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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.111/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra
, in persona del suo legale rappresentante, domiciliata Parte_1
in Palagiano (TA) presso lo studio dell'Avv. Filippo Marra dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in qualità di titolare della ditta omonima, domiciliato in Ginosa (TA) Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Calabrese dal quale è rappresentato e difeso;
appellato - appellante incidentale nonché in persona del suo legale rappresentante, domiciliata in Talsano (TA) presso CP_2 lo studio dell'Avv. Francesco Viccari dal quale è rappresentata e difesa;
appellata - appellante incidentale
All'udienza del 21.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e proprietari del lastrico solare sito al primo Controparte_1 Controparte_3 piano dell'immobile sito in Ginosa alla Contrada Bandiera, con atto del 2.08.2013 costituivano diritto di superficie in favore della Solaris Energy s.r.l., che realizzava, sul predetto lastrico, un impianto fotovoltaico successivamente alienato, unitamente al diritto superficiario, con atto pubblico dell'8.07.2015 dalla Solaris Energy alla PROMIXA E. S.r.l.
A causa della presenza di infiltrazioni sull'immobile, che causavano danni propagatisi anche alla struttura sottostante del fabbricato ed al materiale in loco presente, in data 18.11.2019
[...]
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, stipulava contratto di appalto con CP_1
la per la predisposizione e realizzazione - da parte del - di lavori di Pt_1 CP_1 impermeabilizzazione del lastrico solare, con fornitura e posa in opera di guaina, previa pitturazione con vernice, per il prezzo di €14.000,00 al netto di IVA, prevedendo esplicitamente che per l'esecuzione dei lavori fosse necessario lo smontaggio di n.280 pannelli fotovoltaici ed il rimontaggio dei binari per l'alloggio dei pannelli, opere a carico del il cui costo CP_1
sarebbe stato conteggiato in economia, in base alle ore di lavorazione necessarie per eseguire lo smontaggio dei pannelli e il rimontaggio del binari.
Eseguiti i lavori appaltati dal 19.11.2019 al 6.12.2019 e non ricevuto il corrispettivo pattuito, il presentava ricorso monitorio al Tribunale di Taranto che, con decreto ingiuntivo n. CP_1
993/2020 del 16.06.2020, ingiungeva alla di pagare la somma di € Parte_1
23.393,50, oltre interessi e spese del giudizio, quale somma dovuta in virtù del contratto di appalto e come portata dalle fatture n.104 del 26.11.2019 di € 8.540,00, n. 21 del 4.03.2020 di
€ 8.540,00 e n. 28 del 29.04.2020 di € 6.313,50.
Proponeva opposizione al d.i. la che, previa contestazione del valore probatorio e Pt_1 della veridicità delle fatture allegate (peraltro generiche nell'indicazione dei lavori) al ricorso monitorio, deduceva che la scrittura privata del 18.11.2019 era solo “un'offerta prezzo”, che lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici avrebbe richiesto l'autorizzazione della e la Pt_1
abilitazione prescritta dal DM 22.01.2007 n.38 di cui il non era titolare, che nello CP_1
smontaggio dei pannelli il ne avrebbe provocato la rottura di ventitré, con conseguente CP_1 necessità di ripristino oltre al danno da fermo produttivo dell'impianto. La Pt_1
concludeva quindi per la revoca del d.i. per la non debenza delle somme ingiunte e la condanna in riconvenzionale del al ristoro dei danni subiti in conseguenza del danneggiamento CP_1
dei pannelli fotovoltaici per un importo complessivo pari ad € 42.029,99. Si costituiva nel giudizio di opposizione il contestando la ricostruzione fattuale fornita dalla Controparte_1
società opponente e sostenendo: 1) che aveva concluso contratto di appalto datato in data
18.11.2019 sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della;
2) che lo Pt_1
impianto era già in cattivo stato di manutenzione come evidenziato nell'atto pubblico di compravendita dell'8.07.2015, concluso tra la Solaris Energy RL e la , nel quale le Pt_1
parti avevano dato atto che l'impianto necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui costo sarebbe stato posto a carico della;
3) che i lavori della Pt_1
impermeabilizzazione del lastrico solare avevano avuto inizio in data 19.11.2019 ed erano terminati in data 06.12.2019, supervisionati per tutta la durata anche da parte dello amministratore della società; 4) che aveva dato sollecita notizia della fine dei lavori in data
6.12.2019 alla , al fine di consentire alla stessa di dare corsi ai necessari lavori Pt_1
straordinari, lavori che, tuttavia, erano stati eseguiti solo in data 7.01.2020; 5) che il 5.01.2020, alle ore 18,00 circa, una tempesta di vento 70 nodi (circa 130 KM/h), aveva causato la rottura di 23 pannelli fotovoltaici, smontati dalla ditta ed in attesa di opportuno rimontaggio CP_1 da parte di ditta specializzata, 6) che per detto sinistro il aveva comunque sporto CP_1
denuncia alla , con la quale era assicurato a copertura dei rischi professionali CP_2
connessi alla responsabilità civile. Chiamata in giudizio dal previa autorizzazione del CP_1
tribunale, si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione con comparsa del 26.04.2021 eccependo l'inoperatività della polizza invocata, in quanto non ricompresi tra i rischi garantiti quelli da smontaggio di pannelli fotovoltaici.
Istruita la causa con l'ammissione delle prove orali richieste e l'acquisizione documentale ritenuta necessaria, con sentenza n.417/2023 pubblicata il 27.02.2023 il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da , con condanna Pt_1
di quest'ultima al rimborso delle spese di lite, anche in favore della terza chiamata in causa.
Il Giudice a quo, qualificato quello intervenuto tra le parti quale contratto di appalto riteneva che: a) il titolare della impresa opposta, ultimati i lavori controversi, realizzati tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2019, ne aveva tempestivamente dato notizia al legale rappresentante della società PROMIXA E. SRL, al fine di consentire l'avvio dei lavori straordinari dell'impianto; b) il contratto di appalto prevedeva lo smontaggio ma non il rimontaggio dei pannelli (attività di manutenzione straordinaria da effettuarsi a cura di ditta specializzata); c) i danni verificatisi il 5.01.2020, non erano imputabili a responsabilità della ditta appaltatrice, che in data antecedentemente all'evento dannoso aveva proceduto alla consegna dei lavori, che erano stati accettati senza contestazioni o riserve di sorta dalla committente;
d) che al momento dell'evento dannoso l'immobile era tornato nella piena ed esclusiva disponibilità della società committente, proprietaria del diritto superficiario sul bene;
con riferimento alla domanda riconvenzionale: e) che alcuna prova era stata fornita dalla società opponente dei presunti danni dalla stessa subiti per effetto della realizzazione non a regolare d'arte dei lavori appaltati alla ditta in assenza della dimostrazione del nesso causale CP_1
tra il danneggiamento e una condotta asseritamente negligente o imperita dell'impresa
[...]
CP_1
Con atto di citazione notificato i1 25.03.2023 la spiegava appello. Si costituiva il Pt_1
(1) deducendo l'inammissibilità, per violazione dell'art.345 c.p.c., del motivo di CP_1 appello relativo all'asserito riconoscimento di debito effettuato dal con la denuncia CP_1
del sinistro alla poiché tale asserito riconoscimento di debito non allegato in primo CP_2
grado, (2) contestando comunque la fondatezza dei motivi di appello, (3) proponendo appello incidentale per il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite da parte del tribunale, liquidazione a dire del errata per difetto, (4) riproponendo ex art. 346 c.p.c. o con CP_1
apposito motivo di appello incidentale, ove non sufficiente la mera riproposizione ex art. 346
c.p.c., la domanda di manleva nei confronti della in caso di accoglimento dell'appello CP_2
della Pt_1 Si costituiva, altresì, l spiegando “appello incidentale condizionato” avverso il CP_2 capo della sentenza di primo grado, con cui veniva affermato che l'attività di rimozione dei pannelli doveva ritenersi ricompresa tra i rischi assicurati dell'attività dell'impresa, in quanto accessoria. Chiedeva quindi che, in caso di accoglimento dell'appello principale e della domanda riconvenzionale della , la Corte rigettasse la domanda di garanzia Pt_1
formulata dal CP_1
Ciò chiarito, si rileva che con il primo motivo di appello la allega la falsa Pt_1 applicazione di legge e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere provato e sussistente il diritto del al pagamento del corrispettivo CP_1
“nonostante la evidente responsabilità dello stesso” e la non accettazione dell'opera da parte della committente. A dire dell'appellante, infatti, con la denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione il avrebbe riconosciuto la sua responsabilità per il danneggiamento dello CP_1
impianto. L'opera, inoltre, non sarebbe stata accettata perché la comunicazione informale del sulla conclusione dei lavori non avrebbe comportato l'accettazione tacita dell'opera CP_1
da parte del committente, essendo stata l'opera consegnata solo in data 7.01.2020.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione di legge e l'errata Pt_1
valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria per il danneggiamento dell'impianto fotovoltaico nonostante sia stato provato che il aveva smontato i pannelli e che i pannelli erano stati trasportati e CP_1
danneggiati dalle forti raffiche di vento avutesi il 5.01.2020 quando i pannelli erano nella custodia del che avrebbe dovuto provvedere a bloccarli. Secondo l'appellante, il CP_1
tribunale avrebbe anche omesso di considerare che il privo delle necessarie CP_1 competenze tecniche, aveva danneggiato pure gli inverter e gli ottimizzatori dell'impianto.
