Art. 12.
Entro un semestre dalla promulgazione della presente Legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 17 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, procedera' d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiuti.
Entro un semestre dalla promulgazione della presente Legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'art. 1, seguendo le norme dell'art. 17 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, procedera' d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non li avessero compiuti.