell'eccezione, sollevata dalle appellanti con l'impugnazione, di violazione dell'art. 447 bis c.p.c., non avendo allegato alcuno specifico pregiudizio processuale dalla mancata adozione del rito speciale.
Quanto al motivo di appello, con cui è stata eccepita nullità della sentenza per violazione dell'art. 301 c.p.c., ha replicato, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., poiché, da un lato, le odierne appellanti, malgrado il tempo decorso dal decesso dell'avv. (3.12.2023), non avevano CP_4 comunicato l'evento alla controparte;
dall'altro, la sentenza di primo grado, pubblicata il
19.4.2024, era stata ritualmente notificata al legale costituito delle odierne appellanti, avv. , a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, dato che l'indirizzo CP_4 di posta elettronica certificata del suddetto professionista risultava attivo, cosicché era inutilmente decorso il termine per proporre l'impugnazione.
In ordine al motivo di appello concernente la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario, ha rilevato che le odierne appellanti, nel costituirsi nel giudizio di primo grado come uniche eredi di , avevano omesso di indicare Persona_3
l'esistenza di un fratello premorto al padre né il era a conoscenza di altri eredi. CP_5
Ad ogni modo, si è rimesso, sul punto, alla decisione della Corte di Appello.
Infine, ha contestato il motivo di appello concernente il merito della controversia, rilevando, in sintesi, che era proprietario degli immobili oggetto di causa e che nessuna pretesa poteva avanzare sugli stessi. Ha, quindi, concluso come sopra Persona_1 riportato.
Trasmesso il procedimento dalla terza alla seconda sezione civile di questa Corte di
Appello, le appellanti, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
3.3.2025, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., hanno chiesto al consigliere istruttore, stante la manifesta fondatezza dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, di
5 rimettere le parti al collegio per la discussione orale, ai sensi degli artt. 350, terzo comma e 350 bis c.p.c.; mentre l'appellato ha precisato le conclusioni, richiamando la sua comparsa di costituzione e risposta. Quindi, il consigliere istruttore, con ordinanza del
2.4.2025 - rilevato che fosse prioritaria, dal punto di vista logico giuridico, la questione della ipotizzata nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio del giudizio di primo grado nei confronti di litisconsorte necessario e tenuto conto della circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto con il rito ordinario e non secondo il rito locatizio, cosicché doveva continuare ad applicarsi, anche in appello, il giudizio secondo le regole ordinarie, sulla base del principio della ultrattività del rito - ha fissato davanti al collegio l'udienza del 25.6.2025, per la decisione della causa, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
Nei dieci giorni antecedenti l'udienza del 25.6.2025, hanno depositato note conclusive entrambe le parti.
L'udienza suddetta è stata sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi della decisione
Premesso quanto sopra esposto, deve osservarsi, innanzi tutto, che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da con la Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, sulla base del decorso del c.d. termine breve, di cui all'art. 325 c.p.c., a seguito della notificazione della sentenza, avvenuta con messaggio inviato, il 19.4.2024, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
[...]
, procuratore delle odierne appellanti nel giudizio di primo grado. CP_4
Come è pacifico e, del resto, documentato, infatti, al momento della notificazione della sentenza, l'avv. era deceduto da tempo (3.12.2023), con la conseguenza che CP_4 la notificazione, deve considerarsi, se non addirittura inesistente (cfr. Cass., sez. II, n.
8222/2016), quanto meno, nulla (cfr., ad esempio, Cass., sez. V. n. 22619/2024; n.
1244/2022; sez. lavoro, n. 14100/2018; sez. unite, n. 3902/2017).
Ne deriva che, in mancanza di valida notificazione della sentenza impugnata, non decorre il termine breve per l'impugnazione (v., ad esempio, Cass., sez. III, n. 28425/2023) né la nullità della notificazione può considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, non potendosi individuare, in ragione della necessaria interpretazione restrittiva delle norme
6 in materia di decadenza dall'impugnazione, la decorrenza del predetto termine da un momento diverso da quello coincidente con la notifica compiuta nel rispetto delle forme prescritte (v., ad esempio, Cass., sez. lavoro, n. 24817/2024).
Con riguardo, poi, all'eccezione, sollevata da , di inammissibilità della Controparte_2 costituzione nel giudizio di primo grado delle odierne appellanti, non avendo provato la loro qualità di eredi ovvero di uniche eredi dell'originario convenuto , Persona_1 essa deve reputarsi inammissibile, in quanto tale costituzione è stata, implicitamente, considerata valida dal Tribunale (che si è pronunciato nel merito del giudizio), con decisione rimasta, sul punto, non censurata.
E' fondato, invece, il motivo di appello, con cui si lamenta la nullità della sentenza del
Tribunale per violazione dell'art.102 c.p.c., non essendo stato integrato il giudizio di primo grado, dopo la morte di , avvenuta il 2.1.2021, nei confronti Persona_1 della ulteriore erede dello stesso, - succeduta, ex art. 467 c.c., in Controparte_7 rappresentazione del padre, , figlio di , premorto a Persona_2 Per_1 quest'ultimo, in quanto deceduto il 2.6.2008 (cfr. la documentazione prodotta dalle appellanti), come tale, litisconsorte necessario.
Ciò comporta la nullità della sentenza impugnata ed il regresso del processo al primo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (cfr. ad esempio, Cass., sez. III, n.
5571/2025: n. 4665/2021; sez. II, n. 23315/2020; sez. III, n. 3860/2020).
L'accoglimento di tale motivo di appello comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio di appello (accoglimento di uno dei motivi di impugnazione;
rigetto delle eccezioni preliminari di parte appellata) e della circostanza che la nullità della sentenza impugnata è dipesa dalla inerzia di entrambe le parti nel giudizio di primo grado nell'omettere di fornire al giudizio elementi utili per la verifica dell'integrità del contraddittorio (massimante, delle sorelle che, nel costituirsi in Per_1 giudizio dopo la morte del padre, si sono prospettate quali uniche eredi del padre
), sussistono i presupposti per compensare per intero le spese di lite tra le parti. Per_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. 724/2024 del 19.4.2024, Parte_1 Controparte_1
7 pubblicata in pari data, del Tribunale di AS, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale di
AS;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti;
Così deciso, nella camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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