Preliminarmente e in rito, al contrario di quanto affermato dal in ordine al primo CP_1
motivo di appello col quale la appellante attribuisce alla denuncia di sinistro effettuata dal
[...] all' la natura di riconoscimento del debito risarcitorio, la Corte ritiene che tale CP_1 CP_2
allegazione da parte della non costituisca violazione dell'art.345 c.p.c. Spettando Pt_1
infatti al tribunale la valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti e la valutazione dei fatti non contestati (art.115 c.p.c.), pacifica tra le parti già in primo grado la denuncia del sinistro dal all' per l'evento del 5.01.2020 ed essendo pertanto la circostanza già CP_1 CP_2
(documentata e) acquisita in primo grado, la sua richiesta di valutazione in appello non costituisce allegazione di un fatto nuovo e un mutamento della domanda.
Fatta questa premessa, i due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, non sono condivisibili. Non più contestata in questa sede la stipula dell'appalto, né più contestato in appello l'oggetto del medesimo costituito (secondo il contratto scritto del 18.11.2019 e le ammissioni fatte in sede di interrogatorio formale il 28.04.2022 dal legale rappresentante della dalla Pt_1
impermeabilizzazione del lastrico solare previo smontaggio di 280 pannelli fotovoltaici e successivo rimontaggio dei (soli) binari, provato a mezzo dei testimoni (v. verbale d'udienza del 19.05.2022) che i lavori di impermeabilizzazione e di rimontaggio dei binari sono stati completati il 6.12.2019 e la loro ultimazione è stata comunicata immediatamente, lo stesso giorno, alla si ritiene che la custodia dei pannelli fotovoltaici smontati non rientrava Pt_1
nelle prestazioni del previste in contratto. Si rileva infatti che nel contratto scritto del CP_1
18.11.2019 non si è posto a carico del pure l'obbligo di custodire i pannelli CP_1
fotovoltaici una volta smontati, né di tale obbligo ha fatto menzione alcun teste. Anche il rappresentante legale della nell'interrogatorio reso il 28.04.2022, ha confermato che Pt_1 il contratto prevedeva anche l'obbligo di smontaggio dei pannelli e di rimontaggio dei binari, ma non ha menzionato alcun obbligo custodia a carico del né l'obbligo di mettere in CP_1
sicurezza i pannelli dopo lo smontaggio. Consegue che dei danneggiamenti subiti dai pannelli il 5.01.2020, per il forte vento, non può essere ritenuto responsabile il per non averli CP_1
“bloccati”.
Ma v'è di più.
Nell'atto di opposizione al d.i. (v. alla pag.4) la ha allegato che i danni sarebbero stati Pt_1
prodotti nella fase dello smontaggio dei pannelli non avendo il le competenze tecniche CP_1
richieste in detta operazione, mentre nel prosieguo del giudizio di primo grado e in appello i danneggiamenti sono stati collegati ad una negligenza (il mancato blocco) durante la fase (non di smontaggio ma) di “custodia” dei pannelli, prendendo spunto dalla circostanza riferita dal
[...]
della tempesta di vento del 5.01.2020 per sostenere che il non avrebbe CP_1 CP_1 provveduto a “bloccare” i pannelli e impedito che i pannelli fossero trasportati dal vento e danneggiati.
Dall'istruttoria svolta in primo grado non si comprende altresì quali siano esattamente i fantomatici danneggiamenti subiti dai pannelli fotovoltaici perché nel contratto di cessione dell'impianto sottoscritto l'8.07.2015 (v. copia in atti prodotta dalla dalla Solaris Pt_1
Energy e dalla si dava atto che l'impianto già necessitava di manutenzione ordinaria e Pt_1
straordinaria, circostanza che rende arduo distinguere i danni ricollegabili all'evento del
5.01.2020 e quelli presumibilmente preesistenti dovuti al difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è cioè possibile individuare e quantificare i danneggiamenti subiti dai pannelli non essendone stata provata la loro condizione prima dello smontaggio ad opera del e dell'evento del 5.01.2020 ed essendo stato documentato che i pannelli già CP_1
necessitavano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce prova dell'esistenza della responsabilità per danni del la circostanza CP_1 che lo stesso abbia denunciato il sinistro all' poiché la denuncia di sinistro, lungi dal CP_2 costituire un'ammissione di responsabilità, si comprende con il mero intento del di CP_1
cautelarsi nel caso di accertamento di una sua responsabilità.
Nell'atto di appello la deduce infine il danneggiamento degli inverter e degli Pt_1
ottimizzatori, circostanza peraltro addotta solo nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., ma non è stata fornita prova alcuna che tali asseriti danni siano riconducibili all'attività del
[...]
Il teste , direttore tecnico della società incaricata del ripristino dell'impianto, CP_1 Tes_1
ha riferito di aver trovato gli inverter agganciati e di non aver trovato gli ottimizzatori, non che gli stessi fossero danneggiati, né che fossero stati danneggiati nella fase dello smontaggio.
Peraltro, necessitando (si ribadisce) l'impianto di manutenzione ordinaria e straordinaria già al momento dell'acquisto da parte di e non essendo stata accertata la condizione dello Pt_1
impianto prima dei lavori del non si comprende se anche gli asseriti danneggiamenti CP_1 degli inverter e degli ottimizzatori fossero preesistenti o meno all'attività del o se CP_1
siano stati causati dal CP_1
Consegue il rigetto dell'appello principale.
Con un unico motivo di appello incidentale il allega la violazione di legge in cui CP_1
sarebbe incorso il tribunale nel liquidare le spese di lite di primo grado in soli 2.600,00 euro per compensi. L'appellante incidentale deduce che sarebbe errata la quantificazione del valore della causa dovendosi questo parametrare alla domanda di risarcimento per una somma di 42.029,99 euro avanzata dalla e che il tribunale si è discostato dai parametri medi di cui al DM Pt_1
10.03.2014 n.55 senza motivare al riguardo. Il conclude quindi per la liquidazione CP_1
delle spese di lite di primo grado secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55 relativi alle cause di valore compreso tra i 26.000,01 e i 52.000,00 euro.
Il motivo di appello è condivisibile.
Posto che a norma dell'art.5 c. I DM 10.03.2014 n.55 il valore della causa (per la liquidazione dei compensi) è determinato a norma del codice di procedura civile e che ai sensi dell'art. 10 c.
I c.p.c. il valore della causa si determina in base alla domanda, nel caso in esame va considerato il valore della domanda riconvenzionale proposta dalla Se, infatti, al fine della Pt_1
determinazione del valore della causa il valore della domanda riconvenzionale non si cumula con quello della domanda principale dell'attore, tuttavia, se sia superiore a quello della domanda principale, il valore della domanda riconvenzionale può comportare l'applicazione dei parametri dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti (Cass. civ. sez. II 20.10.2023 n. 29182).
Applicando tale principio al caso in esame, avendo parte opponente chiesto non solo la revoca del decreto ingiuntivo ma - in via riconvenzionale - anche la condanna dell'opposto al il risarcimento per i danni asseritamente subiti quantificati in 42.000 euro, il valore della causa va parametrato a quello della domanda riconvenzionale, compreso nello scaglione tra i 26.000,01
e i 52.000,00 euro.
Posto altresì che ai sensi dell'art. 4 c. I DM 10.03.2014 n.55 il giudice “tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate” e che il giudice ha l'obbligo di motivare e specificare i criteri di liquidazione qualora si scosti in misura apprezzabile dai valori medi (in tal senso Cass. civ. sez.
VI 13.05.2022 n. 15392), si ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai valori medi poiché la causa ha richiesto comunque l'esame della documentazione prodotta dalle controparti, la chiamata in causa del terzo e l'espletamento dell'istruttoria orale. E i valori medi dei compensi, secondo tabelle, ammontano ad € 7.616,00 come pretesi dal CP_1
Restano assorbite anche in questo grado tutte le altre questioni e domande, comprese quelle relative all'operatività o meno della polizza ritenute assorbite in primo grado (v. sentenza, a pag. 17) e riproposte ex art. 346 c.p.c. dal e dalla subordinatamente alla CP_1 CP_2 condizione, non verificatasi, di accoglimento dell'appello principale della Le Pt_1 riproposizioni delle domande avanzate e ribadite in questo grado dal e dall' in CP_1 CP_2 primo grado in ordine all'operatività o meno della polizza, infatti, non configurano (né richiedono) appelli incidentali poiché le relative questioni non sono state “decise”, avendo il tribunale ritenuto l'esame delle stesse “superfluo” (v. sentenza, alla pag. 17), stante il rigetto della domanda risarcitoria della dalla quale il intendeva essere garantito, in Pt_1 CP_1
caso di suo accoglimento, in virtù della polizza contratta con . CP_2
Le spese di lite di appello, da liquidare secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.
55, seguono la soccombenza.
Al rigetto dell'appello principale consegue l'obbligo della parte appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 c. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello principale alla sentenza n.417/2023 del Tribunale di Taranto proposto dal
[...]
nei confronti di con citazione notificata il 25.03.2023 e Parte_1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
30.03.2023, così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata nella parte in cui ha regolato le spese di lite di primo grado tra la e il condanna CP_4 CP_1
alla rifusione delle spese di lite di primo grado in favore di Parte_1 CP_1
nella misura di € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
[...]
(15%), CAP ed IVA come per legge;
3) condanna a rimborsare alle altre parti le spese di lite di appello, liquidate Parte_1 per ciascuna parte convenuta in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del art.13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Così deciso in Taranto il 5.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.111/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 417/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra
, in persona del suo legale rappresentante, domiciliata Parte_1
in Palagiano (TA) presso lo studio dell'Avv. Filippo Marra dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
, in qualità di titolare della ditta omonima, domiciliato in Ginosa (TA) Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Calabrese dal quale è rappresentato e difeso;
appellato - appellante incidentale nonché in persona del suo legale rappresentante, domiciliata in Talsano (TA) presso CP_2 lo studio dell'Avv. Francesco Viccari dal quale è rappresentata e difesa;
appellata - appellante incidentale
All'udienza del 21.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e proprietari del lastrico solare sito al primo Controparte_1 Controparte_3 piano dell'immobile sito in Ginosa alla Contrada Bandiera, con atto del 2.08.2013 costituivano diritto di superficie in favore della Solaris Energy s.r.l., che realizzava, sul predetto lastrico, un impianto fotovoltaico successivamente alienato, unitamente al diritto superficiario, con atto pubblico dell'8.07.2015 dalla Solaris Energy alla PROMIXA E. S.r.l.
A causa della presenza di infiltrazioni sull'immobile, che causavano danni propagatisi anche alla struttura sottostante del fabbricato ed al materiale in loco presente, in data 18.11.2019
[...]
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, stipulava contratto di appalto con CP_1
la per la predisposizione e realizzazione - da parte del - di lavori di Pt_1 CP_1 impermeabilizzazione del lastrico solare, con fornitura e posa in opera di guaina, previa pitturazione con vernice, per il prezzo di €14.000,00 al netto di IVA, prevedendo esplicitamente che per l'esecuzione dei lavori fosse necessario lo smontaggio di n.280 pannelli fotovoltaici ed il rimontaggio dei binari per l'alloggio dei pannelli, opere a carico del il cui costo CP_1
sarebbe stato conteggiato in economia, in base alle ore di lavorazione necessarie per eseguire lo smontaggio dei pannelli e il rimontaggio del binari.
Eseguiti i lavori appaltati dal 19.11.2019 al 6.12.2019 e non ricevuto il corrispettivo pattuito, il presentava ricorso monitorio al Tribunale di Taranto che, con decreto ingiuntivo n. CP_1
993/2020 del 16.06.2020, ingiungeva alla di pagare la somma di € Parte_1
23.393,50, oltre interessi e spese del giudizio, quale somma dovuta in virtù del contratto di appalto e come portata dalle fatture n.104 del 26.11.2019 di € 8.540,00, n. 21 del 4.03.2020 di
€ 8.540,00 e n. 28 del 29.04.2020 di € 6.313,50.
Proponeva opposizione al d.i. la che, previa contestazione del valore probatorio e Pt_1 della veridicità delle fatture allegate (peraltro generiche nell'indicazione dei lavori) al ricorso monitorio, deduceva che la scrittura privata del 18.11.2019 era solo “un'offerta prezzo”, che lo smontaggio dei pannelli fotovoltaici avrebbe richiesto l'autorizzazione della e la Pt_1
abilitazione prescritta dal DM 22.01.2007 n.38 di cui il non era titolare, che nello CP_1
smontaggio dei pannelli il ne avrebbe provocato la rottura di ventitré, con conseguente CP_1 necessità di ripristino oltre al danno da fermo produttivo dell'impianto. La Pt_1
concludeva quindi per la revoca del d.i. per la non debenza delle somme ingiunte e la condanna in riconvenzionale del al ristoro dei danni subiti in conseguenza del danneggiamento CP_1
dei pannelli fotovoltaici per un importo complessivo pari ad € 42.029,99. Si costituiva nel giudizio di opposizione il contestando la ricostruzione fattuale fornita dalla Controparte_1
società opponente e sostenendo: 1) che aveva concluso contratto di appalto datato in data
18.11.2019 sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della;
2) che lo Pt_1
impianto era già in cattivo stato di manutenzione come evidenziato nell'atto pubblico di compravendita dell'8.07.2015, concluso tra la Solaris Energy RL e la , nel quale le Pt_1
parti avevano dato atto che l'impianto necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il cui costo sarebbe stato posto a carico della;
3) che i lavori della Pt_1
impermeabilizzazione del lastrico solare avevano avuto inizio in data 19.11.2019 ed erano terminati in data 06.12.2019, supervisionati per tutta la durata anche da parte dello amministratore della società; 4) che aveva dato sollecita notizia della fine dei lavori in data
6.12.2019 alla , al fine di consentire alla stessa di dare corsi ai necessari lavori Pt_1
straordinari, lavori che, tuttavia, erano stati eseguiti solo in data 7.01.2020; 5) che il 5.01.2020, alle ore 18,00 circa, una tempesta di vento 70 nodi (circa 130 KM/h), aveva causato la rottura di 23 pannelli fotovoltaici, smontati dalla ditta ed in attesa di opportuno rimontaggio CP_1 da parte di ditta specializzata, 6) che per detto sinistro il aveva comunque sporto CP_1
denuncia alla , con la quale era assicurato a copertura dei rischi professionali CP_2
connessi alla responsabilità civile. Chiamata in giudizio dal previa autorizzazione del CP_1
tribunale, si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione con comparsa del 26.04.2021 eccependo l'inoperatività della polizza invocata, in quanto non ricompresi tra i rischi garantiti quelli da smontaggio di pannelli fotovoltaici.
Istruita la causa con l'ammissione delle prove orali richieste e l'acquisizione documentale ritenuta necessaria, con sentenza n.417/2023 pubblicata il 27.02.2023 il Tribunale di Taranto rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta da , con condanna Pt_1
di quest'ultima al rimborso delle spese di lite, anche in favore della terza chiamata in causa.
Il Giudice a quo, qualificato quello intervenuto tra le parti quale contratto di appalto riteneva che: a) il titolare della impresa opposta, ultimati i lavori controversi, realizzati tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 2019, ne aveva tempestivamente dato notizia al legale rappresentante della società PROMIXA E. SRL, al fine di consentire l'avvio dei lavori straordinari dell'impianto; b) il contratto di appalto prevedeva lo smontaggio ma non il rimontaggio dei pannelli (attività di manutenzione straordinaria da effettuarsi a cura di ditta specializzata); c) i danni verificatisi il 5.01.2020, non erano imputabili a responsabilità della ditta appaltatrice, che in data antecedentemente all'evento dannoso aveva proceduto alla consegna dei lavori, che erano stati accettati senza contestazioni o riserve di sorta dalla committente;
d) che al momento dell'evento dannoso l'immobile era tornato nella piena ed esclusiva disponibilità della società committente, proprietaria del diritto superficiario sul bene;
con riferimento alla domanda riconvenzionale: e) che alcuna prova era stata fornita dalla società opponente dei presunti danni dalla stessa subiti per effetto della realizzazione non a regolare d'arte dei lavori appaltati alla ditta in assenza della dimostrazione del nesso causale CP_1
tra il danneggiamento e una condotta asseritamente negligente o imperita dell'impresa
[...]
CP_1
Con atto di citazione notificato i1 25.03.2023 la spiegava appello. Si costituiva il Pt_1
(1) deducendo l'inammissibilità, per violazione dell'art.345 c.p.c., del motivo di CP_1 appello relativo all'asserito riconoscimento di debito effettuato dal con la denuncia CP_1
del sinistro alla poiché tale asserito riconoscimento di debito non allegato in primo CP_2
grado, (2) contestando comunque la fondatezza dei motivi di appello, (3) proponendo appello incidentale per il capo relativo alla liquidazione delle spese di lite da parte del tribunale, liquidazione a dire del errata per difetto, (4) riproponendo ex art. 346 c.p.c. o con CP_1
apposito motivo di appello incidentale, ove non sufficiente la mera riproposizione ex art. 346
c.p.c., la domanda di manleva nei confronti della in caso di accoglimento dell'appello CP_2
della Pt_1 Si costituiva, altresì, l spiegando “appello incidentale condizionato” avverso il CP_2 capo della sentenza di primo grado, con cui veniva affermato che l'attività di rimozione dei pannelli doveva ritenersi ricompresa tra i rischi assicurati dell'attività dell'impresa, in quanto accessoria. Chiedeva quindi che, in caso di accoglimento dell'appello principale e della domanda riconvenzionale della , la Corte rigettasse la domanda di garanzia Pt_1
formulata dal CP_1
Ciò chiarito, si rileva che con il primo motivo di appello la allega la falsa Pt_1 applicazione di legge e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere provato e sussistente il diritto del al pagamento del corrispettivo CP_1
“nonostante la evidente responsabilità dello stesso” e la non accettazione dell'opera da parte della committente. A dire dell'appellante, infatti, con la denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione il avrebbe riconosciuto la sua responsabilità per il danneggiamento dello CP_1
impianto. L'opera, inoltre, non sarebbe stata accettata perché la comunicazione informale del sulla conclusione dei lavori non avrebbe comportato l'accettazione tacita dell'opera CP_1
da parte del committente, essendo stata l'opera consegnata solo in data 7.01.2020.
Con il secondo motivo di appello la allega la falsa applicazione di legge e l'errata Pt_1
valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria per il danneggiamento dell'impianto fotovoltaico nonostante sia stato provato che il aveva smontato i pannelli e che i pannelli erano stati trasportati e CP_1
danneggiati dalle forti raffiche di vento avutesi il 5.01.2020 quando i pannelli erano nella custodia del che avrebbe dovuto provvedere a bloccarli. Secondo l'appellante, il CP_1
tribunale avrebbe anche omesso di considerare che il privo delle necessarie CP_1 competenze tecniche, aveva danneggiato pure gli inverter e gli ottimizzatori dell'impianto.
