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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 938/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Vendramini ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...] resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso): nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 23/9/2025, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“A modifica delle condizioni di affidamento, gestione e mantenimento dei figli minori di cui al decreto del Tribunale di Treviso del 09.06.2022 RG n. 3571/2022, stabilirsi che:
a) Il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre signora Per_1 Parte_2
[..
[...] [...]
[...]
, e presso la stessa sarà collocato prevalentemente e avrà la residenza.
[...]
b) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori, alle attività extrascolastiche saranno assunte in via esclusiva dalla madre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
lo stesso per quanto concerne tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
c) Il papà potrà vedere e tenere con sé il minore previo accordo con lo stesso, tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e di vita sociale del figlio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/5/2025, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione di convivenza, dalla quale in data CP_2
03/01/2012 era nato il figlio e terminata la quale i genitori avevano concordato Per_1 condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale omologate dal Tribunale di Treviso in data 9/6/2022ò, ha dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi tali da imporre, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la revisione della regolamentazione in atto.
Richiamando le condizioni a suo tempo concordate, con le quali i genitori avevano stabilito l'affidamento congiunto del figlio e il suo collocamento prevalente con la madre, con una compiuta disciplina del regime di incontri tra padre e figlio e del contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del minorenne, la ricorrente ha allegato che dopo un primo periodo di rispetto delle condizioni concordate, il resistente, oltre a disinteressarsi completamente del percorso scolastico di , aveva diradato sempre più gli incontri Per_1 con lui, fino a interromperli definitivamente a partire da ottobre 2024. Inoltre, pur mantenendo la formale residenza anagrafica, si era reso irreperibile, senza fornire i suoi nuovi recapiti. Infine, dal febbraio 2024 aveva anche cessato di adempiere agli obblighi di natura economica, costringendola ad attivare la procedura di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c..
Sulla scorta delle allegate circostanze sopravvenute, ha chiesto, in Parte_1 modifica della attuale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio, nonché la subordinazione degli incontri tra padre e figlio alla volontà e agli impegni del minorenne.
Nell'udienza del giorno 23/9/26 è comparsa solo la parte ricorrente, mentre la parte
2 resistente, nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte comparsa, la quale ha confermato che l'altro genitore, del quale ignora il nuovo domicilio, non vede il figlio da circa un anno.
Essendo la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni, all'esito delle quali sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali è stato disposto l'affidamento c.d. super-esclusivo del minorenne alla madre e sono state sospese le frequentazioni tra padre e figlio, subordinandone l'eventuale ripresa all'intervento consultoriale, con onere di attivazione a carico del resistente.
Si è quindi proceduto alla discussione orale, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione.
2. Le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente non sono state contestate e sono indirettamente confermate dalla documentazione prodotta. Risulta, infatti, che
[...]
, pur mantenendo la propria residenza anagrafica, si è sottratto alle comunicazioni CP_2 con l'altro genitore, disinteressandosi dei solleciti e delle diffide ricevute, così come degli atti giudiziari notificatigli a mezzo del servizio postale. D'altro canto, essendo stata fornita prova documentale delle trattenute in busta paga che, su iniziativa della ricorrente, egli subisce per il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, certamente non può ignorare le giuste pretese dell'altro genitore, né il contenuto dei propri obblighi genitoriali, volontariamente assunti in sede di iniziale e condivisa disciplina delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
In conclusione, le circostanze di fatto sopravvenute, consistite nel progressivo e duraturo allontanamento del padre dal figlio, ancora prima dal totale disinteresse per la situazione del minorenne, dalla violazione dei doveri genitoriali, costituiscono giustificati motivi per disporre una modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale concordata tra i genitori circa tre anni addietro, secondo le richieste della parte ricorrente.
Quindi, va in primo luogo confermato l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, così come disposto in via temporanea e urgente, dovendosi anche tener fermo il collocamento
3 presso di lei, dando così continuità a una situazione di fatto ormai consolidata e corrispondente all'interesse del minorenne.
L'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso ed è ammesso nei soli casi in cui quest'ultimo risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.). In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, a carico di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza).
