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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere Rel.
dott. Ing. CASCONE FILIPPO Esperto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1576/2021 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 17 dicembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vitelleschi n. 26, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Morelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente “pro tempore” della CP_1 CP_2 regionale, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, ivi elettivamente domiciliata in Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar di Crotone del Persona_1
20/3/2013, rep. n. 69433, racc. n. 43784;
Resistente
OGGETTO: rideterminazione giusto indennizzo per occupazione illegittima ed occupazione legittima di fondi, accertamento del diritto all'indennità di occupazione e risarcimento danni.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15/3/2021, il sig. , proprietario di alcuni Parte_1 terreni siti in Roma, Località “Labaro”, distinti in Catasto al Foglio 124, particelle 368,
370, 371, 415, 417, 419, 531, 533, 535, 30, 373, 545, 546 e 547, adiva il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche assumendo che, in data 1/2/2021, con determinazione dirigenziale n. G00858 (notificatagli il 25/2/2021), la , ai sensi dell'art. 42- CP_1 bis d.P.R. n. 327/01, aveva disposto l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, dei terreni di sua proprietà censiti in Catasto al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e 547, in ragione di alcuni lavori di sistemazione idraulica del “Fosso Cremera”, in vista della messa in sicurezza della zona urbana del territorio di Roma Capitale (località “Labaro”).
Più esattamente il ricorrente riferiva che, con determinazione del Commissario
Straordinario dell' n. 11901 del 4.12.2007, era stato approvato il Progetto CP_3 definitivo, quale pubblica utilità, dei suddetti lavori e che, in data 24.12.2009, con decreto n. B6767 del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione , erano CP_1 state anche approvate le indennità provvisorie di espropriazione relative agli immobili particelle n. 30, 372, 373, per un totale di mq. 2626 ed un'indennità di esproprio Euro
13.182,00.
Quindi, in data 29.07.2011 con decreto n. A 7795 del Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione del 24.12.2009, era stata disposta CP_1 l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un anno (salvo proroga) di immobili non soggetti ad esproprio da parte dell' tra i quali figurava la particella CP_3
n. 372, per un totale di mq. 861.
Il 10.10.2011 veniva redatto il verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso degli immobili di cui al Foglio 124 part.lle 372, 30, 373 - “Superficie da occupare temporaneamente mq 861;Superficie da espropriare mq 2626”, nell'ambito del quale veniva affermato: “Trattasi di area adibita a cantiere di mq 20.000,00 (intera estensione) utilizzata dall' per approvvigionamento e deposito dei CP_4 materiali da costruzione occorrenti all'esecuzione dei lavori. Precedentemente all'allestimento del cantiere era un'area agricola coltivata ad ortaggi (orto irriguo) come da foto allegate…”; quindi, in tale occasione, il sig. aveva Parte_1 dichiarato “che oltre ad essere comproprietario dei fondi oggetto di procedura espropriativa”, era anche l'unico possessore dei terreni, che da più di 20 anni coltivava ad ortaggi per tutta la loro estensione catastale;
inoltre faceva presente che, per l'accesso al cantiere e per il transito dei mezzi da lavoro, in “sinistra idraulica” erano state occupate dall'inizio dei lavori le aree urbane di sua proprietà individuate al foglio 124 part. 368/419/417/511/370 e 415 per un totale di mq. 6530.
Quindi, con decreto dirigenziale n. G18269 del 18.12.2014, la P.A. aveva preso atto della richiesta del Sig. di compensare una parte del terreno occupato in destra Pt_1 idraulica (già demaniale) con quello in sinistra idraulica, e veniva altresì definita in mq.
838 la nuova area da espropriare, con il riconoscimento dell'indennità di occupazione d'urgenza.
In data 27.02.2015 avveniva l'immissione in possesso degli immobili siti in destra idraulica del “Fosso Cremera” e, anche in tale occasione, il sig. aveva Pt_1 dichiarato “di essere proprietario dei terreni aree urbane al foglio 124 particelle 368-
419-417-415-370-511 per un totale di mq 6530”, e che detti terreni erano stati usati per l'accesso al cantiere in sinistra idraulica ed erano stati occupati dall'inizio dei lavori per il transito dei mezzi pesanti e l'approvvigionamento dei cantiere a far data 25/07/2012 sono state occupate anche le particelle 533-535-531, del foglio 124 per tutta la loro estensione per la costruzione dell'argine.
Successivamente, il 25/07/2012 erano state occupate senza titolo anche le part.lle 533,
535, 531 situate in sinistra idraulica “Fosso Cremera” per la realizzazione di un'opera provvisionale, quale la costruzione dell'argine, per un totale di mq. 2507.
Infine, le particelle n. 368, 370, 417, 419, 415, 511 e 543, venivano anch'esse occupate temporaneamente senza titolo come da verbale di consistenza del 27.02.2015, dall'inizio dei lavori 04.04.2011 sino alla fine dei lavori 23.10.2015, per consentire l'approvvigionamento di materiali.
Il Sig. , nel corso degli anni, a più riprese aveva chiesto il pagamento di Parte_1 indennità per l'occupazione temporanea e l'indennità di esproprio, senza ottenere alcun riscontro;
inoltre, nel frattempo, era sopravvenuta l'illegittima totale occupazione per scadenza dei termini di pubblica utilità.
In data 14.10.2019, il ricorrente, con riferimento alla procedura espropriativa e di occupazione temporanea di parte dell'area in comproprietà situata in destra idraulica, con una lettera/diffida aveva chiesto il pagamento: 1) dell'indennizzo del pregiudizio patrimoniale relativamente alle particelle 30 in toto, 373 in toto e 372 parziale (nuove particelle 546 e 547) per un totale di mq 2.333 (invece di mq 838 definiti con D.D.
G18269), calcolato sul valore venale delle stesse, cui avrebbero dovuto sommarsi l'indennità per il danno non patrimoniale per un importo del 10% del valore venale, oltre al danno da mancato utilizzo pari al 5% di interesse annuo per ogni anno di occupazione;
2) il pagamento dell'indennità per occupazione temporanea senza titolo;
3) l'acquisizione definitiva della proprietà delle particelle 30 in toto, 373 “in toto” e 372 parziale (nuove particelle 546 e 547); 4) con riferimento alla occupazione senza titolo alcuno dell'area di proprietà situata in sinistra idraulica del “Fosso Cremera”: a) il pagamento dell'indennità di occupazione delle p.lle 533,535,531 occupate senza titolo, in via di urgenza;
b) i danni non patrimoniali e da mancato utilizzo;
5) in riferimento all' occupazione temporanea dell'area in sinistra idraulica per l'approvvigionamento dei materiali: a) il pagamento dell'indennità di occupazione temporanea;
b) il risarcimento danni per ridotta potenzialità edificatoria del lotto composto dalle particelle n. 372, 373 e 30, in seguito all'esproprio di mq 2333.
