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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 267/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR IS AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. RG UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 267 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante, elettivamente
[...]
domiciliata in Cagliari in Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati ARntonietta Piras ed
ES OA in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTI
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato CP_2
AN DA, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 17 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: Nell'interesse dell' vista l'ordinanza del 20 novembre CP_1
2025, si prende atto della normativa sopravvenuta;
Nell'interesse dell'appellata: Nell'interesse dell'appellata, l'avv. AN DA prende atto della normativa entrata in vigore il 02.08.2025 e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2017 ha agito in giudizio onde proporre CP_2
opposizione dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro avverso l'avviso di addebito n. 325 2016 00059042 30 000, recante l'importo di 6.768,48 euro comprensivo delle spese di riscossione e notifica, asseritamente dovuto per omissioni contributive relative all'anno 2012 a valere sul fondo Gestione Separata.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'avviso di addebito opposto atteso che lo stesso in violazione di quanto dispone l'art. 30 comma 2 del
D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2020 non reca la causale del credito ingiunto.
Ha poi eccepito l'estinzione delle ragioni creditorie vantate dall' stante l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale.
Nel merito ha sostenuto l'inesistenza del debito contributivo a favore della predetta Gestione con riguardo al reddito da lavoro autonomo prodotto per l'annualità di imposta 2012 come ingegnere libero professionista deducendo, in particolare, che essendo regolarmente iscritta al relativo albo professionale con riguardo a tale voce reddituale avesse un obbligo contributivo esclusivamente in confronto di . CP_3
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi concluso chiedendo dichiararsi nullo l'avviso di addebito opposto e, nel merito, dichiararsi non tenuta l'opponente al pagamento delle somme rivendicate dall' in quanto non dovute e per l'effetto dichiararsi invalido l'avviso di CP_1
addebito in contestazione e del relativo ruolo o, in subordine, disporsi la riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati nella misura minima di cui all'art. 116 comma 16 della legge n. 388/2000 e ancora, in via di ulteriore subordine, quantificare tali voci accessoria secondo quanto prevede il comma 10 della predetta disposizione.
Si sono ritualmente costituite l' e la onde contestare la fondatezza delle CP_1 Controparte_1
avverse difese sia con riguardo alla eccepita prescrizione, siccome non perfezionatasi, sia con riferimento alla esistenza dell'obbligo contributivo in capo all'ingegner posto che la CP_2
stessa, pur essendo iscritta al relativo albo professionale, non era soggetta al pagamento del contributo soggettivo alla cassa di appartenenza ove non aveva una posizione pensionistica/previdenziale con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata quale unica necessaria forma di assicurazione obbligatoria della quale beneficiare.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 742/2021 del 18 giugno 2021, ha ritenuto, conformandosi alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, l'esistenza dell'obbligo contributivo a valere sul fondo della Gestione Separata in capo al professionista iscritto ad un albo professionale, anche laddove egli sia tenuto al pagamento del solo contributo integrativo.
Al riguardo ha rilevato che la interpretazione dell'art. 2 comma 26 della legge n. 335/199,5 alla luce della successiva norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98/2011, depone per l'insorgenza in capo all'interessato dell'obbligo contributivo in parola, salvo il caso in cui il professionista versi contributi alla cassa di appartenenza suscettibili di costituire in suo favore il diritto alla percezione di una prestazione previdenziale
.
Tale circostanza non è tuttavia configurabile allorchè, come avvenuto nel caso di specie,
l'iscritto alla cassa professionale versi in favore della stessa il solo contributo integrativo.
Sotto altro profilo ha poi ritenuto che la pretesa creditoria avanzata dall' si sia estinta CP_1
per effetto della prescrizione quinquennale il cui decorso ha avuto inizio il 16 giugno 2010, ossia a partire dal termine ultimo di scadenza del pagamento della contribuzione che non è stato validamente interrotto entro il 16 giugno 2015.
Ha quindi annullato l'avviso di addebito opposto stante la intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione della contribuzione omessa.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello l' e la col quale CP_1 Controparte_1
hanno chiesto il rigetto delle avverse domande con conseguente accertamento della sussistenza del credito contributo azionato mediane l'avviso di addebito opposto nella misura ivi indicata o nella diversa misura accertanda in causa.
Si è costituita la quale ha concluso per il rigetto dell'appello con la conferma CP_2
della sentenza gravata o, in subordine, perché venga dichiarato nullo l'avviso di addebito opposto in quanto correlato ad un debito inesistente, quantomeno per quanto concerne la voce relativa alle sanzioni applicate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa appellante con un primo motivo di gravame ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto perfezionata la prescrizione estintiva delle ragioni di credito azionate con l'avviso di addebito opposto.
Al riguardo ha richiamato il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 col quale il termine per il pagamento della contribuzione in contestazione è stato prorogato al 5 agosto 2010, o quantomeno al 6 luglio 2010, con conseguente validità ai fini interruttivi del decorso del relativo termine della notifica di un avviso bonario avvenuta il 30 giugno 2010, dunque entro il quinquennio di riferimento.
Ha poi contestato, con un secondo motivo di doglianza, la decisione del Tribunale ove nel regolare le spese di lite non ne ha disposto la compensazione tra le parti.
Infine ha riproposto le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado insistendo per l'accoglimento delle stesse.
La parte appellata a sua volta ha reiterato le argomentazioni proposte nel primo giudizio quanto alla intervenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo per cui è causa, come ritenuta dal primo giudice, ed ancora quanto alla insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto non soggetta ad obblighi contributivi in favore della Gestione Separata deducendo altresì l'errato computo delle sanzioni civili nei termini sopra esposti.
*
1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è entrata in vigore, segnatamente a decorrere dal 2 agosto 2025, la legge n. 108/2025 con la quale è stato convertito il D.L. n. 84/2025, il cui articolo 12 bis, inserito in sede di conversione, testualmente recita:
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia Controparte_4 parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Ebbene nel presente giudizio la difesa appellata, con le note depositate il 4 giugno 2024, aveva rappresentato, documentando tale circostanza, di aver aderito alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) dei carichi pendenti affidati alla di cui Controparte_4
alla legge n. 197/2022 e di aver quindi ricevuto la relativa comunicazione recante gli importi da corrispondere alle scadenze indicate onde definire la propria posizione debitoria.
Nel medesimo frangente ha depositato la documentazione attestante il pagamento delle prime quattro rate.
Successivamente la stessa difesa appellante, con le note depositate il 19 novembre 2025 ha ulteriormente documentato il pagamento di altre cinque rate ed ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge 292/2022, [di] sospendere il giudizio al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevolata della pendenza nei termini previsti dalla richiamata disposizione di legge e di quelli assegnati per il pagamento dell'ultima rata previsto per il 30.11.2027
2. Tanto premesso rileva la Corte che la disciplina anzidetta, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 236 della legge 197/2022, individua il momento in cui può ritenersi perfezionata la definizione agevolata che, a differenza di quanto avveniva in passato, coincide col versamento della prima ovvero dell'unica rata accompagnato dal deposito della documentazione ivi indicata atto a comprovare che l'interessato ha chiesto ed ottenuto dall'agente incaricato della riscossione l'ammissione alla definizione agevolata del carico pendente. Nel caso di specie tali condizioni risultano integrate avendo la parte appellata ottenuto, in accoglimento della relativa istanza, un piano di pagamento dilazionato con ammortamento ancora in corso avendo la stessa appellata già corrisposto oltre alla prima ulteriori rate alle scadenze stabilite.
Alla luce di quanto sopra esposto non resta al Collegio che dichiarare d'ufficio l'estinzione del presente giudizio, nonché la inefficacia della sentenza impugnata, fermi gli effetti di cui al comma 2 ultimo periodo di cui al disposto del richiamato art. 12 bis della legge n. 108/2025.
Difatti sussistono i presupposti richiesti dalla norma richiamata, recante la interpretazione autentica dell'art. 1 comma 236 della legge n. 197/2022, onde ritenere che si sia verificato
l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata.
Osserva la Corte che sulla immediata operatività della recente disciplina introdotta dalla legge in esame con riguardo anche ai giudizi in corso si è d'altra parte pronunciata la Corte di
Cassazione con la recente ordinanza n. 29574/2025.
3. Le spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto della assoluta novità della disciplina sulla base della quale viene definita la controversia, essendo entrata in vigore, come detto, il 2 agosto 2025, possono essere compensate tra le parti nella loro integralità (cfr. analoghe statuizioni in tal senso adottate da Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, sent.
n. 975/2025, est. Parisi, Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, sent. n. 542/2025 est.
Tritto).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara, ai sensi dell'art. 12-bis del Decreto Legge n. 84/2024, come convertito con Legge
n. 108/2025, l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, dichiara inefficace la sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari il 19 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
RG UR AR IS AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR IS AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. RG UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 267 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante, elettivamente
[...]
domiciliata in Cagliari in Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati ARntonietta Piras ed
ES OA in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTI
CONTRO
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato CP_2
AN DA, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 17 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti: Nell'interesse dell' vista l'ordinanza del 20 novembre CP_1
2025, si prende atto della normativa sopravvenuta;
Nell'interesse dell'appellata: Nell'interesse dell'appellata, l'avv. AN DA prende atto della normativa entrata in vigore il 02.08.2025 e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2017 ha agito in giudizio onde proporre CP_2
opposizione dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro avverso l'avviso di addebito n. 325 2016 00059042 30 000, recante l'importo di 6.768,48 euro comprensivo delle spese di riscossione e notifica, asseritamente dovuto per omissioni contributive relative all'anno 2012 a valere sul fondo Gestione Separata.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'avviso di addebito opposto atteso che lo stesso in violazione di quanto dispone l'art. 30 comma 2 del
D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2020 non reca la causale del credito ingiunto.
Ha poi eccepito l'estinzione delle ragioni creditorie vantate dall' stante l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale.
Nel merito ha sostenuto l'inesistenza del debito contributivo a favore della predetta Gestione con riguardo al reddito da lavoro autonomo prodotto per l'annualità di imposta 2012 come ingegnere libero professionista deducendo, in particolare, che essendo regolarmente iscritta al relativo albo professionale con riguardo a tale voce reddituale avesse un obbligo contributivo esclusivamente in confronto di . CP_3
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi concluso chiedendo dichiararsi nullo l'avviso di addebito opposto e, nel merito, dichiararsi non tenuta l'opponente al pagamento delle somme rivendicate dall' in quanto non dovute e per l'effetto dichiararsi invalido l'avviso di CP_1
addebito in contestazione e del relativo ruolo o, in subordine, disporsi la riduzione delle sanzioni e degli interessi applicati nella misura minima di cui all'art. 116 comma 16 della legge n. 388/2000 e ancora, in via di ulteriore subordine, quantificare tali voci accessoria secondo quanto prevede il comma 10 della predetta disposizione.
Si sono ritualmente costituite l' e la onde contestare la fondatezza delle CP_1 Controparte_1
avverse difese sia con riguardo alla eccepita prescrizione, siccome non perfezionatasi, sia con riferimento alla esistenza dell'obbligo contributivo in capo all'ingegner posto che la CP_2
stessa, pur essendo iscritta al relativo albo professionale, non era soggetta al pagamento del contributo soggettivo alla cassa di appartenenza ove non aveva una posizione pensionistica/previdenziale con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione Separata quale unica necessaria forma di assicurazione obbligatoria della quale beneficiare.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 742/2021 del 18 giugno 2021, ha ritenuto, conformandosi alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, l'esistenza dell'obbligo contributivo a valere sul fondo della Gestione Separata in capo al professionista iscritto ad un albo professionale, anche laddove egli sia tenuto al pagamento del solo contributo integrativo.
Al riguardo ha rilevato che la interpretazione dell'art. 2 comma 26 della legge n. 335/199,5 alla luce della successiva norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98/2011, depone per l'insorgenza in capo all'interessato dell'obbligo contributivo in parola, salvo il caso in cui il professionista versi contributi alla cassa di appartenenza suscettibili di costituire in suo favore il diritto alla percezione di una prestazione previdenziale
.
Tale circostanza non è tuttavia configurabile allorchè, come avvenuto nel caso di specie,
l'iscritto alla cassa professionale versi in favore della stessa il solo contributo integrativo.
Sotto altro profilo ha poi ritenuto che la pretesa creditoria avanzata dall' si sia estinta CP_1
per effetto della prescrizione quinquennale il cui decorso ha avuto inizio il 16 giugno 2010, ossia a partire dal termine ultimo di scadenza del pagamento della contribuzione che non è stato validamente interrotto entro il 16 giugno 2015.
Ha quindi annullato l'avviso di addebito opposto stante la intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione della contribuzione omessa.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello l' e la col quale CP_1 Controparte_1
hanno chiesto il rigetto delle avverse domande con conseguente accertamento della sussistenza del credito contributo azionato mediane l'avviso di addebito opposto nella misura ivi indicata o nella diversa misura accertanda in causa.
Si è costituita la quale ha concluso per il rigetto dell'appello con la conferma CP_2
della sentenza gravata o, in subordine, perché venga dichiarato nullo l'avviso di addebito opposto in quanto correlato ad un debito inesistente, quantomeno per quanto concerne la voce relativa alle sanzioni applicate. MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa appellante con un primo motivo di gravame ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto perfezionata la prescrizione estintiva delle ragioni di credito azionate con l'avviso di addebito opposto.
