Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il dott. Roberto Pellecchia in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del
14/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.5673 2020
OGGETTO
Provvidenze invalidità civile
TRA
(cf ), elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell' Avv. RIELLO DOMENICA (cf ) che lo rapp.ta e C.F._2
difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E
(cf ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dal funzionario CP_1 P.IVA_1
D'Angelo Domenico ex art.10 L.248/2005
Resistente
E
, in persona del Presidente della Giunta p.t., rapp.to e difeso Controparte_2
dall'Avv. MODESTO LETIZIA dell'Avvocatura Regionale. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 4-11-2020 il ricorrente in epigrafe indicato, esponeva di aver presentato in data 19-05-2020 la domanda alla Commissione Invalidi Civili per ottenere il riconoscimento della percentuale di invalidità pari almeno al 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato ex L.n.68/1999 e che tale domanda non aveva sortito alcun effetto. Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di accertare, previo espletamento di ctu, il proprio diritto alla prestazione indicata e, per l'effetto, la condanna dell' CP_1 all'erogazione dei relativi ratei dalla data di maturazione del diritto.
Si costituiva anche la eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva atteso che la procedura di accertamento del requisito sanitario inerente il riconoscimento dei benefici per l'invalidità civile era di esclusiva competenza
CP_ dell' nel merito, instava per il rigetto della domanda.
Espletata ctu, all'udienza di discussione odierna questo Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é procedibile per avere parte ricorrente completato l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda é infondata e pertanto va respinta.
La relazione del ctu indica esaustivamente le patologie da cui il ricorrente è affetto.
L'ausiliare, alla stregua della visita obiettiva e della documentazione sanitaria prodotta ha accertato che il ricorrente è affetto da:
GINOCCHIO VARO BILATERALE TRATTATO CON OSTEOTOMIA CORRETTIVA
e da RINITE ALLERGICA
Di tali patologie si è tenuto conto ai fini della valutazione della loro incidenza sulla capacità lavorativa generica del ricorrente. Alla stregua di tale valutazione, le patologie riscontrate hanno indotto il ctu a quantificare la percentuale di invalidità nel 35%
Le conclusioni del ctu sono condivise da questo Giudice atteso che esse sono coerenti con le premesse esposte e la relazione é adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Pertanto, avendo accertato il consulente una percentuale di invalidità inferiore a quella minima necessaria ai fini della sua iscrizione nelle liste del collocamento mirato, la domanda va respinta.
Avendo prodotto parte ricorrente la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc, la stessa va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• rigetta la domanda;
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali
Santa Maria Capua Vetere, 14/04/2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott Roberto Pellecchia)