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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/10/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CCNL metalmeccanici elemento perequativo, pausa
In nome del Popolo italiano giornaliera refezione, iscrizione fondo sanitario integrativo, welfare aziendale
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 348/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Borscia) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Fabrizio D. Mastrangeli) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
15.10.2024, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 21.3.2023, Parte_1
per accertare il proprio credito, “retributivo e risarcitorio”, nei confronti di CP_1
alle dipendenze della quale ha dichiarato di avere prestato servizio, per l'importo
[...]
complessivo di € 2.766,00, di cui € 576,00 a titolo di omessa fruizione della pausa per la refezione, € 1187,00 per elemento perequativo, € 600,00 a titolo di welfare aziendale ed
€ 403,00 per omessa iscrizione al fondo . Org_1
Il ricorrente ha premesso di essere stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogato per tre volte, e trasformato in una relazione lavorativa a tempo indeterminato con decorrenza dal 29.9.2020. Ha precisato di avere svolto, a decorrere dal 4.5.2020, il turno che aveva inizio alle ore 6,00 e terminava alle ore 14,00 sino al licenziamento intimatogli dalla resistente per giusta causa il 13.12.2021. Ha esposto che la società datrice di lavoro ha omesso di versargli l'elemento perequativo, voce salariale annuale di cui il CCNL di settore ha prescritto il versamento al personale nella misura di € 485,00 lordi, gli ha consentito di fruire della pausa per la refezione per 15 minuti anziché nella misura spettante pari a 30 minuti,
non lo ha iscritto al Fondo di assistenza integrativa e non gli ha permesso di Org_1
godere del c.d. flexible benefit.
2. Costituitasi con memoria depositata in data 12.3.2024, ha confutato il Controparte_1
fondamento delle pretese avanzate dal Principi e, in via gradata, ha eccepito l'estinzione per compensazione dei crediti eventualmente accertati con gli importi che la compagine ha dovuto versare a titolo di c.d. ticket per l'accesso del ricorrente alla
Naspi. In particolare, ha contestato il difetto di specificità della pretesa con riguardo all'elemento perequativo, ha negato che il ricorrente abbia fruito solo parzialmente della pausa per la refezione, osservando, inoltre, che in costanza di rapporto il Pt_1
è stato adibito a turni diversi. Ha rilevato che il dipendente non ha subìto alcun pregiudizio a causa dell'omessa iscrizione del ricorrente al , che non Org_2
ha formulato alcuna richiesta di erogazione di servizi ricompresi nel carnet del c.d.
flexible benefit e che nulla può essere corrisposto a detto titolo in denaro.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'udienza del 15.10.2024,
previo scambio di note difensive.
3. Il ricorso merita parziale accoglimento per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
3.1 L'art. 13 della sez. IV, titolo IV del CCNL per il personale del settore metalmeccanico, pacificamente applicabile alla relazione oggetto di causa, prevede che
“…A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive
di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti
retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1°
gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto
esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.c.n.l. (lavoratori privi di
superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque
soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del
22 mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr
ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a
quelle fissate dal C.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro
nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a
questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è
elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a
485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di
corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il
suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento
perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di
erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle
parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto…”.
L'eccezione di inammissibilità (recte, nullità) della domanda per omessa specificazione della pretesa per singole annualità va disattesa in quanto la modalità unitaria della formulazione non ha precluso l'identificazione del petitum e della causa petendi ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con conseguenziale possibilità, per la resistente, di esercizio del diritto di difesa e, per il Giudice, di comprensione della domanda.
E' incontroverso tra le parti che al rapporto di lavoro oggetto di causa fosse applicato il
CCNL richiamato del settore metalmeccanico, che al Principi non spettasse alcuno degli emolumenti premiali descritti dalla fattispecie richiamata (previsti da fonte collettiva integrativa o individuale) sostituibili dall'elemento perequativo e che la resistente gli ha liquidato a detto titolo, con le competenze della mensilità di Luglio
2021, esclusivamente l'importo lordo di € 65,00 (recte, 63,51 come da cedolino in atti).
