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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/09/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Selene Mariano, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_2 C.F._2
Spano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 27/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Muro Leccese (LE) il 31/05/2017;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1 1) la casa coniugale sita in Muro Leccese (LE), in via Ugo Foscolo n. 14, di proprietà del Sig. , resterà a quest'ultimo; Parte_1
2) non vi è richiesta di contributo economico.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Muro Leccese (Le), il Parte_2
31/05/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte I, anno 2017), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1745 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Selene Mariano, come da mandato in atti,
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_2 C.F._2
Spano, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 27/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 16/04/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Muro Leccese (LE) il 31/05/2017;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1 1) la casa coniugale sita in Muro Leccese (LE), in via Ugo Foscolo n. 14, di proprietà del Sig. , resterà a quest'ultimo; Parte_1
2) non vi è richiesta di contributo economico.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Muro Leccese (Le), il Parte_2
31/05/2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte I, anno 2017), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/07/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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