Articolo 12 della Legge 30 agosto 1868, n. 4613
Articolo 11Articolo 13
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16 ottobre 1868
Art. 12.

Entro un semestre dalla promulgazione della presente Legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 17 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, procedera' d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiuti.

Entrata in vigore il 16 ottobre 1868