TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 218
TAR
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
>
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancanza del parere negativo dell'ARPA

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 259/2003, la diffida può essere emanata solo in presenza di un parere negativo dell'ARPA o qualora non sussistano le ragioni di liberalizzazione dell'attività. Nel caso di specie, l'ARPA non ha espresso un parere negativo entro i termini previsti, configurandosi un silenzio-assenso.

  • Altro
    Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla mancanza del parere ARPA.

  • Altro
    Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla mancanza del parere ARPA.

  • Altro
    Violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla mancanza del parere ARPA.

  • Altro
    Violazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza e della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla mancanza del parere ARPA.

  • Altro
    Violazione del Testo unico degli enti locali e del D.lgs. n. 112/1998 e della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale

    La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo principale relativo alla mancanza del parere ARPA.

  • Accolto
    Violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il mancato pagamento dei canoni di locazione costituisca una questione di natura privatistica, estranea ai presupposti normativi (art. 45 D.lgs. n. 259/2003 e art. 19 L. n. 241/1990) che legittimano il Comune a esercitare il potere inibitorio sulla SCIA.

  • Accolto
    Eccesso di potere per sviamento della funzione

    La censura è accolta in quanto il motivo principale, relativo alla violazione dell'art. 45 del D.lgs. n. 259/2003, implica l'eccesso di potere per sviamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 218
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 218
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo