Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OD IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Basile, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Spongano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dolores Bramato, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell’Ufficio SUAP del Comune di Spongano, prot. n. 5161 del 19.7.2024 trasmesso a mezzo PEC in data 20.7.2024, di diffida all’esecuzione dell’intervento di modifica della configurazione radioelettrica della esistente stazione radio base OD IT S.P.A. ubicata nel territorio del predetto Ente locale, in via vicinale Monti s.n.c., su porzione di terreno in catasto al Foglio 2 - Particella 310 (codice nome sito: 4OF02561), intervento di cui alla SCIA presentata il 31.5.2024 ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003;
- ove occorra, dell’ordinanza sindacale n. 4 del 10.4.2020 di divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio di Spongano trasmessa unitamente al suddetto provvedimento di diffida;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 18.11.2024, per l’annullamento :
- dell’atto dell’Ufficio SUAP del Comune di Spongano, prot. n. 5981 del 30.8.2024 indirizzato alle società INWIT S.p.A. e OD IT S.p.A., trasmesso a mezzo PEC alla società di ingegneria incaricata dalla OD della progettazione il 30.8.2024 e depositato dal difensore del Comune nel fascicolo del giudizio il 21.10.2024, relativo alla SCIA del 31.05.2024 ex art. 45 del D.lgs. n. 259/2003.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spongano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. PA FU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 30.9.2024, OD IT S.p.A. ha dedotto:
- di aver presentato in data 31.5.2024 presso il Comune di Spongano e presso l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della UG (“PA UG”) una segnalazione certificata di inizio attività (“SCIA”) ex art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 avente per oggetto la modifica delle caratteristiche emissive di un impianto di telefonia radio-mobile, sito nel territorio del predetto Comune in via vicinale Monti s.n.c. (Foglio 2, Particella 310), in base ai criteri previsti dal comma 1- ter dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003, come modificato dal D.lgs. n. 48/2024;
- che il Comune di Spongano, con provvedimento prot. n. 5161 del 19.7.2024, trasmesso a mezzo PEC in data 20.7.2024, ha diffidato la Società dall’esecuzione dell’intervento di riconfigurazione della stazione radio base, “ ritenendo necessario un preventivo confronto diretto con un referente della stessa società presso l’Ufficio tecnico del Comune di Spongano, allo scopo di valutare la possibilità di introdurre interventi migliorativi sulla proposta progettuale, sia tecnici che architettonici, e di chiarire alcuni aspetti legati all’interesse pubblico prevalente sotteso alla realizzazione dell’infrastruttura, anche alla luce della compresenza, ritenuta non proporzionata rispetto all’estensione del territorio, degli altri impianti radio emittenti ”, facendo altresì menzione dell’ordinanza sindacale n. 4 del 10.4.2020 recante il divieto di sperimentazione e/o installazione del sistema 5G sul territorio comunale di Spongano;
- che, in data 5.8.2024, l’istante ha chiesto la revoca del provvedimento adottato dall’Amministrazione, evidenziando che l’intervento segnalato non contemplava alcuna variazione dello stato dei luoghi, non prevedeva l’installazione di un sistema 5G e che, comunque, non era stato emesso da PA UG alcun parere tecnico negativo;
- che a tale richiesta di revoca non faceva, tuttavia, seguito alcun atto ad opera del Comune Spongano.
OD IT S.p.A. ha impugnato dunque innanzi a questo Tribunale, in uno con l’ordinanza sindacale n. 4/2020 citata nei limiti di quanto di eventuale interesse, il provvedimento n. 5161 del 19.7.2024, prospettandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti ragioni di doglianza:
I. “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione del decreto legislativo 1.08.2003, n. 259 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) ”;
II. “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 10 della legge 30.12.2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) e degli articoli 4 e 8 legge 22.02.2021, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ”;
III. “ Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione del provvedimento di diffida ”; IV. “ Violazione, falsa e erronea interpretazione e applicazione degli articoli 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 32 del legge 23.12.1978, n. 883 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ”;
V. “ Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. Invalidità derivata ”.
2. Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Spongano in data 21.10.2024 per resistere all’azione di controparte, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente (tenuto conto che tale legittimazione spetterebbe, invece, ad INWIT S.p.A.), nonché per carenza di lesività dell’atto impugnato.
3. All’esito dell’udienza camerale del 24.10.2024, il Tribunale con ordinanza n. 675 del 25.10.2025 ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, sospendendo la diffida in gravame.
4. Con successivi motivi aggiunti, notificati il 20.10.2024 e depositati in data 18.11.2024, OD IT S.p.A. ha ulteriormente impugnato l’atto del Comune di Spongano prot. n. 5981 del 30.8.2024, indirizzato alla stessa ricorrente nonché ad INWIT S.p.A., con cui l’Ente civico, sospendendo il procedimento per trenta giorni, ha diffidato tale seconda Società - in quanto soggetto alla prima subentrata a seguito di fusione per incorporazione - a non dare seguito ai lavori segnalati con SCIA del 31.5.2025, senza previa regolarizzazione dei canoni di locazione non versati da OD IT S.p.A. all’Amministrazione.
OD IT S.p.A., chiedendo la caducazione anche di tale atto, ha sollevato i seguenti ulteriori motivi di doglianza:
I. “ Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 45 del decreto legislativo 1.08.2003, n. 259 s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche) ”;
II. “ Eccesso di potere per sviamento della funzione desumibile dall’erroneità e illogicità manifesta della motivazione dell’ulteriore atto di diffida prot. n. 5981 del 30.08.2024 ”.
5. Si è difesa anche avverso tale ricorso l’Amministrazione comunale con memoria del 6.5.2025, riproponendo essenzialmente le argomentazioni già in precedenza articolate.
6. Depositata da parte ricorrente una memoria di replica in data 20.12.2025, all’esito dell’udienza pubblica del 12.1.2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Va prioritariamente vagliata l’eccezione sollevata dal Comune Spongano con riguardo al presunto difetto di legittimazione attiva di OD IT S.p.A. rispetto all’impugnativa delle diffide comunali gravate con ricorso originario e con motivi aggiunti.
7.1. L’eccezione è infondata con riferimento ad entrambi i citati atti.
7.2. Invero, per quanto riguarda il provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio n. 5161 del 19.7.2024, è sufficiente osservare che detto atto si sostanzia in una diffida a non dare seguito ai lavori oggetto della segnalazione inviata in data 31.5.2024 (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente), presentata all’Amministrazione comunale proprio dall’odierna ricorrente (come si evince dall’esame del doc. 5, ibidem ).
A ciò si aggiunga - aspetto, questo, ancor più determinante - che la diffida in contestazione è stata adottata e notificata dal Comune unicamente nei confronti di OD IT S.p.A. (si veda ancora doc. 3 cit.).
In ragione di tali rilievi, nessun dubbio può quindi ravvisarsi con riguardo alla sussistenza di una legittimazione ad agire in capo all’odierna istante, essendo la stessa pacificamente titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata a fronte del potere inibitorio esercitato nei suoi riguardi dal Comune Spongano con il provvedimento in contestazione.
7.3. Similari considerazioni possono, tuttavia, essere svolte anche con riferimento alla successiva diffida comunale prot. n. 5981 del 30.8.2024 contestata con motivi aggiunti.
Seppur vero, infatti, che tale seconda diffida è rivolta testualmente solo nei confronti della INWIT S.p.A., cionondimeno pare importante rilevare che anche l’odierna ricorrente compare tra i destinatari dell’atto (cfr. doc. 12, fascicolo di parte ricorrente).
Dall’esame complessivo del provvedimento si ricava, inoltre, che l’indicata destinataria dell’ordine di diffida, ossia INWIT S.p.A., viene individuata dall’Amministrazione in qualità di ente subentrante a OD IT S.p.A. a seguito di “ scissione del 2.12.2019 e fusione per incorporazione del 31.03.2020 ” ( ibidem ).
Ulteriori argomenti a sostegno della legittimazione di OD IT S.p.A. all’impugnativa della nota del 30.8.2024 sono infine da ravvisare nel fatto che in essa si richiama, quale atto sostanzialmente presupposto, la precedente diffida n. 5161 del 19.7.2024 e, ancora, che la conferma all’inibitoria dei lavori contenuta nel dispositivo del provvedimento, pur rivolta ad INWIT S.p.A., si riferisce alla segnalazione certificata inoltrata dall’odierna ricorrente, peraltro in data ben posteriore (31.5.2024) rispetto al momento del presunto subentro di INWIT S.p.A.
Ne consegue il rigetto delle eccezioni de quibus .
8. Parimenti da rigettare è l’ulteriore eccezione di rito avanzata dal Comune Spongano circa la presunta carenza di autonoma lesività degli atti in contestazione, atteso che entrambe le diffide precludono in ogni caso - direttamente o indirettamente - all’odierna ricorrente di effettuare le modifiche di configurazione della stazione radio-base oggetto di segnalazione, ciò evidentemente facendo sorgere in capo alla Società segnalante un interesse concreto e attuale alla caducazione degli atti gravati.
Né tali diffide possono essere ricondotte, come sostenuto dall’Amministrazione, a meri atti endoprocedimentali, considerata l’immediata portata lesiva delle stesse rispetto alla sfera giuridica della segnalante e atteso che l’esercizio del potere inibitorio, cristallizzato nei provvedimenti in questione, non può che porsi a conclusione di un eventuale procedimento svolto dall’Ente comunale.
9. Superate le preliminari eccezioni di rito, è a questo punto possibile passare al vaglio di merito del ricorso originario e per motivi aggiunti proposti da OD IT S.p.A.
10. Merita, anzitutto, accoglimento il ricorso principale, con cui viene impugnata la diffida comunale n. 5161 del 19.7.2024.
10.1. OD IT S.p.A. lamenta, in primo luogo, che detto atto mancherebbe dell’unico presupposto legittimante il potere inibitorio esercitato dal Comune, vale a dire il parere negativo di PA UG, formatosi invece per silenzio-assenso a seguito del decorso del termine di cui al comma 3 dell’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003.
10.2. La censura è fondata nei termini che seguono.
10.2.1. Va rammentato che il D.lgs. n. 259/2003 prevede, per il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti di telecomunicazione, due distinti moduli procedimentali, entrambi ispirati a finalità di semplificazione.
Il primo, di carattere autorizzatorio, è quello regolato dall’art. 44 (“ Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ”), che stabilisce, ai sensi del combinato disposto dei commi 6- bis e 10, che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di un provvedimento comunale, di una determinazione decisoria della conferenza di servizi oppure, ove ne sia previsto l’intervento, di un parere negativo dell’PA competente ex art. 14 della L. n. 36/2001, né sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Il secondo procedimento, per il quale è prevista la presentazione di una SCIA, trova invece la propria disciplina dell’art. 45 (già art. 87- bis ) e afferisce a “ Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti ”, stabilendo, per quanto di interesse, che, “ Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l’operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate (…)” (cfr. comma 1).
L’articolo in disamina prevede poi che, “ Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all’organismo di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza (…)” (comma 2), disponendo altresì che, “ Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ” (comma 3).
Dal contenuto della disposizione normativa da ultimo richiamata, letta congiuntamente con il comma che la precede, si comprende dunque che, una volta decorso il termine di trenta giorni ivi indicato - termine entro il quale l’Amministrazione è tenuta a comunicare al richiedente, sussistendone i presupposti, un provvedimento di diniego - l’attività oggetto della segnalazione presentata dall’interessato deve intendersi assentita per silentium (in tal senso si veda, ex multis , C.G.A.R.S., I, n. 122/2022).
10.2.2. Orbene, dalle prospettazioni di entrambi i contendenti, che trovano peraltro conferma anche nella documentazione in atti, si ricava che, nel caso di specie, non viene in rilievo l’installazione ex novo di una stazione radio-base ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003, quanto piuttosto una modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto preesistente, con conseguente applicazione della disciplina “semplificata” di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003.
Tale assunto è agevolmente desumibile dalla stessa segnalazione avanzata da OD IT S.p.A. in data 31.5.2024, riguardante, appunto, la “ Modifica della configurazione radioelettrica della Stazione Radio Base OD IT S.P.A. esistente ed ubicata nel Comune di Spongano (LE), Via Vicinali Monti snc, su porzione di immobile in catasto al Foglio 2 - Particella 310 ” (cfr. ancora doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre, in linea con tali conclusioni, si pone anche il provvedimento in gravame, nelle cui premesse l’Amministrazione prende espressamente atto che “ l’intervento in oggetto prevede la mera modifica della configurazione radioelettrica e delle potenze dell’impianto ”, senza comportare “ alcuna variazione all’attuale stato dei luoghi ” (doc. 3, ibidem ).
10.2.3. Attesa dunque la pacifica operatività nella vicenda in esame dell’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003, ne scaturisce pertanto che “ il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata [può] essere emanato esclusivamente nel caso in cui le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, rilascino un parere negativo o ancor prima non sussistano le ragioni di liberalizzazione dell’attività del privato sottese all’istituto della s.c.i.a. ” (così T.A.R. Veneto, Venezia, IV, n. 373/2024; si veda anche l’analoga lettura di T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 210/2023).
10.2.4. Nel caso in esame, tuttavia, a fronte di un riscontro documentale circa l’effettivo invio ad opera della ricorrente della segnalazione di cui si discute anche in favore di PA UG (doc. 9, fascicolo di parte ricorrente), nessun parere di segno negativo risulta essere stato adottato da tale Ente entro il termine recato dalla disposizione, come anche confermato dall’Amministrazione all’interno del provvedimento in questione (ove si legge: “ Visto che ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – UG alla data odierna non ha espresso alcun parere ”).
10.2.5. Detta circostanza appare da sola dirimente al fine di concludere per l’illegittimità del provvedimento n. 5161 adottato dall’Amministrazione, difettando un presupposto delineato dalla norma attributiva di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003 per consentire al Comune di Spongano di esercitare il potere inibitorio nei confronti della segnalazione certificata di OD IT S.p.A.
10.3. Tanto basta per determinare l’accoglimento del ricorso originario promosso dalla Società, con conseguente annullamento dell’atto con lo stesso impugnato, assorbita ogni ulteriore censura formulata della parte, non potendo quest’ultima ottenere alcuna superiore utilità dall’eventuale accoglimento delle residue doglianze sollevate.
11. Analoghi argomenti portano, altresì, a concludere per l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti promossi da parte attrice.
11.1. La motivazione fondamentale posta a base della diffida prot. n. 5981 del 30.8.2024 risulta infatti individuata dall’Amministrazione nel mancato pagamento - da parte di OD IT S.p.A. e, successivamente, di INWIT S.p.A. - dei canoni di locazione contrattualmente stabiliti in favore del Comune di Spongano, nel provvedimento de quo l’Amministrazione rilevando invero che “ OD IT spa, a seguito della sentenza di condanna [del Tribunale di Lecce n. 986/2022 n.d.r.] , ha effettuato il pagamento di quanto dovuto fino al 2020, ma, a decorrere dal 2021, continua a non corrispondere il canone annuale nella misura prevista contrattualmente ” (cfr. doc. 12, ibidem ).
11.2. Ora, in disparte il fatto che il prospettato mancato pagamento del dovuto sia da imputare alla OD IT S.p.A. ovvero alla INWIT S.p.A., in ogni caso, come correttamente eccepito anche dall’odierna ricorrente, la circostanza indicata dall’Ente territoriale non consente comunque a quest’ultimo di inibire, ai danni del soggetto segnalante, l’effettuazione delle modifiche emissive della stazione radio-base indicate nella SCIA presentata in data 31.5.2024, tale indicata questione riguardando comunque il rapporto privatistico intercorrente con l’Amministrazione e risultando, pertanto, del tutto estranea rispetto ai presupposti e alle condizioni indicati dall’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003 ovvero, più in generale, alla disciplina di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990.
11.3. Ne discende che anche la diffida del 30.8.2024 è da ritenersi illegittima, in quanto viziata per violazione dell’art. 45 sopra richiamato, avendo il Comune di Spongano esercitato, anche in questo caso, il potere inibitorio delineato da tale norma in assenza dei presupposti con essa definiti, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
12. Alla luce di tutto quanto precede, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti di OD IT S.p.A. sono da accogliere e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti adottati dal Comune di Spongano nn. 5161 del 19.7.2024 e 5981 del 30.8.2024.
13. Ritenendo di aver esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.a. si dà atto che gli aspetti non espressamente menzionati sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono da porre a carico dell’Amministrazione territoriale nella misura meglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti del Comune di Spongano nn. 5161 del 19.7.2024 e 5981 del 30.8.2024.
Condanna il Comune di Spongano al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
PA FU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA FU | TT CA |
IL SEGRETARIO