Con decreto dirigenziale n. G00858 del 1.2.2021, la aveva acquisito al CP_1 proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01, i terreni siti in Roma, al catasto al fg. 124, particelle 30, 373, 546 e 547, riconoscendo il pagamento della totale somma di Euro 28.444,65 a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e da mancato utilizzo di tali beni (e di Euro 3.572,92 per l'occupazione legittima), senza riconoscere alcunché in merito alla occupazione delle particelle 531, 533, 535, 368, 370,
417, 419, 415, 511 (sinistra idraulica) e per la particella 545 (destra idraulica).
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva deciso di adire l'Autorità giudiziaria, lamentando l'erroneità dei criteri adottati dalla per il calcolo delle indennità e per il CP_1 risarcimento del danno per il mancato utilizzo dei terreni in destra idraulica, nonché per ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità per l'avvenuta occupazione delle particelle nn. 531, 533, 535, 368, 370, 417, 419, 415, 511, 543
(in sinistra idraulica) e n. 545 (in destra idraulica), in quanto avvenuta con conoscenza diretta della CP_1
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo: 1) l'accertamento e la ri-determinazione Pt_1 del giusto indennizzo e risarcimento del danno dovuto per l'illegittima occupazione di aree e per la conseguente condanna al pagamento o deposito a carico della parte convenuta, in relazione decreto dirigenziale n. G00858 del 1.2.2021 contenente acquisizione al patrimonio della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis CP_1
d.P.R. n. 327/01, di terreni siti in Roma, al catasto al fg. 124, particelle 30, 373, 546 e 547
(cd. destra idraulica) notificato al ricorrente in data 25.2.2021; 2) per l'accertamento e la ri-determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima delle aree site in
Roma di cui al catasto fg. 124, particelle 30, 373, 546 e 547 (cd. dx idraulica) notificato al ricorrente in data 25.2.2021; 3) l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione per le aree site in Roma di cui al catasto foglio 124, part.lle
545 (cd. destra idraulica), e la conseguente condanna al pagamento o deposito al MEF da parte convenuta;
4) l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione per le aree site in Roma di cui al catasto foglio 124, part.lle 531, 533, 535,
368, 370, 417, 419, 415, 511 e 543 (cd. sx idraulica), e la conseguente condanna al Contr pagamento o deposito al da parte convenuta. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la , “in primis”, eccepiva il difetto di legittimazione CP_1 attiva del sig. , in quanto, a suo dire, non aveva dimostrato il suo diritto Parte_1 di proprietà sulle particelle oggetto di causa;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, deducendo anche che il ricorrente non era mai stato autorizzato ad occupare –a mezzo della propria impresa, che aveva vinto la gara pubblica- i terreni posti in sinistra idraulica non ricompresi nel piano particellare di esproprio.
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna del CP_1 ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale disponeva l'espletamento di un'apposita indagine peritale;
quindi, all'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 17/12/2024 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere disattesa l'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione attiva CP_1 del ricorrente in riferimento alle particelle n. 30, 373, 546 e 547 (queste ultime due già
372/parte) del Foglio n. 124.
Infatti, dall'esame degli atti processuali emerge che la , né all'atto CP_1 dell'instaurazione della procedura di occupazione d'urgenza (vedi, in particolare, il richiamo specificamente operato nel decreto n. A7795/2011 al Piano Particellare
Descrittivo di Progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'Agenzia Regionale per la
Difesa del Suolo, recante l'indicazione delle ditte proprietarie), né nel corso della successiva fase espropriativa sollevò mai alcuna contestazione in ordine alla titolarità dei diritti sui terreni in questione, arrivando addirittura ad operare, in favore dell'odierno ricorrente, una puntuale quantificazione della superficie globalmente occupata (pari a mq. 2626) e dell'indennità di esproprio.
Pertanto è lo stesso contegno serbato dalla nel corso della procedura CP_1 ablatoria che consente di ritenere superata la contestazione da ultimo sollevata sulla valenza e sull'efficacia della scrittura privata intercorsa in data 10/3/2004 tra il sig.
ed i suoi genitori, sigg. e che ha Parte_1 Controparte_6 Persona_2 avuto ad oggetto le particelle nn. 30, 372 e 373 del Foglio 124 e che, oltre ad essere stata regolarmente registrata, a decorrere dal 5/3/2021 risulta anche trascritta e, quindi, opponibile ai terzi.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va chiarito che gli unici terreni che, secondo questo Tribunale, possono essere oggetto di pretesa da parte del ricorrente sono solo quelli posti in c.d. “destra idraulica” del “Fosso Cremera”.
Sul punto va osservato che sia il citato decreto regionale n. A7795/2011 (avente ad oggetto l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per l'approntamento delle opere di cantiere necessarie per la realizzazione dei lavori, di pubblica utilità, finalizzati alla difesa spondale del “Fosso Cremera” per la messa in sicurezza della zona urbana di
“Labaro” nel Comune di Roma), sia il successivo decreto regionale n. G18269/14 (con il quale venne approvata l'apposita perizia di variante resasi necessaria a causa della riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle planimetrie ed ai rilievi originariamente effettuati per la redazione del pregresso “Progetto definitivo”), ebbero espressamente ad oggetto -per quanto concerne la posizione del ricorrente- soltanto le particelle ubicate in
“destra idraulica” e, precisamente, le particelle n. 30, 372 e 373 del Foglio 124, mentre fu unicamente il sig. , in occasione della redazione dei verbali di consistenza Parte_1 ed immissione in possesso del 10/10/2011 e del 27/2/2015, a sostenere di aver occupato anche ulteriori particelle poste in “sinistra idraulica” per “l'accesso al cantiere e per il transito dei mezzi meccanici”, nonché “per la costruzione dell'argine”.
Al contempo, poi, va altresì rilevato che né la -di cui il sig. CP_7 Parte_1 era legale rappresentante- né il sig. in proprio formularono mai alcuna richiesta Pt_1 all'Amministrazione per essere autorizzati ad estendere l'occupazione su altre particelle di cui quest'ultimo era proprietario, né fu mai comunque adottato dalla Regione – CP_1 come invece sarebbe stato necessario- un provvedimento scritto che autorizzasse qualcuno di essi a procedere in tal senso;
ne consegue che, sul piano procedimentale, sussiste un'insanabile lacuna, soprattutto ove si tenga conto del fatto che l'art. 1, comma
4, del d.P.R. n. 327/2011 (“Testo unico” in materia di espropriazione per pubblica utilità) stabilisce espressamente l'inderogabilità delle norme poste dallo stesso decreto “se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni”, e che il successivo art. 49, proprio in relazione all'ipotesi dell'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, non solo impone alla P.A. di notificare al proprietario del fondo un avviso in tal senso, recante l'indicazione delle specifiche aree, ma anche di redigere un apposito verbale di consistenza delle stesse, con la conseguenza che vi è la necessità di adottare una forma scritta, da ritenersi prescritta “ad substantiam”.