Va da sé che, in base a quanto stabilito dalla disposizione riportata (anche senza tener conto del riconoscimento del diritto che la stessa datrice di lavoro ha effettuato con il pagamento parziale indicato) il ricorrente ha maturato il diritto di percepire l'elemento perequativo per le annualità 2020 e 2021. Nulla spetta per il primo anno di servizio
2019, in quanto l'emolumento ha natura suppletiva delle premialità stabilite in funzione di quanto realizzato durante l'anno solare precedente. Per l'anno 2020,
l'emolumento va riproporzionato alla durata del rapporto di lavoro del primo anno di
33 servizio (pari a nove mesi dal 1.4 al 31.12.2019), sicché spetta al ricorrente l'importo lordo di € 363,75 (485:12 x 9= 363,75), mentre per l'anno 2021 l'emolumento spetta per l'importo intero lordo di € 485,00 per un totale di € 785,24 (363,75 + 485 = € 848,75 –
63,51 percepito = € 785,24). Non ha rilievo impeditivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il fatto che il ricorrente per parte del mese di Settembre 2019
abbia fruito di ferie e permessi o il fatto che durante l'ultimo segmento della relazione si sia assentato dal servizio ingiustificatamente tanto da essere stato licenziato perché
l'istituto retributivo in discussione non è parametrato al servizio attivo prestato.
3.2 L'art. 5, comma 9, sez. IV, titolo III, del CCNL di settore prevede che: “Con
decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di
mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina
sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di
presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il
consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità
di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione.” Il ricorrente ha affermato che, nel periodo corrente dal 4.5.2020 in avanti, ha fruito, nella fascia oraria compresa fra le 9.30
e le 9.45, della pausa indicata per 15 in luogo dei 30 minuti previsti, espletando attività
lavorativa nel corso del turno compreso fra le 6 e le 14 ed ha chiesto, in via principale, il risarcimento del danno sofferto per il mancato recupero delle energie psico-fisiche e, in via gradata, il pagamento di differenze retributive per avere lavorato ogni giorno 15
minuti in più di quanto previsto.
Invertendo l'ordine di prospettazione, la domanda gradata di pagamento di differenze retributive è palesemente infondata perché il si è lamentato non di essere stato Pt_1
pagato per un quarto d'ora in meno per ogni turno disimpegnato (7 ore e 45 minuti anziché 8), bensì per non avere potuto riposare un quarto d'ora in più, mentre è non è
in contestazione che la remunerazione versata sia stata commisurata all'orario effettivamente espletato.
Ciò posto, anche la domanda principale è infondata senza necessità di assunzione delle prove testimoniali necessarie a verificare se sia vera o meno ed in quale misura la
44 circostanza (contestata dalla resistente) della fruizione soltanto parziale della pausa.
Invero, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la maggiore usura psico-fisica provocata da un'attività lavorativa asseritamente svolta per 15 minuti in più ogni giorno non è provato. Nessuna allegazione circostanziale –
indispensabile se non altro per potere dare corso ad un ragionamento di tipo presuntivo – è stata formulata in proposito dal ricorrente e non è ipotizzabile che il pregiudizio accennato possa ritenersi in radice presunto sino a prova contraria poiché
un ragionamento siffatto è considerato ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr, per tutti, Cass., sez. lavoro, 18884/2019) solamente nel caso di azione di risarcimento per omessa fruizione del riposo settimanale e feriale annuale e cioè per lesione di diritti che hanno diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost. Di contro,
nel caso in esame il Principi ha lamentato la lesione di un diritto soggettivo alla pausa giornaliera attribuitogli dalla fonte negoziale in misura più estesa di quella inderogabilmente stabilita dalla legge (dieci minuti secondo l'art. 8, secondo comma,
del d.lgs. 66/2003, in coerenza con l'art. 4 della direttiva 2003/88 CE) sicché, secondo i canoni ordinari, per ottenere il riconoscimento di un pregiudizio alla salute o,
comunque, alla vita di relazione o alla sfera del fare areddituale traente origine dalla compressione di detto diritto avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei danni apoditticamente lamentati.
