Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 28/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3167/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Viviana Parte 1
Scotti presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Viale Cesare Augusto n. 162 RICORRENTE
E CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 (Sede CP_1 ) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo rappresenta e difende come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI INFATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.02.2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00145015 43 000, formato il 24.11.2023 e notificatole in data 02.01.2024, mediante il quale 1 CP_1 (sede di Pozzuoli) le aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 28.970,24 (posizione contributiva dal
07/2021 al 12/2023) per effetto dell'avvenuta sua iscrizione alla Gestione Commercianti.
A sostegno della opposizione deduceva che, a far data dal 16.07.2021 al 26.07.2022, aveva lavorato per conto e alle dipendenze della CP 2 giusta sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time (60%), con qualifica di operaia e inquadramento nel livello A2 del CCNL Lavanderie-Industria; che la CP 2 era stata costituita il 20.06.2019, con oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di lavanderia, tintoria e noleggio di biancheria (in favore di privati nonché di alberghi, ristoranti ed Enti); che il capitale sociale era suddiviso in quote paritarie tra lei stessa e la sig.ra Parte 2 con incarico di amministratore unico assegnato al sig. CP 3
, di Regnella, suo coniuge in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che,
[...] Contro oltre a lei, risultavano medio tempore, in forza alla Parte 3 (con
che, con nota del 18.07.2022, 1 CP_1 (sede di Pozzuoli) Persona 1 "
le aveva comunicato il "provvedimento di disconoscimento rapporto di lavoro Contro subordinato" con la prot. 5106.18/7/2022.0146044 afferente il periodo
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intercorso dal 17.07.2021 al 30.06.2022, per asserita carenza dei requisiti previsti dall'art. 2094 c.c.; che, con avviso di addebito n. 371 2023 00145015 43 000, 1 CP_1 le aveva, pertanto, intimato il pagamento di € 28.970,24 per "contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti" (periodo: 07/2021 - 12/2023) ovvero per contributi i.v.s. anno 2023 [con applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, co.8, lett. a) della L. n. 388/2000] e contributi i.v.s. anno 2022 [con applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, co. 8, lett. b) 1. cit.].
Tanto premesso, lamentava l'illegittimità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 30 del DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nonché per violazione dell'art. 33 L 183/2010 nonché nel merito, sulla base di varie considerazioni in fatto ed in diritto, l'insussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall CP_1 nonché l'inesattezza del quantum, per cui chiedeva di adottarsi i seguenti provvedimenti di giustizia: "1. In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'Avviso di Addebito n. 371 2023 00145015 43 000, per tutti i motivi infra dedotti, ovvero previa fissazione di udienza di discussione sull'istanza cautelare, con gli incombenti di rito.
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o illegittimità e/o l'improcedibilità dell'Avviso di Addebito n. 371 2023 00145015 43 000, per tutti i motivi infra dedotti.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità delle pretese avanzate dall' CP_1 per tutti i motivi, di fatto e di diritto, innanzi dedotti in riferimento all'Avviso di Addebito n. 371
2023 00145015 43 000, anche per violazione dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010) e art. 33 L. n. 183/2010.
4. In ogni caso, accertare, dichiarare e pronunciare l'annullamento dell'Avviso di
Addebito opposto, ovvero di ogni e/o qualsiasi altro atto connesso, correlato e/o presupposto, ivi compreso laddove occorra il provvedimento di disconoscimento
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rapporto di lavoro subordinato - prot. 5106.18/7/2022.0146044, con declaratoria di sgravio del ruolo, (gradatim) anche parziale e in tal caso con revisione "in melius", a carico dell' CP_1
5. In ogni caso, accertare e dichiarare l'assoluta insussistenza di qualsiasi onere previdenziale premi assicurativi o sanzioni per quanto riguardano le contestazioni dell'atto di cui è causa, e l'avvenuto adempimento, di ogni obbligo previdenziale ed assicurativo e in ogni caso annullare e/o comunque dichiarare inefficace il provvedimento di disconoscimento rapporto di lavoro subordinato prot.
