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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2107/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. POLLINI SABRINA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA oggi Controparte_1 sostituito dalla Dott.ssa Sara Toninelli come da delega del Direttore di sede che deposita
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La dr.ssa Toninelli si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto del ricorso.
l'avv. Sabrina Pollini sì riporta ai propri scritti difensivi e chiede l', accoglimento del ricorso
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. POLLINI SABRINA che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. il sig. – in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della adivano l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare nulla Parte_2
e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 189/2020 dell'11/09/2020 per € 3.000,00, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto ovvero in subordine di ridurre al minimo la sanzione di cui al predetto provvedimento, con il quale questo Ufficio aveva ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione nella giornata del 29/08/2017 alle dipendenze della società, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, del lavoratore . Persona_1
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente esponeva che nell'anno e nella giornata di riferimento era regolarmente impiegato, come da documentazione prodotta presso la società agricola LI
OR & UC srl con sede in Follonica, v. Aurelia n.122, con contratto a tempo indeterminato per 39 ore settimanali. pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto il quale, nel contestare integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi, interrogatorio formale e l'esame della documentazione prodotta.
Deve darsi atto che all'udienza del 3/03/2023 il Giudice invitava le parti a valutare una definizione conciliativa e all'udienza dell'11/04/2023 formulava una proposta che veniva accettata dal Pt_1
Con All'udienza del 21/11/2023 l' dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice concernente il pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di sanzioni amministrative ma parte ricorrente chiedeva rinvio per verificare la possibilità di corrispondere l'importo proposto, stante l'avvenuto pignoramento dei beni e del conto corrente della società.
Nessun pagamento veniva effettuato da parte del ricorrente.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 22.05.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 29/08/2017 con l'accesso effettuato da militari della Guardia di Finanza di Castiglione della Pescaia presso la sede d'esercizio della al fine di riscontrare l'effettivo avvio dell'impresa. Parte_2
Nell'occasione i militari avevano riscontrato la presenza del sig. intento a Persona_1
svolgere attività lavorativa presso la sede di esercizio della e in particolare avevano Parte_2 constatato che il medesimo, giunto presso il luogo d'esercizio della società alle ore 11:10, aperta la porta d'ingresso del prefabbricato adibito a ricezione con le chiavi in suo possesso, aveva ricevuto una persona, poi risultata essere l'agente assicurativo delle auto vendute dalla società stessa, con il quale aveva interagito in autonomia per tutta la durata dell'incontro. Era stata altresì riscontrata e documentata nell'immediatezza la presenza di un cartellone pubblicitario sulla parete del prefabbricato riportante i contatti per la richiesta di informazioni da parte dell'utenza e nello specifico l'indirizzo e- mail della società e i numeri di cellulare del l.r. e del (indicato Parte_1 Persona_1
Contro come .
Sosteneva il sig. di avere già un rapporto con il visto che era uno dei soci della società Per_1 Pt_1 pagina 3 di 5 agricola presso il quale era impiegato ed avendo già avuto esperienza nel campo della vendita di autoveicoli nel passato si era offerto di sostituirlo, dandogli consigli su come gestire l'attività, non nascondendo l'intento e l'interesse per un domani di poter riprendere ad occuparsi di quel settore. Il
infatti, nelle more del giudizio diveniva unico proprietario della Per_1 Parte_3
Va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai Con funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010).
Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
L'unico teste escusso finanziere che effettuò l'accesso, ha confermato il contenuto Testimone_1 dell'accertamento svolto nei confronti della e del , e in particolare Parte_4 Parte_1 la circostanza che il giorno dell'accesso ispettivo del 29/08/2017 il sig. ricevette Persona_1
un agente assicurativo dopo aver aperto con le chiavi di cui era in possesso i locali di esercizio della società, ove nessun altro era presente per la e che vi si intrattenne, da solo, per tutto il Parte_2 tempo dell'incontro; infine, il teste ha confermato che l'utenza telefonica indicata nel cartellone Contro pubblicitario accanto al nome corrispondeva a quella del e che la circostanza Persona_1
fu confermata dal sig. una volta intervenuto sul posto. In particolare, il teste ha precisato Parte_1 che “il numero era nella sua disponibilità e rispondeva lui (il al telefono così come ha Per_1 confermato il Ho accertato successivamente che il numero è intestato al sig. . Pt_1 Pt_1
Dapprima ammessa la testimonianza del lavoratore, , all'udienza del 24.06.2022 Persona_1 veniva revocata l'ordinanza ammissiva in quanto nelle more del giudizio lo stesso era divenuto socio unico e proprietario della Beaty Car Srl.
