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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Domenico Condello, rilevato che l'udienza del 13/03 /2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3395/2024 R.G. e vertente
TRA
Cf nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Viale San Martino 116, presso lo Studio dell'avv.
Maria Ruggeri Cf (pec C.F._2 Email_1
tel./fax 090 774220) che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
per procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino dott. Persona_1 del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313, dall'avv. Maria
Cammaroto, C.F.: fax 090 5724777, pec C.F._3
t, ed elettivamente domiciliato, ai fini Email_2
del presente giudizio, con il suo procuratore, in Messina via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 il ricorrente esponeva di avere presentato in data 20/05/2022 domanda alla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, per richiedere la visita di accertamento per l'invalidità civile ai fini del riconoscimento ex art. 13 della L. n. 118 del 1971 e successive modificazioni dell'assegno invalidità, nonché per il riconoscimento dell'invalidità ex L. 68/99 ai fini del collocamento mirato ed infine per i benefici di cui alla legge 104/92; che il ricorrente veniva sottoposto a visita medica il 06/09/2022 dalla Commissione medica di accertamento invalidità civile di Messina, dove, all'esito dei relativi accertamenti medico - legali, riconosceva il sig. una percentuale pari al 20% Pt_1
ai fini del collocamento mirato, non invalido con riferimento alla domanda ex art
13 L. 118/71(assegno invalidità) e non portatore di handicap ex L. 104/92; e, che, pertanto, aveva presentato, in data 03.03.2023 istanza di ATP R.G. 1203/23 chiedendo di nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei afferenti l'assegno invalidità ex art. 13 della L. n. 118 del 1971 e successive modificazioni, al riconoscimento della percentuale di invalidità ex L. 68/99 ai fini del collocamento mirato, nonché i benefici di cui alla L. 104/92.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento, da distrarre in favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Disposta la CTU medico legale, veniva nominato il Dott. , il Persona_2
quale, sulla base degli esami prodotti e della perizia medico-legale espletata, non riconosceva le prestazioni richieste;
che in data 22.05.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Eccepiva che Il C.T.U erroneamente non ha individuato tutte le patologie del ricorrente, siccome documentate nelle certificazioni versate in atti.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, nel merito di accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il Parte_1
2 riconoscimento quanto meno alla percentuale di invalidità ex L. 68/99 ai fini del collocamento mirato.
Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento oltre il rimborso delle spese generali del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese senza ricevere compenso alcuno.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 26.08.2024 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità della domanda;
di rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di giudizio..
Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata, l'elaborato peritale da parte del c.t.u. , in data odierna, Persona_3
ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in esito al deposito telematico di note a trattazione scritta, la causa viene decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Rilevato che parte ricorrente nel ricorso di merito non ha reiterato le domande di riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità e dei benefici di cui alla legge
104/92, ma solo il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 68/99 ai fini del collocamento mirato, pertanto, rinunciando a tali domande;
Osservato che dalle risultanze della consulenza espletata dal Dott. , Persona_3
è stata riconosciuta una percentuale di invalidità nella misura del 61%, handicap ai sensi del'art.3 comma 1 della legge 104/92, diritto all'iscrizione nel registro dei lavoratori con collocamento mirato ai sensi della legge 68/80, con decorrenza dal mese di Giugno 2022, mese seguente alla data di presentazione della domanda di riconoscimento presentata in data 20.05.2022.
Considerato che il Ctu nominato nel merito erroneamente si è pronunciato sul riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, in quanto parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso di merito non ha richiesto il beneficio di cui alla legge
104/92, quindi, deve essere disattesa.
Il c.t.u. nominato nella presente fase di merito ha accertato che la ricorrente è affetto da : “Cefalea con aura in presenza di fosfeni e scotomi Pervietà del dotto di Botallo
FOP, senza indicazione cardiochirurgia. Sindrome depressiva endogena di grado medio”.
3 Affermando, altresì. che: “ a conclusione della indagine medico legale eseguita sulla persona del ricorrente sig. di anni 30, dichiara di aver Parte_1
riscontrato nella stessa invalidità civile pari a 61% di danno biologico, handicap ai sensi del'art.3 comma 1 della legge 104/92, diritto all'iscrizione nel registro dei lavoratori con collocamento mirato ai sensi della legge 68/80. Tutti i diritti hanno decorrenza dal mese di Giugno 2022, mese seguente alla data di presentazione della domanda di riconoscimento presentata in data 20.05.2022.”.
E' condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basato su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che il Sig.
possiede il requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici di Parte_1
cui alla L. 68/99 ai fini del collocamento mirato.
Il parziale riconoscimento delle richieste formulate nei giudizi giustifica la compensazione tra le parti dei due/terzi delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e alla fase di merito, ponendo la restante quota un terzo a carico CP_ dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex DM n.55/2014
e succ mod. tenuto conto della natura assistenziale e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria ed applicando i minimi di tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate e la breve durata del giudizio.
Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Ruggeri Maria , sussistendo le dichiarazioni di rito.
CP_ Gli esborsi relativi alla c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dell' con separato decreto,
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 19.06.2024 e con ricorso ex art.445bis c.p.c. R.G. 1203/23 del CP_ 03.03.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che il Sig. Parte_1
possiede il requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 68/99 ai fini del collocamento mirato, con decorrenza dal mese di
Giugno 2022; CP_
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali, che liquida, già ridotte, in euro 389,50 per compensi professionali relativi alla fase sommaria, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando tra le
CP_ parti i due/terzi; condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese giudiziali relative al presente giudizio di merito, che liquida, già ridotte, in euro 898,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae entrambe le somme ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario Avv. Ruggeri Maria, compensando tra le parti due/terzi delle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, sia della fase di merito sia della fase di Atp, con separati decreti.
Messina, 14 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Domenico Condello
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