TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA US, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 713/ 2023 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Contrada Ponticello snc, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Sferlazza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. IA Adelaide Nieddu ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
pag. 1 OGGETTO: opposizione a ordinanza di ingiunzione n. OI 001808530 notificata in data 06.02.2023
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 03.03.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI 001808530 notificata in data 06.02.2023
riferita all'atto di accertamento Prot. n. 5500.02/09/2019.0466420 del CP_1
02.09.2019, emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della somma CP_1
di € 10.000,00 per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n.
463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
Lamentava, tra l'altro, l'avvenuto pagamento in data 02.04.2020 dei contributi previdenziali richiesto chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 04.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
L' con l'ordinanza ingiunzione opposta ha intimato al ricorrente, titolare CP_1
dell'impresa agricola omonima (matricola n. 0284319), il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute a titolo di quote a carico dei lavoratori dipendenti, indicata nell'atto di accertamento Prot. 5500.02/09/2019.0466420, notificato in data CP_1
20.09.2019 per la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del Decreto Legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11
novembre 1983, n. 638.
In caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento non viene erogata nessuna sanzione amministrativa, come nell'ipotesi alternativa (in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse) di pagare nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2,
della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, che ha pag. 3 disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
Per effetto di tale intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032,00, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000,00 annui, mentre se l'importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00.
In ogni caso, e come già prevedeva la normativa previgente, il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa nel caso in cui provveda al versamento delle omesse ritenute previdenziali ed assistenziali entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Passando all'esame dei fatti di causa si rileva che l'atto di accertamento è stato notificato il 20.09.2019 mentre, come rilevato da parte ricorrente il pagamento pag. 4 delle ritenute omesse è stato effettuato in data 02.04.2020, ovvero ben oltre il termine di tre mesi previsto dalla citata norma.
Di conseguenza, in difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' CP_1
notificava in data 06.02.2023 l'ordinanza ingiunzione opposta per l'applicazione della sanzione amministrativa dovuta.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere rigettato per i motivi dedotti, con conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in €
1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di ingiunzione n.
OI 001808530 notificata in data 06.02.2023 nonché, quale atto presupposto l'atto di accertamento Prot. n. 5500.02/09/2019.0466420 del 02.09.2019, CP_1
emessa dall' CP_1
- condanna il ricorrente al rimborso in favore dell' delle spese del CP_1
presente giudizio che liquida in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
pag. 5 Così deciso in Termini Imerese in data 2 novembre 2025.
Il Giudice
IA US
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA US, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6