Ne consegue che anche ove mai la Pubblica Amministrazione fosse venuta a conoscenza dell'avvenuta occupazione di fatto, da parte della di particelle ulteriori CP_7 rispetto a quelle indicate nei suddetti decreti dirigenziali (ubicate soltanto in “destra idraulica”), tale circostanza non avrebbe mai potuto comportare un'estensione dell'efficacia dell'originario provvedimento anche a queste ultime;
a ciò, poi, aggiungasi che la , con il citato decreto n. G18269/14, in occasione dell'approvazione CP_1 della perizia di variante, aderendo ad una specifica richiesta del sig. Parte_1 aveva già compensato la superficie di espropriazione in “destra idraulica”, “necessaria per il definitivo posizionamento dell'asse del rilevato arginale”, con la porzione di superficie in sinistra idraulica di proprietà demaniale (“previo assenso dell'Agenzia del
Demanio”); inoltre, l'inconfigurabilità di una qualsiasi forma di “adesione” della P.A. ad eventuali ulteriori ampliamenti dell'area oggetto di occupazione è implicitamente confermata dal fatto che, proprio in vista della realizzazione della modifica degli argini proposta dalla l' comunicò a quest'ultima che le aree individuate al CP_7 CP_3
Foglio di mappa n. 124, particelle 28, 29/parte e 515/parte avrebbero dovuto intendersi liberate dal gravame espropriativo e semplicemente sottoposte a vincolo d'uso, come poi definitivamente stabilito nel provvedimento conclusivo del 4/3/2020.
Identiche considerazioni valgono anche per le particelle 533, 535 e 531 del Foglio 124.
Per quanto concerne, poi, le particelle 368, 370, 417, 419, 415, 511 e 543 del Foglio 124, fu la stessa che, nel presentare la propria “Offerta Tecnica” in occasione della CP_7 gara, dichiarò espressamente (vedi la voce “Cantierizzazione”, pag. 3) che nel caso di aggiudicazione non ci sarebbe stata “l'installazione ex novo di un'area di cantiere destinata ad accogliere gli uffici, i localo spogliatoi, i servizi e le aree per il ricovero dei mezzi d'opera”, in quanto, “per tutti questi aspetti”, sarebbe stata utilizzata “la sede operativa dell' di Via Veientana Vetere n. 403”, ubicata in “destra Controparte_8 idraulica”.
Acclarato, quindi, che le uniche particelle che possono essere prese in considerazione ai fini di causa sono quelle poste in “destra idraulica”, si osserva che tra esse va considerata anche la particella n. 545 (già particella n. 372), che è stata effettivamente oggetto di un'occupazione parziale temporanea.
Infatti, con particolare riferimento a detta particella, non può essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui, essendo l'area “in questione (…) destinata ad area di incantieramento”, il ristoro del pregiudizio dovrebbe estendersi all'intera sua superficie: infatti, il ristoro del pregiudizio sofferto dal privato a causa dell'esercizio dei poteri ablatori della P.A. può essere apprezzato solo in riferimento alla porzioni di terreno che siano state oggetto di effettiva occupazione (e poi, eventualmente, di successiva espropriazione) per lo svolgimento dei lavori e delle opere da realizzare (nel caso di specie, come definitivamente individuate dalle successive perizie di variante), e non può invece essere configurato -come pretenderebbe il ricorrente- in ragione di un'astratta valutazione dell'opportunità di garantire all'appaltatore uno spazio ulteriore (rispetto a quello effettivamente considerato nel provvedimento) per consentire un migliore accesso ai luoghi o un più agevole stoccaggio dei materiali.
Ciò premesso, dall'esame dell'espletata C.T.U. è emerso che, in realtà, la superficie effettivamente occupata per i lavori in questione è stata pari a complessivi mq. 4.325
(861 mq + 2.626 mq. + 838 mq.), di cui 2.333 mq. effettivamente espropriati (1.495 mq in ragione del primo verbale di immissione in possesso, e 838 mq. in ragione del secondo) e 1992 mq. occupati solo temporaneamente;
più specificamente, l'occupazione ha avuto ad oggetto le particelle nn. 30, 373, 546 e 547 del Foglio 124 nella loro interezza, mentre la particella 545 solo nella porzione utilizzata per lo stoccaggio dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori appaltati dalla superficie che, in CP_7 assenza di prove certe, il C.T.U., con ragionamento del tutto condivisibile, sulla scorta delle risultanze dei verbali di consistenza e di immissione in possesso succedutisi nel tempo, ha determinato in soli mq. 1992.
Sul punto giova osservare che, se è pur vero che nel verbale dell' del 10/10/2011 CP_3
l'area in questione, in precedenza coltivata ad orto irriguo, veniva genericamente indicata in mq. 20.000, è altresì vero che il C.T.U., sulla scorta di un attento esame della documentazione fotografica dei luoghi reperibile su Google Earth e ritualmente prodotta dai C.T.P. di entrambe le parti, ha avuto modo di appurare che la superficie della particella 545 temporaneamente occupata come area di cantiere è stata oggetto di modifiche nel corso del tempo.
In proposito, il C.T.U. ha accertato che, già prima dell'allestimento del cantiere per cui è causa, la particella 545 era utilizzata come luogo per il deposito di materiali edili (sul punto, vedi le immagini aeree di Google Earth scattate ad agosto 2001, aprile 2003, maggio 2004 e luglio 2005), e che su di essa era già presente una strada sterrata che collegava detto terreno sia alla Via Jonas Edward Salk, sia ad altri terreni del ricorrente ubicati in sponda sinistra;
inoltre, in occasione del sopralluogo effettuato “in loco”, il
C.T.U. ha altresì accertato che la particella 545 in parte era incolta e in parte utilizzata come deposito di materiali posizionati “prevalentemente bordo strada”, e che su di essa era presente anche una baracca di cantiere.
Pertanto, stante il fatto che la particella in questione, nel corso del tempo, è stata occupata per il deposito di materiali edili non connessi all'espletamento dei lavori per cui
è causa, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U. che, in ragione di quanto oggettivamente evincibile dai verbali di consistenza e di immissione succedutisi nel tempo (e dalle perizie di variante), ha ritenuto di determinare l'area effettivamente interessata dai lavori di interesse pubblico nella misura di mq. 1992.
In relazione, poi, alla natura dei terreni, va sottolineato che il C.T.U., dopo aver rilevato che essi hanno una “vocazione agricola”, aderendo ad uno specifico rilievo formulato dal
C.T.P. del ricorrente ha dichiarato che essi hanno “una modesta potenzialità edificatoria legata alle necessità della conduzione agricola”, evidenziando, però, che nel “mercato immobiliare questo tipo di terreni sono di fatto considerati inedificabili” e che, in ogni caso, anche a voler fare applicazione delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, sarebbe stato possibile teoricamente realizzare (dovendosi avere riguardo alle superfici nette e non a quelle lorde del manufatto) solo un fabbricato per una persona, legato alla conduzione del fondo ed avente una superficie calpestabile di non più di 28 mq..
Inoltre, il C.T.U., facendosi carico delle osservazioni formulate dal C.T.P. del sig.
anche in riferimento ai criteri da osservare per il calcolo delle indennità di Pt_1 esproprio dei terreni agricoli, dopo aver evidenziato che la , nel liquidare la CP_1 somma di 9 Euro a mq., aveva determinato detto importo in misura pari al 180% del valore dei V.A.M. (come fissato dall'Agenzia delle Entrate) e dopo aver altresì sottolineato che i prezzi medi di mercato evincibili dalle offerte di vendita reperite dal ricorrente sulla rete “Internet” potevano valere per “terreni edificabili aventi destinazione residenziale, commerciale e direzionale e non con edificabilità legata alla mera conduzione del fondo”, muovendo dai valori indicati per il periodo luglio-dicembre
2020 dal “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma” (che prevedeva, per i terreni edificabili aventi destinazione residenziale, commerciale e direzionale ma privi del permesso di costruire, un valore pari ad Euro 170,00 mq. per i terreni di prima fascia), e tenendo conto dell'indice di edificabilità riportato nelle stesse osservazioni del
C.T.P. (pari a 0,002 mq/mq), è pervenuto alla conclusione che l'edificabilità della porzione di terreno espropriata, anche a voler ipotizzare un'altezza del manufatto teoricamente realizzabile di mt. 3,50, sarebbe comunque pari a 0,007 mc/mq, sicché, anche considerando il terreno di “prima fascia”, la cubatura realizzabile, vincolata all'attività agricola, potrebbe incidere sul terreno nella sola misura di Euro 1,19 Euro per mq. (0,007 mc/mq * 170,00 Euro/mc = 1,19 Euro/mq).
Ad avviso di questo Tribunale, tali conclusioni risultano sostenute da puntuale motivazione e, quindi, sono senz'altro condivisibili: inoltre detta valutazione va rapportata, per le ragioni già esplicitate, non all'intera estensione della particella 545, bensì ad una superficie di soli 1992 mq., sicché la relativa potenziale edificabilità risulta così irrilevante da non poter essere in alcun modo considerata ai fini economici, tenuto conto del fatto che su tale superficie si potrebbe realizzare solo un manufatto di dimensioni ridottissime da destinare a ripostiglio di attrezzi agricoli, e che comunque risulta inconferente la sua teorica utilizzabilità da parte di soggetti terzi (“comprensorio limitrofo di maggiore consistenza”) che, peraltro, il ricorrente non ha neanche individuato.
Alla luce di quanto detto, deve quindi ritenersi congruo il valore di Euro 9 a mq. riconosciuto dalla al sig. a titolo di indennità per CP_1 Parte_1
l'avvenuto esproprio dei 2.333 mq. posti in destra idraulica del Fosso Cremera;
ne consegue che risulta esatta anche l'ulteriore valutazione operata dal C.T.U., che ha calcolato il valore venale delle aree oggetto di esproprio in Euro 20.997,00 (2.333 mq. x
9,00 Euro/mq. = 20.997,00).
Per quanto concerne il danno patrimoniale che, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n.
327/2001, spetta al ricorrente, viene determinato in misura corrispondente al valore venale delle aree utilizzate per scopi di pubblica utilità, pari ad Euro 20.997,00, e per il periodo di occupazione senza titolo, in difetto di prova di una diversa entità, nella misura del 5% annuo dello stesso valore venale, come da C.T.U.; a detto importo deve aggiungersi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001, la somma di Euro 2.099,70 a titolo di danno non patrimoniale (per l'illegittima occupazione), liquidato forfettariamente nella misura del 10% del valore venale delle aree espropriate.
A tali somme, infine, dovranno essere aggiunti gli ulteriori importi calcolati dal C.T.U. a titolo di indennità per l'occupazione legittima (Euro 4.001,88) ed illegittima (Euro
6.109,73) dei terreni oggetto di esproprio, per un complessivo ammontare di Euro
10.111,61, nonché gli ulteriori importi calcolati a titolo di indennità per l'occupazione legittima (Euro 1.494,00) ed illegittima (Euro 7.451,17) dei terreni non oggetto di esproprio, per un ulteriore complessivo ammontare pari ad Euro 8.945,17.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. nei confronti della , disattesa e rigettata ogni ulteriore Parte_1 CP_1 istanza, il Tribunale statuisce quanto segue:
ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 4.001,88 l'indennità dovuta per la legittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30,
373, 546 e 547, oltre interessi legali;
ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 6.109,73 il giusto indennizzo dovuto per l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio
124, particelle 30, 373, 546 e 547, oltre interessi legali;
determina in Euro 1.494,00 l'indennità dovuta per la legittima occupazione dell'area individuate al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
determina in Euro 7.451,17 l'indennità dovuta per la illegittima occupazione dell'area individuata al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, determina il danno patrimoniale sofferto da in misura corrispondente al valore venale delle Parte_1 aree utilizzate per scopi di pubblica utilità, pari ad Euro 20.997,00, e per il periodo di occupazione senza titolo, nella misura del 5% annuo dello stesso valore venale;
determina in Euro 2.099,70 il danno non patrimoniale sofferto da per Parte_1
l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e
457, oltre interessi legali;
va fatto ordine alla di depositare presso il le CP_1 CP_1 Controparte_9 somme come determinate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate in ragione del “decisum”, vengono regolate come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti della , così Parte_1 CP_1 statuisce:
ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 4.001,88 l'indennità dovuta al ricorrente per la legittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e 547, oltre interessi legali;
ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 6.109,73 il giusto indennizzo dovuto al ricorrente per l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e 547, oltre interessi legali;
determina in Euro 1.494,00 l'indennità dovuta al ricorrente per la legittima occupazione dell'area individuate al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
determina in Euro 7.451,17 l'indennità dovuta al ricorrente per la illegittima occupazione dell'area individuata al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, determina il danno patrimoniale sofferto da in misura corrispondente al valore venale delle Parte_1 aree utilizzate per scopi di pubblica utilità, pari ad Euro 20.997,00, e per il periodo di occupazione senza titolo, nella misura del 5% annuo dello stesso valore venale, come da
C.T.U.;
determina in Euro 2.099,70 il danno non patrimoniale sofferto da per Parte_1
l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e
457, oltre interessi legali;
ordina alla di depositare presso il Ufficio le somme CP_1 CP_9 CP_9 come determinate;
condanna la al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che vengono liquidate in Euro 600,00 per esborsi e in Euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Roma, lì 17/2/2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Franca Mangano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sez. TRIBUNALE REGIONALE delle ACQUE PUBBLICHE
così composta:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere Rel.
dott. Ing. CASCONE FILIPPO Esperto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1576/2021 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 17 dicembre 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vitelleschi n. 26, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marco Morelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente “pro tempore” della CP_1 CP_2 regionale, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, ivi elettivamente domiciliata in Via Marcantonio Colonna n. 27, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiammetta Fusco in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar di Crotone del Persona_1
20/3/2013, rep. n. 69433, racc. n. 43784;
Resistente
OGGETTO: rideterminazione giusto indennizzo per occupazione illegittima ed occupazione legittima di fondi, accertamento del diritto all'indennità di occupazione e risarcimento danni.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15/3/2021, il sig. , proprietario di alcuni Parte_1 terreni siti in Roma, Località “Labaro”, distinti in Catasto al Foglio 124, particelle 368,
370, 371, 415, 417, 419, 531, 533, 535, 30, 373, 545, 546 e 547, adiva il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche assumendo che, in data 1/2/2021, con determinazione dirigenziale n. G00858 (notificatagli il 25/2/2021), la , ai sensi dell'art. 42- CP_1 bis d.P.R. n. 327/01, aveva disposto l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, dei terreni di sua proprietà censiti in Catasto al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e 547, in ragione di alcuni lavori di sistemazione idraulica del “Fosso Cremera”, in vista della messa in sicurezza della zona urbana del territorio di Roma Capitale (località “Labaro”).
Più esattamente il ricorrente riferiva che, con determinazione del Commissario
Straordinario dell' n. 11901 del 4.12.2007, era stato approvato il Progetto CP_3 definitivo, quale pubblica utilità, dei suddetti lavori e che, in data 24.12.2009, con decreto n. B6767 del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione , erano CP_1 state anche approvate le indennità provvisorie di espropriazione relative agli immobili particelle n. 30, 372, 373, per un totale di mq. 2626 ed un'indennità di esproprio Euro
13.182,00.
Quindi, in data 29.07.2011 con decreto n. A 7795 del Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della Regione del 24.12.2009, era stata disposta CP_1 l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un anno (salvo proroga) di immobili non soggetti ad esproprio da parte dell' tra i quali figurava la particella CP_3
n. 372, per un totale di mq. 861.
Il 10.10.2011 veniva redatto il verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso degli immobili di cui al Foglio 124 part.lle 372, 30, 373 - “Superficie da occupare temporaneamente mq 861;Superficie da espropriare mq 2626”, nell'ambito del quale veniva affermato: “Trattasi di area adibita a cantiere di mq 20.000,00 (intera estensione) utilizzata dall' per approvvigionamento e deposito dei CP_4 materiali da costruzione occorrenti all'esecuzione dei lavori. Precedentemente all'allestimento del cantiere era un'area agricola coltivata ad ortaggi (orto irriguo) come da foto allegate…”; quindi, in tale occasione, il sig. aveva Parte_1 dichiarato “che oltre ad essere comproprietario dei fondi oggetto di procedura espropriativa”, era anche l'unico possessore dei terreni, che da più di 20 anni coltivava ad ortaggi per tutta la loro estensione catastale;
inoltre faceva presente che, per l'accesso al cantiere e per il transito dei mezzi da lavoro, in “sinistra idraulica” erano state occupate dall'inizio dei lavori le aree urbane di sua proprietà individuate al foglio 124 part. 368/419/417/511/370 e 415 per un totale di mq. 6530.
Quindi, con decreto dirigenziale n. G18269 del 18.12.2014, la P.A. aveva preso atto della richiesta del Sig. di compensare una parte del terreno occupato in destra Pt_1 idraulica (già demaniale) con quello in sinistra idraulica, e veniva altresì definita in mq.
838 la nuova area da espropriare, con il riconoscimento dell'indennità di occupazione d'urgenza.
In data 27.02.2015 avveniva l'immissione in possesso degli immobili siti in destra idraulica del “Fosso Cremera” e, anche in tale occasione, il sig. aveva Pt_1 dichiarato “di essere proprietario dei terreni aree urbane al foglio 124 particelle 368-
419-417-415-370-511 per un totale di mq 6530”, e che detti terreni erano stati usati per l'accesso al cantiere in sinistra idraulica ed erano stati occupati dall'inizio dei lavori per il transito dei mezzi pesanti e l'approvvigionamento dei cantiere a far data 25/07/2012 sono state occupate anche le particelle 533-535-531, del foglio 124 per tutta la loro estensione per la costruzione dell'argine.
Successivamente, il 25/07/2012 erano state occupate senza titolo anche le part.lle 533,
535, 531 situate in sinistra idraulica “Fosso Cremera” per la realizzazione di un'opera provvisionale, quale la costruzione dell'argine, per un totale di mq. 2507.
Infine, le particelle n. 368, 370, 417, 419, 415, 511 e 543, venivano anch'esse occupate temporaneamente senza titolo come da verbale di consistenza del 27.02.2015, dall'inizio dei lavori 04.04.2011 sino alla fine dei lavori 23.10.2015, per consentire l'approvvigionamento di materiali.
Il Sig. , nel corso degli anni, a più riprese aveva chiesto il pagamento di Parte_1 indennità per l'occupazione temporanea e l'indennità di esproprio, senza ottenere alcun riscontro;
inoltre, nel frattempo, era sopravvenuta l'illegittima totale occupazione per scadenza dei termini di pubblica utilità.
In data 14.10.2019, il ricorrente, con riferimento alla procedura espropriativa e di occupazione temporanea di parte dell'area in comproprietà situata in destra idraulica, con una lettera/diffida aveva chiesto il pagamento: 1) dell'indennizzo del pregiudizio patrimoniale relativamente alle particelle 30 in toto, 373 in toto e 372 parziale (nuove particelle 546 e 547) per un totale di mq 2.333 (invece di mq 838 definiti con D.D.
G18269), calcolato sul valore venale delle stesse, cui avrebbero dovuto sommarsi l'indennità per il danno non patrimoniale per un importo del 10% del valore venale, oltre al danno da mancato utilizzo pari al 5% di interesse annuo per ogni anno di occupazione;
2) il pagamento dell'indennità per occupazione temporanea senza titolo;
3) l'acquisizione definitiva della proprietà delle particelle 30 in toto, 373 “in toto” e 372 parziale (nuove particelle 546 e 547); 4) con riferimento alla occupazione senza titolo alcuno dell'area di proprietà situata in sinistra idraulica del “Fosso Cremera”: a) il pagamento dell'indennità di occupazione delle p.lle 533,535,531 occupate senza titolo, in via di urgenza;
b) i danni non patrimoniali e da mancato utilizzo;
5) in riferimento all' occupazione temporanea dell'area in sinistra idraulica per l'approvvigionamento dei materiali: a) il pagamento dell'indennità di occupazione temporanea;
b) il risarcimento danni per ridotta potenzialità edificatoria del lotto composto dalle particelle n. 372, 373 e 30, in seguito all'esproprio di mq 2333.
