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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/12/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
826/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
DA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]
E
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Aosta (AO), via in Parigi, n. 129 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Lo Schiavo (C.F. e presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Villa San Giovanni (RC), 89018, via A. Curzon, n. 89
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sirtori (LC), in data 25/06/1992, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sirtori, al n. 3, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta (AO), il 26/10/1998, e , nato a [...], Per_1 Per_2
il 20/08/1993.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 26/10/2016 dal Tribunale di Aosta.
pagina 1 di 3 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati, stabiliranno ove meglio credono il proprio domicilio ed ognuno di essi non interferirà nella vita privata dell'altro;
- I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi e la sig.ra dichiara di aver recuperato i propri effetti personali;
Pt_1
- La figlia , MA, viene posta in affidamento condiviso a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre;
dato il fatto che la stessa maggiorenne, potrà recarsi dal padre, secondo la sua volontà, in ogni momento in cui lo desidera;
- La figlia , MA ha raggiunto la propria indipendenza economica”. Per_1
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sirtori (LC), il 25/06/1992 tra
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._4
E
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
01/08/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Sirtori (LC), in data 25/06/1992, trascritto nel Registro degli pagina 2 di 3 Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sirtori, al n. 3, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sirtori (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IO D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per la pronuncia di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
DA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]
E
, nato a [...], il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Aosta (AO), via in Parigi, n. 129 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Lo Schiavo (C.F. e presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Villa San Giovanni (RC), 89018, via A. Curzon, n. 89
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sirtori (LC), in data 25/06/1992, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sirtori, al n. 3, parte II.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta (AO), il 26/10/1998, e , nato a [...], Per_1 Per_2
il 20/08/1993.
La separazione dei coniugi è stata pronunciata con Decreto in data 26/10/2016 dal Tribunale di Aosta.
pagina 1 di 3 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni del divorzio concordate, di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati, stabiliranno ove meglio credono il proprio domicilio ed ognuno di essi non interferirà nella vita privata dell'altro;
- I beni comuni che costituivano l'arredo della casa coniugale sono stati divisi bonariamente tra i coniugi e la sig.ra dichiara di aver recuperato i propri effetti personali;
Pt_1
- La figlia , MA, viene posta in affidamento condiviso a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa prevalente presso la madre;
dato il fatto che la stessa maggiorenne, potrà recarsi dal padre, secondo la sua volontà, in ogni momento in cui lo desidera;
- La figlia , MA ha raggiunto la propria indipendenza economica”. Per_1
La domanda di divorzio, cessazione effetti civili del matrimonio, deve trovare accoglimento.
I due coniugi hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Si presume che non vi stata interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi a legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sirtori (LC), il 25/06/1992 tra
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._4
E
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
01/08/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Sirtori (LC), in data 25/06/1992, trascritto nel Registro degli pagina 2 di 3 Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sirtori, al n. 3, parte II.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Sirtori (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IO D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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