Nel caso in esame, la condizione di irreperibilità del padre e il disinteresse manifestato per il figlio, circostanze a più riprese allegate e ribadite da parte ricorrente e indirettamente riscontrate, oltre che dai documenti prodotti, anche dall'esito della notifica e dalla condotta processuale, sono elementi tali da escludere il buon esercizio da parte sua della responsabilità genitoriale. Per tali ragioni, il figlio deve essere affidato in via esclusiva alla madre, secondo quanto indicato in dispositivo.
Data la situazione sopra riportata, per salvaguardare l'interesse del figlio, non ancora prossima alla maggiore età, a un percorso di crescita equilibrato, è necessario che operatori professionali monitorino e gestiscano l'eventuale ripresa dei rapporti con il padre, qualora quest'ultimo, auspicabilmente, intendesse riprenderli, per evitare il rischio che il minorenne possa rimanere turbato da iniziative o modalità non idonee o non preparate in modo adeguato. Allo stato, le frequentazioni tra padre e figlio devono continuare a essere sospese e, quando il resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare il minorenne esclusivamente presso i locali del Consultorio familiare, alla presenza degli operatori.
Infine, va preso atto che, nelle conclusioni definitivamente precisate, non sono state richieste modificazioni delle statuizioni di natura economica.
3. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla
4 rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
In parziale modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale omologate con decreto del Tribunale di Treviso di data 9/6/202 nel proc. R.G. n.3571/2022:
- affida il figlio minorenne alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione presso la madre;
- dispone la sospensione delle frequentazioni tra padre e figlio, che potranno essere eventualmente riprese previa preparazione e programmazione degli incontri da parte del
Consultorio competente per territorio, che il padre avrà l'onere di contattare e attivare;
- condanna a rifondere integralmente alla parte ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso avvocato, oltre al
[...] rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 31 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 938/2025 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Laura Vendramini ricorrente contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...] resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione di esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso): nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 23/9/2025, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“A modifica delle condizioni di affidamento, gestione e mantenimento dei figli minori di cui al decreto del Tribunale di Treviso del 09.06.2022 RG n. 3571/2022, stabilirsi che:
a) Il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre signora Per_1 Parte_2
[..
[...] [...]
[...]
, e presso la stessa sarà collocato prevalentemente e avrà la residenza.
[...]
b) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei minori, alle attività extrascolastiche saranno assunte in via esclusiva dalla madre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
lo stesso per quanto concerne tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
c) Il papà potrà vedere e tenere con sé il minore previo accordo con lo stesso, tenuto conto degli impegni scolastici, sportivi e di vita sociale del figlio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/5/2025, premesso di aver Parte_1 intrattenuto con il resistente una relazione di convivenza, dalla quale in data CP_2
03/01/2012 era nato il figlio e terminata la quale i genitori avevano concordato Per_1 condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale omologate dal Tribunale di Treviso in data 9/6/2022ò, ha dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi tali da imporre, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., la revisione della regolamentazione in atto.
Richiamando le condizioni a suo tempo concordate, con le quali i genitori avevano stabilito l'affidamento congiunto del figlio e il suo collocamento prevalente con la madre, con una compiuta disciplina del regime di incontri tra padre e figlio e del contributo paterno al mantenimento ordinario e straordinario del minorenne, la ricorrente ha allegato che dopo un primo periodo di rispetto delle condizioni concordate, il resistente, oltre a disinteressarsi completamente del percorso scolastico di , aveva diradato sempre più gli incontri Per_1 con lui, fino a interromperli definitivamente a partire da ottobre 2024. Inoltre, pur mantenendo la formale residenza anagrafica, si era reso irreperibile, senza fornire i suoi nuovi recapiti. Infine, dal febbraio 2024 aveva anche cessato di adempiere agli obblighi di natura economica, costringendola ad attivare la procedura di cui all'art. 473-bis.37 c.p.c..
Sulla scorta delle allegate circostanze sopravvenute, ha chiesto, in Parte_1 modifica della attuale regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio, nonché la subordinazione degli incontri tra padre e figlio alla volontà e agli impegni del minorenne.
