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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 225/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 225/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.02.2025, congiuntamente da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, residente a [...]
Tasso n. 95,
e nato il [...] in [...], C.F. Parte_2
, residente a [...]
Tasso n. 95, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Mensi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Prato, via Fra' Bartolomeo n. 114°, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025,
[...]
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 31.07.1999 in Quarrata (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1
17.04.2003) e (il 26.03.2007). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che l'unione matrimoniale andava via via deteriorandosi e che veniva meno la comunione materiale e spirituale per la continuazione del rapporto.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e stima e pronunciare la separazione personale tra i coniugi
e con ordine all'Ufficiale dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Quarrata di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio
- il figlio minorenne , fino al compimento del diciottesimo Per_2 anno di età, sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso il padre, con il quale vivrà nella casa familiare sita in Quarrata (PT), via Torquato Tasso n. 95, unitamente alla sorella maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente.
- assegnare la casa familiare sita a Quarrata (PT), via T. Tasso n.
95 al Sig. che continuerà a viverci con la figlia, Parte_2 maggiorenne non indipendente economicamente e con il figlio
che compirà diciotto anni il 26/03/2025. Per_2
- Il diritto di visita della madre, stante l'età del figlio, che compirà diciotto anni il 26 Marzo c.a. viene come di seguito regolato al solo fine di garantire un rapporto continuativo e effettivo con entrambi i genitori, i quali si dichiarano fin d'ora d'accordo che entrambi i figli
2 saranno liberi di determinare il tempo che trascorreranno individualmente con i genitori e pertanto: settimane alternate tra la madre e il padre;
durante le vacanze natalizie e estive i figli saranno entrambi maggiorenni e pertanto il diritto di visita non viene regolato. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi accordi dei genitori nell'esclusivo interesse del minore.
- In ragione della collocazione pressoché paritetica i genitori concordano che entrambi eseguiranno il contributo al mantenimento dei figli in forma diretta;
quanto alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pistoia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, in ragione delle differenze reddituali tra le parti, i genitori concordano che esse saranno sopportate dagli stessi nella seguente percentuale: 70% a carico del Sig. e 30% a carico della Sig.ra Il Parte_2 Parte_1 genitore che affronterà la spesa per primo potrà chiedere la restituzione della somma se non preventivamente concordata come da Protocollo.
- Quanto al piano genitoriale, stante l'età dei figli non viene depositato.
- Quanto alle condizioni patrimoniali delle parti, si coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto di non voler determinare alcuna forma di contributo personale tra di loro. Il conto corrente in comune verrà chiuso dopo la fine del mese di Maggio 2025 per la riscossione di BTP in scadenza al
25/05/2025, come da dichiarazione patrimoniale che si allega.
I coniugi dichiarano altresì di non avere altri beni in comune e di aver già regolato fuori da questo ambito ogni pendenza tra loro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in data 31.07.1999 in Quarrata (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
66, P. 2, S. A, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 225/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.02.2025, congiuntamente da:
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, residente a [...]
Tasso n. 95,
e nato il [...] in [...], C.F. Parte_2
, residente a [...]
Tasso n. 95, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Mensi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Prato, via Fra' Bartolomeo n. 114°, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.02.2025,
[...]
e esponendo di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in data 31.07.1999 in Quarrata (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il Per_1
17.04.2003) e (il 26.03.2007). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che l'unione matrimoniale andava via via deteriorandosi e che veniva meno la comunione materiale e spirituale per la continuazione del rapporto.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e stima e pronunciare la separazione personale tra i coniugi
e con ordine all'Ufficiale dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Quarrata di procedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio
- il figlio minorenne , fino al compimento del diciottesimo Per_2 anno di età, sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso il padre, con il quale vivrà nella casa familiare sita in Quarrata (PT), via Torquato Tasso n. 95, unitamente alla sorella maggiorenne ma non indipendente Per_1 economicamente.
- assegnare la casa familiare sita a Quarrata (PT), via T. Tasso n.
95 al Sig. che continuerà a viverci con la figlia, Parte_2 maggiorenne non indipendente economicamente e con il figlio
che compirà diciotto anni il 26/03/2025. Per_2
- Il diritto di visita della madre, stante l'età del figlio, che compirà diciotto anni il 26 Marzo c.a. viene come di seguito regolato al solo fine di garantire un rapporto continuativo e effettivo con entrambi i genitori, i quali si dichiarano fin d'ora d'accordo che entrambi i figli
2 saranno liberi di determinare il tempo che trascorreranno individualmente con i genitori e pertanto: settimane alternate tra la madre e il padre;
durante le vacanze natalizie e estive i figli saranno entrambi maggiorenni e pertanto il diritto di visita non viene regolato. Sono in ogni caso fatti salvi i diversi accordi dei genitori nell'esclusivo interesse del minore.
- In ragione della collocazione pressoché paritetica i genitori concordano che entrambi eseguiranno il contributo al mantenimento dei figli in forma diretta;
quanto alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pistoia che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare, in ragione delle differenze reddituali tra le parti, i genitori concordano che esse saranno sopportate dagli stessi nella seguente percentuale: 70% a carico del Sig. e 30% a carico della Sig.ra Il Parte_2 Parte_1 genitore che affronterà la spesa per primo potrà chiedere la restituzione della somma se non preventivamente concordata come da Protocollo.
- Quanto al piano genitoriale, stante l'età dei figli non viene depositato.
- Quanto alle condizioni patrimoniali delle parti, si coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto di non voler determinare alcuna forma di contributo personale tra di loro. Il conto corrente in comune verrà chiuso dopo la fine del mese di Maggio 2025 per la riscossione di BTP in scadenza al
25/05/2025, come da dichiarazione patrimoniale che si allega.
I coniugi dichiarano altresì di non avere altri beni in comune e di aver già regolato fuori da questo ambito ogni pendenza tra loro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.04.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nato il [...] in [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio in data 31.07.1999 in Quarrata (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
66, P. 2, S. A, anno 1999);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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