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5106.18/7/2022.0146044 e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto anche in ragione dell'assoluta incertezza sia dell'an che del quantum
6. In subordine, accertare e dichiarare la diversa decorrenza dell'obbligo a carico della ricorrente, dalla data di notifica del provvedimento di disconoscimento rapporto di lavoro subordinato prot. 5106.18/7/2022.0146044, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e, in ogni caso, per tutti i motivi infra dedotti, nel rispetto del principio di irretroattività"; il tutto con vittoria di spese di lite. L CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva, sulla base di varie considerazioni in fatto ed in diritto, il rigetto della domanda giudiziale, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente, a precisazione della domanda così come formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, dichiarava che:" la domanda di annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è da intendersi formulata solo laddove necessaria, come atto correlato e/o presupposto, ai fini dell'annullamento dell'avviso di addebito opposto e chiede la decisione della causa".
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria il Tribunale osserva che: La domanda giudiziale risulta fondata sulla base delle considerazioni che seguono. Va, in via preliminare, evidenziato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità certamente maggioritario ed al quale si ritiene di prestare convinta adesione, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali ( cfr. tra le altre Cass. Ordinanza 28.02.2018 n. 4633).
Ciò posto, l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito opposto per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 30 del DL n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nonché per violazione dell'art. 33 L 183/2010, rientra nell'ambito dei rilievi formali che, costituendo un'opposizione ex art. 617° comma cpc, richiamato dall'art. 29 del dlgs 46/99, devono essere proposti entro 20 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo per cui può essere esaminata solo se tempestiva.
Con riferimento alla presente opposizione, ne va, pertanto, rilevata l'inammissibilità per tardività della stessa dal momento che, a fronte di un avviso di addebito notificato in data 02.01.2024, il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato in data 09.02.2024 e, pertanto, oltre il termine di 20 giorni all'uopo previsto dal legislatore. Passando, a questo punto, all'esame del merito della domanda giudiziale - in relazione alla quale l'opposizione risulta essere stata tempestivamente depositata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore - vanno fatte alcune considerazioni di carattere generale.
Osserva il Tribunale che nelle opposizioni ad avviso di addebito è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei
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fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata. Nella specie sarebbe stato, quindi, onere dell CP_1 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti. Ciò posto, la premessa contributiva dell'CP_1 trae origine, in via esclusiva, come emerge dallo stesso tenore letterale della memoria di costituzione, dalla qualifica di parte ricorrente di socio della società CP 2 e dall'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con essa intercorso. Ed, infatti, dalla relazione amministrativa in atti emerge quanto segue:” La contribuente ricorre avverso l'Avviso d'Addebito n. Parte 1
37120230014501543000, notificato in data 02/01/2024, emesso dall' CP_1 di Pozzuoli, recante la richiesta di versamento di contributi IVS fissi e somme aggiuntive per diversi anni d'imposta, eccependo l'insussistenza dei requisiti d'iscrizione in gestione commercianti in quanto lavoratrice subordinata della stessa azienda.
L'eccezione è completamente infondata. Il contribuente è stato iscritto su accertamento di sede in quanto socia al 50% della MES SERVIZI S.R.L.S in seguito al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato susseguente a verifica istruttoria con convocazione in sede dei rappresentanti della società in data 11/07/2022.
Le argomentazioni della ricorrente non sono condivisibili ai fini dell'annullamento del provvedimento impugnato per le motivazioni che si espongono: Il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la MES SERVIZI S.R.L.S. e l'odierna ricorrente intercorso dal 17/07/2021 al 30/06/2022 è stato disconosciuto dallo scrivente ufficio con provvedimento PROT. CP 1 5106.18/7/2022.0146044 in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. in considerazione della qualifica di socio e della partecipazione al rischio di impresa. Il conferimento dell'attività lavorativa remunerato da un corrispettivo deve quindi essere inteso come partecipazione agli utili. Inoltre, lo status di socio si differenzia e non è compatibile con quello di lavoratore laddove non sussista il vincolo della subordinazione e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato ad un potere gerarchico di un soggetto terzo. La ricorrente è infatti legata da vincolo di coniugio all'amministratore della società MAZZELLA DI REGNELLA ANTONIO C.F.: C.F. 1
Ugualmente sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro degli altri due figli della contribuente, anche essi assunti come lavoratori dipendenti, che contemporaneamente sono stati iscritti come coadiuvanti in gestione commercianti dell'odierna ricorrente. Pertanto, il rapporto di lavoro non è stato ritenuto valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali e assistenziali, non essendo soddisfatto il requisito della subordinazione, inteso come vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di vigilanza e di controllo del datore di lavoro.
