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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2024, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
1738/2020
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1738 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione il 22/11/2023 con i termini ex art. 190 cpc
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
T r a
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Giovanni Bosco n. 7/B (c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Irene Cascone (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla via Santa Maria C.F._2
dell'Orto n. 19 di Castellammare di Stabia (Na) (fax 0813915644 o pec: Email_1
E
, (codice fiscale: ), nata il [...] a Parte_2 CodiceFiscale_3
Castellammare di Stabia ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Cuomo (codice fiscale;
pec: fax CodiceFiscale_4 Email_2
081/872.53.76) presso il cui studio è elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia presso il suo studio legale alla via Bonito n. 9
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In data 27.12.2018 il signor notificava alla moglie ricorso per Pt_1 Parte_2
separazione giudiziale. Il tribunale di Torre Annunziata con ordinanza ex art. 708 cpc del 13.3.2019, poneva a carico del signor un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento per le due figlie.
La signora notificava all'odierno opponente ordinanza presidenziale in forma esecutiva ed Pt_2
atto di precetto per complessivi euro 4.492,57 e successivamente atto di pignoramento presso il datore di lavoro dell'Ingenito ovvero la Org_1
Il giudice dell'esecuzione si riservava e con successiva ordinanza del 3.02.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissava il termine di 60 giorni dalla detta ordinanza per formalizzare l'opposizione con iscrizione al ruolo del contenzioso ordinario e rinviava per l'assegnazione all'udienza del 24.02.2020 .
Con ordinanza del giorno 11.06.2020 il giudice dell'esecuzione, la dr.ssa Nardone, accertava che il credito della signora alla data del precetto era pari ad euro 3.955,38 e così provvedeva: Pt_2
“Assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente Parte_3
della somma al netto delle ritenute fiscali e previdenziali , mensilmente dovuta al debitore esecutato a titolo di stipendio, retribuzione o altre indennità relative al rapporto di lavoro (ivi compreso il T.F.R in caso di cessazione del rapporto di lavoro) e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti notificati anteriormente e fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data
31/12/2019 per il pagamento della sorta capitale precettata e delle competenze liquidate pari a €
800,00 oltre a rimborso forfettario sulle spese generali pari al 15%, IVA e CPA e le eventuali spese di registrazione del presente provvedimento, nonché gli interessi le gali sulla somma capitale, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo. Ciò a parziale soddisfazione del credito e delle spese e competenze di esecuzione con attribuzione. Dichiara l'incapienza per la residua somma e autorizza il ritiro dei titoli previa annotazione. In esecuzione della detta ordinanza il terzo pignorato ha provveduto a versare alla signora la somma parziale di euro 1.308,70 e, pertanto, con Pt_2
conseguente incapienza di € 2.646,68 .” Il giorno 15.7.2020 il sig. ha proposto dinanzi a Pt_1
codesto Tribunale “ricorso per riassunzione del giudizio di opposizione nel merito” con il pedissequo decreto di fissazione di udienza per il giorno 23.12.2020.
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione. Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione proposta ex art 615, I comma cpc contestandosi, con essa, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione.
Orbene ai sensi dell'art 616 il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. La dott.ssa Nardone con l'ordinanza con la quale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione fissava anche il termine di 60 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza per la proposizione dell'opposizione con iscrizione a ruolo dinanzi al tribunale di Torre
Annunziata.
Considerato che la suddetta ordinanza è stata comunicata alle parti il 5.2.2020 l' avrebbe Pt_1
dovuto introdurre il giudizio di merito entro il 9.6.2020, tenendo conto nel calcolare il termine decadenziale di 60 giorni anche della sospensione ex lege per pandemia da Covid 19 dal giorno 8 marzo al giorno 11 maggio 2020.
L'odierno opponente ha invece notificato ricorso il 15.7.2020 ovvero decorso il termine inderogabilmente stabilito dalla legge per la proposizione dell'opposizione.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
Ritenuti sussistenti i presupposti per rigettare l'opposizione quanto al profilo in questione possono considerarsi assorbiti gli altri. Considerata la materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
– compensa le spese.