Preliminarmente e in rito, al contrario di quanto affermato dal in ordine al primo CP_1
motivo di appello col quale la appellante attribuisce alla denuncia di sinistro effettuata dal
[...] all' la natura di riconoscimento del debito risarcitorio, la Corte ritiene che tale CP_1 CP_2
allegazione da parte della non costituisca violazione dell'art.345 c.p.c. Spettando Pt_1
infatti al tribunale la valutazione di tutti gli elementi di prova acquisiti e la valutazione dei fatti non contestati (art.115 c.p.c.), pacifica tra le parti già in primo grado la denuncia del sinistro dal all' per l'evento del 5.01.2020 ed essendo pertanto la circostanza già CP_1 CP_2
(documentata e) acquisita in primo grado, la sua richiesta di valutazione in appello non costituisce allegazione di un fatto nuovo e un mutamento della domanda.
Fatta questa premessa, i due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, non sono condivisibili. Non più contestata in questa sede la stipula dell'appalto, né più contestato in appello l'oggetto del medesimo costituito (secondo il contratto scritto del 18.11.2019 e le ammissioni fatte in sede di interrogatorio formale il 28.04.2022 dal legale rappresentante della dalla Pt_1
impermeabilizzazione del lastrico solare previo smontaggio di 280 pannelli fotovoltaici e successivo rimontaggio dei (soli) binari, provato a mezzo dei testimoni (v. verbale d'udienza del 19.05.2022) che i lavori di impermeabilizzazione e di rimontaggio dei binari sono stati completati il 6.12.2019 e la loro ultimazione è stata comunicata immediatamente, lo stesso giorno, alla si ritiene che la custodia dei pannelli fotovoltaici smontati non rientrava Pt_1
nelle prestazioni del previste in contratto. Si rileva infatti che nel contratto scritto del CP_1
18.11.2019 non si è posto a carico del pure l'obbligo di custodire i pannelli CP_1
fotovoltaici una volta smontati, né di tale obbligo ha fatto menzione alcun teste. Anche il rappresentante legale della nell'interrogatorio reso il 28.04.2022, ha confermato che Pt_1 il contratto prevedeva anche l'obbligo di smontaggio dei pannelli e di rimontaggio dei binari, ma non ha menzionato alcun obbligo custodia a carico del né l'obbligo di mettere in CP_1
sicurezza i pannelli dopo lo smontaggio. Consegue che dei danneggiamenti subiti dai pannelli il 5.01.2020, per il forte vento, non può essere ritenuto responsabile il per non averli CP_1
“bloccati”.
Ma v'è di più.
Nell'atto di opposizione al d.i. (v. alla pag.4) la ha allegato che i danni sarebbero stati Pt_1
prodotti nella fase dello smontaggio dei pannelli non avendo il le competenze tecniche CP_1
richieste in detta operazione, mentre nel prosieguo del giudizio di primo grado e in appello i danneggiamenti sono stati collegati ad una negligenza (il mancato blocco) durante la fase (non di smontaggio ma) di “custodia” dei pannelli, prendendo spunto dalla circostanza riferita dal
[...]
della tempesta di vento del 5.01.2020 per sostenere che il non avrebbe CP_1 CP_1 provveduto a “bloccare” i pannelli e impedito che i pannelli fossero trasportati dal vento e danneggiati.
Dall'istruttoria svolta in primo grado non si comprende altresì quali siano esattamente i fantomatici danneggiamenti subiti dai pannelli fotovoltaici perché nel contratto di cessione dell'impianto sottoscritto l'8.07.2015 (v. copia in atti prodotta dalla dalla Solaris Pt_1
Energy e dalla si dava atto che l'impianto già necessitava di manutenzione ordinaria e Pt_1
straordinaria, circostanza che rende arduo distinguere i danni ricollegabili all'evento del
5.01.2020 e quelli presumibilmente preesistenti dovuti al difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è cioè possibile individuare e quantificare i danneggiamenti subiti dai pannelli non essendone stata provata la loro condizione prima dello smontaggio ad opera del e dell'evento del 5.01.2020 ed essendo stato documentato che i pannelli già CP_1
necessitavano di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non costituisce prova dell'esistenza della responsabilità per danni del la circostanza CP_1 che lo stesso abbia denunciato il sinistro all' poiché la denuncia di sinistro, lungi dal CP_2 costituire un'ammissione di responsabilità, si comprende con il mero intento del di CP_1
cautelarsi nel caso di accertamento di una sua responsabilità.
Nell'atto di appello la deduce infine il danneggiamento degli inverter e degli Pt_1
ottimizzatori, circostanza peraltro addotta solo nella memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., ma non è stata fornita prova alcuna che tali asseriti danni siano riconducibili all'attività del
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Il teste , direttore tecnico della società incaricata del ripristino dell'impianto, CP_1 Tes_1
ha riferito di aver trovato gli inverter agganciati e di non aver trovato gli ottimizzatori, non che gli stessi fossero danneggiati, né che fossero stati danneggiati nella fase dello smontaggio.