Questo provvedimento non è mai stato impugnato con ricorso amministrativo ex art.42 e seguenti della legge 9/03/1989 n.88 al Comitato Regionale dell' CP_1 come prescritto nel documento., entro il termine di 90 giorni. Il provvedimento non è nemmeno stato impugnato in sede giudiziaria". Ciò posto è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la Gestione Commercianti.
Deve premettersi che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino, congiuntamente, le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. 662/1996, art. 1 co. 202 e 203.
Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. 88/1989, art. 49, co. 1, lett. d), che, espressamente, fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali ed assicurative) le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi finanziari;
professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie. Quanto al requisito soggettivo, "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere da numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo all'abitualità ed alla prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, che esse "si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa" (Cass. 11804/2012; vd., anche, Cass. 9873/2014 che, con riferimento al familiare coadiutore che sia anche socio accomandante di società in accomandita semplice, precisa che l'abitualità ricorre ogni qualvolta la prestazione lavorativa sia resa "con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà e prevalente in quanto resa, sotto il
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profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore"). L'obbligo di iscrizione sussiste sia per le attività commerciali svolte in forma individuale sia per quelle svolte in forma societaria.
Con specifico riferimento a queste ultime, l'obbligo sorge in dipendenza della partecipazione dei soci al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nei termini sopra illustrati ovvero in dipendenza del prevalente affidamento ai soci dell'organizzazione e/o della direzione della società.
Sotto quest'aspetto, vi sono coinvolti: i soci di società in nome collettivo che, ai sensi dell'art. 2291 c.c., sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ed i loro familiari coadiutori;
i soci di società di fatto;
i soci accomandatari di società in accomandita semplice;
va osservato che questi sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2313 c.c. e che l'amministrazione della società può essere conferita "soltanto soci accomandatari" (art. 2318, cpv., c.c.); i soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari;
i soci di società a responsabilità limitata. Ha chiarito, in particolare, la Suprema Corte, con ord. n. 20268/2012, che "l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale". Non può assumere rilevo, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, l'iscrizione alla Gestione Separata CP_1.
L'art. 2, comma 26, della L. 335/1995, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'CP_1 e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426". L'art. 1, comma 208, L. 662/1996, ha previsto che: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi (ovvero gli esercenti attività artigiane e commerciali) esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' [...] decidere sulla iscrizione nell'assicurazione Controparte_4 corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' _4 , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche". L'CP_1, in sede di concreta applicazione di tale norma, ha sempre ritenuto che per attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, dovessero intendersi solo quelle che avessero natura imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2195 c.c. (ovvero attività economiche organizzate ed esercitate professionalmente dall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a registrazione). Di conseguenza, l' _4 ha sempre escluso l'applicazione del criterio della prevalenza in relazione a quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale, rientranti nell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, di cui al cit. art. 2, comma 26, L. 335/1995.
Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l'una di natura imprenditoriale e l'altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione Separata, l' CP_1 ha sempre proceduto, in presenza dei rispettivi requisiti, ad imposizione contributiva nell'ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate. Invero le SS.UU. della Corte di Cassazione (v. sent. n. 3240 del 12.2.2010), dirimendo un contrasto giurisprudenziale sussistente in materia, avevano, però, affermato l'insussistenza di "alcun riferimento letterale, logico o sistematico (nell'art. 1, comma 208, L. 662/96) che [valesse] a circoscrivere l'applicazione del principio della prevalenza e, quindi, dell'unica iscrizione esclusivamente alla cosiddette attività miste di artigiano e commerciante", ritenendo, quindi, che ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. 662/1992, di un socio di una società a responsabilità limitata che esercitasse attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolgesse attività di amministratore, si dovesse procedere, in ogni caso, ad un giudizio di prevalenza, verificandosi, quindi, la dedizione prevalente dell'opera personale e professionale del socio amministratore al lavoro aziendale e non, invece, ai compiti di amministratore della società.
Ora, però, l'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella L. n. 122 del 2010, ha previsto che l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si debba "interpreta[re] nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell CP 1 Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali é obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335". La Cass. a SS.UU. con la Sentenza n. 17076 dell'8.8.2011, ha, quindi, ritenuto che la suddetta norma effettivamente sia "una norma di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata" e che "pertanto, in quanto tale, non [sia] lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.", affermando i seguenti principi che, pedissequamente, riprendono il dettato normativo: "a) Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 - prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' CP_1, mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26"; "b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani o coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208" (v. Cass. SS.UU. 17076/2001 e, dello stesso identico tenore,
Cass. SS.UU. 17074/2001, poi seguite da pronunce conformi quali Cass. 3839/2012). Pertanto, per quanto sin qui esposto, nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti, contemporaneamente, una qualsiasi attività autonoma che comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ed un'attività imprenditoriale, compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione Commercianti o Artigiani, ai fini di tali iscrizioni non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza.
Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1, non fa scattare il criterio dell' "attività prevalente”. Rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa quella "prevalente" con la
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conseguenza che unica è la posizione previdenziale ( trattasi, nella specie, di un criterio di semplificazione perchè nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale o artigianale o agricola;
si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto).
Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte Costituzionale), la regola della attività prevalente e, quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata. Tuttavia, come dalla Suprema Corte precisato nelle decisioni del 5 marzo 2013, n. 5444 e del 26 marzo 2015, n. 6192 (e, da ultimo, da Cass. n. 873/2016), il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti, effettivamente, l'attività commerciale e, quindi, vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo, così come sancite dalla già citata L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1. L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino, congiuntamente, le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Da tanto deriva che se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' CP_1 non fa scattare il criterio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività "prevalente", rimanendo attività distinte e
(sotto questo profilo) autonome rispetto a quelle per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve, coerentemente, ritenersi che ognuna delle due distinte attività (quella soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione separata e quella soggetta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti) debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri.
Così la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato della L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203.
Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente, contemporaneamente, anche in un'unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte "assicurabili" nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore. Per il doppio onere occorre, dunque, una "coesistenza" di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo cfr. ex
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multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).
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In definitiva, se è, dunque, vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta, tuttavia, fermo che ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione
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dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti deve sussistere la prova
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dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1, comma 203, 1.662/1996.
Con specifico riferimento alla società a responsabilità limitata ed alla posizione contributiva e previdenziale del socio e del socio-amministratore all'interno della stessa, in applicazione di tutti i principi suesposti, per quanto riguarda il primo profilo, come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della "piena responsabilità dell'impresa", con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., ". deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che, comunque, il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti".
Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).
In definitiva, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la c.d. “doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare, comunque, applicazione all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit.
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato: "In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa" (v. Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi, cioè, in senso relativo e soggettivo ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già, comparativamente, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. Tale tesi meglio si attaglia all'interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale, come, peraltro, affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010. Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell'obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata, infatti, ad eliminare, tra l'altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell'iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell'impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale. Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, quindi, la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n. 5360 del 2012), deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.
Occorre distinguere, perciò, tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge, ai fini della iscrizione alla gestione commercianti, richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre, qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, egli dovrà essere iscritto alla gestione separata.
Non possono, perciò, confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione. Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).
Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui con riferimento alle società non è sufficiente né la qualità di socio nè la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).
Tanto premesso in termini generali e tornando, a questo punto, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, non vi è nessuna prova in atti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né tantomeno dimostrati i requisiti suddetti. Non emergono neanche documentalmente elementi probatori idonei a confermare l'assunto dell CP_1.
Ed, infatti, 1 CP_1 ha provveduto all'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, sulla base, in via esclusiva - come emerge dallo stesso tenore letterale della memoria di costituzione e della relazione amministrativa ad essa allegata - della qualifica di parte ricorrente di socio della società CP_2 e dell'avvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con essa intercorso, senza, però, nulla dedurre in merito all'effettiva partecipazione personale della stessa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
A fronte di quanto eccepito dall CP_1 parte ricorrente ha, però, al contrario, evidenziato di aver sempre prestato, in favore della società in via esclusiva, attività CP_2 di lavoro subordinato lamentando, in proposito, l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del proprio rapporto di lavoro subordinato così come adottato dall'Istituto previdenziale sulla base della sua qualifica di socio al 50% della medesima società nonchè della sua posizione di coniuge dell'amministratore della stessa CP 3
[...] di Regnella.
Tanto premesso è opportuno evidenziare, alla stregua di tutto quanto sovra esposto in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, l'assoluta e totale irrilevanza - ai fini della risoluzione della res litigiosa
- della legittimità o meno del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in oggetto così come adottato dall Controparte_5 in quanto anche laddove si volessero condividere in ordine a tale specifico profilo - le eccezioni
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all'uopo da esso sollevate concludendo nel senso della fittizietà della subordinazione così come formalmente riconosciuta, comunque non si potrebbe, in ogni caso, sulla base della sola qualifica dell'istante di socio al 50% della CP 2 giungere 66
all'ulteriore e distinta conclusione della legittimità dell'avviso di addebito opposto. Ed, infatti, in ordine a tale specifico profilo, 1 CP_1 nulla ha provato essendosi limitato a richiedere, in via istruttoria, ordinarsi alla ricorrente il deposito, ex artt. 210 e 421 cpc, delle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo contributivo di cui all'avviso di addebito opposto, addossando, pertanto, su quest'ultima, attraverso una vera e propria inversione dell'onere probatorio, l'onere di comprovare che lo svolgimento di altro eventuale lavoro subordinato avesse avuto carattere prevalente rispetto all'attività svolta per la società. Documentazione, quest'ultima, a ben vedere assolutamente irrilevante laddove si consideri che anche l'eventuale inesistenza di altro rapporto di lavoro subordinato non potrebbe, certamente, di per se sola, in assenza di altri elementi, tradursi nella prova dell'avvenuta partecipazione personale, da parte della ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale.
Tanto premesso, alla luce del dettato normativo e della copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione obbligatorial nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto provare la partecipazione personale della ricorrente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Gravava, quindi, sull CP_1 creditore sostanziale, l'onere di dimostrare la sussistenza dei ricordati presupposti idonei a far sorgere l'obbligo contributivo oggetto di causa. Ebbene, nel caso di specie tale prova non è stata fornita nulla avendo provato l'CP_1 in ordine allo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa con apporto prevalentemente personale ossia la sussistenza dei requisiti cui la legge riconnette l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e della conseguente obbligazione di pagamento dei contributi.
In definitiva, sarebbe stato onere dell' CP_1, convenuto in senso formale, ma ricorrente in senso sostanziale, allegare, prima e provare, poi, quali sarebbero le attività di tipo operativo svolte (è bene ribadirlo, con carattere di abitualità) dalla parte ricorrente. Ebbene, tale prova non può ritenersi fornita per il solo fatto della qualifica di socio di s.r.l. di parte ricorrente in considerazione di quanto sopra evidenziato in merito alla possibilità, in via di principio, della c.d. "doppia iscrizione" consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) per cui non può ritenersi dimostrato che sia stata proprio la ricorrente ad occuparsi della gestione dell'azienda, con carattere di abitualità e prevalenza.
In difetto di prova in merito alla partecipazione personale della ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza non può che ritenersi infondata l'iscrizione della stessa alla Gestione Commercianti.
Conseguentemente, deve ritenersi che la ricorrente non sia tenuto all'iscrizione nella Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi contributi quanto al periodo controverso, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito di cui è causa. E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda giudiziale proposta da con ricorso del 09.02.2024 nei confronti Parte_1 dell CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda giudiziale e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non è tenuta all'iscrizione nella Gestione Commercianti e al pagamento dei relativi contributi quanto ai periodi controversi per cui dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2023 00145015 43 000 con il conseguente annullamento dello stesso;
condanna 1 CP_1 soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.638,00 per compenso professionale, con attribuzione, oltre oneri accessori come per legge ed oltre ad € 43,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 28.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario