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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/07/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 186 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e promossa
DA on sede in SA (PU), Via del Novecento n. 53, Parte_1 con l' Avv. Paolo di Loreto in SA (PU), Via San Francesco n. 44, P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
con l' Avv. Elena Barbaresi in Fano (PU) via Controparte_1 P.IVA_2
Bellandra n. 138/C
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di SA n. 35/2023 pubblicata il 19.01.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto la società Parte_1 Controparte_1
innanzi Tribunale di SA per ottenere la condanna al pagamento della provvigione
[...]
maturata a titolo di compenso per l'attività di mediazione asseritamente prestata in favore della convenuta e pagina 1 di 5 conclusasi con la sottoscrizione del contratto di locazione del 06.11.2019 tra DI AR S.p.A. ed
ED IA S.p.a., provvigione determinata, come previsto dagli usi della Camera di Commercio di
SA, in Euro 25.000,00 oltre accessori di legge. In subordine concludeva chiedendo la condanna al pagamento di quella differente somma che dovesse risultare di giustizia, anche secondo il principio di equità.
ha dedotto di aver svolto, su incarico della ED IA SP, trattative relative al complesso Pt_1
immobiliare detenuto dalla in forza di contratto di leasing immobiliare, sito in SA Controparte_1
(PU), località San Lorenzino, via Fornace Vecchia, poi restituito alla società di leasing DI AR SP a seguito di un accordo di risoluzione per mutuo consenso e contestuale riconsegna dell'immobile di cui alla locazione finanziaria n. 15039 del 21.12.2017.
Una volta riottenuto il complesso immobiliare, il DI AR lo avrebbe concesso in locazione alla ED IA SP che aveva provveduto a corrispondere all'agenzia immobiliare la provvigione, mentre si rifiutava di pagare quanto richiesto. Controparte_1
Costituendosi la convenuta ha eccepito carenza di legittimazione passiva sostenendo che le trattative per la risoluzione del contratto di leasing furono svolte dallo studio senza l'intervento della Pt_2
La circostanza che il DI AR avesse concesso poi in locazione alla ED IA SP Pt_1
gli stessi locali prima detenuti dalla non avrebbe generato alcun diritto alla Controparte_1
provvigione da parte dell'agenzia immobiliare verso la convenuta.
Il Tribunale ha così deciso:
1) respinge la domanda per i motivi esposti in narrativa
2) condanna la attrice al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della convenuta
[...]
che liquida ratione valore in euro 4.835,00 per onorario, oltre rimborso spese generali Controparte_1
15% sulle spese cosi compensate , IVA ( se dovuta) e CAP come per legge
Ha appellato la decisione la affidando il gravame a tre Parte_1
motivi.
L'appellato si è costituito resistendo.
Primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cpc. Omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del convenuto.
Lamenta l'appellante che il Tribunale di SA non si sarebbe pronunciato sulla tardività della costituzione della avvenuta quando era decorso il termine di legge di cui all'art 166 Controparte_1
cpc con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.
La doglianza è infondata.
pagina 2 di 5 La problematica relativa alla legittimazione passiva sostanziale non costituisce un'eccezione processuale in senso tecnico, bensì una mera difesa di merito che attiene alla titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso. Essendo una questione di merito può essere sollevata e rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche d'ufficio da parte del giudice, senza essere soggetta alle preclusioni processuali che caratterizzano le eccezioni processuali in senso stretto, con l'unico unico limite rappresentato dalla formazione del giudicato sulla specifica questione della legittimazione passiva.
dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cassazione civile sez. un. -
16/02/2016, n. 2951).
Con il rigetto della domanda, si ritiene pertanto assorbita la pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva, senza che ciò comporti un vizio di omessa pronuncia.
Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1755 cc;
erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ritiene maturato il diritto alla provvigione spettante alla
nei confronti della errata e contraddittoria ricostruzione dei fatti Pt_1 Controparte_1
lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'attività di mediazione nei confronti della Pt_1
ne avrebbe illegittimamente escluso il diritto alla provvigione. Controparte_1
L'esame del motivo deve prendere le mosse da alcuni dati incontestati: il 30.01.2019 la ha Pt_1
sottoposto ad ED IA SP una proposta di locazione del complesso immobiliare sito SA (PU), località San Lorenzino, via Fornace Vecchia, all'epoca nella disponibilità della Controparte_1
in forza contratto di leasing finanziario con il DI AR S.p.A (doc 4 appellante); la
[...]
ED IA ha manifestato (anche per iscritto il 19.02.2019) interesse alla locazione;
nell'ottobre del 2019 il contratto di leasing tra la e DI AR si è risolto per mutuo consenso e Controparte_1 riconsegna del bene;
il 06.11.2019 ED IA e DI AR hanno concluso contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare di via Fornace Vecchia San Lorenzino SA (doc 8 appellante); la ED IA SP ha provveduto a corrispondere alla la provvigione per la mediazione Pt_1 avente ad oggetto gli immobili locati.
Ad avviso di questo Corte dalla documentazione prodotta e dai fatti che risultano incontestati, l'attività posta in essere dalla configura una ipotesi di mediazione unilaterale. Pt_1
pagina 3 di 5 Tale fattispecie ricorre quando una parte, volendo concludere un affare, incarichi un terzo di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni.
La mediazione unilaterale è un tipo di attività di intermediazione che rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende (Cassazione civile sez. un. - 02/08/2017, n. 19161; Cassazione civile sez. II - 06/10/2022, n. 29054)
In questo caso il diritto alla provvigione non sorge più ai sensi dell'art 1755 cc nei confronti di entrambe le parti, bensì rimane a carico del solo mandante ai sensi dell'art. 1709 e 1720 cc..
E' pacifico che abbia ricevuto incarico dalla ED IA SP mentre è stato sempre contestato e Pt_1
provato dalla di essersi affidata ai servizi dell'advisory sin dal 2016, Controparte_1 Pt_2
comprese le trattative per la risoluzione per il contratto di leasing relative al complesso immobiliare di cui si discute in causa.
Non giova alla difesa dell'appellante neppure la circostanza che il DI AR, successivamente alla riconsegna dei locali, li abbia concessi in locazione alla ED IA, in quanto perché sorga il diritto alla provvigione deve ricorrere identità tra l'affare proposto e quello concluso, che vale anche quando le parti originarie sostituiscano altri nella stipulazione conclusiva, a condizione che via sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale.
Infine, anche se si volesse ricondurre la fattispecie alla disciplina della mediazione di cui agli artt.
1974- 1975 cc l'attività di intermediazione, avrebbe avuto come parti il tour operator ed il DI
AR e non l'odierna appellata.
Non può pertanto censurarsi la decisione del primo giudice laddove non ha ritenuto dimostrato, da parte del mediatore, l'aver acquisito il diritto alla provvigione.
Terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli art.. 115 – 116 cpc cc;
difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova
I fatti documentalmente accertati rendono superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria, essendo evidente che il primo giudice ha ritenuto assorbita nella motivazione, la decisione di rigetto dei mezzi istruttori
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 4 di 5 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Respinge l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del grado che liquida in €. 3.966,00 oltre 15% cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e promossa
DA on sede in SA (PU), Via del Novecento n. 53, Parte_1 con l' Avv. Paolo di Loreto in SA (PU), Via San Francesco n. 44, P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
con l' Avv. Elena Barbaresi in Fano (PU) via Controparte_1 P.IVA_2
Bellandra n. 138/C
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di SA n. 35/2023 pubblicata il 19.01.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto la società Parte_1 Controparte_1
innanzi Tribunale di SA per ottenere la condanna al pagamento della provvigione
[...]
maturata a titolo di compenso per l'attività di mediazione asseritamente prestata in favore della convenuta e pagina 1 di 5 conclusasi con la sottoscrizione del contratto di locazione del 06.11.2019 tra DI AR S.p.A. ed
ED IA S.p.a., provvigione determinata, come previsto dagli usi della Camera di Commercio di
SA, in Euro 25.000,00 oltre accessori di legge. In subordine concludeva chiedendo la condanna al pagamento di quella differente somma che dovesse risultare di giustizia, anche secondo il principio di equità.
ha dedotto di aver svolto, su incarico della ED IA SP, trattative relative al complesso Pt_1
immobiliare detenuto dalla in forza di contratto di leasing immobiliare, sito in SA Controparte_1
(PU), località San Lorenzino, via Fornace Vecchia, poi restituito alla società di leasing DI AR SP a seguito di un accordo di risoluzione per mutuo consenso e contestuale riconsegna dell'immobile di cui alla locazione finanziaria n. 15039 del 21.12.2017.
Una volta riottenuto il complesso immobiliare, il DI AR lo avrebbe concesso in locazione alla ED IA SP che aveva provveduto a corrispondere all'agenzia immobiliare la provvigione, mentre si rifiutava di pagare quanto richiesto. Controparte_1
Costituendosi la convenuta ha eccepito carenza di legittimazione passiva sostenendo che le trattative per la risoluzione del contratto di leasing furono svolte dallo studio senza l'intervento della Pt_2
La circostanza che il DI AR avesse concesso poi in locazione alla ED IA SP Pt_1
gli stessi locali prima detenuti dalla non avrebbe generato alcun diritto alla Controparte_1
provvigione da parte dell'agenzia immobiliare verso la convenuta.
Il Tribunale ha così deciso:
1) respinge la domanda per i motivi esposti in narrativa
2) condanna la attrice al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della convenuta
[...]
che liquida ratione valore in euro 4.835,00 per onorario, oltre rimborso spese generali Controparte_1
15% sulle spese cosi compensate , IVA ( se dovuta) e CAP come per legge
Ha appellato la decisione la affidando il gravame a tre Parte_1
motivi.
L'appellato si è costituito resistendo.
Primo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cpc. Omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del convenuto.
Lamenta l'appellante che il Tribunale di SA non si sarebbe pronunciato sulla tardività della costituzione della avvenuta quando era decorso il termine di legge di cui all'art 166 Controparte_1
cpc con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta.
La doglianza è infondata.
pagina 2 di 5 La problematica relativa alla legittimazione passiva sostanziale non costituisce un'eccezione processuale in senso tecnico, bensì una mera difesa di merito che attiene alla titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso. Essendo una questione di merito può essere sollevata e rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche d'ufficio da parte del giudice, senza essere soggetta alle preclusioni processuali che caratterizzano le eccezioni processuali in senso stretto, con l'unico unico limite rappresentato dalla formazione del giudicato sulla specifica questione della legittimazione passiva.
dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cassazione civile sez. un. -
16/02/2016, n. 2951).
Con il rigetto della domanda, si ritiene pertanto assorbita la pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva, senza che ciò comporti un vizio di omessa pronuncia.
Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1755 cc;
erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ritiene maturato il diritto alla provvigione spettante alla
nei confronti della errata e contraddittoria ricostruzione dei fatti Pt_1 Controparte_1
lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'attività di mediazione nei confronti della Pt_1
ne avrebbe illegittimamente escluso il diritto alla provvigione. Controparte_1
L'esame del motivo deve prendere le mosse da alcuni dati incontestati: il 30.01.2019 la ha Pt_1
sottoposto ad ED IA SP una proposta di locazione del complesso immobiliare sito SA (PU), località San Lorenzino, via Fornace Vecchia, all'epoca nella disponibilità della Controparte_1
in forza contratto di leasing finanziario con il DI AR S.p.A (doc 4 appellante); la
[...]
ED IA ha manifestato (anche per iscritto il 19.02.2019) interesse alla locazione;
nell'ottobre del 2019 il contratto di leasing tra la e DI AR si è risolto per mutuo consenso e Controparte_1 riconsegna del bene;
il 06.11.2019 ED IA e DI AR hanno concluso contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare di via Fornace Vecchia San Lorenzino SA (doc 8 appellante); la ED IA SP ha provveduto a corrispondere alla la provvigione per la mediazione Pt_1 avente ad oggetto gli immobili locati.
Ad avviso di questo Corte dalla documentazione prodotta e dai fatti che risultano incontestati, l'attività posta in essere dalla configura una ipotesi di mediazione unilaterale. Pt_1
pagina 3 di 5 Tale fattispecie ricorre quando una parte, volendo concludere un affare, incarichi un terzo di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni.
La mediazione unilaterale è un tipo di attività di intermediazione che rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 39 del 1989, che disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell'affare siano beni immobili o aziende (Cassazione civile sez. un. - 02/08/2017, n. 19161; Cassazione civile sez. II - 06/10/2022, n. 29054)
In questo caso il diritto alla provvigione non sorge più ai sensi dell'art 1755 cc nei confronti di entrambe le parti, bensì rimane a carico del solo mandante ai sensi dell'art. 1709 e 1720 cc..
E' pacifico che abbia ricevuto incarico dalla ED IA SP mentre è stato sempre contestato e Pt_1
provato dalla di essersi affidata ai servizi dell'advisory sin dal 2016, Controparte_1 Pt_2
comprese le trattative per la risoluzione per il contratto di leasing relative al complesso immobiliare di cui si discute in causa.
Non giova alla difesa dell'appellante neppure la circostanza che il DI AR, successivamente alla riconsegna dei locali, li abbia concessi in locazione alla ED IA, in quanto perché sorga il diritto alla provvigione deve ricorrere identità tra l'affare proposto e quello concluso, che vale anche quando le parti originarie sostituiscano altri nella stipulazione conclusiva, a condizione che via sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale.
Infine, anche se si volesse ricondurre la fattispecie alla disciplina della mediazione di cui agli artt.
1974- 1975 cc l'attività di intermediazione, avrebbe avuto come parti il tour operator ed il DI
AR e non l'odierna appellata.
Non può pertanto censurarsi la decisione del primo giudice laddove non ha ritenuto dimostrato, da parte del mediatore, l'aver acquisito il diritto alla provvigione.
Terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli art.. 115 – 116 cpc cc;
difetto di motivazione per omessa ammissione dei mezzi di prova
I fatti documentalmente accertati rendono superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria, essendo evidente che il primo giudice ha ritenuto assorbita nella motivazione, la decisione di rigetto dei mezzi istruttori
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 4 di 5 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Respinge l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del grado che liquida in €. 3.966,00 oltre 15% cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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