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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5704 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
c.f. ), con sede legale in Roma, al Viale Europa, n. 190, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi,
(c.f. ), giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliate presso CodiceFiscale_1 [...]
Affari Legali Territoriali Napoli, Piazza Matteotti, 2; Parte_1
OPPONENTE
E
ato ad Arzano il giorno 01/06/1947 (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2
la sig.ra nata a [...] il giorno 01/03/1957 (c.f. ), CP_2 C.F._3 rapp.ti e difesi dall'avv. Angela D'Agostino (c.f. ), presso il suo studio elett.te C.F._4
dom.ti in Cardito (NA), alla via Nuova Belvedere n. 70, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/04/2025, le parti concludevano come note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1552/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 05/06/2024, mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 28.957,76, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di rimborso del buono fruttifero postale n. 19362.700 serie AA1, del valore di euro
10.000,00, emesso da Cassa Depositi e Prestiti in data 17/10/2001 e rilasciato da Parte_1
Filiale di Cardito (NA).
L'opponente, rettificando l'appartenenza del buono alla serie a termine AA2, eccepiva preliminarmente e in via dirimente l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in via monitoria, essendo infruttuosamente elasso il termine decennale dalla scadenza del titolo, conoscibile dagli intestatari indipendentemente dalla mancata consegna, in sede di sottoscrizione del titolo, dei fogli informativi.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate da parte opposta, la legittimità dell'operato di e, per l'effetto, dichiarare nullo, infondato ed inefficace il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto n. 1552/2024, iscritto al ruolo generale n. 4468/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli- nord , Giudice dott. Maffei, in data 05.06.2024, revocandolo, per tutte le ragioni espresse ed in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese legali di giudizio.
Si costituivano gli opposti, i quali, contestando diffusamente la prospettazione giuridico-fattuale dell'opponente, rilevavano come la violazione degli obblighi di trasparenza e di informazione non avesse loro consentito di prendere cognizione della data di scadenza del buono, rendendo così ignoto il termine di decorrenza della prescrizione.
Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione formulata dalla società Parte_1 rigettandolo in toto e, di converso, dichiarare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: • accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla opposta, quale importo dovuto per il rimborso della sorta capitale e per gli interessi maturati sul valore nominale del titolo de quo, da ritenersi ordinario;
• in via gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento di
[...]
in ordine agli obblighi e doveri di informazione e trasparenza connessi Parte_1 all'attività/funzione di intermediario, con condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di euro 28.957,76 comprensiva di sorta capitale ed interessi, oltre interessi moratori successivi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella maggior e/o minor somma ritenuta equa ed opportuna;
• Vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore antistatario.
2 Con ordinanza del 15/01/2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava alla udienza del 24/04/2025, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Nelle more, la causa veniva assegnata allo scrivente G.O.P. che, alla udienza del 29/05/2025, introitava la causa a sentenza.
3. La controversia sottoposta alla cognizione di questo giudice pertiene alla annosa questione della prescrizione dei buoni fruttiferi postali, oggetto di una produzione giurisprudenziale imponente ma ondivaga e, pertanto, non ancora compiutamente sedimentata nelle soluzioni esegetiche.
È incontestato che i signori e abbiano sottoscritto, in data 17/10/2001, il buono CP_1 CP_2
fruttifero postale n. 19362.700 del valore nominale di euro 10.000,00, su modulo cartaceo ove era stampigliato l'importo e la dicitura “a termine”, con l'aggiunta a penna della serie AA1, e che
[...]
nell'anno 2023, ne abbia rifiutato il rimborso, opponendo l'infruttuoso decorso del Parte_1
termine decennale di prescrizione.
È altresì incontrovertibile che il buono, in ragione della data di emissione, appartenga alla serie a termine AA2, emessa da dal 14/04/2001 al 22/10/2001 ed istituita con D.M. Controparte_3
Tesoro 29/03/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13/04/2001, e che, pertanto, sia liquidabile, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione, con un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 D.M. citato.
Non è, dunque, revocabile in dubbio che la richiesta di rimborso dei titolari datata 20/11/2023 sia oggettivamente tardiva rispetto all'intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione, maturata in data 18/10/2018.
4. Orbene, la questione posta all'attenzione del Tribunale è se, a fronte dell'eccezione di prescrizione tempestivamente promossa, possa avere rilevanza la condotta di che, nel Parte_1
compilare i buoni, non abbia indicato sugli stessi la data di scadenza e non abbia consegnato il foglio informativo relativo alla tipologia ed alle caratteristiche del prodotto collocato, così impedendo la conoscenza dei termini di esercizio del diritto alla liquidazione.
