TRIB
Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2024, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 4057/2022 R.G.A.C.
PROSIEGUO PROCESSO VERBALE DEL 19/6/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del magistrato Raffaele Califano pronunzia, ex art. 281 sexies c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4057 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
PAGAMENTO CANONE ENFITEUTICO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE E
DI - - Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come in atti,
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il avanzava domanda monitoria nei confronti di Parte_1 [...] dinanzi al Giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi. Controparte_2
Deduceva:
- che la era intestataria di alcuni terreni ricadenti nel circondario del CP_2
Comune;
- che tali terreni erano gravati da canoni di natura enfiteutica giusta ordinanze del
Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici e in particolare la n. 7 del 1932 e la n. 10 del 1954;
- che esso Comune concedente aveva provveduto a richiedere il pagamento dei canoni enfiteutici;
- che la non vi aveva provveduto;
CP_2
- che in ragione di quanto detto la resistente era debitrice della somma di euro
416,30.
Accordata l'ingiunzione, la si opponeva alla stessa chiedendo CP_2
dichiararsene la nullità ovvero di revocarla.
La opponente contestava l'avverso dedotto ed eccepiva l'usucapione della piena proprietà dei terreni con estinzione di ogni diritto enfiteutico in capo all'ente, atteso che per decenni il Comune né aveva richiesto i canoni, né aveva operato le ricognizioni ventennali, né le aveva trascritte.
Il Giudice di pace revocava il decreto e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale ritenuto competente.
La controversia è stata riassunta dal che ha reiterato l'eccezione di difetto Pt_1
di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la stessa al Commissario
Regionale per la liquidazione degli usi civici. Eccezione contrastata dalla . CP_2 Il difetto di giurisdizione è da affermare poiché la resistente, richiesta del pagamento dei canoni rispetto a terreni in origine di uso pubblico ma occupati illegittimamente e poi ottenuti in concessione, ne ha eccepito la usucapione.
A riguardo soccorre l'insegnamento della Suprema Corte a termini del quale sussiste la giurisdizione del Commissario degli usi civici ogni qual volta venga in evidenza una questione che presupponga la necessità … di un accertamento preliminare di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass. 11802/2017, Cass. 17879 e
18392/2016 e Cass. 9829/2014).
La peculiarità della vicenda e la definizione in rito impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere riservata la medesima al Commissario degli usi civici;
2) compensa le spese di lite.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
GIUDICE
Raffaele Califano causa civile n. 4057/2022 R.G.A.C.
PROSIEGUO PROCESSO VERBALE DEL 19/6/2024 considerate le conclusioni precisate dalle parti a verbale e nei precedenti atti, il giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c.; ordina la discussione orale della causa;
terminata la stessa, decide la controversia come segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del magistrato Raffaele Califano pronunzia, ex art. 281 sexies c.p.c.,
- dandone pubblica ed integrale lettura - la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4057 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
PAGAMENTO CANONE ENFITEUTICO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti,
ATTORE E
DI - - Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come in atti,
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il avanzava domanda monitoria nei confronti di Parte_1 [...] dinanzi al Giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi. Controparte_2
Deduceva:
- che la era intestataria di alcuni terreni ricadenti nel circondario del CP_2
Comune;
- che tali terreni erano gravati da canoni di natura enfiteutica giusta ordinanze del
Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici e in particolare la n. 7 del 1932 e la n. 10 del 1954;
- che esso Comune concedente aveva provveduto a richiedere il pagamento dei canoni enfiteutici;
- che la non vi aveva provveduto;
CP_2
- che in ragione di quanto detto la resistente era debitrice della somma di euro
416,30.
Accordata l'ingiunzione, la si opponeva alla stessa chiedendo CP_2
dichiararsene la nullità ovvero di revocarla.
La opponente contestava l'avverso dedotto ed eccepiva l'usucapione della piena proprietà dei terreni con estinzione di ogni diritto enfiteutico in capo all'ente, atteso che per decenni il Comune né aveva richiesto i canoni, né aveva operato le ricognizioni ventennali, né le aveva trascritte.
Il Giudice di pace revocava il decreto e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale ritenuto competente.
La controversia è stata riassunta dal che ha reiterato l'eccezione di difetto Pt_1
di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la stessa al Commissario
Regionale per la liquidazione degli usi civici. Eccezione contrastata dalla . CP_2 Il difetto di giurisdizione è da affermare poiché la resistente, richiesta del pagamento dei canoni rispetto a terreni in origine di uso pubblico ma occupati illegittimamente e poi ottenuti in concessione, ne ha eccepito la usucapione.
A riguardo soccorre l'insegnamento della Suprema Corte a termini del quale sussiste la giurisdizione del Commissario degli usi civici ogni qual volta venga in evidenza una questione che presupponga la necessità … di un accertamento preliminare di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass. 11802/2017, Cass. 17879 e
18392/2016 e Cass. 9829/2014).
La peculiarità della vicenda e la definizione in rito impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere riservata la medesima al Commissario degli usi civici;
2) compensa le spese di lite.
IL GIUDICE
Raffaele Califano