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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20 febbraio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3183/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
nato ad [...] il [...] c.f. rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Pellegrino come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nola alla Via Giovanni XXIII n. 19; OPPONENTE E in persona del suo l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi CP_1 giusta procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Marcantonio Bragadin n. 96 presso lo studio dell' avv. Stefania Sielo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
L' Parte_3
in persona del Direttore Regionale p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Carlo Maria Liguori, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale;
OPPOSTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.02.2024 e ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029979675000, notificata il 15 dicembre 2023, chiedendo l'accertamento negativo delle pretese creditorie portate dalle cartelle/avvisi di addebito ivi elencati, in particolare:
1. Cartella di pagamento n. 07120170068474721000: importo di € 2.107.86 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2017 (premio ); Pt_3
2. Cartella di pagamento n. 07120180046428545000: importo di € 1.111.56 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2017/18 (premio ); Pt_3
3. Cartella di pagamento n. 07120190016598471000: importo di € 385,36 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2018 (premio ); Pt_3
4. Cartella di pagamento n. 07120190103993811000: importo di € 1.075.54 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2018/19 (premio ); Pt_3
5. Cartella di pagamento n. 07120210009850980000: importo di € 498,62 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2019/20 (premio ); Pt_3
6. Avviso di addebito n° 37120170010786913000: importo di € 2.731,71 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2016 (IVS); CP_1
7. Avviso di addebito n° 37120170014586969000: importo di € 2.196,31 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2017 (DM10); CP_1
8. Avviso di addebito n° 37120180001644382000: importo di € 2.849,71 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2014 (IVS); CP_1
9. Avviso di addebito n° 37120180005561508000: importo di € 2.971,48 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2017/18 (DM10); CP_1
10. Avviso di addebito n° 37120180013716186000: importo di € 3.623,46 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018 (IVS); CP_1
11. Avviso di addebito n° 371202180021237361000: importo di € 1.357,54 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018/19 (IVS); CP_1
12. Avviso di addebito n° 37120190000073069000: importo di € 1.742,05 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2015 (IVS); CP_1
13. Avviso di addebito n° 37120190007799450000: importo di € 23,67 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2017 (IVS); CP_1
14. Avviso di addebito n° 37120190019693948000: importo di € 1.276,26 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018 (IVS); CP_1
15. Avviso di addebito n° 37120190020131553000: importo di € 1.819,73 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2016 (IVS); CP_1
16. Avviso di addebito n° 37120190022799340000: importo di € 5.629,71 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018/19 (DM10); CP_1 tutti relativi a premi e contributi riferiti agli anni dal 2014 al 2020. Eccepiva la non debenza dei crediti IVS indicati negli avvisi di addebito sottesi alla citata intimazione per inesistenza dei presupposti determinanti l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, non essendo egli in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione alla gestione separata Commercianti. Deduceva, in particolare, di essere stato amministratore unico della società solo CP_2 sino alla data del 03.05.2012 e di avere invece svolto, successivamente a tale data, soltanto attività lavorativa di tipo subordinato. Allegava altresì l'insussistenza della propria responsabilità solidale con la n merito al mancato pagamento dei contributi previdenziali DM10 e CP_2 dei premi , essendo tali crediti riferiti al periodo successivo alla cessazione Pt_3 dalla carica di Amministratore unico, per cui l'unico responsabile (in solido con la non poteva che essere il nuovo legale rappresentante della CP_2 società. Eccepiva inoltre la carenza di specificazione dei pretesi inadempimenti, non avendo ed fornito prova – nemmeno per relationem – circa il CP_1 Pt_3 fondamento delle pretese creditorie degli enti;
