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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. rg. 13018/2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] - cf: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
Manaresi, elettivamente domicili difensore, sito in Lugo (RA), C.so G. Matteotti 3; RICORRENTE contro ; Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6.10.2025.
All'esito della discussione all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente depositato il 18.09.2024, il ricorrente, cittadino albanese nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna, notificatogli il 19.8.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 3.08.2022 ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, per coesione familiare al figlio , nato in [...], regolarmente soggiornante sul territorio. Persona_1
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla mancata prova da parte del ricorrente di essere “genitore a carico” del proprio figlio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) del D. lgs. n. 286/98, non risultando peraltro il genitore tra i familiari a carico nella dichiarazione dei redditi allegata all'istanza.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, contestando la carenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione ed affermando la sussistenza di tutti i requisiti per il titolo richiesto dal ricorrente: quest'ultimo, infatti ha solo il figlio regolarmente soggiornante in Italia, non ha Per_2 altri figli in Albania (doc.6 ricorso). Il figlio golare attività lavorativa ed ha un reddito adeguato al suo mantenimento e a quello dei suoi genitori;
inoltre già da quando i genitori erano in Albania il figlio provvedeva al loro mantenimento attraverso rimesse mensili. Attualmente il ricorrente vive con la moglie (giunta con lui dall'Albania) e con il loro unico figlio, che appunto provvede quotidianamente al loro sostentamento. Ha quindi chiesto l'istante, nel presente giudizio, di annullare il provvedimento impugnato e di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D. L.vo 286/98, ovvero per protezione speciale ex art. 32 D.L.gs 25/2008 come modificato dal DL 130/2020, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego questorile. Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito nel presente Controparte_1 gi
Con decreto del 24.9.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata con ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa il 16.1.2025. La causa è stata quindi delegata per la prosecuzione dell'istruttoria al GOP facente parte dell'ufficio del processo, dinanzi al quale il ricorrente ha dichiarato, con l'ausilio di un interprete: “D. Parla italiano? Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Poco D. Da quanto tempo è in Italia? R. Sono arrivato in Italia a settembre 2022 con mia moglie per ricongiungerci con nostro figlio che viveva già in Italia dai sei anni. D. Dove ha vissuto da quanto è arrivato in Italia? R. Quando siamo arrivati mia moglie ed io siamo andati ad abitare con nostro figlio a Bagnara di Romagna, Via Pilastrino, n.
5. Mio figlio lavorava e lavora ancora adesso per Unitec a Lugo, fa l'elettricista e spesso lavora fuori va in trasferta anche all'estero. E' tornato da poco da una trasferta lavorativa in America e presto dovrà andare in Cile. D. Lei lavora? R. Si, lavoro a Mordano nell'agricoltura con un contratto di lavoro stagionale. Ho un contratto stagionale che mi viene rinnovato di anno in anno. Lavoro lì da due anni e due mesi. Percepisco circa 1200/1300 euro al mese, dipende dalle giornate che faccio. Alle volte arrivo anche ad € 1500,00 a stagione piena. D. Sua moglie lavora? R. Si lavora dove lavoro io. Anche lei con contratto stagionale. D. Oltre a suo figlio e sua moglie in Italia ha altri familiari? R. No D. Vivete tutti insieme in una casa in locazione? R. Si, paghiamo € 500,00 di canone di locazione. D. Anche sua moglie ha presentato domanda per permesso di soggiorno per motivi familiari? R. Si, ha ottenuto la sospensiva ed ha l'udienza ad ottobre davanti alla dott.ssa Borgo. D. In Albania ha dei familiari? R. No non ho più nessuno. I miei genitori sono morti. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. No». All'esito della suddetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice titolare e fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 7 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; alla scadenza del suddetto termine, il giudice designato ha riferito al Collegio per la decisone.
***
Come detto, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'accertamento del proprio diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre di cittadino albanese regolarmente soggiornante in Italia.
Come noto, a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 «il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29» mentre a norma dell'art. 29 d. l.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricongiungimento appare concedibile ai «genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute». Ancora a norma dell'art. 29, terzo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato altresì «Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente». Ebbene, deve premettersi che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari
[…] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 ha affermato: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”. L'oggetto dell'odierno sindacato giurisdizionale è dunque rappresentato esclusivamente dalle ragioni poste dall'Amministrazione alla base del diniego – segnatamente, la contestazione relativa alla mancanza della prova volta a dimostrare di essere genitore a carico del proprio figlio richiedente il ricongiungimento familiare.