Veniva altresì espletato l'interrogatorio formale del sig. il quale confermava di aver Parte_1
indicato nel cartello pubblicitario della il numero di telefono del sig. Parte_2 Per_1
tra i recapiti da contattare, e di aver riferito ai militari della Guardia di Finanza di aver
[...]
commesso un errore a inserire tale numero. pagina 4 di 5 Non vi è dubbio, pertanto, che a seguito degli accertamenti svolti dalla GDF e all'esito dell'istruttoria che il giorno dell'accertamento il sig. si trovasse nei locali della società, avesse le chiavi della Per_1
porta di ingresso del prefabbricato ove la esercitava la propria attività, in assenza del Parte_2 proprietario dell'epoca sig. È stato altresì provato, come anche dedotto dal ricorrente nei propri Pt_1 atti difensivi, che il si trovasse sul posto per interloquire con l'agente assicurativo delle auto Per_1
vendute dalla stessa società. Né vi è alcun dubbio, in quanto confermato dal in sede di Pt_1
interrogatorio formale che, nel cartello pubblicitario della fosse presente il Parte_2
numero di telefono del sig. tra i recapiti da contattare per rilasciare eventuali Persona_1
informazioni.
È di tutta evidenza, pertanto, che le suddette circostanze denotano una conoscenza diretta dell'attività aziendale che può essere svolta solo da chi vi partecipa attivamente e non solo per dare consigli avendo già avuto esperienza nel campo della vendita di autoveicoli e non certo per un giorno solamente.
Tanto premesso ritenuta illegittima la condotta tenuta dal ricorrente, confermando l'irregolarità della presenza presso l'esercizio del ed essendo irrilevante ai fini dell'odierno giudizio che il Per_1 Per_1
successivamente, nel corso del giudizio, sia diventato proprietario e socio unico della società ricorrente,
l'opposizione deve essere respinta e per l'effetto confermata l'ordinanza opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015 ai minimi tariffari stante la non complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza opposta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto che liquida in complessivi € 1.022,40 oltre rimborso forfettario.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2107/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. POLLINI SABRINA oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA oggi Controparte_1 sostituito dalla Dott.ssa Sara Toninelli come da delega del Direttore di sede che deposita
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La dr.ssa Toninelli si riporta integralmente ai propri scritti difensivi e chiede il rigetto del ricorso.
l'avv. Sabrina Pollini sì riporta ai propri scritti difensivi e chiede l', accoglimento del ricorso
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2107/2020 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. POLLINI SABRINA che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. il sig. – in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della adivano l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare nulla Parte_2
e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 189/2020 dell'11/09/2020 per € 3.000,00, emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto ovvero in subordine di ridurre al minimo la sanzione di cui al predetto provvedimento, con il quale questo Ufficio aveva ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione nella giornata del 29/08/2017 alle dipendenze della società, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, del lavoratore . Persona_1
A sostegno delle pretese azionate, il ricorrente esponeva che nell'anno e nella giornata di riferimento era regolarmente impiegato, come da documentazione prodotta presso la società agricola LI
OR & UC srl con sede in Follonica, v. Aurelia n.122, con contratto a tempo indeterminato per 39 ore settimanali. pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto il quale, nel contestare integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi, interrogatorio formale e l'esame della documentazione prodotta.
Deve darsi atto che all'udienza del 3/03/2023 il Giudice invitava le parti a valutare una definizione conciliativa e all'udienza dell'11/04/2023 formulava una proposta che veniva accettata dal Pt_1
Con All'udienza del 21/11/2023 l' dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice concernente il pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di sanzioni amministrative ma parte ricorrente chiedeva rinvio per verificare la possibilità di corrispondere l'importo proposto, stante l'avvenuto pignoramento dei beni e del conto corrente della società.
Nessun pagamento veniva effettuato da parte del ricorrente.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 22.05.2025 per la discussione, con deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
L'opposizione deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
La pretesa sanzionatoria si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata in data 29/08/2017 con l'accesso effettuato da militari della Guardia di Finanza di Castiglione della Pescaia presso la sede d'esercizio della al fine di riscontrare l'effettivo avvio dell'impresa. Parte_2
Nell'occasione i militari avevano riscontrato la presenza del sig. intento a Persona_1
svolgere attività lavorativa presso la sede di esercizio della e in particolare avevano Parte_2 constatato che il medesimo, giunto presso il luogo d'esercizio della società alle ore 11:10, aperta la porta d'ingresso del prefabbricato adibito a ricezione con le chiavi in suo possesso, aveva ricevuto una persona, poi risultata essere l'agente assicurativo delle auto vendute dalla società stessa, con il quale aveva interagito in autonomia per tutta la durata dell'incontro. Era stata altresì riscontrata e documentata nell'immediatezza la presenza di un cartellone pubblicitario sulla parete del prefabbricato riportante i contatti per la richiesta di informazioni da parte dell'utenza e nello specifico l'indirizzo e- mail della società e i numeri di cellulare del l.r. e del (indicato Parte_1 Persona_1
Contro come .