Con decreto dirigenziale n. G00858 del 1.2.2021, la aveva acquisito al CP_1 proprio patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/01, i terreni siti in Roma, al catasto al fg. 124, particelle 30, 373, 546 e 547, riconoscendo il pagamento della totale somma di Euro 28.444,65 a titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e da mancato utilizzo di tali beni (e di Euro 3.572,92 per l'occupazione legittima), senza riconoscere alcunché in merito alla occupazione delle particelle 531, 533, 535, 368, 370,
417, 419, 415, 511 (sinistra idraulica) e per la particella 545 (destra idraulica).
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva deciso di adire l'Autorità giudiziaria, lamentando l'erroneità dei criteri adottati dalla per il calcolo delle indennità e per il CP_1 risarcimento del danno per il mancato utilizzo dei terreni in destra idraulica, nonché per ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità per l'avvenuta occupazione delle particelle nn. 531, 533, 535, 368, 370, 417, 419, 415, 511, 543
(in sinistra idraulica) e n. 545 (in destra idraulica), in quanto avvenuta con conoscenza diretta della CP_1
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo: 1) l'accertamento e la ri-determinazione Pt_1 del giusto indennizzo e risarcimento del danno dovuto per l'illegittima occupazione di aree e per la conseguente condanna al pagamento o deposito a carico della parte convenuta, in relazione decreto dirigenziale n. G00858 del 1.2.2021 contenente acquisizione al patrimonio della , ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis CP_1
d.P.R. n. 327/01, di terreni siti in Roma, al catasto al fg. 124, particelle 30, 373, 546 e 547
(cd. destra idraulica) notificato al ricorrente in data 25.2.2021; 2) per l'accertamento e la ri-determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima delle aree site in
Roma di cui al catasto fg. 124, particelle 30, 373, 546 e 547 (cd. dx idraulica) notificato al ricorrente in data 25.2.2021; 3) l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione per le aree site in Roma di cui al catasto foglio 124, part.lle
545 (cd. destra idraulica), e la conseguente condanna al pagamento o deposito al MEF da parte convenuta;
4) l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione per le aree site in Roma di cui al catasto foglio 124, part.lle 531, 533, 535,
368, 370, 417, 419, 415, 511 e 543 (cd. sx idraulica), e la conseguente condanna al Contr pagamento o deposito al da parte convenuta. Il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la , “in primis”, eccepiva il difetto di legittimazione CP_1 attiva del sig. , in quanto, a suo dire, non aveva dimostrato il suo diritto Parte_1 di proprietà sulle particelle oggetto di causa;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, deducendo anche che il ricorrente non era mai stato autorizzato ad occupare –a mezzo della propria impresa, che aveva vinto la gara pubblica- i terreni posti in sinistra idraulica non ricompresi nel piano particellare di esproprio.
Pertanto la concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con la condanna del CP_1 ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale disponeva l'espletamento di un'apposita indagine peritale;
quindi, all'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 17/12/2024 la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere disattesa l'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione attiva CP_1 del ricorrente in riferimento alle particelle n. 30, 373, 546 e 547 (queste ultime due già
372/parte) del Foglio n. 124.
Infatti, dall'esame degli atti processuali emerge che la , né all'atto CP_1 dell'instaurazione della procedura di occupazione d'urgenza (vedi, in particolare, il richiamo specificamente operato nel decreto n. A7795/2011 al Piano Particellare
Descrittivo di Progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico dell'Agenzia Regionale per la
Difesa del Suolo, recante l'indicazione delle ditte proprietarie), né nel corso della successiva fase espropriativa sollevò mai alcuna contestazione in ordine alla titolarità dei diritti sui terreni in questione, arrivando addirittura ad operare, in favore dell'odierno ricorrente, una puntuale quantificazione della superficie globalmente occupata (pari a mq. 2626) e dell'indennità di esproprio.
Pertanto è lo stesso contegno serbato dalla nel corso della procedura CP_1 ablatoria che consente di ritenere superata la contestazione da ultimo sollevata sulla valenza e sull'efficacia della scrittura privata intercorsa in data 10/3/2004 tra il sig.
ed i suoi genitori, sigg. e che ha Parte_1 Controparte_6 Persona_2 avuto ad oggetto le particelle nn. 30, 372 e 373 del Foglio 124 e che, oltre ad essere stata regolarmente registrata, a decorrere dal 5/3/2021 risulta anche trascritta e, quindi, opponibile ai terzi.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va chiarito che gli unici terreni che, secondo questo Tribunale, possono essere oggetto di pretesa da parte del ricorrente sono solo quelli posti in c.d. “destra idraulica” del “Fosso Cremera”.
Sul punto va osservato che sia il citato decreto regionale n. A7795/2011 (avente ad oggetto l'occupazione temporanea delle aree occorrenti per l'approntamento delle opere di cantiere necessarie per la realizzazione dei lavori, di pubblica utilità, finalizzati alla difesa spondale del “Fosso Cremera” per la messa in sicurezza della zona urbana di
“Labaro” nel Comune di Roma), sia il successivo decreto regionale n. G18269/14 (con il quale venne approvata l'apposita perizia di variante resasi necessaria a causa della riscontrata difformità dei luoghi rispetto alle planimetrie ed ai rilievi originariamente effettuati per la redazione del pregresso “Progetto definitivo”), ebbero espressamente ad oggetto -per quanto concerne la posizione del ricorrente- soltanto le particelle ubicate in
“destra idraulica” e, precisamente, le particelle n. 30, 372 e 373 del Foglio 124, mentre fu unicamente il sig. , in occasione della redazione dei verbali di consistenza Parte_1 ed immissione in possesso del 10/10/2011 e del 27/2/2015, a sostenere di aver occupato anche ulteriori particelle poste in “sinistra idraulica” per “l'accesso al cantiere e per il transito dei mezzi meccanici”, nonché “per la costruzione dell'argine”.
Al contempo, poi, va altresì rilevato che né la -di cui il sig. CP_7 Parte_1 era legale rappresentante- né il sig. in proprio formularono mai alcuna richiesta Pt_1 all'Amministrazione per essere autorizzati ad estendere l'occupazione su altre particelle di cui quest'ultimo era proprietario, né fu mai comunque adottato dalla Regione – CP_1 come invece sarebbe stato necessario- un provvedimento scritto che autorizzasse qualcuno di essi a procedere in tal senso;
ne consegue che, sul piano procedimentale, sussiste un'insanabile lacuna, soprattutto ove si tenga conto del fatto che l'art. 1, comma
4, del d.P.R. n. 327/2011 (“Testo unico” in materia di espropriazione per pubblica utilità) stabilisce espressamente l'inderogabilità delle norme poste dallo stesso decreto “se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni”, e che il successivo art. 49, proprio in relazione all'ipotesi dell'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, non solo impone alla P.A. di notificare al proprietario del fondo un avviso in tal senso, recante l'indicazione delle specifiche aree, ma anche di redigere un apposito verbale di consistenza delle stesse, con la conseguenza che vi è la necessità di adottare una forma scritta, da ritenersi prescritta “ad substantiam”.
