Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, lette le note depositate dal difensore di parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 19013/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Francesco Lauri, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: mansioni superiori e spettanze
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.22 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento CP_1
contrattuale e alle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, per il periodo dal 10.02.2015 al 5.08.2021, nonché del suo diritto al riconoscimento dell'elemento perequativo non corrisposto dall'azienda e dell'indennità di trasferta, non pagata in misura integrale dalla società.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato: di aver lavorato alle dipendenze della società dal 10.02.2015 al 5.08.2021, giorno in cui è stato licenziato per motivi CP_1
CCNL Metalm. e della installazione di impianti (Confapi) e formalmente con mansione di
“elettromeccanico”; che la società resistente ha alle proprie dipendenze all'incirca 320 lavoratori su tutto il territorio nazionale ed è attiva nel settore delle costruzioni aeronautiche;
che il suo orario di lavoro è stato solitamente il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con un'ora di intervallo dalle ore 13,00 alle ore 14,00, anche se dal mese di marzo dell'anno 2020, a causa del Covid, e per la relativa chiusura della mensa aziendale, la pausa non veniva più fatta e di conseguenza l'orario di lavoro era dalle 8,00 alle
16,00; che nonostante, solo formalmente, inquadrato con la mansione di
“elettromeccanico” presso lo stabilimento di Acerra, di fatto ha invece sempre ricoperto il ruolo di “responsabile elettrico”, e prevalentemente in regime di trasferta;
che negli ultimi
16 mesi, oltre alla mansione di “responsabile elettrico”, ha ricoperto anche il ruolo di
“tecnologo di progettazione e gestore degli orari di stabilimento di tutto il sito”; che nel ruolo di “tecnologo”, si occupava anche di valutare le gare alle quali l'azienda partecipava, oltre che di verificare se la documentazione fosse completa e corretta;
che con comunicazione del 17/1/2020 la società resistente comunicava che: “Con la presente si comunica che a far data dal 17/1/2020 la figura di tecnologo di ingegneria e logistica per il ns. reparto di allestimento elettrico sarà ricoperta da: - sig. “; che nei rapporti con i clienti era Parte_1
considerato “direttore tecnico” e/o anche quale “responsabile” della società resistente;
di aver lavorato prevalentemente e per diversi periodi in trasferta presso sedi di lavoro indicate di volta in volta dall'azienda, ed in particolare: dal 10/02/2015 al mese di novembre dell'anno 2017 ha lavorato presso lo stabilimento denominato “IT Rail” (prima
Ansaldo Breda) di Reggio Calabria come “responsabile elettrico” per la commessa denominata “Taipei” e talvolta, sempre in detto periodo, presso lo stabilimento “IT
Rail” di Pistoia, per commesse di attrezzature e manutenzione;
dal mese di dicembre dell'anno 2017 al mese di marzo dell'anno 2018, ha svolto la sua prestazione lavorativa in
Marigliano (Na) ed Acerra (Na) presso gli uffici e le relative officine aziendali della
, per le commesse di attrezzature e manutenzione, e sempre in detto periodo CP_1
invece è stato comandato per qualche giorno anche presso lo stabilimento Leonardo (ex Alenia) di Pomigliano d'Arco; dal mese di aprile dell'anno 2018 al mese di dicembre dell'anno 2018, ha lavorato, sempre in regime di trasferta, a Pittsburgh (Stati Uniti), e precisamente presso lo stabilimento “IT Rail USA” con la mansione di “responsabile del sito relativamente alla commessa “Honolulu” (Hawaii)”; dal mese di gennaio dell'anno
2019 al mese di marzo dell'anno 2019, è ritornato presso la sede sita ad Acerra CP_1
(Na); infine, dal mese di aprile dell'anno 2019 al 4 giugno dell'anno 2021, ha lavorato presso lo stabilimento “IT Rail” di Reggio Calabria, sempre con la mansione di “responsabile elettrico e tecnologo di progettazione”, ma anche in detto periodo talvolta si è recato presso lo stabilimento della società “IT Rail” sito a Pistoia;
di essere stato collocato in CIGS nei seguenti periodi dal 16.03.2020 al 2.05.2020, dal 15.03.2021 al 27.03.2021 e dal 7.06.2021 al 18.07.2021; che con comunicazione del 12.7.2021, l'odierna resistente inviava missiva di contestazione disciplinare del tutto infondata e non veritiera e prontamente contestata;
che ciò nonostante veniva licenziato per motivi disciplinari con missiva del 5.08.2021 e tale licenziamento, impugnato nei termini di legge, è stato deciso con sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità, allegata agli atti.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “a. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, da parte della società resistente, l'inquadramento nella VII categoria – operai –del CCNL Metalm. e della installazione di impianti (Confapi) a far data dal 10.02.2015 al
5.08.2021, o da altra e diversa decorrenza che l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia;
b. per effetto del richiesto accertamento, condannare in via generica la società in persona del suo CP_1
l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione commisurata all' inquadramento contrattuale superiore rivendicato a far data dal 10/2/2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro o con altra e diversa decorrenza che l'adito Giudicante dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
c. accertare e dichiarare che la società convenuta è obbligata a corrispondere al ricorrente in virtù del riconoscimento dell'inquadramento contrattuale superiore e per il periodo accertato, altresì
l'incidenza delle spettanze retributive dovute in virtù del diverso e superiore inquadramento contrattuale su tutti gli altri istituti indiretti (tredicesima, ferie, TFR, etc.), e per l'effetto condannare la convenuta, con sentenza generica di condanna, al pagamento in favore del ricorrente di tutte le spettanze e/o differenze retributive dovute a tale titolo, oltre rivalutazione ed interessi legali come per legge;
d. previo accertamento, condannare inoltre la società in persona del suo l.r.p.t., a pagare in favore del sig. CP_1 la complessiva somma di Euro 8.682,15, di cui euro 2.910,00 a titolo di elemento Parte_1
perequativo ed euro 5.772,15 a titolo di indennità di trasferta, con ogni incidenza degli stessi sugli elementi retributivi e contributivi, come per legge, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.; e. condannare la resistente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, la non si costituiva e pertanto Controparte_1
va dichiarata contumace.
Espletata l'istruttoria testimoniale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, disposta in sostituzione dell'udienza del 13.2.25, la causa è decisa come da sentenza con motivazione contestuale, di cui viene data comunicazione alle parti.
*****
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini segnati dalla motivazione che segue.
Per verificare la fondatezza della domanda volta al riconoscimento di una qualifica superiore, anche in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve procedersi preliminarmente all'analisi della declaratoria relativa alla posizione rivendicata in ricorso, per poi verificare quali in concreto siano le mansioni svolte dal ricorrente, in modo da poter raffrontare queste ultime a quelle astrattamente previste nella declaratoria, onde verificarne la coincidenza (Cass. n. 14973/00; Cass. n. 1438/97).
Inoltre, si osserva, sempre in via generale, che lo svolgimento da parte di un dipendente delle mansioni svolte da altro dipendente, inquadrato nella qualifica superiore rivendicata, non comporta automaticamente l'attribuzione di tale qualifica superiore (che potrebbe essere stata attribuita al secondo lavoratore in base ad una scelta discrezionale del datore di lavoro), dovendo aversi riguardo, appunto, alle mansioni effettivamente svolte e alle declaratorie contrattuali.
Va altresì premesso che l'applicazione diretta del CCNL di settore, da parte della società datrice, si desume dall'indicazione nelle buste paga di istituti tipicamente contrattuali. E' necessario, quindi, riportare il contenuto delle declaratorie contrattuali rilevanti ai fini della decisione.
La declaratoria del livello 6° del CCNL “METALMECCANICA PICCOLA E MEDIA
INDUSTRIA – confapi” nel quale è stato inquadrato il ricorrente recita al primo alinea:
“Appartengono a questa categoria: - i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi;
…
… I profili relativi al primo alinea sono quelli qui di seguito tassativamente indicati. Lavoratori che, sull'intera gamma delle apparecchiature complesse, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo ed avviamento, provvedendo alla relativa delibera funzionale: - installatore e collaudatore di sistemi elettronici. Lavoratori che, fuori sede, eseguono qualsiasi intervento sull'intera gamma delle apparecchiature con caratteristiche tecnologiche e produttive differenti di elevato grado di difficoltà per il funzionamento e modifiche delle stesse, operando in maniera risolutiva in caso di anomalia: - manutentore di più sistemi elettronici o meccanici. Lavoratori che, rispondendo direttamente alla Direzione, operano indifferentemente su impianti notevolmente complessi di caratteristiche produttive tra loro differenti: - addetto alla funzionalità ed alla conduzione di più impianti fuori sede”.
La declaratoria del rivendicato livello 7° del CCNL di riferimento recita: “Appartengono a questa categoria: - i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti, elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano, su preciso mandato, disposizioni o istruzioni operative;
ovvero lavoratori che, su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo): - segretario assistente.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e, se del caso, contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell'andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti;
predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo, se del caso,
l'eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale: - contabile;
- contabile clienti. Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al proprio campo di attività, effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione alla entità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative all'attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento: - approvvigionatore.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro;
ovvero lavoratori che su indicazione ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico: - analista;
- programmatore analista. Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nell'ambito del loro campo di attività progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti: - tecnico di laboratorio;
- tecnico di sala prove. Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con l'esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti: - disegnatore progettista.
Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti principali, programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o complessità, collaborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e/o modifiche da apportare agli impianti e/o ai sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assistibilità e funzionamento e, se del caso, partecipano alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie: - tecnico programmatore di assistenza e installazione.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, sviluppano nel loro campo di attività, nelle linee generali, programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione: - programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici ed anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività, studi di metodologie e/o di processi produttivi per la definizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali per quanto concerne le condizioni di lavoro e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione di nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione: - analista di metodi;
- analista di processi e cicli.”. Alla luce delle suddette declaratorie contrattuali va valutato il materiale istruttorio in atti.
Il testimone ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente in quanto ho lavorato anch'io Tes_1
per la convenuta da marzo 2018 a dopo il covid 2020/21; svolgevo mansioni di operaio;
sono stato assunto per andare in America per un lavoro che la società aveva lì, sono stato un anno in America e al rientro sono andato a lavorare in un cantiere a Reggio Calabria dove sono rimasto fino alla risoluzione del rapporto;
il ricorrente ha lavorato con me in America ed era il responsabile della squadra di operai, cioè organizzava il lavoro, aveva i rapporti con la ditta che già stava sul cantiere cioè aveva rapporti e si interfacciava con il responsabile dell'Itachi per la quale lavorava la nostra società, si occupava dell'avanzamento dei lavori per avere i pagamenti a stadio di avanzamento;
si occupava dell'approvvigionamento dei materiali, inoltre dava anche una mano nei lavori;
il ricorrente è rimasto in America per circa un anno, è andato via prima di me ed è andato sul cantiere di Reggio Calabria;
entrambi abbiamo lavorato lì fino al covid e anche dopo siamo stati in cassa integrazione per un periodo;
poi io mi sono dimesso;
non so se il ricorrente sia rimasto altro tempo e per quanto;
anche a Reggio Calabria era sempre un responsabile e il referente per noi operai;
in
America all'inizio lavoravamo tutti giorni dalle 7 alle 19 almeno, in seguito dal lunedì al sabato per più di
8 ore ed il sabato per 7/8 ore;
a Reggio Calabria dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa pranzo;
il lunedì anzi partivamo da Napoli e facevamo il turno dalle 14 alle 22 , perché in fabbrica c'era un doppio turno;
non ho fatto causa alla società.”.
Il testimone ha riferito: “ADR: conosco le parti in causa in quanto ho lavorato per la Testimone_2
società convenuta dal 2018; sono stato assunto per andare negli Stati Uniti come esperto cablatore;
quando sono andato, il ricorrente già lavorava lì ed era il responsabile cioè gestiva e coordinava il lavoro, aveva i rapporti con Itachi;
abbiamo lavorato insieme per i primi sei mesi e poi lui è andato via ed è andato sul cantiere Itachi di Reggio Calabria;
io sono rimasto in America poi anch'io sono andato sul cantiere di
Reggio Calabria a febbraio 2020 e facevo sempre il cablatore;
il cantiere ha chiuso per il covid e ha riaperto a maggio 20; abbiamo entrambi lavorato sul cantiere di Reggio Calabria fino a quando siamo stati messi in cassa integrazione;
poi io sono andato via e il ricorrente mi pare sia stato licenziato;
anche durante il periodo di Reggio Calabria il ricorrente gestiva tutto il reparto elettrico e gestiva la parte relativa al coordinamento e gestione degli operai, per gli orari, le ferie, le richieste di materiale ecc;
a Reggio Calabria l'orario era prima della pandemia dalle 8 alle 16,30, e a volte un po' di straordinario che ci veniva pagato come trasferta;
dopo la riapertura, IT ha impostato i turni per il distanziamento: una settimana 6/14 e un'altra 14/22 dal lunedì al venerdì, inoltre lavoravamo spesso il sabato dalle 7 alle 14; ho una causa in corso per mansioni superiori in quanto, quando il ricorrente è andato via dall'America, io ho svolto il suo stesso lavoro.”.
Infine, il testimone ha dichiarato: “ADR: ho conosciuto il ricorrente come direttore Testimone_3
tecnico dei cantieri di;
io ero operaio dipendente della società dal luglio 2014; ho lavorato sui CP_1
cantieri diretti da lui a Pistoia e Reggio Calabria nel Sito Itaci e a Pomigliano e Nola presso Leonardo;
nel
2014 ero a Nola e dopo sei mesi a Pomigliano e dopo un anno a Pistoia e poi a Reggio Calabria;
il ricorrente già nel 2014 era il responsabile dei cantieri;
lui si occupava delle parti elettriche facendo manutenzione e modifiche cioè le progettualizzava e dava a noi operai gli esecutivi da realizzare, inoltre era il nostro referente per l'approvvigionamento dei materiali e per le attrezzature;
io nel periodo 2015/217 stavo fisso a Pomigliano e poi andavo in trasferta sia a Reggio Calabria che a Pistoia;
il ricorrente operava con le dette mansioni su tutti i cantieri;
era lui il referente principale;
io non sono andato in trasferta negli
Stati Uniti ma so che il ricorrente era sempre il responsabile del cantiere;
il mio rapporto di lavoro è cessato a marzo 2021 dopo un periodo di cassa integrazione;
mi sono dimesso per andare a lavorare presso un'altra azienda;
non ho cause in corso con la convenuta;
non so fino a quando ha lavorato il ricorrente, so che il rapporto è cessato per licenziamento per giusta causa ma non conosco il motivo;
il ricorrente ha svolto il ruolo di tecnologo che consiste nell'effettuare misurazioni delle parti meccaniche da lavorare e dare ogni indirizzo all'intervento; inoltre era lui a coordinare interamente la squadra al fine di rispettare gli indirizzi che venivano dati dalla società committente;
io non percepivo l'elemento perequativo e credo, anzi sono sicuro neanche gli altri;
ho percepito l'indennità di trasferta solo quando ho lavorato a Reggio Calabria ma non rispettava le tabelle;
ma non l'ho ricevuta per le trasferte a Pistoia in cui mi davano solo vitto e alloggio;
neanche il ricorrente l'ha ricevuta per le trasferte a Pistoia.”
Orbene, dalle deposizioni testimoniali, lineari e concordi, emerge che il ricorrente era il responsabile della squadra di operai, dei quali coordinava il lavoro ed era il referente degli operai per l'approvvigionamento dei materiali e per le attrezzature, si interfacciava, inoltre, con la società committente dei lavori e, infine, si occupava delle parti elettriche facendo manutenzione e modifiche che progettava, dando agli operai gli esecutivi da realizzare.
Alla luce delle risultanze istruttorie, in definitiva, può affermarsi che le mansioni svolte dal ricorrente rientrassero a pieno titolo nelle mansioni descritte nel sesto livello professionale già attribuito al ricorrente nel quale, come visto, sono compresi i lavoratori che propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico- manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi.
Né a conclusioni di segno contrario si giunge sulla scorta della comunicazione del
17/1/2020 prodotta in atti, peraltro relativa ad un breve periodo (poco più di un anno e mezzo) dell'intercorso rapporto di lavoro, del seguente tenore: “Con la presente si comunica che a far data dal 17/1/2020 la figura di tecnologo di ingegneria e logistica per il ns. reparto di allestimento elettrico sarà ricoperta da: - sig. “. Parte_1
Il profilo in parola, alla luce delle mansioni in concreto emerse dalle deposizioni testimoniali (che sostanzialmente fanno riferimento ad un attività del di Pt_1
manutenzione e di progettazione delle modifiche delle parti elettriche), si attaglia perfettamente a quello sopra riportato del 6° livello, nel quale rientrano, fra gli altri, i
Lavoratori che, fuori sede, eseguono qualsiasi intervento sull'intera gamma delle apparecchiature con caratteristiche tecnologiche e produttive differenti di elevato grado di difficoltà per il funzionamento e modifiche delle stesse, operando in maniera risolutiva in caso di anomalia: - manutentore di più sistemi elettronici o meccanici.
Alla luce di tali considerazioni la domanda in parola deve essere rigettata.
Di contro, va accolta la domanda avente ad oggetto l'elemento perequativo, previsto all'art. 46 del CCNL di settore.
La norma in parola dispone: “A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.”.
Nelle buste paga in atti non risulta contenuta la voce in parola né la società convenuta, rimasta contumace, ha provato di aver corrisposto l'emolumento in questione.
La società va, quindi, condannata al pagamento della somma di Euro 2.425,00, in luogo di quella maggiore pretesa, avendo lo stesso ricorrente dedotto che da ottobre 2020 ha percepito un superminimo, a tale titolo.
Ad analoghe conclusioni si perviene per l'indennità di trasferta: dalle buste paga allegate, invero, si evince che detta indennità è stata pagata in misura inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL di riferimento ed applicato dalla società.
Pertanto, in adesione ai conteggi riportati nel ricorso introduttivo, corretti sul punto in quanto aderenti alle previsioni del CCNL, al ricorrente, a tale titolo, è dovuta la somma complessiva di euro 5.772,15. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese per la metà, mentre per la restante parte esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive spettanti a titolo di elemento perequativo e di indennità di trasferta, di cui in motivazione;
b) condanna la convenuta al pagamento di complessivi € 8.197,15 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
d) compensa le spese per 1/2 e condanna la resistente alla rifusione della residua parte liquidata in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA, come per legge , con attribuzione al procuratore anticipatario di parte ricorrente.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 10/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato