Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Foti, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, viale Calabria 88;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, n. CAT. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data 6.5.2025 di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza porto di fucile uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NI GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 5.6.2025 e depositato il 23.6.2025 VI NI ON ha esposto:
-) in data 7.11.2024 il Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- gli comunicava l'avvio del procedimento di diniego dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui egli era titolare;
-) nonostante la presentazione di memorie, depositate in data 22.1.2025 a seguito dell’accesso agli atti effettuato il 27.12.2024, ed a seguito di ulteriore diffida a concludere il procedimento, in data 6.5.2025 l’Amministrazione gli notificava il decreto del -OMISSIS- con il quale detta istanza veniva rigettata a causa di frequentazioni improprie a lui ascritte.
1.1- Il ricorrente avversa il provvedimento di diniego per i seguenti motivi:
I) Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione art. 3, L. 241/90. Violazione artt.11, 39 e 43 TULPS. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Travisamento dei fatti.
Il ricorrente deduce illogicità, abusività e contraddittorietà nel provvedimento impugnato, non ricorrendo alcuna delle cause impeditive previste dall’art. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
II)Violazione e falsa applicazione degli art. 3 della legge 241 del 1990. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria.
Il ricorrente afferma che -anche a prescindere dall’omessa valutazione delle deduzioni prodotte in sede procedimentale- l’amministrazione sarebbe incorsa in vizio di carenza di istruttoria e di motivazione circa l’effettiva idoneità delle frequentazioni enucleate per giungere all’assunta inaffidabilità al porto di rami, non emergendo alcun dato significativo dal quale ipotizzare il pericolo di abuso del titolo, di cui peraltro il ricorrente dispone da tempo.
Afferma altresì il ricorrente che i pregiudizi a base del gravato diniego si ridurrebbero ad un controllo in auto del 17.10.2020 in compagnia di -OMISSIS-, in un controllo nel Bar “-OMISSIS- con -OMISSIS- e in un terzo controllo con -OMISSIS- e -OMISSIS-, a piedi in data 16.1.2022 nel piazzale ove il -OMISSIS- vende l’acqua che porta anche in giro con il camion e detti controlli risulterebbero insufficienti, anche per l’arco temporale interessato, ad inferire una frequentazione con detti soggetti.
Più nel dettaglio, il ricorrente afferma anzitutto l’assoluta casualità nell’essersi ritrovato insieme a detti soggetti abitanti nello stesso paese o nelle vicinanze e, in disparte la compresenza in auto con -OMISSIS- nell’ottobre 2020, le altre segnalazioni proverrebbero da meri controlli sporadici svolte dalle Forze dell’Ordine durante i servizi esterni (OP-85), mentre il controllo del 18.7.2021 è dovuto a verifiche effettuate dalle Forze dell’Ordine nel predetto Bar tra i diversi lavoratori (tra i quali il ricorrente e il -OMISSIS-) al fine di individuare soggetti eventualmente contagiati da virus COVID 19 -contratto dal figlio del titolare del locale- e dunque da porre in quarantena.
Prosegue il ricorrente nel senso che l’amministrazione non avrebbe indicato i precedenti penali riferiti ai soggetti con cui egli è stato controllato, in termini tali, cioè, da inferire la pericolosità delle frequentazioni.
Da ultimo, alla luce di quanto ora esposto il ricorrente deduce altresì la violazione del principio di proporzionalità.
III)Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990.
Il ricorrente contesta all’amministrazione la carenza di adeguata valutazione sul contenuto delle deduzioni trasmesse in sede procedimentale a seguito del preavviso di rigetto soggiungendo che, in relazione ai soggetti indicati nel documento acquisito in sede di accesso, non risultano indicati presunti precedenti penali, con conseguente impossibilità di far emergere la presunta pericolosità delle frequentazioni e di conoscere le motivazioni a base del diniego.
2- In data 8.7.2025 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria.
3- Il 12.7.2025 il ricorrente ha depositato memoria e così anche l’amministrazione resistente il 15.7.2025.
4- Alla camera di consiglio del 16.7.2025, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.
5- Il 30.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria e così anche, il successivo 4.3.2026, l’amministrazione resistente.
6- All’udienza pubblica dell’11.3.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
7- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
8- Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare di porto d'armi, nel senso che:
-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);
-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276);
-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
8.1- Quanto poi allo specifico tema della rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, su cui si impernia l’odierno contenzioso, si osserva che “ Il potere di controllo esercitato dall'Autorità di P.S. in materia di armi, che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della licenza. Pertanto, il diniego di rinnovo del porto d'armi o il divieto di detenzione delle armi sono legittimi laddove motivati con la frequentazione di pregiudicati da parte del soggetto autorizzato ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29.4.2024, n. 701; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7.6.2016, n.2859) e che “ Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia, Sez. II, n. 357/2017), la buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. non si esaurisce nella mera assenza di condanne penali, potendo essere esclusa anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di comportamenti idonei a far dubitare dell’affidabilità del richiedente, in ragione delle prevalenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 26.1.2026, n. 90).
9- Nella fattispecie, il provvedimento impugnato è basato sulle frequentazioni del ricorrente, ritenute improprie, ricavate dai seguenti controlli:
-) alle ore 11.07 del 17.10.2022 lungo la S.P. per -OMISSIS-a bordo di autovettura in compagnia di -OMISSIS-, il quale annovera, quali pregiudizi, il diniego di istanza di rinnovo di licenza di porto di fucile uso caccia (26.2.2009), il deferimento all’A.G. per guida sotto influenza alcool (13.5.2009), un ulteriore deferimento all’A.G. per violazione delle norme del settore flora e fauna (30.1.2014) ed ancora il deferimento all’A.G. per detenzione abusiva di armi (24.2.2021);
-) alle ore 20:25 del 18.7.2021 nel Bar “-OMISSIS-” in compagnia di -OMISSIS-, su cui grava un deferimento all’A.G. per furto aggravato in concorso (16.9.2020), un arresto in flagranza di reato e deferimento all’A.G. per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (23.1.2024) e la sottoposizione agli arresti domiciliari (2.2.2024);
-) alle ore 14:55 del 16.1.2022 in -OMISSIS-, appiedato in compagnia del predetto -OMISSIS- nonché di -OMISSIS-, il quale annovera un deferimento all’A.G. per associazione di tipo mafioso e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (10.8.2002), nonché una condanna, confermata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per minaccia a pubblico ufficiale (17.7.2018).
10- Tanto premesso -anche a prescindere dal controllo del 18.7.2021 per il quale, quantunque di astratto interesse a motivi dei pregiudizi del soggetto controllato con il ricorrente, non può essere esclusa la casualità alla luce delle affermazioni del ricorrente di contro non adeguatamente confutate dall’amministrazione ricorrente- gli ulteriori elementi fattuali ben possono essere valorizzati dall’Autorità Prefettizia al fine di valutare la non piena affidabilità del ricorrente al porto d’armi.
11- Nello specifico, infatti, la pluralità di controlli -avvenuti a distanza di tempo, in luoghi diversi e in circostanze differenti (rispettivamente in macchina e appiedato)- del ricorrente con il predetto -OMISSIS- -sul cui conto risultano significativi pregiudizi di polizia e giudiziari pienamente apprezzabili in tema di autorizzazioni di polizia in materia di armi e sui quali nulla di specifico ha osservato il ricorrente- ben possono fare inferire, tenuto anche conto del carattere random dei controlli svolti in occasione di servizio esterno dalle Forze dell’Ordine, la tendenza di quest’ultimo ad accompagnarsi o comunque a mantenere un contesto relazionale con soggetti gravati da significativi pregiudizi.
Tale conclusione è avvalorata dalla compresenza, al più recente dei controlli sopra enucleati, di altro soggetto (-OMISSIS-) parimenti gravato da significativi pregiudizi e rende le conclusioni rese dell’Autorità di pubblica sicurezza nel complesso immuni dalle censure del ricorrente.
12- Né, si soggiunge, assume rilevanza l’immunità da mende della persona del ricorrente, giacché, ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di polizia assume rilievo ostativo anche “ il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati al primo da un rapporto di frequentazione ” (Cons. Stato, Sez. III, 25/1/2023, n. 801; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 30/5/2025, n. 942), nel senso che “ la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali di polizia […] ha un indubbio rilievo in sede di valutazione dell'affidabilità del titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia; in effetti, gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni, da parte del titolare della licenza, possano dare luogo al rischio che l'arma si appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242).
13- Quanto poi, all’asserito difetto di proporzionalità, il bilanciamento di interessi operato dall’amministrazione risulta logico e proporzionato, laddove si compari l’interesse pubblico primario alla tutela della pubblica sicurezza all’interesse del privato al possesso delle armi a scopo venatorio (in argomento, T.A.R. Veneto, Sez. I, 18.3.2016, n. 611).
14- E’ infine irrilevante la pregressa titolarità del porto d’armi, stante che:
-) per un verso, essa non fa sorgere in capo al titolare un “affidamento” sui successivi rinnovi, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza riformulare ex novo un giudizio sull’affidabilità del richiedente;
-) per altro verso, le sopravvenienze delle suddette controindicazioni rispetto a titoli rilasciati verosimilmente (tenuto conto, in assenza di precise evidenze da parte ricorrente, della durata del porto di fucile e della data della comunicazione di avvio del procedimento di diniego) in epoca anteriore ben possono neutralizzare il giudizio positivo di piena affidabilità reso a suo tempo dall’Autorità di pubblica sicurezza.
15- Anche la doglianza avente ad oggetto l’omessa valutazione delle controdeduzioni rese in sede procedimentale è infondata.
Si osserva anzitutto che l’obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del definitivo provvedimento di diniego, la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dal richiedente, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 15.11.2023, n.9800).
Tanto premesso, nel provvedimento impugnato l’amministrazione ha dato conto delle memorie difensive presentate dal ricorrente e dell’inidoneità delle stesse a dipanare ogni dubbio sul conto del ricorrente per quanto concerne la sua affidabilità all’uso legittimo, oltre che esclusivo, del titolo richiesto proprio alla luce dei predetti controlli con soggetti controindicati e tanto è sufficiente -anche considerando che la memoria presentata in sede procedimentale si limitava, in punto di fatto, a riportare le medesime circostanze poi riprodotte in ricorso senz’altro aggiungere– a rendere l’operato dell’amministrazione immune dalla censura del ricorrente.
16- In conclusione, il ricorso va rigettato.
17- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IS, Presidente
NI GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GA | CA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.