Sosteneva il sig. di avere già un rapporto con il visto che era uno dei soci della società Per_1 Pt_1 pagina 3 di 5 agricola presso il quale era impiegato ed avendo già avuto esperienza nel campo della vendita di autoveicoli nel passato si era offerto di sostituirlo, dandogli consigli su come gestire l'attività, non nascondendo l'intento e l'interesse per un domani di poter riprendere ad occuparsi di quel settore. Il
infatti, nelle more del giudizio diveniva unico proprietario della Per_1 Parte_3
Va premesso che come costituisca jus receptum l'affermazione secondo cui “i verbali redatti dai Con funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass. n. 9251/2010).
Vi è da aggiungere inoltre che ormai per giurisprudenza consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
L'unico teste escusso finanziere che effettuò l'accesso, ha confermato il contenuto Testimone_1 dell'accertamento svolto nei confronti della e del , e in particolare Parte_4 Parte_1 la circostanza che il giorno dell'accesso ispettivo del 29/08/2017 il sig. ricevette Persona_1
un agente assicurativo dopo aver aperto con le chiavi di cui era in possesso i locali di esercizio della società, ove nessun altro era presente per la e che vi si intrattenne, da solo, per tutto il Parte_2 tempo dell'incontro; infine, il teste ha confermato che l'utenza telefonica indicata nel cartellone Contro pubblicitario accanto al nome corrispondeva a quella del e che la circostanza Persona_1
fu confermata dal sig. una volta intervenuto sul posto. In particolare, il teste ha precisato Parte_1 che “il numero era nella sua disponibilità e rispondeva lui (il al telefono così come ha Per_1 confermato il Ho accertato successivamente che il numero è intestato al sig. . Pt_1 Pt_1
Dapprima ammessa la testimonianza del lavoratore, , all'udienza del 24.06.2022 Persona_1 veniva revocata l'ordinanza ammissiva in quanto nelle more del giudizio lo stesso era divenuto socio unico e proprietario della Beaty Car Srl.
Veniva altresì espletato l'interrogatorio formale del sig. il quale confermava di aver Parte_1
indicato nel cartello pubblicitario della il numero di telefono del sig. Parte_2 Per_1
tra i recapiti da contattare, e di aver riferito ai militari della Guardia di Finanza di aver
[...]
commesso un errore a inserire tale numero. pagina 4 di 5 Non vi è dubbio, pertanto, che a seguito degli accertamenti svolti dalla GDF e all'esito dell'istruttoria che il giorno dell'accertamento il sig. si trovasse nei locali della società, avesse le chiavi della Per_1
porta di ingresso del prefabbricato ove la esercitava la propria attività, in assenza del Parte_2 proprietario dell'epoca sig. È stato altresì provato, come anche dedotto dal ricorrente nei propri Pt_1 atti difensivi, che il si trovasse sul posto per interloquire con l'agente assicurativo delle auto Per_1
vendute dalla stessa società. Né vi è alcun dubbio, in quanto confermato dal in sede di Pt_1
interrogatorio formale che, nel cartello pubblicitario della fosse presente il Parte_2
numero di telefono del sig. tra i recapiti da contattare per rilasciare eventuali Persona_1
informazioni.
È di tutta evidenza, pertanto, che le suddette circostanze denotano una conoscenza diretta dell'attività aziendale che può essere svolta solo da chi vi partecipa attivamente e non solo per dare consigli avendo già avuto esperienza nel campo della vendita di autoveicoli e non certo per un giorno solamente.
Tanto premesso ritenuta illegittima la condotta tenuta dal ricorrente, confermando l'irregolarità della presenza presso l'esercizio del ed essendo irrilevante ai fini dell'odierno giudizio che il Per_1 Per_1
successivamente, nel corso del giudizio, sia diventato proprietario e socio unico della società ricorrente,
l'opposizione deve essere respinta e per l'effetto confermata l'ordinanza opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015 ai minimi tariffari stante la non complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza opposta.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto che liquida in complessivi € 1.022,40 oltre rimborso forfettario.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 22 maggio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
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