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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3103/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3103/2018 promossa da
, nata il [...] a Gravina in [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Indipendenza n. 42, cod. fisc. , in qualità di erede di CodiceFiscale_1 [...]
), nato il [...] a Gravina in [...] Persona_1 C.F._2
ed ivi deceduto in data 18.12.2019; elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia (BA) alla via Cardinale Fini n. 26, presso lo studio dell'Avv. PIETRO DIPALMA, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
1 , codice fiscale CP_1 P.IVA_1
quale impresa designata dalla CONSAP SpA per la Regione Puglia alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.;
rappr. e dif. dall'Avv. TAMBORRINO FRANCESCO ) C.F._4
CONVENUTA
e nei confronti di
, nata il [...] a [...] Parte_1
nato il [...] a [...] Controparte_2
nata il [...] a [...] Controparte_3
nata il [...] a [...] Controparte_4
nato il [...] a [...] Controparte_5
nata il [...] a [...] Parte_2
nata a [...] il [...], Controparte_6
deceduta il 24.08.2021
tutti eredi di ), nato il [...] a [...] in Persona_1 C.F._2
Puglia (BA) ed ivi deceduto in data 18.12.2019.
-----------
A seguito dell'udienza del 16.9.2025, fissata con decreto del 2.7.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
2 Successivamente questo giudice con decreto del 18.9.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 7.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021;
23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso il 9 ottobre 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3103/2018 promossa da
, nata il [...] a Gravina in [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Indipendenza n. 42, cod. fisc. , in qualità di erede di CodiceFiscale_1 [...]
), nato il [...] a Gravina in [...] Persona_1 C.F._2
ed ivi deceduto in data 18.12.2019; elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia (BA) alla via Cardinale Fini n. 26, presso lo studio dell'Avv. PIETRO DIPALMA, cod. fisc.
, che la rappresenta e difende CodiceFiscale_3
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
1 , codice fiscale CP_1 P.IVA_1
quale impresa designata dalla CONSAP SpA per la Regione Puglia alla liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S.;
rappr. e dif. dall'Avv. TAMBORRINO FRANCESCO ) C.F._4
CONVENUTA
e nei confronti di
, nata il [...] a [...] Parte_1
nato il [...] a [...] Controparte_2
nata il [...] a [...] Controparte_3
nata il [...] a [...] Controparte_4
nato il [...] a [...] Controparte_5
nata il [...] a [...] Parte_2
nata a [...] il [...], Controparte_6
deceduta il 24.08.2021
tutti eredi di ), nato il [...] a [...] in Persona_1 C.F._2
Puglia (BA) ed ivi deceduto in data 18.12.2019.
-----------
A seguito dell'udienza del 16.9.2025, fissata con decreto del 2.7.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127- ter, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte nel termine fissato.
2 Successivamente questo giudice con decreto del 18.9.2025, visto il quarto comma del citato art. 127 ter cpc, ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 7.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Entro il termine da ultimo indicato, nessuna delle parti costituite ha depositato note scritte.
Alla luce di quanto sopra, stante il disposto di cui all'ultima parte del quarto comma dell'art. 127 ter cpc (che dispone che << Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo >>), va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio a mezzo sentenza (v. Cass., n. 18499 del 30/06/2021;
23997 del 2019).
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, cpc, le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso il 9 ottobre 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
4