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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/09/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1939 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1939 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 settembre 2025, alle ore 9:55 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHESI SALVATORE Parte_1 Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. AMATO Controparte_1 ELENA
L'avv. LUCCHESI chiede che la causa venga decisa con esenzione dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. Att. c.p.c.. L'avv. AMATO evidenzia che la CTU è favorevole all' , insiste in memoria e nel rigetto del CP_1 ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1939 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1939 /2024 tra
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pachino (SR), via Libertà n.7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1 CP_1 che disgiuntamente, dagli avv.ti MARCEDONE Ivano e GAELANO Manlio per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n. 37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/90.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 03.04.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 02.05.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2 depositata il 24.02.2024, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ed ha accertato che : “L'esame anamnestico e clinico-obiettivo ha confermato un quadro patologico incidente, sensibilmente, sulla validità della ricorrente e determinante nella stessa, la condizione di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di grado grave al 100% e la condizione di persona handicappata (ai sensi del comma , art. 3 della L. 104/92) in armonia di parere con la valutazione medico-legale formulata in sede di visita medico-collegiale ASL in data 5.5.2023, non ricorrendo, quindi, al Pt_2 momento della domanda amministrativa ed in atto, a carico della parte attrice, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1
L. 18/80 e 508/88, né quelli determinanti la condizione di persona handicappata con connotazione di gravità (ai sensi del comma 3, art. 3 della L. n. 104/92). Le infermità riscontrate, infatti, con il conforto degli accertamenti sanitari visionati e dell'attuale esame anamnestico e clinico-obiettivo, non appaiono, in atto, in grado di incidere gravemente sugli atti quotidiani della vita e sulla deambulazione autonoma dell'istante in quanto non sono dimostrabili clinicamente quadri patologici che possano delineare e/o giustificare una chiara condizione di totale e permanente perdita delle autonomie neuro-cognitive e/o prassico-deambulatorie, né da rendere necessario per la stessa un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”.”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1 atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
3 sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “la SI.ra , di anni 82, è attualmente affetta da deficit cognitivo Parte_3 età correlato;
artrosi polidistrettuale ad I.F. medio-grave; ipertensione arteriosa;
esiti di nefrectomia dx e colecistectomia per ascesso epato-colecistico. Le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale la SI.ra Parte_3
è da considerarsi, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
[...] funzioni ed i compiti propri della sua età (DL 509/88 124/98) grave al 100%. Dall'attento esame degli atti presenti nel fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale si può affermare, che il su descritto complesso patologico non determina l'incapacità del ricorrente allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e dunque non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e/o assistenza continua, appare opportuno riconoscere l'attore portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi del comma 1 art 3 della Legge 104/92, tali benefici è opportuno riconoscerli già a partire dalla visita presso l'ASP ovvero dal 05/05/2023.”.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. e devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 02.05.2024 a seguito di ATP:
4 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 26.05.2025 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 30/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 1939 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 settembre 2025, alle ore 9:55 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LUCCHESI SALVATORE Parte_1 Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. AMATO Controparte_1 ELENA
L'avv. LUCCHESI chiede che la causa venga decisa con esenzione dalla condanna alle spese ex art. 152 disp. Att. c.p.c.. L'avv. AMATO evidenzia che la CTU è favorevole all' , insiste in memoria e nel rigetto del CP_1 ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1939 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/09/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1939 /2024 tra
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pachino (SR), via Libertà n.7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI
Salvatore dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1 CP_1 che disgiuntamente, dagli avv.ti MARCEDONE Ivano e GAELANO Manlio per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n. 37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980 e dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/90.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 03.04.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 02.05.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2 depositata il 24.02.2024, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità ed ha accertato che : “L'esame anamnestico e clinico-obiettivo ha confermato un quadro patologico incidente, sensibilmente, sulla validità della ricorrente e determinante nella stessa, la condizione di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età di grado grave al 100% e la condizione di persona handicappata (ai sensi del comma , art. 3 della L. 104/92) in armonia di parere con la valutazione medico-legale formulata in sede di visita medico-collegiale ASL in data 5.5.2023, non ricorrendo, quindi, al Pt_2 momento della domanda amministrativa ed in atto, a carico della parte attrice, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della richiesta indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1
L. 18/80 e 508/88, né quelli determinanti la condizione di persona handicappata con connotazione di gravità (ai sensi del comma 3, art. 3 della L. n. 104/92). Le infermità riscontrate, infatti, con il conforto degli accertamenti sanitari visionati e dell'attuale esame anamnestico e clinico-obiettivo, non appaiono, in atto, in grado di incidere gravemente sugli atti quotidiani della vita e sulla deambulazione autonoma dell'istante in quanto non sono dimostrabili clinicamente quadri patologici che possano delineare e/o giustificare una chiara condizione di totale e permanente perdita delle autonomie neuro-cognitive e/o prassico-deambulatorie, né da rendere necessario per la stessa un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”.”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente Parte_1 atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
3 sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “la SI.ra , di anni 82, è attualmente affetta da deficit cognitivo Parte_3 età correlato;
artrosi polidistrettuale ad I.F. medio-grave; ipertensione arteriosa;
esiti di nefrectomia dx e colecistectomia per ascesso epato-colecistico. Le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale la SI.ra Parte_3
è da considerarsi, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
[...] funzioni ed i compiti propri della sua età (DL 509/88 124/98) grave al 100%. Dall'attento esame degli atti presenti nel fascicolo di causa e dall'esame clinico attuale si può affermare, che il su descritto complesso patologico non determina l'incapacità del ricorrente allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita propri della sua età e dunque non si rilevano i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e/o assistenza continua, appare opportuno riconoscere l'attore portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi del comma 1 art 3 della Legge 104/92, tali benefici è opportuno riconoscerli già a partire dalla visita presso l'ASP ovvero dal 05/05/2023.”.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. e devono pertanto essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 02.05.2024 a seguito di ATP:
4 - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 26.05.2025 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 30/09/2025
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dott.ssa Maddalena Vetta
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