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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale dell'anno 2020, vertente tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
(Spagna) e residente a [...], ( ), CodiceFiscale_1 rappresentata e assistita dall'avv. Attilio Matacera del foro di Catanzaro ( ), CodiceFiscale_2 con studio legale in Soverato (CZ), via Barone Paparo n. 18, giusta procura in calce all'atto di appello in riassunzione;
appellante
e
, residente in [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Catanzaro via Alessandro Turco n. 12 presso lo studio dell'avv. Armodio Migali, che la rappresenta e difende giusta procura stesa su atto allegato alla comparsa di costituzione del 9.12.2020; appellato
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. per l'udienza dell'11.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritta a ruolo il 20.1.2011, la ditta appellante impugnava dinanzi a questo
Ufficio (RG 70007/2011) la sentenza n. 1823/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Chiaravalle
Centrale con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , acquirente del Controparte_1 telefono cellulare “Motorola RAZR Model V3”, veniva condannata alla eliminazione dell'anomalia denunciata con l'atto introduttivo di primo grado o, in alternativa, al versamento di € 50,00, oltre €
250,00 per spese di lite.
pagina 1 di 7 Con l'atto di gravame sosteneva l'illegittimità della sentenza impugnata – decisa secondo equità – evidenziando l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice che, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., aveva emesso la citata pronuncia di condanna pur in assenza di una domanda di esatto adempimento o di riduzione del prezzo (per un vizio nemmeno riconosciuto), avendo la CP_1 chiesto esclusivamente la risoluzione contrattuale per inadempimento;
inoltre, denunciava l'insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione, avendo il Giudice di Pace omesso di argomentare sulla ritenuta “anomalia”.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 3.5.2011, parte appellata eccepiva la inammissibilità per tardività del gravame;
il Tribunale di Catanzaro, nella persona di altro giudice, con sentenza n. 547/2017 del 3.4.2017, accoglieva la spiegata eccezione dichiarando l'appello inammissibile ritenendo che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado il 23.11.2009, il gravame doveva considerarsi tardivo perché notificato il 10.1.2011, ovvero oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis poiché prima dell'entrata in vigore della l. 69/2009.
Avvero tale pronuncia, l'odierno appellante proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'errore del
Tribunale nel ritenere il gravame tardivo, non avendo computato il periodo di 46 giorni di sospensione feriale dei termini;
invero, il giudizio di legittimità – nella contumacia della - si concludeva CP_1 con ordinanza depositata il 6.2.2020 n. 2763, con la quale la Corte cassava la pronuncia di secondo grado rinviando dinanzi al Tribunale di Catanzaro (anche per le spese del giudizio di legittimità) nella persona di altro magistrato per la valutazione del merito del gravame, considerato che quest'ultimo – stante la sospensione feriale di 46 giorni – poteva essere proposto proprio entro il 10.1.2011.
Con successiva citazione iscritta a ruolo il 15.7.2020 per l'udienza dell'8.12.2020, la ditta Pt_2 proponeva il presente giudizio di rinvio dinanzi al giudice d'appello reiterando le medesime censure mosse con il gravame introduttivo del giudizio RG 70007/2011; si costituiva in giudizio anche l'appellata con comparsa del 9.12.2020 la quale insisteva nelle conclusioni già Controparte_1 rassegnate con la comparsa costitutiva in appello e gli scritti difensivi depositati in atti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata a questo giudice, all'udienza del 18.9.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
Il primo motivo di appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Occorre, preliminarmente, evidenziare che la sentenza gravata è stata pronunciata secondo la c.d.
«equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., considerato che il valore della pagina 2 di 7 medesima, desumibile dalla domanda, ex art. 10 cod. proc. civ., è inferiore ad € 1.100,00 (ovvero pari a € 189 pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del cellulare).
Si rammenta che, ad eccezione delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., le sentenze del giudice di pace rese in cause con valore pari o inferiore a tale limite sono da considerarsi sempre secondo equità (Cass.
3715/2015).
Precisamente, la Corte di cassazione ha chiarito (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021) che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che - come quella di specie - sono di valore non eccedente i 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Invero, il concetto di equità preso in considerazione dall'art. 113, 2° comma cod. proc. civ., cui fa riferimento il 3°comma dell'art. 339 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 40/06, attiene alla equità c.d.
"necessaria", sostitutiva della stretta legalità; con il ricorso ad essa, il giudice di pace, nel decidere la intera controversia, non è tenuto all'osservanza delle regole di diritto positivo, potendo rifarsi integralmente all'equità, in relazione alla quale egli ha soltanto l'obbligo di enunciare un percorso argomentativo comprensibile.
Precisamente, il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a 1.100 euro, diversamente da quello di osservare i
«principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione
(nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per pagina 3 di 7 cassazione (o nell'atto di appello, come nel caso in esame) avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 21/02/2007, n. 4055).
Conseguentemente, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve, con chiarezza, indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
In altri termini, l'appellante, nel rispetto dell'art. ex art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L.
n. 83 del 2012, è tenuto ad indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che riteneva violati nel caso di specie (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n.
3005; v. anche Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2021, n.7598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del
06/06/2022); solo a queste condizioni, infatti, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Ne consegue che l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
È imposta, dunque, dapprima l'individuazione del limite violato dal giudice di pace, così da permettere al tribunale (sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede) la verifica della fondatezza dell'appello, previa individuazione dei principi regolatori della materia (ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie); di conseguenza (quanto al profilo rescissorio) sarà possibile per il giudice dell'appello - nel caso di accoglimento del gravame - adottare una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati.
Va, quindi, ribadito che i principi regolatori della materia che consentono l'appello in tali giudizi non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017).
pagina 4 di 7 Venendo al merito del primo motivo di gravame, parte appellante ha espressamente censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio processuale della corrispondenza tra quanto richiesto nella domanda e quanto pronunciato dal giudice in sentenza (art. 112 cod. proc. civ.), atteso che, a fronte del decisum sopra riportato, parte attrice avrebbe, invece, richiesto la risoluzione contrattuale per inadempimento, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno.
Trattasi di doglianza pienamente ammissibile in questa sede (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 552 del
17/01/2012) avendo la censura contestato l'applicazione del principio processuale appena enunciato in una sentenza emessa secondo equità dal Giudice di Pace.
Dalla lettura dell'atto di citazione si comprende chiaramente che , dopo Controparte_1
l'acquisto dell'indicato cellulare presso la ditta appurando che il medesimo era di Parte_1 origini estere con programmazione in francese, pur argomentando in diritto in ordine alla disciplina consumeristica – che prevede il diritto alla sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione – nelle conclusioni chiedeva “1) accertare il diritto dell'attrice a recedere dal contratto ovvero accertare la risoluzione dello stesso per difformità del bene rispetto alle aspettative dell'acquirente e conseguentemente condannare il convenuto al rimborso di quanto pagato dall'attrice nella misura di
€ 189,00 oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni del medesimo tenore che venivano precisate anche nelle concesse note conclusive allegate alla produzione di parte appellata.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta, il Giudice di Pace, nel pronunciarsi secondo equità, ha sì violato l'art. 112 cod. proc. civ., sebbene non precisamente nei termini indicati dall'appellante.
Nell'individuare la regula iuris peculiare per il caso concreto, il primo giudice ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione del prezzo, decidendo esclusivamente quella risarcitoria (pure richiesta nelle conclusioni) supponendo un petitum mediato diverso;
ha infatti previsto il ripristino del danno da inadempimento o mediante risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente in danaro, in tal senso potendosi intendere la condanna – seppur generica – alla eliminazione dell'anomalia lamentata o, in alternativa, alla corresponsione di quanto necessario per eliminarla.
Trattasi di diritto (risarcimento per inadempimento) che prescinde dalla dichiarazione di risoluzione contrattuale (art. 1218 cod. civ.).
Ne deriva che, al più, la doglianza di cui al primo motivo di gravame risulta fondata limitatamente alla pronuncia di condanna al facere adottata dal primo giudice, mai richiesta dall'appellata in pagina 5 di 7 citazione;
difatti, in applicazione della regola equitativa individuata nel caso concreto, il Giudice di
Pace non può disapplicare i principi processuali mediante l'adozione di una pronuncia che attribuisca alla parte vittoriosa un bene del tutto diverso da quello richiesto o che imponga alla parte soccombente un comando nemmeno preteso da colui che ricorre al giudice per ottenere la tutela di un diritto.
Risulta evidente che, nella specie, a fronte di una domanda di risarcimento per equivalente, il giudice ha adottato una pronuncia extrapetita, con la quale ha ordinato all'originaria convenuta un facere, consistente nell'eliminazione del vizio del dispositivo elettronico che sarebbe emerso all'esito dell'istruttoria; pronuncia del tutto avulsa da quella invocata, volta ad ottenere, tra l'altro, una sentenza di condanna all'equivalente monetario.
Diversamente, per tale ultima statuizione di condanna non può dirsi inverata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo la richiesta risarcitoria limpidamente avanzata nell'atto di citazione;
per converso, si precisa che l'omissione di pronuncia sulla domanda di risoluzione e restituzione del prezzo non costituisce capo della sentenza in relazione al quale l'appellante possa ritenersi soccombente (e, quindi, titolato all'impugnazione) non essendo lo stesso destinatario di alcun comando ontologicamente collegato alle predette richieste, la cui totale pretermissione poteva essere, al più, fatta valere dall'appellata con appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., nella specie nemmeno formulata (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023; Sez.
3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020).
Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza gravata va riformata nel senso della rimozione della condanna alla eliminazione, dal telefonino RAZR Model V3, CP_2 dell'anomalia denunciata.
Quanto al secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non avendo il giudice indicato alla luce di quali prove sia desumibile l'anomalia al cellulare venduto.
Tale motivo, tuttavia, per le ragioni innanzi prospettate è inammissibile, atteso che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Diversamente, il motivo in esame si riferisce alla valutazione delle prove dedotte in giudizio effettuata dal giudice nel ragionamento equitativo, senza censurare l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia;
valutazione che, tra l'altro, trova il suo fondamento proprio nella dichiarazione in giudizio resa dal venditore, come indicato in sentenza.
pagina 6 di 7 Venendo infine, alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e del parziale accoglimento del gravame, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento alle spese del giudizio di legittimità, va ricordato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025).
Orbene, stante l'esito complessivo della controversia e la mancata costituzione della CP_1 dinanzi alla Suprema Corte, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite anche con riferimento al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. accoglie parzialmente il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1823/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, condanna l'appellante al pagamento, in favore di al pagamento, della somma di € 50,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno;
2. dichiara inammissibile il secondo motivo di appello;
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità;
29 ottobre 2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale dell'anno 2020, vertente tra
, nata il [...] a [...] Parte_1
(Spagna) e residente a [...], ( ), CodiceFiscale_1 rappresentata e assistita dall'avv. Attilio Matacera del foro di Catanzaro ( ), CodiceFiscale_2 con studio legale in Soverato (CZ), via Barone Paparo n. 18, giusta procura in calce all'atto di appello in riassunzione;
appellante
e
, residente in [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in Catanzaro via Alessandro Turco n. 12 presso lo studio dell'avv. Armodio Migali, che la rappresenta e difende giusta procura stesa su atto allegato alla comparsa di costituzione del 9.12.2020; appellato
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. per l'udienza dell'11.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritta a ruolo il 20.1.2011, la ditta appellante impugnava dinanzi a questo
Ufficio (RG 70007/2011) la sentenza n. 1823/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Chiaravalle
Centrale con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , acquirente del Controparte_1 telefono cellulare “Motorola RAZR Model V3”, veniva condannata alla eliminazione dell'anomalia denunciata con l'atto introduttivo di primo grado o, in alternativa, al versamento di € 50,00, oltre €
250,00 per spese di lite.
