Articolo 17 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 16Articolo 18
Versione
19 ottobre 1961
Art. 17.
L'articolo 67 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
"Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attivita' agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , nonche' al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961