Giova rammentare che, come ampiamente evidenziato in sede di nomofilachia (ex pluribus Cass. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007; Cass. sent. n. 19002/2017, Cass. S.U. sent. n.
3963/2019; Cass. ord. n. 4748 /2022; Cass. 20/12/2024, n. 33631), i buoni fruttiferi postali costituiscono meri titoli di legittimazione, idonei, ex art. 2002 c.c., ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto, senza l'osservanza delle formalità relative ai titoli di credito, rispetto ai quali difettano dei caratteri dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.
3 La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, stabilmente esposto, ex art. 1339 c.c., ad un processo di eterointegrazione anche in itinere, ad opera dei decreti ministeriali emanati in materia, che ne disciplinano ed eventualmente modificano le originarie condizioni economiche (cfr. Cass. Ord., 16/09/2024, n. 24804; Cass. ord. 04/01/2023, n.
122).
Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto e, per altro verso, che in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono (Corte App. Napoli, 24/09/2024 n. 3719).
Proprio in forza di tale ricostruzione dogmatica, è stata ritenuta non applicabile, ai buoni fruttiferi postali, la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o dalla imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 3963/2019).
Tanto premesso sulla natura di documenti di legittimazione, soggetti ad integrazione ab externo ad opera delle predette fonti normative, e considerata la previsione di un termine di validità, risultante dal titolo consegnato agli opposti, che reca la dicitura “a termine”, sussisteva l'onere per i titolari di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza ed il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
La conoscenza e/o conoscibilità delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, comprese le condizioni di emissione, i rendimenti, la scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso, è garantita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che regolano il collocamento della specifica serie dei buoni e, dunque, da un sistema di pubblicità legale che rende agevole l'espletamento dell'onere di attivazione cui soggiace il titolare.
L'omessa indicazione della scadenza o la mancata consegna del foglio informativo analitico non ostano, dunque, alla conoscibilità del termine di scadenza dei buoni.
E' vero che, ai sensi dell'art. 3, D.M. Tesoro del 19 dicembre 2000, “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento” e che, a norma dell'art. 6, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, è onerata ad Parte_1 esporre “nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
4 Non meno vero, tuttavia, è che i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa ed il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché
i risparmiatori sono tenuti a consultarli indipendentemente dalla consegna del prospetto informativo
(Trib. Napoli Nord, 29/12/2023, n. 5262).
La normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene, dunque, nell'assetto normativo complessivo, a prescindere dalle annotazioni sul titolo stesso o dalle informazioni fornite o meno all'investitore (così Cass., ord. 28/07/2023, n. 23006).
Dalla condotta omissiva di , dunque, tenuto anche conto dello specifico decreto di Parte_1
emissione del prodotto collocato, il cui tenore letterale appare inequivocabile, non può farsi discendere la conseguenza invocata dalla parte opposta, ossia l'omesso decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
E infatti noto che “l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass. 22072/2018, Cass.
10828/2015, Cass. 14193/2021; Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 23/01/2025, n. 1687).
Nemmeno pare possa profilarsi un'ipotesi di responsabilità in capo all'opponente, atteso che gli adempimenti finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente presso l'ufficio postale le condizioni applicate al rapporto, non integrano, in ragione della peculiare natura giuridica dei titoli in commento, obblighi informativi dalla cui osservanza dipenda la vincolatività delle prescrizioni ministeriali.
“La conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore” (Cass. ord. 20/12/2024 n.
33631).
Nessuna violazione dei principi di correttezza è, dunque, ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile del collocamento dei buoni postali fruttiferi al momento della relativa sottoscrizione da parte degli intestatari, i quali avrebbero dovuto e potuto conoscerne, con l'impiego della ordinaria diligenza, l'integrale disciplina e, per quel che in questa sede rileva, il termine di scadenza (Trib. Napoli Nord, 10/04/2025 n. 1408; Trib. Napoli Nord, 25/03/2025, n. 2936).
5 Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, essendosi prescritto il diritto alla liquidazione del buono e dovendosi ritenere infondata la richiesta risarcitoria formulata, in via subordinata, dagli opposti.
5. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
I profondi contrasti giurisprudenziali che animano la materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1552/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli Nord il 05/06/2024;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 29/05/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
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