Torre Annunziata, 3.4.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Salvatore Di Biase
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1738 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione il 22/11/2023 con i termini ex art. 190 cpc
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
T r a
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Giovanni Bosco n. 7/B (c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Irene Cascone (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla via Santa Maria C.F._2
dell'Orto n. 19 di Castellammare di Stabia (Na) (fax 0813915644 o pec: Email_1
E
, (codice fiscale: ), nata il [...] a Parte_2 CodiceFiscale_3
Castellammare di Stabia ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, dall'avv. Nicola Cuomo (codice fiscale;
pec: fax CodiceFiscale_4 Email_2
081/872.53.76) presso il cui studio è elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia presso il suo studio legale alla via Bonito n. 9
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In data 27.12.2018 il signor notificava alla moglie ricorso per Pt_1 Parte_2
separazione giudiziale. Il tribunale di Torre Annunziata con ordinanza ex art. 708 cpc del 13.3.2019, poneva a carico del signor un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento per le due figlie.
La signora notificava all'odierno opponente ordinanza presidenziale in forma esecutiva ed Pt_2
atto di precetto per complessivi euro 4.492,57 e successivamente atto di pignoramento presso il datore di lavoro dell'Ingenito ovvero la Org_1
Il giudice dell'esecuzione si riservava e con successiva ordinanza del 3.02.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, fissava il termine di 60 giorni dalla detta ordinanza per formalizzare l'opposizione con iscrizione al ruolo del contenzioso ordinario e rinviava per l'assegnazione all'udienza del 24.02.2020 .
Con ordinanza del giorno 11.06.2020 il giudice dell'esecuzione, la dr.ssa Nardone, accertava che il credito della signora alla data del precetto era pari ad euro 3.955,38 e così provvedeva: Pt_2
“Assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente Parte_3
della somma al netto delle ritenute fiscali e previdenziali , mensilmente dovuta al debitore esecutato a titolo di stipendio, retribuzione o altre indennità relative al rapporto di lavoro (ivi compreso il T.F.R in caso di cessazione del rapporto di lavoro) e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti notificati anteriormente e fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto in data
31/12/2019 per il pagamento della sorta capitale precettata e delle competenze liquidate pari a €
800,00 oltre a rimborso forfettario sulle spese generali pari al 15%, IVA e CPA e le eventuali spese di registrazione del presente provvedimento, nonché gli interessi le gali sulla somma capitale, a scalare, successivi al precetto e fino al saldo. Ciò a parziale soddisfazione del credito e delle spese e competenze di esecuzione con attribuzione. Dichiara l'incapienza per la residua somma e autorizza il ritiro dei titoli previa annotazione. In esecuzione della detta ordinanza il terzo pignorato ha provveduto a versare alla signora la somma parziale di euro 1.308,70 e, pertanto, con Pt_2
conseguente incapienza di € 2.646,68 .” Il giorno 15.7.2020 il sig. ha proposto dinanzi a Pt_1
codesto Tribunale “ricorso per riassunzione del giudizio di opposizione nel merito” con il pedissequo decreto di fissazione di udienza per il giorno 23.12.2020.
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione. Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione all'esecuzione proposta ex art 615, I comma cpc contestandosi, con essa, il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione.
Orbene ai sensi dell'art 616 il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. La dott.ssa Nardone con l'ordinanza con la quale rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione fissava anche il termine di 60 giorni dalla comunicazione della suddetta ordinanza per la proposizione dell'opposizione con iscrizione a ruolo dinanzi al tribunale di Torre
Annunziata.
Considerato che la suddetta ordinanza è stata comunicata alle parti il 5.2.2020 l' avrebbe Pt_1
dovuto introdurre il giudizio di merito entro il 9.6.2020, tenendo conto nel calcolare il termine decadenziale di 60 giorni anche della sospensione ex lege per pandemia da Covid 19 dal giorno 8 marzo al giorno 11 maggio 2020.
L'odierno opponente ha invece notificato ricorso il 15.7.2020 ovvero decorso il termine inderogabilmente stabilito dalla legge per la proposizione dell'opposizione.
L'opposizione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
Ritenuti sussistenti i presupposti per rigettare l'opposizione quanto al profilo in questione possono considerarsi assorbiti gli altri. Considerata la materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
– compensa le spese.
Torre Annunziata, 3.4.2024
Il Giudice Onorario
Dott. Salvatore Di Biase