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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2435/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15.7.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MORO Parte_2 C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 15.7.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
-disporre l'affido congiunto del minore figlio con collocazione presso la madre e con Per_1 possibilità per il padre di vederlo in qualsiasi momento previo accordo con la madre, trascorrendo con
Lui fine settimana alternati così come pure le principali festività e ricorrenze e periodi continuativi durante le vacanze estive;
pagina 1 di 3 -disporre a carico del un assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura Parte_1 di euro 300,00 che andrà ad integrare l'assegno unico di euro 166,00, oltre le spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, ricreative) in favore del minore così come saranno indicate nelle informazioni relative al minore.
- dare atto che la trasferisce in proprietà a favore del il 50% pro Parte_2 Controparte_1 indiviso dei seguenti immobili a Lei pervenuti a seguito di atto pubblico di vendita del 12.02.2007,
Notaio dott. , Rep. 226487, Fasc. 19923, registrato in Sassari in data 15.02.2007 al n° Persona_2
953 e pubblicato alla casella 2987, articolo 1884 in data 16.02.2007:
a) appartamento sito in Porto Torres, via Turreni 29, piano terra, distinto al C.F. del Comune di
Porto Torres, al foglio 4, mapp.le 192, sub 4, cat. A/3, cl. 2m della consistenza di vani 4.5, della superficie totale di mq. 121, esclude aree scoperte mq. 106, rendita euro 336,99;
b) autorimessa distinta al C.F. del Comune di Porto Torres, via Turreni piano terra, distinto al
C.F.del Comune di Porto Torres, al foglio 4, mapp.le 192, sub 2, cat. C/6, cl.2, della consistenza di mq.
19, superficie catastale mq. 24, rendita euro 50,04”.
All'udienza del 25.11.2025, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Veniva depositata la documentazione relativa agli immobili oggetto di trasferimento immobiliare nonché le parti prestavano il consenso al trasferimento immobiliare di cui all'accordo sottoscritto in cartaceo, con l'assistenza del Cancelliere esperto da intendersi allegato al verbale Testimone_1 dell'udienza.
Alla medesima udienza, dichiarava di essere attualmente residente presso la via Parte_1
Turreni n. 29 in Porto Torres, medesimo appartamento della casa coniugale, e di avere un appoggio in una casa che prenderà in affitto, di proprietà di un amico, presso cui dovrà trasferire la residenza.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Parte_1 Parte_2
Torres in data 29.4.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres – anno
2006, n. 4, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (il 10.4.2002) e (il Per_3 Per_1
28.6.2008).
pagina 2 di 3 La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relativi ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in data 29.4.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres – anno 2006, n. 4, P. II, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) dà altresì atto dell'accordo tra e in ordine al trasferimento Parte_1 Parte_2 immobiliare e all'operazione negoziale, così come risultante dall'accordo sottoscritto all'udienza, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 15.7.2025 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MORO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MORO Parte_2 C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 15.7.2025, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
-disporre l'affido congiunto del minore figlio con collocazione presso la madre e con Per_1 possibilità per il padre di vederlo in qualsiasi momento previo accordo con la madre, trascorrendo con
Lui fine settimana alternati così come pure le principali festività e ricorrenze e periodi continuativi durante le vacanze estive;
pagina 1 di 3 -disporre a carico del un assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura Parte_1 di euro 300,00 che andrà ad integrare l'assegno unico di euro 166,00, oltre le spese straordinarie
(sanitarie, scolastiche, ricreative) in favore del minore così come saranno indicate nelle informazioni relative al minore.
- dare atto che la trasferisce in proprietà a favore del il 50% pro Parte_2 Controparte_1 indiviso dei seguenti immobili a Lei pervenuti a seguito di atto pubblico di vendita del 12.02.2007,
Notaio dott. , Rep. 226487, Fasc. 19923, registrato in Sassari in data 15.02.2007 al n° Persona_2
953 e pubblicato alla casella 2987, articolo 1884 in data 16.02.2007:
a) appartamento sito in Porto Torres, via Turreni 29, piano terra, distinto al C.F. del Comune di
Porto Torres, al foglio 4, mapp.le 192, sub 4, cat. A/3, cl. 2m della consistenza di vani 4.5, della superficie totale di mq. 121, esclude aree scoperte mq. 106, rendita euro 336,99;
b) autorimessa distinta al C.F. del Comune di Porto Torres, via Turreni piano terra, distinto al
C.F.del Comune di Porto Torres, al foglio 4, mapp.le 192, sub 2, cat. C/6, cl.2, della consistenza di mq.
19, superficie catastale mq. 24, rendita euro 50,04”.
All'udienza del 25.11.2025, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Veniva depositata la documentazione relativa agli immobili oggetto di trasferimento immobiliare nonché le parti prestavano il consenso al trasferimento immobiliare di cui all'accordo sottoscritto in cartaceo, con l'assistenza del Cancelliere esperto da intendersi allegato al verbale Testimone_1 dell'udienza.
Alla medesima udienza, dichiarava di essere attualmente residente presso la via Parte_1
Turreni n. 29 in Porto Torres, medesimo appartamento della casa coniugale, e di avere un appoggio in una casa che prenderà in affitto, di proprietà di un amico, presso cui dovrà trasferire la residenza.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Parte_1 Parte_2
Torres in data 29.4.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres – anno
2006, n. 4, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (il 10.4.2002) e (il Per_3 Per_1
28.6.2008).
pagina 2 di 3 La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relativi ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative al trasferimento immobiliare e alla complessiva operazione negoziale, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento integrale delle conclusioni congiunte sopra riportate, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in data 29.4.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Porto Torres – anno 2006, n. 4, P. II, serie A);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) dà altresì atto dell'accordo tra e in ordine al trasferimento Parte_1 Parte_2 immobiliare e all'operazione negoziale, così come risultante dall'accordo sottoscritto all'udienza, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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