Peraltro, necessitando (si ribadisce) l'impianto di manutenzione ordinaria e straordinaria già al momento dell'acquisto da parte di e non essendo stata accertata la condizione dello Pt_1
impianto prima dei lavori del non si comprende se anche gli asseriti danneggiamenti CP_1 degli inverter e degli ottimizzatori fossero preesistenti o meno all'attività del o se CP_1
siano stati causati dal CP_1
Consegue il rigetto dell'appello principale.
Con un unico motivo di appello incidentale il allega la violazione di legge in cui CP_1
sarebbe incorso il tribunale nel liquidare le spese di lite di primo grado in soli 2.600,00 euro per compensi. L'appellante incidentale deduce che sarebbe errata la quantificazione del valore della causa dovendosi questo parametrare alla domanda di risarcimento per una somma di 42.029,99 euro avanzata dalla e che il tribunale si è discostato dai parametri medi di cui al DM Pt_1
10.03.2014 n.55 senza motivare al riguardo. Il conclude quindi per la liquidazione CP_1
delle spese di lite di primo grado secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55 relativi alle cause di valore compreso tra i 26.000,01 e i 52.000,00 euro.
Il motivo di appello è condivisibile.
Posto che a norma dell'art.5 c. I DM 10.03.2014 n.55 il valore della causa (per la liquidazione dei compensi) è determinato a norma del codice di procedura civile e che ai sensi dell'art. 10 c.
I c.p.c. il valore della causa si determina in base alla domanda, nel caso in esame va considerato il valore della domanda riconvenzionale proposta dalla Se, infatti, al fine della Pt_1
determinazione del valore della causa il valore della domanda riconvenzionale non si cumula con quello della domanda principale dell'attore, tuttavia, se sia superiore a quello della domanda principale, il valore della domanda riconvenzionale può comportare l'applicazione dei parametri dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti (Cass. civ. sez. II 20.10.2023 n. 29182).
Applicando tale principio al caso in esame, avendo parte opponente chiesto non solo la revoca del decreto ingiuntivo ma - in via riconvenzionale - anche la condanna dell'opposto al il risarcimento per i danni asseritamente subiti quantificati in 42.000 euro, il valore della causa va parametrato a quello della domanda riconvenzionale, compreso nello scaglione tra i 26.000,01
e i 52.000,00 euro.
Posto altresì che ai sensi dell'art. 4 c. I DM 10.03.2014 n.55 il giudice “tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate” e che il giudice ha l'obbligo di motivare e specificare i criteri di liquidazione qualora si scosti in misura apprezzabile dai valori medi (in tal senso Cass. civ. sez.
VI 13.05.2022 n. 15392), si ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai valori medi poiché la causa ha richiesto comunque l'esame della documentazione prodotta dalle controparti, la chiamata in causa del terzo e l'espletamento dell'istruttoria orale. E i valori medi dei compensi, secondo tabelle, ammontano ad € 7.616,00 come pretesi dal CP_1
Restano assorbite anche in questo grado tutte le altre questioni e domande, comprese quelle relative all'operatività o meno della polizza ritenute assorbite in primo grado (v. sentenza, a pag. 17) e riproposte ex art. 346 c.p.c. dal e dalla subordinatamente alla CP_1 CP_2 condizione, non verificatasi, di accoglimento dell'appello principale della Le Pt_1 riproposizioni delle domande avanzate e ribadite in questo grado dal e dall' in CP_1 CP_2 primo grado in ordine all'operatività o meno della polizza, infatti, non configurano (né richiedono) appelli incidentali poiché le relative questioni non sono state “decise”, avendo il tribunale ritenuto l'esame delle stesse “superfluo” (v. sentenza, alla pag. 17), stante il rigetto della domanda risarcitoria della dalla quale il intendeva essere garantito, in Pt_1 CP_1
caso di suo accoglimento, in virtù della polizza contratta con . CP_2
Le spese di lite di appello, da liquidare secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.
55, seguono la soccombenza.
Al rigetto dell'appello principale consegue l'obbligo della parte appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 c. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello principale alla sentenza n.417/2023 del Tribunale di Taranto proposto dal
[...]
nei confronti di con citazione notificata il 25.03.2023 e Parte_1 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
30.03.2023, così provvede: 1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata nella parte in cui ha regolato le spese di lite di primo grado tra la e il condanna CP_4 CP_1
alla rifusione delle spese di lite di primo grado in favore di Parte_1 CP_1
nella misura di € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
[...]
(15%), CAP ed IVA come per legge;
3) condanna a rimborsare alle altre parti le spese di lite di appello, liquidate Parte_1 per ciascuna parte convenuta in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del art.13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Così deciso in Taranto il 5.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)