Nell'udienza del giorno 23/9/26 è comparsa solo la parte ricorrente, mentre la parte
2 resistente, nonostante la rituale notifica degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, è stata sentita la sola parte comparsa, la quale ha confermato che l'altro genitore, del quale ignora il nuovo domicilio, non vede il figlio da circa un anno.
Essendo la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni, all'esito delle quali sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali è stato disposto l'affidamento c.d. super-esclusivo del minorenne alla madre e sono state sospese le frequentazioni tra padre e figlio, subordinandone l'eventuale ripresa all'intervento consultoriale, con onere di attivazione a carico del resistente.
Si è quindi proceduto alla discussione orale, all'esito della quale la causa è stata rimessa in decisione.
2. Le circostanze di fatto allegate dalla ricorrente non sono state contestate e sono indirettamente confermate dalla documentazione prodotta. Risulta, infatti, che
[...]
, pur mantenendo la propria residenza anagrafica, si è sottratto alle comunicazioni CP_2 con l'altro genitore, disinteressandosi dei solleciti e delle diffide ricevute, così come degli atti giudiziari notificatigli a mezzo del servizio postale. D'altro canto, essendo stata fornita prova documentale delle trattenute in busta paga che, su iniziativa della ricorrente, egli subisce per il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, certamente non può ignorare le giuste pretese dell'altro genitore, né il contenuto dei propri obblighi genitoriali, volontariamente assunti in sede di iniziale e condivisa disciplina delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
In conclusione, le circostanze di fatto sopravvenute, consistite nel progressivo e duraturo allontanamento del padre dal figlio, ancora prima dal totale disinteresse per la situazione del minorenne, dalla violazione dei doveri genitoriali, costituiscono giustificati motivi per disporre una modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale concordata tra i genitori circa tre anni addietro, secondo le richieste della parte ricorrente.
Quindi, va in primo luogo confermato l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, così come disposto in via temporanea e urgente, dovendosi anche tener fermo il collocamento
3 presso di lei, dando così continuità a una situazione di fatto ormai consolidata e corrispondente all'interesse del minorenne.
L'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori costituisce eccezione alla regola dell'affido condiviso ed è ammesso nei soli casi in cui quest'ultimo risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.). In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, a carico di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza).
Nel caso in esame, la condizione di irreperibilità del padre e il disinteresse manifestato per il figlio, circostanze a più riprese allegate e ribadite da parte ricorrente e indirettamente riscontrate, oltre che dai documenti prodotti, anche dall'esito della notifica e dalla condotta processuale, sono elementi tali da escludere il buon esercizio da parte sua della responsabilità genitoriale. Per tali ragioni, il figlio deve essere affidato in via esclusiva alla madre, secondo quanto indicato in dispositivo.
Data la situazione sopra riportata, per salvaguardare l'interesse del figlio, non ancora prossima alla maggiore età, a un percorso di crescita equilibrato, è necessario che operatori professionali monitorino e gestiscano l'eventuale ripresa dei rapporti con il padre, qualora quest'ultimo, auspicabilmente, intendesse riprenderli, per evitare il rischio che il minorenne possa rimanere turbato da iniziative o modalità non idonee o non preparate in modo adeguato. Allo stato, le frequentazioni tra padre e figlio devono continuare a essere sospese e, quando il resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare il minorenne esclusivamente presso i locali del Consultorio familiare, alla presenza degli operatori.
Infine, va preso atto che, nelle conclusioni definitivamente precisate, non sono state richieste modificazioni delle statuizioni di natura economica.
3. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente ne comporta la condanna alla
4 rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
In parziale modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale omologate con decreto del Tribunale di Treviso di data 9/6/202 nel proc. R.G. n.3571/2022:
- affida il figlio minorenne alla madre, alla quale è attribuito in via esclusiva Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio); con collocazione presso la madre;
- dispone la sospensione delle frequentazioni tra padre e figlio, che potranno essere eventualmente riprese previa preparazione e programmazione degli incontri da parte del
Consultorio competente per territorio, che il padre avrà l'onere di contattare e attivare;
- condanna a rifondere integralmente alla parte ricorrente CP_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso avvocato, oltre al
[...] rimborso forfettario del 15% e agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 31 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Giorgio Cozzarini
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