impugnava infine i conteggi del dovuto in quanto non analiticamente indicativi dei criteri adoperati, anche in merito alle sanzioni ed agli interessi applicati. Concludeva pertanto chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti: “ Accertare e dichiarare l'illegittimità della l'intimazione di pagamento n. 07120239029979675000 notificata all'odierno opponente poiché gli avvisi di addebito in esso contenuti atto sono nulli, invalidi, illegittimi, inefficaci e non produttivi di effetti per i motivi esposti nel ricorso;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti;
3. Accertare e dichiarare che il ricorrente non ha maturato i requisiti di legge per l'assoggettamento al pagamento dei contributi previdenziali IVS per i periodi indicati negli avvisi di addebito qui impugnati;
4. Accertare e dichiarare la non debenza dei contributi previdenziali DM10 contenuti negli avvisi di addebito 37120170014586969000; 37120180005561508000 e 37120190022799340000 nonché i premi contenuti nelle cartelle di pagamento 07120170068474721000; Pt_3
07120180046428545000; 07120190016598471000; 07120190103993811000; 07120210009850980000 per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della responsabilità in solido del Sig. , nella sua qualità di Socio, con la società “ Parte_1 CP_2
P. IVA ”;
5. Accertare e dichiarare che il credito vantato dall a titolo di
[...] P.IVA_1 CP_1 omessi contributi gestione commercianti non è dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento. Per l'effetto annullare gli avvisi di addebito impugnati con il presente atto;
6. Annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima e/o revocare l'intimazione di pagamento n. 07120239029979675000; 7. Nel merito dichiarare il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento per le cartelle di pagamento n. 07120170068474721000; 07120180046428545000; 07120190016598471000; 07120190103993811000; 07120210009850980000 e gli avvisi di addebito n. 37120170010786913000; 37120170014586969000; 37120180001644382000; 37120180005561508000 37120180013716186000; 371202180021237361000; 37120190000073069000; 37120190007799450000; 37120190019693948000; 37120190020131553000, contenuti nella intimazione di pagamento n. 07120239029979675000 impugnata con il presente atto;
8. Condannare gli enti opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Il Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del ruolo, non sussistendo gravi motivi, e con decreto fissava la udienza di prima comparizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda, la rituale notifica degli avvisi di addebito e la carenza di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento. In particolare, deduceva che la posizione dell'opponente rilevante ai fini della iscrizione nella Gestione separata Commercianti era quella relativa all'impresa individuale e non a quella di socio/amministratore della Parte_1 CP_2 regolarmente in attività nel periodo in considerazione. Si costituiva l' la quale eccepiva Parte_2
l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva. Deduceva la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso Pt_3
l'intimazione di pagamento nonché l'infondatezza nel merito del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria – all'esito della discussione la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica della quale veniva data lettura.
Alla stregua di quanto prospettato in ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva. Di conseguenza risulta sussistente l'interesse ad agire, in quanto l'opponente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione l'originaria insussistenza della pretesa creditoria incartata nel titolo esecutivo, laddove l'ente Concessionario ha notificato apposito atto di intimazione, prodromico proprio all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva basata su tali titoli. Il preliminare profilo da valutare ai fini dell'ammissibilità del ricorso è quello della tempestività dello stesso. L'opposizione in oggetto – alla stregua del contenuto del ricorso – deve essere innanzitutto qualificata come azione “recuperatoria” intesa all'accertamento negativo dei crediti portati dall'intimazione di pagamento e dalle cartelle/avvisi di addebito ivi inseriti (quali atti presupposti), e mirata pertanto all'accertamento dell'insussistenza della legittimazione passiva sostanziale dell'opponente, sia per quanto concerne i crediti contributivi pretesi con gli avvisi di addebito che per quelli relativi ai premi assicurativi di cui alle cartelle CP_1
, come indicati in ricorso. Pt_3