pagina 1 di 7 Con l'atto di gravame sosteneva l'illegittimità della sentenza impugnata – decisa secondo equità – evidenziando l'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice che, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., aveva emesso la citata pronuncia di condanna pur in assenza di una domanda di esatto adempimento o di riduzione del prezzo (per un vizio nemmeno riconosciuto), avendo la CP_1 chiesto esclusivamente la risoluzione contrattuale per inadempimento;
inoltre, denunciava l'insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione, avendo il Giudice di Pace omesso di argomentare sulla ritenuta “anomalia”.
Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 3.5.2011, parte appellata eccepiva la inammissibilità per tardività del gravame;
il Tribunale di Catanzaro, nella persona di altro giudice, con sentenza n. 547/2017 del 3.4.2017, accoglieva la spiegata eccezione dichiarando l'appello inammissibile ritenendo che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado il 23.11.2009, il gravame doveva considerarsi tardivo perché notificato il 10.1.2011, ovvero oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis poiché prima dell'entrata in vigore della l. 69/2009.
Avvero tale pronuncia, l'odierno appellante proponeva ricorso per cassazione sostenendo l'errore del
Tribunale nel ritenere il gravame tardivo, non avendo computato il periodo di 46 giorni di sospensione feriale dei termini;
invero, il giudizio di legittimità – nella contumacia della - si concludeva CP_1 con ordinanza depositata il 6.2.2020 n. 2763, con la quale la Corte cassava la pronuncia di secondo grado rinviando dinanzi al Tribunale di Catanzaro (anche per le spese del giudizio di legittimità) nella persona di altro magistrato per la valutazione del merito del gravame, considerato che quest'ultimo – stante la sospensione feriale di 46 giorni – poteva essere proposto proprio entro il 10.1.2011.
Con successiva citazione iscritta a ruolo il 15.7.2020 per l'udienza dell'8.12.2020, la ditta Pt_2 proponeva il presente giudizio di rinvio dinanzi al giudice d'appello reiterando le medesime censure mosse con il gravame introduttivo del giudizio RG 70007/2011; si costituiva in giudizio anche l'appellata con comparsa del 9.12.2020 la quale insisteva nelle conclusioni già Controparte_1 rassegnate con la comparsa costitutiva in appello e gli scritti difensivi depositati in atti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, assegnata a questo giudice, all'udienza del 18.9.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
***
Il primo motivo di appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Occorre, preliminarmente, evidenziare che la sentenza gravata è stata pronunciata secondo la c.d.
«equità necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ., considerato che il valore della pagina 2 di 7 medesima, desumibile dalla domanda, ex art. 10 cod. proc. civ., è inferiore ad € 1.100,00 (ovvero pari a € 189 pari al prezzo corrisposto per l'acquisto del cellulare).
Si rammenta che, ad eccezione delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., le sentenze del giudice di pace rese in cause con valore pari o inferiore a tale limite sono da considerarsi sempre secondo equità (Cass.
3715/2015).
Precisamente, la Corte di cassazione ha chiarito (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 769 del 19/01/2021) che le sentenze rese dal giudice di pace in cause che - come quella di specie - sono di valore non eccedente i 1.100,00 euro (salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c.) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2°, cod. proc. civ., con la conseguenza che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 40 del 2006, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Invero, il concetto di equità preso in considerazione dall'art. 113, 2° comma cod. proc. civ., cui fa riferimento il 3°comma dell'art. 339 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 40/06, attiene alla equità c.d.
"necessaria", sostitutiva della stretta legalità; con il ricorso ad essa, il giudice di pace, nel decidere la intera controversia, non è tenuto all'osservanza delle regole di diritto positivo, potendo rifarsi integralmente all'equità, in relazione alla quale egli ha soltanto l'obbligo di enunciare un percorso argomentativo comprensibile.
Precisamente, il dovere di osservare i «principi informatori della materia», imposto al giudice di pace dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004) nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a 1.100 euro, diversamente da quello di osservare i
«principi regolatori della materia», già imposto al giudice conciliatore dalla medesima disposizione
(nel testo novellato dall'art. 9 della legge 30 luglio 1984, n. 399, ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374), non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di aver cura, nell'individuazione della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Tali principi debbono essere puntualmente individuati nel ricorso per pagina 3 di 7 cassazione (o nell'atto di appello, come nel caso in esame) avverso le sentenze in questione, non potendo l'impugnazione risolversi in una critica alla regula iuris concretamente applicata, la quale può ben rientrare nell'equità formativa (o sostitutiva) del giudice di pace, ancorché si ponga in contrasto con una norma giuridica particolare, né consistere in una mera censura al percorso motivazionale adottato nella sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V, 21/02/2007, n. 4055).
Conseguentemente, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve, con chiarezza, indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010).
In altri termini, l'appellante, nel rispetto dell'art. ex art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal D.L.
n. 83 del 2012, è tenuto ad indicare a pena di inammissibilità i motivi specifici dell'impugnazione individuando esattamente il limite violato dal giudice di pace nel decidere secondo equità e specificando i principi regolatori che riteneva violati nel caso di specie (cfr. Cass. 11 febbraio 2014, n.
3005; v. anche Tribunale Napoli sez. V, 21/09/2021, n.7598; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del
06/06/2022); solo a queste condizioni, infatti, il giudice di appello è tenuto ad emettere una pronuncia stricto iure.
Ne consegue che l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità (cfr. Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
È imposta, dunque, dapprima l'individuazione del limite violato dal giudice di pace, così da permettere al tribunale (sotto il profilo rescindente della pronunzia che si chiede) la verifica della fondatezza dell'appello, previa individuazione dei principi regolatori della materia (ovvero delle norme sul procedimento ovvero di quelle costituzionali e/o comunitarie); di conseguenza (quanto al profilo rescissorio) sarà possibile per il giudice dell'appello - nel caso di accoglimento del gravame - adottare una decisione di stretta legalità, sostitutiva della precedente emessa in via equitativa, concretizzantesi nell'applicazione dei principi che si assumono violati.
Va, quindi, ribadito che i principi regolatori della materia che consentono l'appello in tali giudizi non corrispondono alle singole norme regolatrici della specifica materia, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cassazione civile sez. I, 07/05/2019, n.12017).
pagina 4 di 7 Venendo al merito del primo motivo di gravame, parte appellante ha espressamente censurato la sentenza di primo grado per violazione del principio processuale della corrispondenza tra quanto richiesto nella domanda e quanto pronunciato dal giudice in sentenza (art. 112 cod. proc. civ.), atteso che, a fronte del decisum sopra riportato, parte attrice avrebbe, invece, richiesto la risoluzione contrattuale per inadempimento, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno.
Trattasi di doglianza pienamente ammissibile in questa sede (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 552 del
17/01/2012) avendo la censura contestato l'applicazione del principio processuale appena enunciato in una sentenza emessa secondo equità dal Giudice di Pace.
Dalla lettura dell'atto di citazione si comprende chiaramente che , dopo Controparte_1
l'acquisto dell'indicato cellulare presso la ditta appurando che il medesimo era di Parte_1 origini estere con programmazione in francese, pur argomentando in diritto in ordine alla disciplina consumeristica – che prevede il diritto alla sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione – nelle conclusioni chiedeva “1) accertare il diritto dell'attrice a recedere dal contratto ovvero accertare la risoluzione dello stesso per difformità del bene rispetto alle aspettative dell'acquirente e conseguentemente condannare il convenuto al rimborso di quanto pagato dall'attrice nella misura di
€ 189,00 oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni del medesimo tenore che venivano precisate anche nelle concesse note conclusive allegate alla produzione di parte appellata.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta, il Giudice di Pace, nel pronunciarsi secondo equità, ha sì violato l'art. 112 cod. proc. civ., sebbene non precisamente nei termini indicati dall'appellante.