3.3 L'art. 16 della sezione IV, titolo IV, del CCNL già citato stabilisce che “A decorrere
dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, tutti i lavoratori in forza
alla medesima data sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute
costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio
Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. I lavoratori assunti
successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come
definite nel Regolamento di mètaSalute. Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori,
non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con
contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a
55 E' pacifico che la resistente non ha adempiuto l'obbligo di iscrivere il Principi al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui sopra, obbligo che sussisteva sin dal 1.4.2019,
posto che, secondo deduzione incontestata e riscontrata dall'attestato rilasciato dall (doc. 1 C2 storico fasc. ric.), già la prima assunzione a tempo Org_3
determinato concerneva un rapporto lavorativo di durata pari a 5 mesi. Cionondimeno,
anche in questo caso, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali è infondata per difetto di prova giacché il Principi non ha allegato di avere perduto, nel corso del periodo corrente dal 1.4.2019 alla cessazione del rapporto, concrete (e non puramente ipotetiche) occasioni di fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Fondo in questione non erogabili dal o erogabili a condizioni Organizzazione_4
economiche e di tempo di maggior favore. Né può ipotizzarsi – in difetto di qualsivoglia deduzione in tal senso – che la domanda debba essere qualificata come risarcimento per perdita di chances, senza considerare che difetterebbe comunque il necessario corredo di allegazioni, non potendo essere prese in considerazione per tardività quelle formulate nelle note difensive finali (si fa rinvio, ex multis, a Cass., sez.
lavoro, 16877/2008, 18207/2014).
3.4 Da ultimo, l'art. 17 del CCNL, sezione IV, titolo IV dispone che: “A decorrere dal 1°
giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di
welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100
euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1°
giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. I suddetti valori sono
onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1°
giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che
abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel
corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre)….I lavoratori hanno comunque la possibilità
di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo o al Fondo mètaSalute, secondo Org_5
regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico
dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.”. Trattasi di una disposizione
66 finalizzata ad attribuire al personale un'ampia gamma di servizi di welfare destinati al lavoratore e ai suoi familiari che si aggiungono a quelli eventualmente concessi in via unilaterale dal datore di lavoro che spaziano dall'istruzione (corsi di formazione, asili nido, centri estivi ecc.) ad attività ricreative (viaggi, abbonamenti al cinema ecc.)
all'assistenza sanitaria. Le prestazioni devono essere corrisposte necessariamente in natura, dovendo il datore di lavoro corrispondere le somme dovute entro il limite prestabilito direttamente al fornitore, essendo espressamente vietato (cfr tabella pag.
157), come ha osservato la resistente, sia il pagamento sostitutivo di una somma di denaro al lavoratore sia il rimborso al medesimo degli importi direttamente investiti nei servizi. In tale situazione, in mancanza della prova e dell'allegazione di qualunque danno e financo della richiesta in corso di rapporto di fruizione di alcuno fra i servizi opzionabili, anche la presente domanda di ristoro deve essere respinta.
4. In definitiva, il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'importo lordo di € 785,24
a titolo di elemento perequativo maturato nelle annualità 2020 e 2021. L'eccezione di compensazione che la resistente ha sollevato con riferimento all'importo corrisposto
CP_ all' a titolo di ticket non è fondata perché anche nell'ipotesi, affacciata Org_6
dall'azienda, in cui il ricorrente si fosse assentato senza ragione allo scopo di determinare il proprio licenziamento producendo un costo a carico dell'azienda, da tale circostanza non sorgerebbe un credito di rimborso verso il medesimo per
CP_ un'obbligazione di natura contributiva dovuta all' secondo i presupposti di legge.
Ritiene lo scrivente che opinare diversamente significherebbe porre a carico del lavoratore un costo che il legislatore – con una scelta non sindacabile dal Giudice – ha consapevolmente voluto ricomprendere fra gli oneri contributivi che l'azienda deve sopportare. Né appare razionale selezionare le ipotesi in cui l'onere sia stato determinato da un contegno gravemente inadempiente del dipendente perché tutte le fattispecie concrete di giusta causa di licenziamento appartengono a tale categoria di situazioni.
Pertanto, la resistente va condannata ad erogare in favore del ricorrente l'importo lordo di € 785,24, da maggiorarsi, ai sensi del c.disp. dell'art. 1284 c.c. e 429 c.p.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'esigibilità delle singole poste
77 di credito al saldo, precisando (Cass., sez. unite, 12449/2024) che dalla data del
21.3.2023 di intrapresa dell'azione mediante deposito del ricorso, gli interessi spettano in misura corrispondente a quella prevista per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., non ravvisandosi ragioni per non applicare detta norma ai crediti di lavoro, pena esonerare dette fattispecie da una disciplina dettata al fine di evitare che la durata del processo possa avvantaggiare il debitore che abbia resistito senza fondamento.
Visti gli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato che la pretesa di parte ricorrente è stata accolta in misura marginale e nettamente inferiore al valore della proposta conciliativa formulata dal Giudice ed accettata dalla resistente (pagamento di € 1.900,00 oltre contributo spese di € 400,00 da maggiorare con accessori), ma tenuto anche conto delle conclamate inadempienze della resistente ai propri obblighi contrattuali, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna la resistente a versare al ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, la somma lorda di € 785,24, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall'esigibilità delle singole poste di credito al saldo, da computarsi ai sensi e nella misura prevista dal c.disp. dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 1284 c.c., precisando che dal 21.3.2023 gli interessi competono nella misura prevista dal comma 4 della disposizione da ultimo richiamata;
- respinge nel resto il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti in causa.
Perugia, lì 15.10.2024
IL GIUDICE
Marco Medoro
88 1. DA COMPARE FO PAGES
5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l'iscrizione è
automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto….”.
In nome del Popolo italiano giornaliera refezione, iscrizione fondo sanitario integrativo, welfare aziendale
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 348/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Borscia) Parte_1
- ricorrente -
contro avv. Fabrizio D. Mastrangeli) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
15.10.2024, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 21.3.2023, Parte_1
per accertare il proprio credito, “retributivo e risarcitorio”, nei confronti di CP_1
alle dipendenze della quale ha dichiarato di avere prestato servizio, per l'importo
[...]
complessivo di € 2.766,00, di cui € 576,00 a titolo di omessa fruizione della pausa per la refezione, € 1187,00 per elemento perequativo, € 600,00 a titolo di welfare aziendale ed
€ 403,00 per omessa iscrizione al fondo . Org_1
Il ricorrente ha premesso di essere stato assunto dalla resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogato per tre volte, e trasformato in una relazione lavorativa a tempo indeterminato con decorrenza dal 29.9.2020. Ha precisato di avere svolto, a decorrere dal 4.5.2020, il turno che aveva inizio alle ore 6,00 e terminava alle ore 14,00 sino al licenziamento intimatogli dalla resistente per giusta causa il 13.12.2021. Ha esposto che la società datrice di lavoro ha omesso di versargli l'elemento perequativo, voce salariale annuale di cui il CCNL di settore ha prescritto il versamento al personale nella misura di € 485,00 lordi, gli ha consentito di fruire della pausa per la refezione per 15 minuti anziché nella misura spettante pari a 30 minuti,
non lo ha iscritto al Fondo di assistenza integrativa e non gli ha permesso di Org_1
godere del c.d. flexible benefit.
2. Costituitasi con memoria depositata in data 12.3.2024, ha confutato il Controparte_1
fondamento delle pretese avanzate dal Principi e, in via gradata, ha eccepito l'estinzione per compensazione dei crediti eventualmente accertati con gli importi che la compagine ha dovuto versare a titolo di c.d. ticket per l'accesso del ricorrente alla
Naspi. In particolare, ha contestato il difetto di specificità della pretesa con riguardo all'elemento perequativo, ha negato che il ricorrente abbia fruito solo parzialmente della pausa per la refezione, osservando, inoltre, che in costanza di rapporto il Pt_1
è stato adibito a turni diversi. Ha rilevato che il dipendente non ha subìto alcun pregiudizio a causa dell'omessa iscrizione del ricorrente al , che non Org_2
ha formulato alcuna richiesta di erogazione di servizi ricompresi nel carnet del c.d.
flexible benefit e che nulla può essere corrisposto a detto titolo in denaro.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'udienza del 15.10.2024,
previo scambio di note difensive.
3. Il ricorso merita parziale accoglimento per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
3.1 L'art. 13 della sez. IV, titolo IV del CCNL per il personale del settore metalmeccanico, pacificamente applicabile alla relazione oggetto di causa, prevede che
“…A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive
di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti
retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1°
gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto
esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.c.n.l. (lavoratori privi di
superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque
soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del
22 mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr
ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a
quelle fissate dal C.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro
nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a
questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è
elevato a 455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento Perequativo è elevato a
485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di
corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il
suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento
perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di
erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle
parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto…”.
L'eccezione di inammissibilità (recte, nullità) della domanda per omessa specificazione della pretesa per singole annualità va disattesa in quanto la modalità unitaria della formulazione non ha precluso l'identificazione del petitum e della causa petendi ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con conseguenziale possibilità, per la resistente, di esercizio del diritto di difesa e, per il Giudice, di comprensione della domanda.
E' incontroverso tra le parti che al rapporto di lavoro oggetto di causa fosse applicato il
CCNL richiamato del settore metalmeccanico, che al Principi non spettasse alcuno degli emolumenti premiali descritti dalla fattispecie richiamata (previsti da fonte collettiva integrativa o individuale) sostituibili dall'elemento perequativo e che la resistente gli ha liquidato a detto titolo, con le competenze della mensilità di Luglio
2021, esclusivamente l'importo lordo di € 65,00 (recte, 63,51 come da cedolino in atti).
Va da sé che, in base a quanto stabilito dalla disposizione riportata (anche senza tener conto del riconoscimento del diritto che la stessa datrice di lavoro ha effettuato con il pagamento parziale indicato) il ricorrente ha maturato il diritto di percepire l'elemento perequativo per le annualità 2020 e 2021. Nulla spetta per il primo anno di servizio
2019, in quanto l'emolumento ha natura suppletiva delle premialità stabilite in funzione di quanto realizzato durante l'anno solare precedente. Per l'anno 2020,
l'emolumento va riproporzionato alla durata del rapporto di lavoro del primo anno di
33 servizio (pari a nove mesi dal 1.4 al 31.12.2019), sicché spetta al ricorrente l'importo lordo di € 363,75 (485:12 x 9= 363,75), mentre per l'anno 2021 l'emolumento spetta per l'importo intero lordo di € 485,00 per un totale di € 785,24 (363,75 + 485 = € 848,75 –
63,51 percepito = € 785,24). Non ha rilievo impeditivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il fatto che il ricorrente per parte del mese di Settembre 2019
abbia fruito di ferie e permessi o il fatto che durante l'ultimo segmento della relazione si sia assentato dal servizio ingiustificatamente tanto da essere stato licenziato perché
l'istituto retributivo in discussione non è parametrato al servizio attivo prestato.
3.2 L'art. 5, comma 9, sez. IV, titolo III, del CCNL di settore prevede che: “Con
decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di
mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina
sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di
presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il
consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità
di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione.” Il ricorrente ha affermato che, nel periodo corrente dal 4.5.2020 in avanti, ha fruito, nella fascia oraria compresa fra le 9.30
e le 9.45, della pausa indicata per 15 in luogo dei 30 minuti previsti, espletando attività
lavorativa nel corso del turno compreso fra le 6 e le 14 ed ha chiesto, in via principale, il risarcimento del danno sofferto per il mancato recupero delle energie psico-fisiche e, in via gradata, il pagamento di differenze retributive per avere lavorato ogni giorno 15
minuti in più di quanto previsto.
Invertendo l'ordine di prospettazione, la domanda gradata di pagamento di differenze retributive è palesemente infondata perché il si è lamentato non di essere stato Pt_1
pagato per un quarto d'ora in meno per ogni turno disimpegnato (7 ore e 45 minuti anziché 8), bensì per non avere potuto riposare un quarto d'ora in più, mentre è non è
in contestazione che la remunerazione versata sia stata commisurata all'orario effettivamente espletato.
Ciò posto, anche la domanda principale è infondata senza necessità di assunzione delle prove testimoniali necessarie a verificare se sia vera o meno ed in quale misura la
44 circostanza (contestata dalla resistente) della fruizione soltanto parziale della pausa.
Invero, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per la maggiore usura psico-fisica provocata da un'attività lavorativa asseritamente svolta per 15 minuti in più ogni giorno non è provato. Nessuna allegazione circostanziale –
indispensabile se non altro per potere dare corso ad un ragionamento di tipo presuntivo – è stata formulata in proposito dal ricorrente e non è ipotizzabile che il pregiudizio accennato possa ritenersi in radice presunto sino a prova contraria poiché
un ragionamento siffatto è considerato ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr, per tutti, Cass., sez. lavoro, 18884/2019) solamente nel caso di azione di risarcimento per omessa fruizione del riposo settimanale e feriale annuale e cioè per lesione di diritti che hanno diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost. Di contro,
nel caso in esame il Principi ha lamentato la lesione di un diritto soggettivo alla pausa giornaliera attribuitogli dalla fonte negoziale in misura più estesa di quella inderogabilmente stabilita dalla legge (dieci minuti secondo l'art. 8, secondo comma,
del d.lgs. 66/2003, in coerenza con l'art. 4 della direttiva 2003/88 CE) sicché, secondo i canoni ordinari, per ottenere il riconoscimento di un pregiudizio alla salute o,
comunque, alla vita di relazione o alla sfera del fare areddituale traente origine dalla compressione di detto diritto avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei danni apoditticamente lamentati.
3.3 L'art. 16 della sezione IV, titolo IV, del CCNL già citato stabilisce che “A decorrere
dal 1° ottobre 2017, e fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8, tutti i lavoratori in forza
alla medesima data sono iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa mètaSalute
costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio
Sanitario Nazionale, fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. I lavoratori assunti
successivamente a tale data saranno iscritti al Fondo con la prima finestra utile così come
definite nel Regolamento di mètaSalute. Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori,
non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con
contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a
55 E' pacifico che la resistente non ha adempiuto l'obbligo di iscrivere il Principi al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui sopra, obbligo che sussisteva sin dal 1.4.2019,
posto che, secondo deduzione incontestata e riscontrata dall'attestato rilasciato dall (doc. 1 C2 storico fasc. ric.), già la prima assunzione a tempo Org_3
determinato concerneva un rapporto lavorativo di durata pari a 5 mesi. Cionondimeno,
anche in questo caso, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali è infondata per difetto di prova giacché il Principi non ha allegato di avere perduto, nel corso del periodo corrente dal 1.4.2019 alla cessazione del rapporto, concrete (e non puramente ipotetiche) occasioni di fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Fondo in questione non erogabili dal o erogabili a condizioni Organizzazione_4
economiche e di tempo di maggior favore. Né può ipotizzarsi – in difetto di qualsivoglia deduzione in tal senso – che la domanda debba essere qualificata come risarcimento per perdita di chances, senza considerare che difetterebbe comunque il necessario corredo di allegazioni, non potendo essere prese in considerazione per tardività quelle formulate nelle note difensive finali (si fa rinvio, ex multis, a Cass., sez.
lavoro, 16877/2008, 18207/2014).