Il presupposto necessario per far valere tale opposizione in funzione recuperatoria è costituito, pertanto, dalla affermazione della inesistenza ovvero nullità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi, ovvero degli atti impositivi presupposti (cfr. ricorso). L'accertamento circa la esistenza e validità di tali notifiche è pertanto rilevante ai fini della decisione, avendo in particolare il ricorrente fatto valere soltanto vizi originari dei titoli contenuti nell'intimazione di pagamento opposta (e cioè, come già innanzi chiarito, l'insussistenza originaria dei presupposti di legge in capo all'opponente per la configurabilità della sua posizione debitoria rispetto alle pretese ed siano esse relative alla iscrizione nella Gestione CP_1 Pt_3 separata Commercianti che al pagamento dei modelli DM10 che all'obbligo di pagamento dei premi ). Pt_3
Giova preliminarmente ricordare che “In relazione alla materia de qua (tra le ultime, v. Cass., sez. IV - L, n.18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, v. Cass. n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. 22 dicembre 2021 n. 41226). In altri termini, va rilevato che nella fattispecie “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)” (Cass. 2 settembre 2020 n. 18256; Cass. 23 febbraio 2021 n. 4901; Cass. 8 marzo 2022 n. 7514). Tuttavia, in tale ipotesi occorre “il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” (Cass., 2 settembre 2020 n. 18256; Cass. 20 maggio 2021 n. 13863; Cass. 10 marzo 2023 n. 7156), trovando applicazione la disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 8 novembre 2018 n. 28583; Cass. 24 gennaio 2018 n. 1766), da identificarsi – nella specie - quale opposizione all'esecuzione per vizi originari (cd. di merito) del titolo esecutivo (vd. anche "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)” in termini Cass. 2 settembre 2020 n. 18256). In altre parole, chi intenda recuperare la tutela in opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva, ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione del primo atto successivo notificato (intimazione di pagamento, o preavviso d'iscrizione ipotecaria, o preavviso di fermo). Orbene, nella fattispecie in esame deve rilevarsi che le convenute hanno fornito prova della esistenza e validità delle notifiche con riguardo a tutte le cartelle e gli avvisi inclusi nella intimazione di pagamento opposta (cfr. produzione e Ader); ed invero dette notifiche risultano effettuate in parte CP_1 mediante consegna presso l'indirizzo pec dell'opponente ricavato dai pubblici registri (INIPEC ovvero Registro Imprese, vd. visura in atti), in parte mediante consegna di plico raccomandato personalmente al destinatario ovvero a familiare convivente presso l'indirizzo di residenza (cfr. relate, in atti). Con particolare riguardo alla notifica via pec della cartella 07120170068474721000, la stessa poi deve ritenersi pienamente valida alla stregua anche di quanto recentemente affermato da Cass. con ord. n. 3703 del 13 febbraio 2025 (che ha ritenuto legittima la notifica della cartella anche se l'indirizzo Pec della società risultante dal registro Ini-Pec risultava non valido: all'amministrazione finanziaria, infatti, risulta sufficiente procedere con l'iter previsto nell'area riservata sul sito web di InfoCamere, visto che la destinataria svolge attività d'impresa, mentre la formalità del secondo invio della Pec è previsto soltanto quando la casella del destinatario risulta piena e non quando, come nel caso di specie, essa non è valida o è inattiva). In ogni caso parte ricorrente, a tal proposito, non ha formulato alcuna eccezione ovvero specifica contestazione circa le concrete modalità con le quali tutte le notifiche sono avvenute, a seguito della allegazione e deposito di tutte le rispettive relate. In conclusione l'opposizione va dichiarata inammissibile per il duplice motivo che la stessa è stata proposta intempestivamente avverso l'intimazione di pagamento (ovvero con ricorso depositato il 9.2.2024, oltre 40 giorni dalla notifica dell'intimazione del 15.12.2023), con conseguente preclusione della disamina dei vizi originari dei titoli esecutivi portati dalla stessa, come dedotti in ricorso, nonché per essere risultate le cartelle e gli avvisi tutti tempestivamente notificati (e dalle rispettive date di notifica è pertanto decorso il termine perentorio decadenziale di cui all'art. 24 Dlgsl n. 46/99 per far valere tali censure).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.100,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge Napoli, 20.2.2025 Il Giudice Dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 20 febbraio 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3183/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
nato ad [...] il [...] c.f. rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Pellegrino come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nola alla Via Giovanni XXIII n. 19; OPPONENTE E in persona del suo l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi CP_1 giusta procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Marcantonio Bragadin n. 96 presso lo studio dell' avv. Stefania Sielo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
L' Parte_3
in persona del Direttore Regionale p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Carlo Maria Liguori, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale;
OPPOSTI FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.02.2024 e ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239029979675000, notificata il 15 dicembre 2023, chiedendo l'accertamento negativo delle pretese creditorie portate dalle cartelle/avvisi di addebito ivi elencati, in particolare:
1. Cartella di pagamento n. 07120170068474721000: importo di € 2.107.86 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2017 (premio ); Pt_3
2. Cartella di pagamento n. 07120180046428545000: importo di € 1.111.56 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2017/18 (premio ); Pt_3
3. Cartella di pagamento n. 07120190016598471000: importo di € 385,36 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2018 (premio ); Pt_3
4. Cartella di pagamento n. 07120190103993811000: importo di € 1.075.54 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2018/19 (premio ); Pt_3
5. Cartella di pagamento n. 07120210009850980000: importo di € 498,62 - Ente Creditore INAIL DI NAPOLI – anno di riferimento 2019/20 (premio ); Pt_3
6. Avviso di addebito n° 37120170010786913000: importo di € 2.731,71 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2016 (IVS); CP_1
7. Avviso di addebito n° 37120170014586969000: importo di € 2.196,31 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2017 (DM10); CP_1
8. Avviso di addebito n° 37120180001644382000: importo di € 2.849,71 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2014 (IVS); CP_1
9. Avviso di addebito n° 37120180005561508000: importo di € 2.971,48 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2017/18 (DM10); CP_1
10. Avviso di addebito n° 37120180013716186000: importo di € 3.623,46 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018 (IVS); CP_1
11. Avviso di addebito n° 371202180021237361000: importo di € 1.357,54 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018/19 (IVS); CP_1
12. Avviso di addebito n° 37120190000073069000: importo di € 1.742,05 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2015 (IVS); CP_1
13. Avviso di addebito n° 37120190007799450000: importo di € 23,67 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2017 (IVS); CP_1
14. Avviso di addebito n° 37120190019693948000: importo di € 1.276,26 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018 (IVS); CP_1
15. Avviso di addebito n° 37120190020131553000: importo di € 1.819,73 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2016 (IVS); CP_1
16. Avviso di addebito n° 37120190022799340000: importo di € 5.629,71 – Ente creditore sede di Napoli – anno di riferimento 2018/19 (DM10); CP_1 tutti relativi a premi e contributi riferiti agli anni dal 2014 al 2020. Eccepiva la non debenza dei crediti IVS indicati negli avvisi di addebito sottesi alla citata intimazione per inesistenza dei presupposti determinanti l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, non essendo egli in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione alla gestione separata Commercianti. Deduceva, in particolare, di essere stato amministratore unico della società solo CP_2 sino alla data del 03.05.2012 e di avere invece svolto, successivamente a tale data, soltanto attività lavorativa di tipo subordinato. Allegava altresì l'insussistenza della propria responsabilità solidale con la n merito al mancato pagamento dei contributi previdenziali DM10 e CP_2 dei premi , essendo tali crediti riferiti al periodo successivo alla cessazione Pt_3 dalla carica di Amministratore unico, per cui l'unico responsabile (in solido con la non poteva che essere il nuovo legale rappresentante della CP_2 società. Eccepiva inoltre la carenza di specificazione dei pretesi inadempimenti, non avendo ed fornito prova – nemmeno per relationem – circa il CP_1 Pt_3 fondamento delle pretese creditorie degli enti;
impugnava infine i conteggi del dovuto in quanto non analiticamente indicativi dei criteri adoperati, anche in merito alle sanzioni ed agli interessi applicati. Concludeva pertanto chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti: “ Accertare e dichiarare l'illegittimità della l'intimazione di pagamento n. 07120239029979675000 notificata all'odierno opponente poiché gli avvisi di addebito in esso contenuti atto sono nulli, invalidi, illegittimi, inefficaci e non produttivi di effetti per i motivi esposti nel ricorso;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti;
3. Accertare e dichiarare che il ricorrente non ha maturato i requisiti di legge per l'assoggettamento al pagamento dei contributi previdenziali IVS per i periodi indicati negli avvisi di addebito qui impugnati;
4. Accertare e dichiarare la non debenza dei contributi previdenziali DM10 contenuti negli avvisi di addebito 37120170014586969000; 37120180005561508000 e 37120190022799340000 nonché i premi contenuti nelle cartelle di pagamento 07120170068474721000; Pt_3
07120180046428545000; 07120190016598471000; 07120190103993811000; 07120210009850980000 per mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della responsabilità in solido del Sig. , nella sua qualità di Socio, con la società “ Parte_1 CP_2
P. IVA ”;
5. Accertare e dichiarare che il credito vantato dall a titolo di
[...] P.IVA_1 CP_1 omessi contributi gestione commercianti non è dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento. Per l'effetto annullare gli avvisi di addebito impugnati con il presente atto;
6. Annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima e/o revocare l'intimazione di pagamento n. 07120239029979675000; 7. Nel merito dichiarare il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento per le cartelle di pagamento n. 07120170068474721000; 07120180046428545000; 07120190016598471000; 07120190103993811000; 07120210009850980000 e gli avvisi di addebito n. 37120170010786913000; 37120170014586969000; 37120180001644382000; 37120180005561508000 37120180013716186000; 371202180021237361000; 37120190000073069000; 37120190007799450000; 37120190019693948000; 37120190020131553000, contenuti nella intimazione di pagamento n. 07120239029979675000 impugnata con il presente atto;
8. Condannare gli enti opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”. Il Giudice non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del ruolo, non sussistendo gravi motivi, e con decreto fissava la udienza di prima comparizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva CP_1
l'infondatezza della domanda, la rituale notifica degli avvisi di addebito e la carenza di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento. In particolare, deduceva che la posizione dell'opponente rilevante ai fini della iscrizione nella Gestione separata Commercianti era quella relativa all'impresa individuale e non a quella di socio/amministratore della Parte_1 CP_2 regolarmente in attività nel periodo in considerazione. Si costituiva l' la quale eccepiva Parte_2
l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva. Deduceva la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso Pt_3
l'intimazione di pagamento nonché l'infondatezza nel merito del ricorso e ne chiedeva il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria – all'esito della discussione la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata in via telematica della quale veniva data lettura.
Alla stregua di quanto prospettato in ricorso, si è dinanzi ad un'opposizione proposta avverso un atto specifico (intimazione) in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione e che denota la minaccia di azione esecutiva. Di conseguenza risulta sussistente l'interesse ad agire, in quanto l'opponente ha innanzitutto dedotto a fondamento della opposizione l'originaria insussistenza della pretesa creditoria incartata nel titolo esecutivo, laddove l'ente Concessionario ha notificato apposito atto di intimazione, prodromico proprio all'istaurazione di una procedura di riscossione coattiva basata su tali titoli. Il preliminare profilo da valutare ai fini dell'ammissibilità del ricorso è quello della tempestività dello stesso. L'opposizione in oggetto – alla stregua del contenuto del ricorso – deve essere innanzitutto qualificata come azione “recuperatoria” intesa all'accertamento negativo dei crediti portati dall'intimazione di pagamento e dalle cartelle/avvisi di addebito ivi inseriti (quali atti presupposti), e mirata pertanto all'accertamento dell'insussistenza della legittimazione passiva sostanziale dell'opponente, sia per quanto concerne i crediti contributivi pretesi con gli avvisi di addebito che per quelli relativi ai premi assicurativi di cui alle cartelle CP_1
, come indicati in ricorso. Pt_3
Il presupposto necessario per far valere tale opposizione in funzione recuperatoria è costituito, pertanto, dalla affermazione della inesistenza ovvero nullità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi, ovvero degli atti impositivi presupposti (cfr. ricorso). L'accertamento circa la esistenza e validità di tali notifiche è pertanto rilevante ai fini della decisione, avendo in particolare il ricorrente fatto valere soltanto vizi originari dei titoli contenuti nell'intimazione di pagamento opposta (e cioè, come già innanzi chiarito, l'insussistenza originaria dei presupposti di legge in capo all'opponente per la configurabilità della sua posizione debitoria rispetto alle pretese ed siano esse relative alla iscrizione nella Gestione CP_1 Pt_3 separata Commercianti che al pagamento dei modelli DM10 che all'obbligo di pagamento dei premi ). Pt_3
Giova preliminarmente ricordare che “In relazione alla materia de qua (tra le ultime, v. Cass., sez. IV - L, n.18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, v. Cass. n. 12239/07) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l'azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016). Ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. 22 dicembre 2021 n. 41226). In altri termini, va rilevato che nella fattispecie “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016)” (Cass. 2 settembre 2020 n. 18256; Cass. 23 febbraio 2021 n. 4901; Cass. 8 marzo 2022 n. 7514). Tuttavia, in tale ipotesi occorre “il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” (Cass., 2 settembre 2020 n. 18256; Cass. 20 maggio 2021 n. 13863; Cass. 10 marzo 2023 n. 7156), trovando applicazione la disciplina dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 8 novembre 2018 n. 28583; Cass. 24 gennaio 2018 n. 1766), da identificarsi – nella specie - quale opposizione all'esecuzione per vizi originari (cd. di merito) del titolo esecutivo (vd. anche "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento) (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016)” in termini Cass. 2 settembre 2020 n. 18256). In altre parole, chi intenda recuperare la tutela in opposizione avverso una cartella o un avviso non notificati, per far valere la prescrizione decorsa prima (ed in carenza) della notificazione di essi, ovvero l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva, ha l'onere di proporre opposizione (ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999) entro 40 giorni dalla notificazione del primo atto successivo notificato (intimazione di pagamento, o preavviso d'iscrizione ipotecaria, o preavviso di fermo). Orbene, nella fattispecie in esame deve rilevarsi che le convenute hanno fornito prova della esistenza e validità delle notifiche con riguardo a tutte le cartelle e gli avvisi inclusi nella intimazione di pagamento opposta (cfr. produzione e Ader); ed invero dette notifiche risultano effettuate in parte CP_1 mediante consegna presso l'indirizzo pec dell'opponente ricavato dai pubblici registri (INIPEC ovvero Registro Imprese, vd. visura in atti), in parte mediante consegna di plico raccomandato personalmente al destinatario ovvero a familiare convivente presso l'indirizzo di residenza (cfr. relate, in atti). Con particolare riguardo alla notifica via pec della cartella 07120170068474721000, la stessa poi deve ritenersi pienamente valida alla stregua anche di quanto recentemente affermato da Cass. con ord. n. 3703 del 13 febbraio 2025 (che ha ritenuto legittima la notifica della cartella anche se l'indirizzo Pec della società risultante dal registro Ini-Pec risultava non valido: all'amministrazione finanziaria, infatti, risulta sufficiente procedere con l'iter previsto nell'area riservata sul sito web di InfoCamere, visto che la destinataria svolge attività d'impresa, mentre la formalità del secondo invio della Pec è previsto soltanto quando la casella del destinatario risulta piena e non quando, come nel caso di specie, essa non è valida o è inattiva). In ogni caso parte ricorrente, a tal proposito, non ha formulato alcuna eccezione ovvero specifica contestazione circa le concrete modalità con le quali tutte le notifiche sono avvenute, a seguito della allegazione e deposito di tutte le rispettive relate. In conclusione l'opposizione va dichiarata inammissibile per il duplice motivo che la stessa è stata proposta intempestivamente avverso l'intimazione di pagamento (ovvero con ricorso depositato il 9.2.2024, oltre 40 giorni dalla notifica dell'intimazione del 15.12.2023), con conseguente preclusione della disamina dei vizi originari dei titoli esecutivi portati dalla stessa, come dedotti in ricorso, nonché per essere risultate le cartelle e gli avvisi tutti tempestivamente notificati (e dalle rispettive date di notifica è pertanto decorso il termine perentorio decadenziale di cui all'art. 24 Dlgsl n. 46/99 per far valere tali censure).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo alla stregua delle vigenti tariffe.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.100,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge Napoli, 20.2.2025 Il Giudice Dott. Maria Rosaria Elmino