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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2025 promossa con ricorso in data 27.1.2025 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
(20834) NOVA MILANESE, in Via G. PREALPI n. 16 (DOC. 01), rappresentata e difesa dagli avvocati AMINA SCAGLIONE (C.F. ed ELEONORA MATTAVELLI (C.F. C.F._2
), del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a C.F._3
LISSONE (20851), in VIA SOLFERINO 21/23, giusta delega allegata al ricorso ricorrente
e
(C.F. ) residente in [...], CP_1 C.F._4 rappresentato e difeso, in via congiunta e disgiunta tra loro, dall'Avv. Giuseppe Agozzino (C.F.
) e dall'Avv. Alberto Perfetti (C.F. ) del Foro di Monza, i C.F._5 C.F._6 quali ai sensi e per gli effetti di legge dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi PEC e ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio degli stessi in Desio (MB), via Mons. Cattaneo n. 8, giusta procura ex art. 83 c. 3 c.p.c. in calce alla memoria di costituzione resistente
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. disporre che i coniugi possano vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 1 di 4 2. disporre che il figlio ancora minorenne sia affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre sig.ra , anche ai fini Parte_1 anagrafici e di residenza;
3. disporre che i genitori assumano di comune accordo le decisioni più importanti relative agli interessi del figlio, in un'ottica di fattiva e reciproca collaborazione, prevedendo che il bambino mantenga rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, il tutto ai sensi dell'art. 337-ter c.c.;
4. disporre che la frequentazione del padre con il figlio minorenne sarà regolamentata come segue:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, a fine settimana alternati con la madre, prelevandolo il giovedì al termine dell'allenamento ovvero, nei periodi di sospensione degli allenamenti, alle 18,30 presso la madre, prima di cena, di modo che possa cenare con lui, lo terrà presso di sé con pernottamento il venerdì, sabato e domenica per riaccompagnarlo il lunedì mattina direttamente a scuola. Nei periodi di vacanza scolastica, il padre riaccompagnerà il figlio dalla madre il lunedì alle
10,00.
Nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della madre, il signor potrà tenere il figlio il CP_1 giovedì prelevandolo al termine degli allenamenti ovvero, nei periodi di sospensione degli allenamenti, alle 18,30 presso la madre, tenendolo con sé la notte e tutto il venerdì, con pernottamento, per riaccompagnarlo presso la casa della madre, il sabato mattina alle 10,00.
Resta salvo ogni altro e diverso accordo tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del bambino anche di studio e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
b) il figlio trascorrerà le vacanze Natalizie alternando tra i genitori il periodo dalla chiusura della scuola sino al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola, nei predetti periodi resta comunque inteso che ogni anno il bambino trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di
Natale con il padre, per rientrare il giorno di Santo Stefano presso il genitore che lo avrà con sé nella settimana dalla fine della scuola e sino al 30 Dicembre;
Il bambino alternerà tra i genitori anche il giorno della S. Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, mentre l'ulteriore periodo di vacanza, in cui il figlio resterà a casa da scuola, verrà gestito attraverso il calendario ordinario.
Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà con la madre il giorno della S. Pasqua e con il padre quello di Lunedì dell'Angelo;
c) il bambino, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e con possibilità di concordare un terza settimana;
d) restano in ogni caso salvi i diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del bambino anche di studio e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori;
5. I genitori si impegnano ad una reciproca collaborazione relativamente alle chat scolastiche e comunicazioni varie ed istituzionali inerenti il figlio;
6. disporre che il mantenimento ordinario per il figlio minorenne sia sopportato al 50% da entrambi i genitori e pertanto disporre che il padre versi mensilmente obbligatoriamente alla madre, senza pagina 2 di 4 necessità di preventivo accordo, entro il giorno 05 del mese successivo alla spesa, a mezzo bonifico bancario il 50% delle spese sostenute e da sostenersi per a) vitto e mensa scolastica, b) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c) farmaci da banco;
d) abbigliamento, comprese le spese per il cambio stagione;
e) materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
f) spese per baby-sitter, frequenza del così detto tempo prolungato, pre scuola e del dopo scuola;
7. Disporre che le spese straordinarie per il figlio siano sopportate al 50% da entrambi i genitori, secondo le linee guida condivise dal Tribunale di Monza, pubblicate in data 07/05/2018;
8. disporre che l'assegno unico per il figlio, continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre che potrà farne richiesta integrale all'INPS anche per gli anni a venire;
Parte_1
9. disporre che sia percepita al 100% dalla madre la “dote scuola” ed ogni eventuale contributo pubblico riconosciuto per il minore;
10. disporre che le detrazioni fiscali per il figlio siano ripartite al 50% tra i genitori;
11. Nulla osta al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio del figlio (carta di identità valida per l'espatrio, passaporto, visti)”;
12. le spese e le competenza per l'assistenza nel presente giudizio, ivi inclusa la fase stragiudiziale, verranno interamente compensate fra le parti, i Difensori sottoscrivono anche per autentica delle firme dei rispettivi assistiti e dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 13 LPF.
•di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 18 GIUGNO 2025 e, contestualmente,
CHIEDONO
Emettersi sentenza alle condizioni sopra indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
9.9.2012 in Nova Milanese e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 15.3.2025 con il quale hanno precisato conclusioni congiunte.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 CP_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale pagina 3 di 4 di Stato Civile di NOVA MILANESE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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