Si ricordi, al riguardo, che secondo i principi espressi dalla Suprema Corte “In virtù della disciplina di cui agli artt. 29, comma 1, lett. d), e 29-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, il ricongiungimento del genitore (…) postula il requisito della "vivenza a carico", che si riscontra quando il primo non sia in grado di provvedere alle proprie necessità essenziali nel Paese d'origine, e risulti accertato che il necessario sostegno materiale gli sia effettivamente fornito dal figlio soggiornante sul territorio italiano, quale persona che, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, si riveli essere il familiare più idoneo allo scopo” (Cass. n. Cassazione civile sez. lav., 10/09/2021, n.24488). Come evidenziato nel provvedimento impugnato, lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare con il proprio figlio deve quindi provare tale requisito attraverso idonea documentazione da cui risulti che il genitore è a carico del proprio figlio (es. dichiarazione dei redditi) o, in alternativa, fornire prova che il figlio abbia provveduto in modo costante, fin dalla permanenza del genitore in patria, a provvedere al mantenimento del familiare, fornendo ricevute di bonifici o rimesse di denaro.
Ebbene, nella fattispecie, con riferimento alla vivenza a carico del figlio nel periodo in cui era nel Pese di origine, il ricorrente ha prodotto con il ricorso una dichiarazione notarile tradotta, dalla quale si evince che, nel periodo dal 2021 all'aprile del 2022 (fino a poco prima che i genitori giungessero in Italia), il figlio ha consegnato ai propri genitori la somma di 100 euro cadauno in contanti Per_2 tramite un tale autista di un pullman che compie il tragitto Italia-Albania (cfr. doc.5 Per_3 prodotto con il Con tale somma certamente il figlio ha contribuito a sostenere economicamente i genitori, tuttavia essa non può certamente considerarsi l'unica fonte di sostentamento per il ricorrente e per la moglie, e dunque non può essere ritenuta, di per sé sola ed in assenza di ulteriori elementi, idonea a dimostrare la vivenza a carico del familiare fin dal suo Paese di origine. Quanto alla situazione in Italia, non può parimenti sostenersi che il mantenimento del ricorrente sia totalmente a carico del figlio: da un lato, infatti, egli non compare quale familiare a carico nella documentazione reddituale prodotta e, dall'altro, l'istante svolge regolare attività lavorativa dal 2024 e percepisce attualmente un guadagno mensile di circa 1300 euro (cfr. estratto contributivo INPS, comunicazione e buste paga). Pt_2 Pertanto, in ma lla prova del mantenimento del ricorrente a carico del figlio sia nel periodo antecedente all'ingresso in Italia che all'attualità, la domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 29 TUI non può essere accolta.
Venendo alla domanda subordinata di protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata nell'agosto del 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Per_4 Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati st te insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato».
Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei tre anni trascorsi in Italia, il ricorrente, abbia radicato qui la propria vita privata e familiare. Dalla documentazione in atti si evince che egli è giunto nel 2022 con la moglie ed ha aggiunto il figlio, regolarmente soggiornante sul territorio;
ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel 2024 nel settore agricolo e ha continuato a lavorare, con contratto prorogato fino al 31.12.2025 (cfr. doc. 8 contratto di lavoro e buste paga). Come sopra detto, dalle ultime buste paga prodotte, si evince un guadagno mensile di circa € 1.300,00. Si ricordi al riguardo che l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorativa va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia (Cass. 8373/2022).
Egli, come detto, vive insieme alla moglie e al figlio in un'abitazione da quest'ultimo condotta in locazione (cfr. doc. 11-12 contratto di locazione e proroga contratto di locazione). Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_5 Per_6 riconoscim idi amiliare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale della vita Per_7 familiare è, invero, il diritto di v eme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca Per_8 compagnia (Ol vezia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli c. Per_9 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti (Boyle c. Reg 1- Per_10 Parte_3 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenni e i loro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_11 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_9 Per_12
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso e tenuto conto della contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 17.10.2024 Il Giudice est. Rada V. Scifo Il giudice Marco Gattuso