Ne consegue che anche ove mai la Pubblica Amministrazione fosse venuta a conoscenza dell'avvenuta occupazione di fatto, da parte della di particelle ulteriori CP_7 rispetto a quelle indicate nei suddetti decreti dirigenziali (ubicate soltanto in “destra idraulica”), tale circostanza non avrebbe mai potuto comportare un'estensione dell'efficacia dell'originario provvedimento anche a queste ultime;
a ciò, poi, aggiungasi che la , con il citato decreto n. G18269/14, in occasione dell'approvazione CP_1 della perizia di variante, aderendo ad una specifica richiesta del sig. Parte_1 aveva già compensato la superficie di espropriazione in “destra idraulica”, “necessaria per il definitivo posizionamento dell'asse del rilevato arginale”, con la porzione di superficie in sinistra idraulica di proprietà demaniale (“previo assenso dell'Agenzia del
Demanio”); inoltre, l'inconfigurabilità di una qualsiasi forma di “adesione” della P.A. ad eventuali ulteriori ampliamenti dell'area oggetto di occupazione è implicitamente confermata dal fatto che, proprio in vista della realizzazione della modifica degli argini proposta dalla l' comunicò a quest'ultima che le aree individuate al CP_7 CP_3
Foglio di mappa n. 124, particelle 28, 29/parte e 515/parte avrebbero dovuto intendersi liberate dal gravame espropriativo e semplicemente sottoposte a vincolo d'uso, come poi definitivamente stabilito nel provvedimento conclusivo del 4/3/2020.
Identiche considerazioni valgono anche per le particelle 533, 535 e 531 del Foglio 124.
Per quanto concerne, poi, le particelle 368, 370, 417, 419, 415, 511 e 543 del Foglio 124, fu la stessa che, nel presentare la propria “Offerta Tecnica” in occasione della CP_7 gara, dichiarò espressamente (vedi la voce “Cantierizzazione”, pag. 3) che nel caso di aggiudicazione non ci sarebbe stata “l'installazione ex novo di un'area di cantiere destinata ad accogliere gli uffici, i localo spogliatoi, i servizi e le aree per il ricovero dei mezzi d'opera”, in quanto, “per tutti questi aspetti”, sarebbe stata utilizzata “la sede operativa dell' di Via Veientana Vetere n. 403”, ubicata in “destra Controparte_8 idraulica”.
Acclarato, quindi, che le uniche particelle che possono essere prese in considerazione ai fini di causa sono quelle poste in “destra idraulica”, si osserva che tra esse va considerata anche la particella n. 545 (già particella n. 372), che è stata effettivamente oggetto di un'occupazione parziale temporanea.
Infatti, con particolare riferimento a detta particella, non può essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui, essendo l'area “in questione (…) destinata ad area di incantieramento”, il ristoro del pregiudizio dovrebbe estendersi all'intera sua superficie: infatti, il ristoro del pregiudizio sofferto dal privato a causa dell'esercizio dei poteri ablatori della P.A. può essere apprezzato solo in riferimento alla porzioni di terreno che siano state oggetto di effettiva occupazione (e poi, eventualmente, di successiva espropriazione) per lo svolgimento dei lavori e delle opere da realizzare (nel caso di specie, come definitivamente individuate dalle successive perizie di variante), e non può invece essere configurato -come pretenderebbe il ricorrente- in ragione di un'astratta valutazione dell'opportunità di garantire all'appaltatore uno spazio ulteriore (rispetto a quello effettivamente considerato nel provvedimento) per consentire un migliore accesso ai luoghi o un più agevole stoccaggio dei materiali.
Ciò premesso, dall'esame dell'espletata C.T.U. è emerso che, in realtà, la superficie effettivamente occupata per i lavori in questione è stata pari a complessivi mq. 4.325
(861 mq + 2.626 mq. + 838 mq.), di cui 2.333 mq. effettivamente espropriati (1.495 mq in ragione del primo verbale di immissione in possesso, e 838 mq. in ragione del secondo) e 1992 mq. occupati solo temporaneamente;
più specificamente, l'occupazione ha avuto ad oggetto le particelle nn. 30, 373, 546 e 547 del Foglio 124 nella loro interezza, mentre la particella 545 solo nella porzione utilizzata per lo stoccaggio dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori appaltati dalla superficie che, in CP_7 assenza di prove certe, il C.T.U., con ragionamento del tutto condivisibile, sulla scorta delle risultanze dei verbali di consistenza e di immissione in possesso succedutisi nel tempo, ha determinato in soli mq. 1992.
Sul punto giova osservare che, se è pur vero che nel verbale dell' del 10/10/2011 CP_3
l'area in questione, in precedenza coltivata ad orto irriguo, veniva genericamente indicata in mq. 20.000, è altresì vero che il C.T.U., sulla scorta di un attento esame della documentazione fotografica dei luoghi reperibile su Google Earth e ritualmente prodotta dai C.T.P. di entrambe le parti, ha avuto modo di appurare che la superficie della particella 545 temporaneamente occupata come area di cantiere è stata oggetto di modifiche nel corso del tempo.
In proposito, il C.T.U. ha accertato che, già prima dell'allestimento del cantiere per cui è causa, la particella 545 era utilizzata come luogo per il deposito di materiali edili (sul punto, vedi le immagini aeree di Google Earth scattate ad agosto 2001, aprile 2003, maggio 2004 e luglio 2005), e che su di essa era già presente una strada sterrata che collegava detto terreno sia alla Via Jonas Edward Salk, sia ad altri terreni del ricorrente ubicati in sponda sinistra;
inoltre, in occasione del sopralluogo effettuato “in loco”, il
C.T.U. ha altresì accertato che la particella 545 in parte era incolta e in parte utilizzata come deposito di materiali posizionati “prevalentemente bordo strada”, e che su di essa era presente anche una baracca di cantiere.
Pertanto, stante il fatto che la particella in questione, nel corso del tempo, è stata occupata per il deposito di materiali edili non connessi all'espletamento dei lavori per cui
è causa, questo Tribunale ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal C.T.U. che, in ragione di quanto oggettivamente evincibile dai verbali di consistenza e di immissione succedutisi nel tempo (e dalle perizie di variante), ha ritenuto di determinare l'area effettivamente interessata dai lavori di interesse pubblico nella misura di mq. 1992.
In relazione, poi, alla natura dei terreni, va sottolineato che il C.T.U., dopo aver rilevato che essi hanno una “vocazione agricola”, aderendo ad uno specifico rilievo formulato dal
C.T.P. del ricorrente ha dichiarato che essi hanno “una modesta potenzialità edificatoria legata alle necessità della conduzione agricola”, evidenziando, però, che nel “mercato immobiliare questo tipo di terreni sono di fatto considerati inedificabili” e che, in ogni caso, anche a voler fare applicazione delle previsioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, sarebbe stato possibile teoricamente realizzare (dovendosi avere riguardo alle superfici nette e non a quelle lorde del manufatto) solo un fabbricato per una persona, legato alla conduzione del fondo ed avente una superficie calpestabile di non più di 28 mq..
