TAR
Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02018/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01136 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02018/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2025, proposto da
IU IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Università e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione- già Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale
Scolastico, dott. Filippo RR, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione, dott. Stefano Versari, Ministero dell'Istruzione, Ufficio N. 02018/2025 REG.RIC.
Scolastico Regionale Campania, Direzione Generale, dott. Ettore Acerra, in qualità di
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Campania, Ufficio VI – Ambito
Territoriale di Napoli, dott.ssa Luisa Franzese, in qualità di Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Regionale Campania, Ufficio VI , Atp Napoli, Commissione Giudicatrice per la prova orale e pratica per la Classe di Concorso A060 Calabria, prof. Giovanni
Rispo, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, RR Filippo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ND NI, LA UD, CA ER, AT CA, EN UL,
BE AC, NN HI US, SA CA, ND RN, SQ
CO, ND LI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 15970/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale
Campania e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Vista la nota depositata in data 23 gennaio 2026 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Visti tutti gli atti della causa; N. 02018/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. MA VA e udita per la parte appellante l'avvocato LA Conticiani su delega dell'avvocato Sirio
Solidoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento, con il ricorso introduttivo, degli esiti della prova orale del concorso ordinario, del risultato delle prove pratiche e orali del 13 settembre 2022, nonché di tutti gli atti, anche non conosciuti, che hanno giudicato come negativa la prova orale e pratica del ricorrente per la classe di concorso A060 Calabria.
Con i motivi aggiunti, presentati il 24 gennaio 2023, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha poi chiesto l'annullamento delle graduatorie di merito del concorso ordinario per la classe di concorso A060 Calabria.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e diHIto improcedibili i motivi aggiunti.
In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha esposto di aver partecipato al predetto concorso, ma di non aver conseguito un punteggio utile ai fini del raggiungimento del sotteso bene della vita.
Il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso, anzitutto nella parte in cui segnala irregolarità in tema di sottoscrizione degli esiti delle prove d'esame del ricorrente.
Il primo giudice ha infatti evidenziato che, poiché sussiste la sottoscrizione del
Presidente della Commissione dell'atto finale della procedura, per contestarne il contenuto sarebbe stato necessario avanzare querela di falso.
Per quanto concerne, poi, la dedotta discrasia tra il punteggio della prova pratica affissa in bacheca e sottoscritta, pari a 70, ed il punteggio della griglia di valutazione, pari a 72, il TAR l'ha considerata irrilevante, posto che il ricorrente non avrebbe comunque superato la prova di resistenza. N. 02018/2025 REG.RIC.
Soggiunge la sentenza impugnata, sul punto, che la votazione numerica e i criteri dettati nella griglia di valutazione appaiono idonei a rappresentare la motivazione dei provvedimenti impugnati, mentre da parte ricorrente sarebbero state avanzate doglianze generiche ed irrilevanti.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale l'originario ricorrente ha contestato la soglia di sufficienza prevista per la prova di 70 punti su 100, ritenendo invece opportuna una soglia di sufficienza pari a 60/100, la doglianza è stata ritenuta dal primo giudice inconsistente, in quanto, in disparte il rilievo che la previsione è contenuta in una norma di legge, anche ove la soglia fosse stata quella indicata dal ricorrente, quest'ultimo non avrebbe superato la prova.
Relativamente, poi, al terzo motivo di ricorso, con il quale l'originario ricorrente ha contestato l'introduzione della soglia pari a 70/100, intesa non già come la somma della prova orale e pratica, ma come la media di entrambe le prove, chiedendo una lettura costituzionalmente orientata della norma ovvero la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, ha rilevato il TAR la genericità della censura, considerata anche l'ampia discrezionalità attribuita al Legislatore che consente la previsione di una soglia significativa al fine di garantire la qualità della selezione.
In ogni caso, ha evidenziato il giudice di prime cure che anche tale motivo non supererebbe la prova di resistenza.
Avverso la sentenza impugnata in data 11 marzo 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio
Scolastico Regionale Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania e il Ministero dell'Università e della Ricerca.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 02018/2025 REG.RIC.
In sede di appello è stato dedotto:
-ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE DELL'ART. 111 COST –
CARENZA ISTRUTTORIA – OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA - NULLITÀ DELLA SENTENZA.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio.
Evidenzia l'appellante di aver richiesto, nel primo grado di giudizio, che il contraddittorio venisse integrato tramite la notificazione verso i soggetti presenti nelle graduatorie di merito della classe di concorso di interesse e per la regione prescelta.
L'appellante rappresenta di aver notificato il ricorso introduttivo ad almeno uno dei vincitori e ad almeno uno degli idonei, ma non sarebbe stato possibile, data la quantità di docenti idonei e vincitori, notificare il gravame in favore dei restanti soggetti presenti nelle graduatorie di merito.
Sul punto, il Giudice di prima istanza non si sarebbe espresso, ragione per cui tale domanda è riproposta, chiedendo che la causa venga rimessa ex art. 105 c.p.a. al
Giudice di prime cure nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio e che venga disposta la notificazione tramite pubblici proclami.
- ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – CARENZA
ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111
COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.
Deduce l'appellante, con il secondo motivo, che il Giudice di prima istanza non avrebbe ingiustamente accolto le censure sollevate attorno agli esiti della prova.
Più nello specifico, evidenzia che apparirebbe censurabile la valutazione del primo giudice secondo la quale – lamentando l'appellante la mancanza a verbale della firma dei componenti del collegio – egli avrebbe dovuto esperire “querela di falso”. N. 02018/2025 REG.RIC.
Sottolinea l'odierno appellante, al riguardo, che non sarebbe stata contestata, avanti il
TAR, la liceità del verbale, bensì la sua legittimità.
Detta illegittimità andrebbe individuata nella carenza di motivazione e nella non aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento.
Argomenta l'appellante che la valutazione dovrebbe essere frutto di una sintesi del giudizio la cui sottoscrizione indicherebbe appunto la partecipazione di tutti i membri alla fase valutativa della procedura concorsuale.
Laddove risultasse la firma del solo Presidente, come lamentato, questa non sarebbe certo sufficiente per motivare, secondo l'appellante, la valutazione, in virtù del principio del collegio perfetto e della trasparenza amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.
La sentenza impugnata avrebbe altresì considerato legittimo che la votazione, affissa dopo la prova nell'aula del concorso, fosse risultata diversa rispetto a quella risultante dall'istanza di accesso agli atti.
Tale statuizione appare all'appellante censurabile, evidenziando chiari profili di contraddittorietà.
Il Giudice di prime cure non avrebbe infine considerato come gli indicatori sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione dell'odierno appellante riportino mere frasi di stile, del tutto generiche e comunque insufficienti, in tesi, a comprendere le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe superato le prove.
- ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – CARENZA ISTRUTTORIA –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI DI
DIRITTO – VIOLAZIONE ARTT. 24 E 111 COST.
Argomenta l'appellante, nel terzo motivo, che quanto statuito dal primo giudice in merito al secondo motivo del ricorso introduttivo sarebbe carente sotto il profilo istruttorio in quanto non sarebbe rispondente al vero che la seconda doglianza contenuta nel ricorso introduttivo non offra la prova di resistenza. N. 02018/2025 REG.RIC.
Se la parte pubblica avesse riconosciuto, quale votazione, la somma delle due prove
(orali e scritte), senza formulare la media, l'appellante avrebbe infatti conseguito il punteggio pari a 114, che sarebbe superiore sia alla soglia di sufficienza matematica
6/10 che a quella prevista in 7/10.
Evidenzia l'appellante che il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 prevede che il punteggio finale abbia come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994).
Dunque, con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio, l'ordinamento non annovererebbe il punteggio delle prove orali e delle prove pratiche, tra loro individuabili in base alla media matematica.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto, prospettato in primo grado, che nel caso in cui non fosse possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma, gli atti dovrebbero essere messi al vaglio della Corte costituzionale, per ragioni di illegittimità costituzionale della norma di cui al d.l. n. 73/202, convertito dalla legge n. 106/2021, in relazione al principio di parità di accesso all'impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt.
1,2,3,4,97 della Costituzione, salvo altri, nella parte in cui ha previsto l'introduzione della soglia pari a 70/100, intesa non già come la somma della prova orale e pratica, ma come la media di entrambe le prove.
- ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA
MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 E 111 COST.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la condanna alle spese ed in specie la relativa motivazione, nella parte questa fa riferimento all'esorbitante impugnazione di atti non lesivi, richiamando la circostanza che nel comparto della scuola pubblica il N. 02018/2025 REG.RIC.
compendio impugnatorio sarebbe nutrito e composto da decreti, circolari, note tra loro connesse.
In ogni caso, l'appellante lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese, tenuto conto del dislivello economico esistente tra le parti in causa e della peculiarità della vicenda, chiedendone la compensazione.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, considerata la loro oggettiva connessione e la portata dirimente del loro scrutinio ai fini della decisione.
Al riguardo, ad avviso del Collegio ha ragione il primo giudice, in primo luogo, a ritenere non fondate le dedotte irregolarità in tema di sottoscrizione degli esiti delle prove d'esame, non essendo tale da concretizzare profili di illegittimità dell'atto la circostanza che l'atto finale della procedura risulti sottoscritto dal solo Presidente della
Commissione.
L'appellante prospetta sul punto, ad avviso del Collegio, deduzioni generiche, supponendo che la mancanza delle sottoscrizioni degli altri componenti disveli la mancata partecipazione collegiale alla valutazione, tuttavia indimostrata.
In secondo luogo, quanto alla dedotta discrasia tra il punteggio della prova pratica affissa in bacheca e sottoscritta, pari a 70, ed il punteggio della griglia di valutazione, pari a 72, non può che condividersi la sentenza impugnata alla luce del rilievo oggettivo che il ricorrente non supererebbe comunque la prova di resistenza, ragione per la quale non appare realizzarsi un interesse specifico e concreto all'impugnazione.
Per altro verso va riaffermato, come pure si evince dalla sentenza impugnata, che la votazione numerica va considerata di per sé sufficiente a rappresentare la motivazione delle valutazioni circa l'esito delle prove sostenute dal candidato.
Va pure condiviso, avuto riguardo alla doglianza circa la modalità del computo della media tra le votazioni attribuite alle diverse prove di concorso, quanto statuito dal N. 02018/2025 REG.RIC.
primo giudice relativamente all'ampia discrezionalità attribuita al Legislatore di prevedere una soglia significativa al fine di garantire la qualità della selezione.
Il secondo e il terzo motivo di appello, pertanto, vanno respinti.
Quanto al quarto motivo, non può che richiamarsi il principio, ribadito nella costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui la statuizione sulle spese rientra nell'esercizio ampiamente discrezionale del giudice che, nel caso di specie, risulta aver compiutamente motivato sul punto.
Detta statuizione è in linea generale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi, che qui non ricorre, di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso, anche non ricorrente nella fattispecie in esame, che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.
L'appello pertanto va respinto e, in ragione di detta decisione, assorbito il primo motivo di appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite quantificate in complessivi euro 4000,00
(quattromila/OO), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 02018/2025 REG.RIC.
MA LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
MA VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
MA VA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
MA LI
Pubblicato il 12/02/2026
N. 01136 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02018/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2025, proposto da
IU IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio
Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Università e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione- già Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale
Scolastico, dott. Filippo RR, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione, dott. Stefano Versari, Ministero dell'Istruzione, Ufficio N. 02018/2025 REG.RIC.
Scolastico Regionale Campania, Direzione Generale, dott. Ettore Acerra, in qualità di
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico regionale Campania, Ufficio VI – Ambito
Territoriale di Napoli, dott.ssa Luisa Franzese, in qualità di Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Regionale Campania, Ufficio VI , Atp Napoli, Commissione Giudicatrice per la prova orale e pratica per la Classe di Concorso A060 Calabria, prof. Giovanni
Rispo, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, RR Filippo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ND NI, LA UD, CA ER, AT CA, EN UL,
BE AC, NN HI US, SA CA, ND RN, SQ
CO, ND LI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 15970/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale
Campania e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Vista la nota depositata in data 23 gennaio 2026 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Visti tutti gli atti della causa; N. 02018/2025 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. MA VA e udita per la parte appellante l'avvocato LA Conticiani su delega dell'avvocato Sirio
Solidoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l'annullamento, con il ricorso introduttivo, degli esiti della prova orale del concorso ordinario, del risultato delle prove pratiche e orali del 13 settembre 2022, nonché di tutti gli atti, anche non conosciuti, che hanno giudicato come negativa la prova orale e pratica del ricorrente per la classe di concorso A060 Calabria.
Con i motivi aggiunti, presentati il 24 gennaio 2023, l'originario ricorrente, odierno appellante, ha poi chiesto l'annullamento delle graduatorie di merito del concorso ordinario per la classe di concorso A060 Calabria.
Il primo giudice ha respinto il ricorso e diHIto improcedibili i motivi aggiunti.
In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha esposto di aver partecipato al predetto concorso, ma di non aver conseguito un punteggio utile ai fini del raggiungimento del sotteso bene della vita.
Il TAR ha rigettato il primo motivo di ricorso, anzitutto nella parte in cui segnala irregolarità in tema di sottoscrizione degli esiti delle prove d'esame del ricorrente.
Il primo giudice ha infatti evidenziato che, poiché sussiste la sottoscrizione del
Presidente della Commissione dell'atto finale della procedura, per contestarne il contenuto sarebbe stato necessario avanzare querela di falso.
Per quanto concerne, poi, la dedotta discrasia tra il punteggio della prova pratica affissa in bacheca e sottoscritta, pari a 70, ed il punteggio della griglia di valutazione, pari a 72, il TAR l'ha considerata irrilevante, posto che il ricorrente non avrebbe comunque superato la prova di resistenza. N. 02018/2025 REG.RIC.
Soggiunge la sentenza impugnata, sul punto, che la votazione numerica e i criteri dettati nella griglia di valutazione appaiono idonei a rappresentare la motivazione dei provvedimenti impugnati, mentre da parte ricorrente sarebbero state avanzate doglianze generiche ed irrilevanti.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale l'originario ricorrente ha contestato la soglia di sufficienza prevista per la prova di 70 punti su 100, ritenendo invece opportuna una soglia di sufficienza pari a 60/100, la doglianza è stata ritenuta dal primo giudice inconsistente, in quanto, in disparte il rilievo che la previsione è contenuta in una norma di legge, anche ove la soglia fosse stata quella indicata dal ricorrente, quest'ultimo non avrebbe superato la prova.
Relativamente, poi, al terzo motivo di ricorso, con il quale l'originario ricorrente ha contestato l'introduzione della soglia pari a 70/100, intesa non già come la somma della prova orale e pratica, ma come la media di entrambe le prove, chiedendo una lettura costituzionalmente orientata della norma ovvero la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, ha rilevato il TAR la genericità della censura, considerata anche l'ampia discrezionalità attribuita al Legislatore che consente la previsione di una soglia significativa al fine di garantire la qualità della selezione.
In ogni caso, ha evidenziato il giudice di prime cure che anche tale motivo non supererebbe la prova di resistenza.
Avverso la sentenza impugnata in data 11 marzo 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio
Scolastico Regionale Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale Campania e il Ministero dell'Università e della Ricerca.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 02018/2025 REG.RIC.
In sede di appello è stato dedotto:
-ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – VIOLAZIONE DELL'ART. 111 COST –
CARENZA ISTRUTTORIA – OMESSA DECISIONE SU UN PUNTO DECISIVO
DELLA CONTROVERSIA - NULLITÀ DELLA SENTENZA.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio.
Evidenzia l'appellante di aver richiesto, nel primo grado di giudizio, che il contraddittorio venisse integrato tramite la notificazione verso i soggetti presenti nelle graduatorie di merito della classe di concorso di interesse e per la regione prescelta.
L'appellante rappresenta di aver notificato il ricorso introduttivo ad almeno uno dei vincitori e ad almeno uno degli idonei, ma non sarebbe stato possibile, data la quantità di docenti idonei e vincitori, notificare il gravame in favore dei restanti soggetti presenti nelle graduatorie di merito.
Sul punto, il Giudice di prima istanza non si sarebbe espresso, ragione per cui tale domanda è riproposta, chiedendo che la causa venga rimessa ex art. 105 c.p.a. al
Giudice di prime cure nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio e che venga disposta la notificazione tramite pubblici proclami.
- ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – CARENZA
ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111
COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.
Deduce l'appellante, con il secondo motivo, che il Giudice di prima istanza non avrebbe ingiustamente accolto le censure sollevate attorno agli esiti della prova.
Più nello specifico, evidenzia che apparirebbe censurabile la valutazione del primo giudice secondo la quale – lamentando l'appellante la mancanza a verbale della firma dei componenti del collegio – egli avrebbe dovuto esperire “querela di falso”. N. 02018/2025 REG.RIC.
Sottolinea l'odierno appellante, al riguardo, che non sarebbe stata contestata, avanti il
TAR, la liceità del verbale, bensì la sua legittimità.
Detta illegittimità andrebbe individuata nella carenza di motivazione e nella non aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento.
Argomenta l'appellante che la valutazione dovrebbe essere frutto di una sintesi del giudizio la cui sottoscrizione indicherebbe appunto la partecipazione di tutti i membri alla fase valutativa della procedura concorsuale.
Laddove risultasse la firma del solo Presidente, come lamentato, questa non sarebbe certo sufficiente per motivare, secondo l'appellante, la valutazione, in virtù del principio del collegio perfetto e della trasparenza amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.
La sentenza impugnata avrebbe altresì considerato legittimo che la votazione, affissa dopo la prova nell'aula del concorso, fosse risultata diversa rispetto a quella risultante dall'istanza di accesso agli atti.
Tale statuizione appare all'appellante censurabile, evidenziando chiari profili di contraddittorietà.
Il Giudice di prime cure non avrebbe infine considerato come gli indicatori sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione dell'odierno appellante riportino mere frasi di stile, del tutto generiche e comunque insufficienti, in tesi, a comprendere le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe superato le prove.
- ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO – CARENZA ISTRUTTORIA –
DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI DI
DIRITTO – VIOLAZIONE ARTT. 24 E 111 COST.
Argomenta l'appellante, nel terzo motivo, che quanto statuito dal primo giudice in merito al secondo motivo del ricorso introduttivo sarebbe carente sotto il profilo istruttorio in quanto non sarebbe rispondente al vero che la seconda doglianza contenuta nel ricorso introduttivo non offra la prova di resistenza. N. 02018/2025 REG.RIC.
Se la parte pubblica avesse riconosciuto, quale votazione, la somma delle due prove
(orali e scritte), senza formulare la media, l'appellante avrebbe infatti conseguito il punteggio pari a 114, che sarebbe superiore sia alla soglia di sufficienza matematica
6/10 che a quella prevista in 7/10.
Evidenzia l'appellante che il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487 prevede che il punteggio finale abbia come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994).
Dunque, con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio, l'ordinamento non annovererebbe il punteggio delle prove orali e delle prove pratiche, tra loro individuabili in base alla media matematica.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del fatto, prospettato in primo grado, che nel caso in cui non fosse possibile la lettura costituzionalmente orientata della norma, gli atti dovrebbero essere messi al vaglio della Corte costituzionale, per ragioni di illegittimità costituzionale della norma di cui al d.l. n. 73/202, convertito dalla legge n. 106/2021, in relazione al principio di parità di accesso all'impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt.
1,2,3,4,97 della Costituzione, salvo altri, nella parte in cui ha previsto l'introduzione della soglia pari a 70/100, intesa non già come la somma della prova orale e pratica, ma come la media di entrambe le prove.
- ERRORES IN IUDICANDO – ERRORES IN PROCEDENDO – INGIUSTIZIA
MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 E 111 COST.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la condanna alle spese ed in specie la relativa motivazione, nella parte questa fa riferimento all'esorbitante impugnazione di atti non lesivi, richiamando la circostanza che nel comparto della scuola pubblica il N. 02018/2025 REG.RIC.
compendio impugnatorio sarebbe nutrito e composto da decreti, circolari, note tra loro connesse.
In ogni caso, l'appellante lamenta l'ingiustizia della condanna alle spese, tenuto conto del dislivello economico esistente tra le parti in causa e della peculiarità della vicenda, chiedendone la compensazione.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il secondo e il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, considerata la loro oggettiva connessione e la portata dirimente del loro scrutinio ai fini della decisione.
Al riguardo, ad avviso del Collegio ha ragione il primo giudice, in primo luogo, a ritenere non fondate le dedotte irregolarità in tema di sottoscrizione degli esiti delle prove d'esame, non essendo tale da concretizzare profili di illegittimità dell'atto la circostanza che l'atto finale della procedura risulti sottoscritto dal solo Presidente della
Commissione.
L'appellante prospetta sul punto, ad avviso del Collegio, deduzioni generiche, supponendo che la mancanza delle sottoscrizioni degli altri componenti disveli la mancata partecipazione collegiale alla valutazione, tuttavia indimostrata.
In secondo luogo, quanto alla dedotta discrasia tra il punteggio della prova pratica affissa in bacheca e sottoscritta, pari a 70, ed il punteggio della griglia di valutazione, pari a 72, non può che condividersi la sentenza impugnata alla luce del rilievo oggettivo che il ricorrente non supererebbe comunque la prova di resistenza, ragione per la quale non appare realizzarsi un interesse specifico e concreto all'impugnazione.
Per altro verso va riaffermato, come pure si evince dalla sentenza impugnata, che la votazione numerica va considerata di per sé sufficiente a rappresentare la motivazione delle valutazioni circa l'esito delle prove sostenute dal candidato.
Va pure condiviso, avuto riguardo alla doglianza circa la modalità del computo della media tra le votazioni attribuite alle diverse prove di concorso, quanto statuito dal N. 02018/2025 REG.RIC.
primo giudice relativamente all'ampia discrezionalità attribuita al Legislatore di prevedere una soglia significativa al fine di garantire la qualità della selezione.
Il secondo e il terzo motivo di appello, pertanto, vanno respinti.
Quanto al quarto motivo, non può che richiamarsi il principio, ribadito nella costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui la statuizione sulle spese rientra nell'esercizio ampiamente discrezionale del giudice che, nel caso di specie, risulta aver compiutamente motivato sul punto.
Detta statuizione è in linea generale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi, che qui non ricorre, di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso, anche non ricorrente nella fattispecie in esame, che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.
L'appello pertanto va respinto e, in ragione di detta decisione, assorbito il primo motivo di appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate costituite quantificate in complessivi euro 4000,00
(quattromila/OO), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 02018/2025 REG.RIC.
MA LI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
MA VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
MA VA
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
MA LI