Nell'individuare la regula iuris peculiare per il caso concreto, il primo giudice ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione del prezzo, decidendo esclusivamente quella risarcitoria (pure richiesta nelle conclusioni) supponendo un petitum mediato diverso;
ha infatti previsto il ripristino del danno da inadempimento o mediante risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente in danaro, in tal senso potendosi intendere la condanna – seppur generica – alla eliminazione dell'anomalia lamentata o, in alternativa, alla corresponsione di quanto necessario per eliminarla.
Trattasi di diritto (risarcimento per inadempimento) che prescinde dalla dichiarazione di risoluzione contrattuale (art. 1218 cod. civ.).
Ne deriva che, al più, la doglianza di cui al primo motivo di gravame risulta fondata limitatamente alla pronuncia di condanna al facere adottata dal primo giudice, mai richiesta dall'appellata in pagina 5 di 7 citazione;
difatti, in applicazione della regola equitativa individuata nel caso concreto, il Giudice di
Pace non può disapplicare i principi processuali mediante l'adozione di una pronuncia che attribuisca alla parte vittoriosa un bene del tutto diverso da quello richiesto o che imponga alla parte soccombente un comando nemmeno preteso da colui che ricorre al giudice per ottenere la tutela di un diritto.
Risulta evidente che, nella specie, a fronte di una domanda di risarcimento per equivalente, il giudice ha adottato una pronuncia extrapetita, con la quale ha ordinato all'originaria convenuta un facere, consistente nell'eliminazione del vizio del dispositivo elettronico che sarebbe emerso all'esito dell'istruttoria; pronuncia del tutto avulsa da quella invocata, volta ad ottenere, tra l'altro, una sentenza di condanna all'equivalente monetario.
Diversamente, per tale ultima statuizione di condanna non può dirsi inverata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo la richiesta risarcitoria limpidamente avanzata nell'atto di citazione;
per converso, si precisa che l'omissione di pronuncia sulla domanda di risoluzione e restituzione del prezzo non costituisce capo della sentenza in relazione al quale l'appellante possa ritenersi soccombente (e, quindi, titolato all'impugnazione) non essendo lo stesso destinatario di alcun comando ontologicamente collegato alle predette richieste, la cui totale pretermissione poteva essere, al più, fatta valere dall'appellata con appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., nella specie nemmeno formulata (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 33649 del 01/12/2023; Sez.
3, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020).
Pertanto, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, la sentenza gravata va riformata nel senso della rimozione della condanna alla eliminazione, dal telefonino RAZR Model V3, CP_2 dell'anomalia denunciata.
Quanto al secondo motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., non avendo il giudice indicato alla luce di quali prove sia desumibile l'anomalia al cellulare venduto.
Tale motivo, tuttavia, per le ragioni innanzi prospettate è inammissibile, atteso che la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).
Diversamente, il motivo in esame si riferisce alla valutazione delle prove dedotte in giudizio effettuata dal giudice nel ragionamento equitativo, senza censurare l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia;
valutazione che, tra l'altro, trova il suo fondamento proprio nella dichiarazione in giudizio resa dal venditore, come indicato in sentenza.
pagina 6 di 7 Venendo infine, alla regolamentazione delle spese di lite, in ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e del parziale accoglimento del gravame, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale di entrambi i gradi di giudizio.
Con riferimento alle spese del giudizio di legittimità, va ricordato che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 16645 del 21/06/2025).
Orbene, stante l'esito complessivo della controversia e la mancata costituzione della CP_1 dinanzi alla Suprema Corte, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite anche con riferimento al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. accoglie parzialmente il primo motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1823/2009 pronunciata dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, condanna l'appellante al pagamento, in favore di al pagamento, della somma di € 50,00 a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno;
2. dichiara inammissibile il secondo motivo di appello;
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di legittimità;
29 ottobre 2025 (provvedimento redatto e depositato mediante l'applicativo ministeriale Consolle)
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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