Al riguardo ha richiamato il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 col quale il termine per il pagamento della contribuzione in contestazione è stato prorogato al 5 agosto 2010, o quantomeno al 6 luglio 2010, con conseguente validità ai fini interruttivi del decorso del relativo termine della notifica di un avviso bonario avvenuta il 30 giugno 2010, dunque entro il quinquennio di riferimento.
Ha poi contestato, con un secondo motivo di doglianza, la decisione del Tribunale ove nel regolare le spese di lite non ne ha disposto la compensazione tra le parti.
Infine ha riproposto le difese già svolte nel corso del giudizio di primo grado insistendo per l'accoglimento delle stesse.
La parte appellata a sua volta ha reiterato le argomentazioni proposte nel primo giudizio quanto alla intervenuta estinzione per prescrizione del credito contributivo per cui è causa, come ritenuta dal primo giudice, ed ancora quanto alla insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto non soggetta ad obblighi contributivi in favore della Gestione Separata deducendo altresì l'errato computo delle sanzioni civili nei termini sopra esposti.
*
1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è entrata in vigore, segnatamente a decorrere dal 2 agosto 2025, la legge n. 108/2025 con la quale è stato convertito il D.L. n. 84/2025, il cui articolo 12 bis, inserito in sede di conversione, testualmente recita:
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia Controparte_4 parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Ebbene nel presente giudizio la difesa appellata, con le note depositate il 4 giugno 2024, aveva rappresentato, documentando tale circostanza, di aver aderito alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater) dei carichi pendenti affidati alla di cui Controparte_4
alla legge n. 197/2022 e di aver quindi ricevuto la relativa comunicazione recante gli importi da corrispondere alle scadenze indicate onde definire la propria posizione debitoria.
Nel medesimo frangente ha depositato la documentazione attestante il pagamento delle prime quattro rate.
Successivamente la stessa difesa appellante, con le note depositate il 19 novembre 2025 ha ulteriormente documentato il pagamento di altre cinque rate ed ha chiesto alla Corte, ai sensi dell'art. 1, comma 236 della legge 292/2022, [di] sospendere il giudizio al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevolata della pendenza nei termini previsti dalla richiamata disposizione di legge e di quelli assegnati per il pagamento dell'ultima rata previsto per il 30.11.2027
2. Tanto premesso rileva la Corte che la disciplina anzidetta, recante l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 236 della legge 197/2022, individua il momento in cui può ritenersi perfezionata la definizione agevolata che, a differenza di quanto avveniva in passato, coincide col versamento della prima ovvero dell'unica rata accompagnato dal deposito della documentazione ivi indicata atto a comprovare che l'interessato ha chiesto ed ottenuto dall'agente incaricato della riscossione l'ammissione alla definizione agevolata del carico pendente. Nel caso di specie tali condizioni risultano integrate avendo la parte appellata ottenuto, in accoglimento della relativa istanza, un piano di pagamento dilazionato con ammortamento ancora in corso avendo la stessa appellata già corrisposto oltre alla prima ulteriori rate alle scadenze stabilite.
Alla luce di quanto sopra esposto non resta al Collegio che dichiarare d'ufficio l'estinzione del presente giudizio, nonché la inefficacia della sentenza impugnata, fermi gli effetti di cui al comma 2 ultimo periodo di cui al disposto del richiamato art. 12 bis della legge n. 108/2025.
Difatti sussistono i presupposti richiesti dalla norma richiamata, recante la interpretazione autentica dell'art. 1 comma 236 della legge n. 197/2022, onde ritenere che si sia verificato
l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata.
Osserva la Corte che sulla immediata operatività della recente disciplina introdotta dalla legge in esame con riguardo anche ai giudizi in corso si è d'altra parte pronunciata la Corte di
Cassazione con la recente ordinanza n. 29574/2025.
3. Le spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto della assoluta novità della disciplina sulla base della quale viene definita la controversia, essendo entrata in vigore, come detto, il 2 agosto 2025, possono essere compensate tra le parti nella loro integralità (cfr. analoghe statuizioni in tal senso adottate da Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, sent.
n. 975/2025, est. Parisi, Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, sent. n. 542/2025 est.
Tritto).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara, ai sensi dell'art. 12-bis del Decreto Legge n. 84/2024, come convertito con Legge
n. 108/2025, l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, dichiara inefficace la sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari il 19 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
RG UR AR IS AR