Inoltre, il C.T.U., facendosi carico delle osservazioni formulate dal C.T.P. del sig.
anche in riferimento ai criteri da osservare per il calcolo delle indennità di Pt_1 esproprio dei terreni agricoli, dopo aver evidenziato che la , nel liquidare la CP_1 somma di 9 Euro a mq., aveva determinato detto importo in misura pari al 180% del valore dei V.A.M. (come fissato dall'Agenzia delle Entrate) e dopo aver altresì sottolineato che i prezzi medi di mercato evincibili dalle offerte di vendita reperite dal ricorrente sulla rete “Internet” potevano valere per “terreni edificabili aventi destinazione residenziale, commerciale e direzionale e non con edificabilità legata alla mera conduzione del fondo”, muovendo dai valori indicati per il periodo luglio-dicembre
2020 dal “Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Roma” (che prevedeva, per i terreni edificabili aventi destinazione residenziale, commerciale e direzionale ma privi del permesso di costruire, un valore pari ad Euro 170,00 mq. per i terreni di prima fascia), e tenendo conto dell'indice di edificabilità riportato nelle stesse osservazioni del
C.T.P. (pari a 0,002 mq/mq), è pervenuto alla conclusione che l'edificabilità della porzione di terreno espropriata, anche a voler ipotizzare un'altezza del manufatto teoricamente realizzabile di mt. 3,50, sarebbe comunque pari a 0,007 mc/mq, sicché, anche considerando il terreno di “prima fascia”, la cubatura realizzabile, vincolata all'attività agricola, potrebbe incidere sul terreno nella sola misura di Euro 1,19 Euro per mq. (0,007 mc/mq * 170,00 Euro/mc = 1,19 Euro/mq).
Ad avviso di questo Tribunale, tali conclusioni risultano sostenute da puntuale motivazione e, quindi, sono senz'altro condivisibili: inoltre detta valutazione va rapportata, per le ragioni già esplicitate, non all'intera estensione della particella 545, bensì ad una superficie di soli 1992 mq., sicché la relativa potenziale edificabilità risulta così irrilevante da non poter essere in alcun modo considerata ai fini economici, tenuto conto del fatto che su tale superficie si potrebbe realizzare solo un manufatto di dimensioni ridottissime da destinare a ripostiglio di attrezzi agricoli, e che comunque risulta inconferente la sua teorica utilizzabilità da parte di soggetti terzi (“comprensorio limitrofo di maggiore consistenza”) che, peraltro, il ricorrente non ha neanche individuato.
Alla luce di quanto detto, deve quindi ritenersi congruo il valore di Euro 9 a mq. riconosciuto dalla al sig. a titolo di indennità per CP_1 Parte_1
l'avvenuto esproprio dei 2.333 mq. posti in destra idraulica del Fosso Cremera;
ne consegue che risulta esatta anche l'ulteriore valutazione operata dal C.T.U., che ha calcolato il valore venale delle aree oggetto di esproprio in Euro 20.997,00 (2.333 mq. x
9,00 Euro/mq. = 20.997,00).
Per quanto concerne il danno patrimoniale che, ai sensi dell'art. 42 bis d.P.R. n.
327/2001, spetta al ricorrente, viene determinato in misura corrispondente al valore venale delle aree utilizzate per scopi di pubblica utilità, pari ad Euro 20.997,00, e per il periodo di occupazione senza titolo, in difetto di prova di una diversa entità, nella misura del 5% annuo dello stesso valore venale, come da C.T.U.; a detto importo deve aggiungersi, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. n.
327/2001, la somma di Euro 2.099,70 a titolo di danno non patrimoniale (per l'illegittima occupazione), liquidato forfettariamente nella misura del 10% del valore venale delle aree espropriate.
A tali somme, infine, dovranno essere aggiunti gli ulteriori importi calcolati dal C.T.U. a titolo di indennità per l'occupazione legittima (Euro 4.001,88) ed illegittima (Euro
6.109,73) dei terreni oggetto di esproprio, per un complessivo ammontare di Euro
10.111,61, nonché gli ulteriori importi calcolati a titolo di indennità per l'occupazione legittima (Euro 1.494,00) ed illegittima (Euro 7.451,17) dei terreni non oggetto di esproprio, per un ulteriore complessivo ammontare pari ad Euro 8.945,17.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. nei confronti della , disattesa e rigettata ogni ulteriore Parte_1 CP_1 istanza, il Tribunale statuisce quanto segue:
ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 4.001,88 l'indennità dovuta per la legittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30,
373, 546 e 547, oltre interessi legali;
ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 6.109,73 il giusto indennizzo dovuto per l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio
124, particelle 30, 373, 546 e 547, oltre interessi legali;
determina in Euro 1.494,00 l'indennità dovuta per la legittima occupazione dell'area individuate al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
determina in Euro 7.451,17 l'indennità dovuta per la illegittima occupazione dell'area individuata al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, determina il danno patrimoniale sofferto da in misura corrispondente al valore venale delle Parte_1 aree utilizzate per scopi di pubblica utilità, pari ad Euro 20.997,00, e per il periodo di occupazione senza titolo, nella misura del 5% annuo dello stesso valore venale;
determina in Euro 2.099,70 il danno non patrimoniale sofferto da per Parte_1
l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e
457, oltre interessi legali;
va fatto ordine alla di depositare presso il le CP_1 CP_1 Controparte_9 somme come determinate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate in ragione del “decisum”, vengono regolate come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti della , così Parte_1 CP_1 statuisce:
ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 4.001,88 l'indennità dovuta al ricorrente per la legittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e 547, oltre interessi legali;
ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, ridetermina in Euro 6.109,73 il giusto indennizzo dovuto al ricorrente per l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e 547, oltre interessi legali;
determina in Euro 1.494,00 l'indennità dovuta al ricorrente per la legittima occupazione dell'area individuate al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
determina in Euro 7.451,17 l'indennità dovuta al ricorrente per la illegittima occupazione dell'area individuata al Foglio 124, particella 545, oltre interessi legali;
ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, determina il danno patrimoniale sofferto da in misura corrispondente al valore venale delle Parte_1 aree utilizzate per scopi di pubblica utilità, pari ad Euro 20.997,00, e per il periodo di occupazione senza titolo, nella misura del 5% annuo dello stesso valore venale, come da
C.T.U.;
determina in Euro 2.099,70 il danno non patrimoniale sofferto da per Parte_1
l'illegittima occupazione delle aree individuate al Foglio 124, particelle 30, 373, 546 e
457, oltre interessi legali;
ordina alla di depositare presso il Ufficio le somme CP_1 CP_9 CP_9 come determinate;
condanna la al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 processuali, che vengono liquidate in Euro 600,00 per esborsi e in Euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Roma, lì 17/2/2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Franca Mangano