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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12533/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Taiola Federica Martina Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Taiola Federica Martina Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. Quanto alla casa familiare
La casa familiare verrà assegnata, unitamente agli arredi e corredi, al sig. il quale continuerà ad Pt_1
abitarvi con i figli minori.
Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi decidono quanto segue.
L'immobile in comproprietà, adibito a casa familiare, diverrà di proprietà esclusiva del signor Pt_1
Pertanto la signora si impegna a cedere la quota di proprietà al sig.
[...] Parte_2 Parte_1
dell'immobile cosi catastalmente identificato (doc. 4 visura immobiliare):
- Comune di LUMEZZANE (E738) (BS)
1 - Sez. Urb. NCT Foglio 36 Particella 61 Subalterno 2
Derivante da atto di compravendita del 28/12/2006 Notaio Sede Persona_1
LUMEZZANE (BS) Repertorio n. 28006 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
800.1/2007 Reparto PI di BRESCIA in atti dal 15/01/2007.
Il suddetto trasferimento, in quanto effettuato per la sistemazione patrimoniale famiglia ed in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in applicazione dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I coniugi si impegnano ad effettuare il suddetto trasferimento entro e non oltre il giorno 30 giugno 2025 ed i costi relativi al trasferimento della quota saranno a carico del sig. Si precisa che la signora libererà l'immobile, consegnando le chiavi, Pt_1 Pt_2
entro il termine concordato del 20.06.2024.
3. Quanto alle modalità di affido dei minori
I genitori si impegnano a definire il calendario delle vacanze natalizie e pasquali entro il 30 ottobre di ogni anno, tenuto conto del calendario scolastico dei figli e in base ai propri impegni di lavoro. Eventuali periodi di vacanza, anche durante l'anno, dovranno essere concordati dai genitori. Durante l'estate (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni) i minori trascorreranno il periodo di vacanza estivo per metà tempo con ciascun genitore. Entro fine aprile di ogni anno i genitori dovranno tra loro comunicarsi e concordare le rispettive date di vacanza con i figli, suddividendosi equamente il periodo estivo, nonché definire eventuali iscrizioni per i grest / centri estivi. Qualsiasi modifica occasionale agli orari e ai giorni di frequentazione andrà preventivamente comunicata e concordata tra i genitori.
4. Quanto al mantenimento dei figli minori
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione a carico di entrambi i genitori, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il sig. verserà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di €100,00 per Pt_1 ciascun figlio (per un totale di €200), entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAI, e ciò con decorrenza dal mese di luglio
2024;
- L'AUU verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% (alla data del deposito del presente ricorso il sig. percepisce dall'INPS l'AUU nella misura del 100% e provvederà, dunque, dal Pt_1
mese di luglio 2024 a versare la quota parte spettante alla signora unitamente all'assegno di mantenimento dei figli); Pt_2
- I genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che si riporta: spese per la salute a)
2 spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante:
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche:
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e i figli minori saranno affidati in via paritaria ad entrambi i genitori e manterranno la residenza presso la casa familiare in Lumezzane, via Manzoni n 25, salvo diverso accordo.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (ad es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza
In via ordinaria i genitori applicheranno il seguente calendario nel rispetto del diritto alla bigenitorialità: prima settimana dal lunedì dopo scuola fino al giovedì mattina: madre giovedì dopo scuola fino al venerdì mattina: padre dal venerdì doposcuola fino al lunedì mattina: madre seconda settimana dal lunedì dopo scuola fino al giovedì mattina: padre giovedì dopo scuola fino al venerdì mattina: madre dal venerdì doposcuola fino al lunedì mattina: padre
Durante le vacanze natalizie, (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni) i minori passeranno alternativamente ogni anno il giorno di Natale con un genitore, nonché, trascorreranno ad anni alterni con i genitori la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 7 gennaio, da definire secondo il calendario scolastico. In caso di impegni di lavoro, le parti concordano di applicare il planning di frequentazione (sopra indicato) concordato per l'anno scolastico.
Durante le vacanze pasquali, (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni) i minori passeranno alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua e Pasquetta con un genitore, suddividendo la settimana di vacanza scolastica in
3 modo equo (almeno 3 giorni con ciascun universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno:
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
7. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria: c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia CP_1
di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: 6 1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
7. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
5. Quanto al mantenimento della moglie
Considerando il rilascio della casa familiare da parte della signora la disparità reddituale nonché le Pt_2
spese che la moglie dovrà sostenere per la nuova abitazione, il sig. si impegna a versare a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento alla moglie la somma mensile di €150,00 dal mese di luglio 2024 fino al mese di luglio 2027 (compreso). L'importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e la somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
6. Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto al punto 5) per il versamento di un mantenimento temporaneo in favore della moglie.
7. I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/10/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Lumezzane (atto n. 52, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
4 Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12533/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. Taiola Federica Martina Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. Taiola Federica Martina Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. Quanto alla casa familiare
La casa familiare verrà assegnata, unitamente agli arredi e corredi, al sig. il quale continuerà ad Pt_1
abitarvi con i figli minori.
Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi decidono quanto segue.
L'immobile in comproprietà, adibito a casa familiare, diverrà di proprietà esclusiva del signor Pt_1
Pertanto la signora si impegna a cedere la quota di proprietà al sig.
[...] Parte_2 Parte_1
dell'immobile cosi catastalmente identificato (doc. 4 visura immobiliare):
- Comune di LUMEZZANE (E738) (BS)
1 - Sez. Urb. NCT Foglio 36 Particella 61 Subalterno 2
Derivante da atto di compravendita del 28/12/2006 Notaio Sede Persona_1
LUMEZZANE (BS) Repertorio n. 28006 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n.
800.1/2007 Reparto PI di BRESCIA in atti dal 15/01/2007.
Il suddetto trasferimento, in quanto effettuato per la sistemazione patrimoniale famiglia ed in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in applicazione dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. I coniugi si impegnano ad effettuare il suddetto trasferimento entro e non oltre il giorno 30 giugno 2025 ed i costi relativi al trasferimento della quota saranno a carico del sig. Si precisa che la signora libererà l'immobile, consegnando le chiavi, Pt_1 Pt_2
entro il termine concordato del 20.06.2024.
3. Quanto alle modalità di affido dei minori
I genitori si impegnano a definire il calendario delle vacanze natalizie e pasquali entro il 30 ottobre di ogni anno, tenuto conto del calendario scolastico dei figli e in base ai propri impegni di lavoro. Eventuali periodi di vacanza, anche durante l'anno, dovranno essere concordati dai genitori. Durante l'estate (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni) i minori trascorreranno il periodo di vacanza estivo per metà tempo con ciascun genitore. Entro fine aprile di ogni anno i genitori dovranno tra loro comunicarsi e concordare le rispettive date di vacanza con i figli, suddividendosi equamente il periodo estivo, nonché definire eventuali iscrizioni per i grest / centri estivi. Qualsiasi modifica occasionale agli orari e ai giorni di frequentazione andrà preventivamente comunicata e concordata tra i genitori.
4. Quanto al mantenimento dei figli minori
Valutata la rispettiva situazione reddituale delle parti e tenuto conto dei compiti di cura ed educazione a carico di entrambi i genitori, i coniugi stabiliscono quanto segue:
- il sig. verserà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di €100,00 per Pt_1 ciascun figlio (per un totale di €200), entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAI, e ciò con decorrenza dal mese di luglio
2024;
- L'AUU verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% (alla data del deposito del presente ricorso il sig. percepisce dall'INPS l'AUU nella misura del 100% e provvederà, dunque, dal Pt_1
mese di luglio 2024 a versare la quota parte spettante alla signora unitamente all'assegno di mantenimento dei figli); Pt_2
- I genitori provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie dei figli nella misura del
50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che si riporta: spese per la salute a)
2 spese mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante:
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche:
3. trattamenti sanitari erogati o meno dal S.S.N ma prescritte dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori:
1. tasse scolastiche e i figli minori saranno affidati in via paritaria ad entrambi i genitori e manterranno la residenza presso la casa familiare in Lumezzane, via Manzoni n 25, salvo diverso accordo.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili, inerenti la salute (ad es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza
In via ordinaria i genitori applicheranno il seguente calendario nel rispetto del diritto alla bigenitorialità: prima settimana dal lunedì dopo scuola fino al giovedì mattina: madre giovedì dopo scuola fino al venerdì mattina: padre dal venerdì doposcuola fino al lunedì mattina: madre seconda settimana dal lunedì dopo scuola fino al giovedì mattina: padre giovedì dopo scuola fino al venerdì mattina: madre dal venerdì doposcuola fino al lunedì mattina: padre
Durante le vacanze natalizie, (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni) i minori passeranno alternativamente ogni anno il giorno di Natale con un genitore, nonché, trascorreranno ad anni alterni con i genitori la settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 7 gennaio, da definire secondo il calendario scolastico. In caso di impegni di lavoro, le parti concordano di applicare il planning di frequentazione (sopra indicato) concordato per l'anno scolastico.
Durante le vacanze pasquali, (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni ed il giorno precedente alla ripresa delle lezioni) i minori passeranno alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua e Pasquetta con un genitore, suddividendo la settimana di vacanza scolastica in
3 modo equo (almeno 3 giorni con ciascun universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno:
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
7. tasse scolastiche e universitarie richieste da istituiti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso sede universitaria: c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
1. tempo prolungato;
2. ;
3. dopo-scuola; spese per la custodia CP_1
di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: 6 1. spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori:
7. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. corsi di lingua straniera;
3. viaggi e vacanze.
5. Quanto al mantenimento della moglie
Considerando il rilascio della casa familiare da parte della signora la disparità reddituale nonché le Pt_2
spese che la moglie dovrà sostenere per la nuova abitazione, il sig. si impegna a versare a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento alla moglie la somma mensile di €150,00 dal mese di luglio 2024 fino al mese di luglio 2027 (compreso). L'importo dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese e la somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
6. Con la previsione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere regolato e definito ogni rapporto anche economico e patrimoniale rinveniente dall'intercorso rapporto coniugale, dichiarando di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto previsto al punto 5) per il versamento di un mantenimento temporaneo in favore della moglie.
7. I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli e si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni relative alla abituale dimora e/o residenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/10/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Lumezzane (atto n. 52, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
4 Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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