3.4 Da ultimo, l'art. 17 del CCNL, sezione IV, titolo IV dispone che: “A decorrere dal 1°
giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di
welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100
euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1°
giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. I suddetti valori sono
onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1°
giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che
abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel
corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre)….I lavoratori hanno comunque la possibilità
di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo o al Fondo mètaSalute, secondo Org_5
regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico
dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.”. Trattasi di una disposizione
66 finalizzata ad attribuire al personale un'ampia gamma di servizi di welfare destinati al lavoratore e ai suoi familiari che si aggiungono a quelli eventualmente concessi in via unilaterale dal datore di lavoro che spaziano dall'istruzione (corsi di formazione, asili nido, centri estivi ecc.) ad attività ricreative (viaggi, abbonamenti al cinema ecc.)
all'assistenza sanitaria. Le prestazioni devono essere corrisposte necessariamente in natura, dovendo il datore di lavoro corrispondere le somme dovute entro il limite prestabilito direttamente al fornitore, essendo espressamente vietato (cfr tabella pag.
157), come ha osservato la resistente, sia il pagamento sostitutivo di una somma di denaro al lavoratore sia il rimborso al medesimo degli importi direttamente investiti nei servizi. In tale situazione, in mancanza della prova e dell'allegazione di qualunque danno e financo della richiesta in corso di rapporto di fruizione di alcuno fra i servizi opzionabili, anche la presente domanda di ristoro deve essere respinta.
4. In definitiva, il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'importo lordo di € 785,24
a titolo di elemento perequativo maturato nelle annualità 2020 e 2021. L'eccezione di compensazione che la resistente ha sollevato con riferimento all'importo corrisposto
CP_ all' a titolo di ticket non è fondata perché anche nell'ipotesi, affacciata Org_6
dall'azienda, in cui il ricorrente si fosse assentato senza ragione allo scopo di determinare il proprio licenziamento producendo un costo a carico dell'azienda, da tale circostanza non sorgerebbe un credito di rimborso verso il medesimo per
CP_ un'obbligazione di natura contributiva dovuta all' secondo i presupposti di legge.
Ritiene lo scrivente che opinare diversamente significherebbe porre a carico del lavoratore un costo che il legislatore – con una scelta non sindacabile dal Giudice – ha consapevolmente voluto ricomprendere fra gli oneri contributivi che l'azienda deve sopportare. Né appare razionale selezionare le ipotesi in cui l'onere sia stato determinato da un contegno gravemente inadempiente del dipendente perché tutte le fattispecie concrete di giusta causa di licenziamento appartengono a tale categoria di situazioni.
Pertanto, la resistente va condannata ad erogare in favore del ricorrente l'importo lordo di € 785,24, da maggiorarsi, ai sensi del c.disp. dell'art. 1284 c.c. e 429 c.p.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'esigibilità delle singole poste
77 di credito al saldo, precisando (Cass., sez. unite, 12449/2024) che dalla data del
21.3.2023 di intrapresa dell'azione mediante deposito del ricorso, gli interessi spettano in misura corrispondente a quella prevista per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., non ravvisandosi ragioni per non applicare detta norma ai crediti di lavoro, pena esonerare dette fattispecie da una disciplina dettata al fine di evitare che la durata del processo possa avvantaggiare il debitore che abbia resistito senza fondamento.
Visti gli artt. 91 e 92 c.p.c., considerato che la pretesa di parte ricorrente è stata accolta in misura marginale e nettamente inferiore al valore della proposta conciliativa formulata dal Giudice ed accettata dalla resistente (pagamento di € 1.900,00 oltre contributo spese di € 400,00 da maggiorare con accessori), ma tenuto anche conto delle conclamate inadempienze della resistente ai propri obblighi contrattuali, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- condanna la resistente a versare al ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, la somma lorda di € 785,24, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dall'esigibilità delle singole poste di credito al saldo, da computarsi ai sensi e nella misura prevista dal c.disp. dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 1284 c.c., precisando che dal 21.3.2023 gli interessi competono nella misura prevista dal comma 4 della disposizione da ultimo richiamata;
- respinge nel resto il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti in causa.
Perugia, lì 15.10.2024
IL GIUDICE
Marco Medoro
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5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione; in tale ultimo caso l'iscrizione è
automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto….”.